FAMIGLIA
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La comunione dei beni fra coniugi

Regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione tra i coniugi.

Prima del 20 settembre 1975 il regime legale era quello della separazione dei beni, la ragione dell'innovazione è stata l'esigenza di assicurare una uguaglianza tra i coniugi.

La comunione dei beni non è perfetta: per una parte vige un regime sostanziale di separazione per un'altra sussiste una sorta di comunione differita, che viene eventualmente in considerazione al momento dello scioglimento della comunione.

Costituiscono oggetto della comunione:

- gli acquisti compiuti nel matrimonio, anche separatamente

- le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi

- gli incrementi e utili delle aziende gestite congiuntamente ma costituite prima del matrimonio

L'amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente ad entrambi, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione spetta invece congiuntamente.
Gli atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro sono annullabili, se riguardano beni immobili, purchè l'azione sia proposta entro un anno dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione. Se si tratta di beni mobili il coniuge che ha compiuto l'atto deve ricostruire la comunione o - se ciò non è possibile - al pagamento dell'equivalente.

I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto.

I creditori particolari di un coniuge possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente la quota dell'obbligato. Se i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su essa gravanti, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge, in ragione della metà del credito.

La comunione si può sciogliere per:
- la dichiarazione di assenza
- morte presunta del coniuge
- annullamento o scioglimento del matrimonio
- separazione personale
- separazione dei beni
- fallimento di un coniuge
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale


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