FAMIGLIA
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La comunione dei beni ed il preliminare

L'amministrazione ordinaria della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Per gli atti di straordinaria amministrazione e per quelli concernenti la concessione o l'acquisto di diritti personali di godimento e la relativa rappresentanza processuale, i coniugi devono agire congiuntamente, art.180 cc. (donazioni, alienazioni a titolo oneroso di immobili,..).

Il coniuge può compiere da solo gli atti per i quali è necessario il consenso:
1 - quando l'altro coniuge rifiuta il consenso stesso con riguardo ad un atto necessario nell'interesse della famiglia o azienda gestita da entrambi, previa autorizzazione del giudice;
2 - in caso di lontananza sempre che non sussista procura e sempre previa autorizzazione del giudice;
3 - se l'altro coniuge sia stato escluso dall'amministrazione dal giudice;
4 - se l'altro coniuge sia interdetto.

Al di fuori di queste ipotesi i soli atti di disposizione compiuti senza il necessario consenso sono annullabili se riguardano immobili o mobili registrati, art.184 cc.

Riguardo all'interpretazione dell'art.184 ci sono diverse tesi, una parte della dottrina rapporta l'art.180 all'art.184 per determinare l'ambito di applicazione dell'art.184 partendo dal fatto che mentre il primo indicherebbe la regola generale del potere di amministrare, il secondo le conseguenze degli atti compiuti in violazione della regola quando una cosa è uscito dal cespite, in tutti gli altri casi l'atto compiuto senza il necessario consenso sarebbe, secondo i principi generali, radicalmente inefficace per la comunione.

Altra dottrina afferma che gli atti dispositivi compiuti da un coniuge in nome proprio potranno sì avere effetti traslativi in virtù dell'art.184 ma il rapporto contrattuale farà capo soltanto a lui, secondo l'art.189; per gli atti compiuti a nome della comunione ma dal singolo coniuge che non aveva il potere di impegnarla, quindi in violazione dell'art.180, saranno disciplinati non dall'art.184 ma secondo i principi generali che comportano l'inefficacia dell'atto, salvo ratifica.

In base all'art.184 l'azione di annullamento può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla trascrizione dell'atto o dalla conoscenza, se precede. Non è possibile agire se l'atto è stato convalidato.

Il preliminare di vendita immobiliare (in base all'art.180 co°2 è atto di straordinaria amministrazione), concluso da un coniuge senza il consenso dell'altro è soggetto alla disciplina dell'art.184, co°1 cioè all'annullamento (e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione ma è esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente), e la prescrizione decorre dalla effettiva conoscenza o dalla trascrizione della domanda.

In difetto è impugnabile il definitivo, se stipulato, mentre per l'esecuzione il coniuge non consenziente può difendersi nel corso del giudizio o, se non citato, può impugnare la sentenza.

Da ricordare che per contrarre un'obbligazione di straordinaria amministrazione è necessario il consenso di entrambi i coniugi, art.180 co°2, applicandosi altrimenti in caso di assunzione separata, l'art.182 co°1.

Numerose sentenze stanno confermando questo orientamento che si può dire oramai incontrovertibile.

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