CONDOMINIO
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Il citofono |
L'installazione di un nuovo impianto di citofono in un edificio
sprovvisto dà luogo ad una spesa non rilevante e non voluttuaria, in quanto il citofono è un servizio ormai
entrato in modo diffuso nella convivenza del condominio.
Pertanto il condòmino dissenziente non può essere esonerato dal partecipare alle spese.
Sia le spese di installazione sia quelle di gestione si ripartiscono in parti uguali, essendo l'uso omogeneo per
ciascun appartamento.
Caso diverso riguarda il videocitofono, soprattutto quando esiste già un impianto citofonico normale.
In questo caso la maggioranza necessaria per la deliberazione è quella dell'art.1136 c.c., comma 5, ovvero la
maggioranza dei condòmini che rappresentano i due terzi dei millesimi dell'edificio.
Tuttavia, poiché tale impianto rientra tra le innovazioni che determinato un miglioramento sono riscontrabili gli estremi
della gravosità previsti dall'art. 1121 c.c., allora è possibile per il condòminio che si trovi dissenziente circa la
deliberazione di approvazione, non partecipare alle spese di installazione, tanto più che oggi è possibile un utilizzo
separato del circuito video e audio.
È ovvio che in qualunque momento il condòmino dissenziente può cambiare idea e chiedere di essere allacciato anche al circuito
video. In tal caso contribuirà ai costi di installazione e manutenzione, anche passati.
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