CONDOMINIO
< < indietro < <
Il citofono

L'installazione di un nuovo impianto di citofono in un edificio sprovvisto dà luogo ad una spesa non rilevante e non voluttuaria, in quanto il citofono è un servizio ormai entrato in modo diffuso nella convivenza del condominio.

Pertanto il condòmino dissenziente non può essere esonerato dal partecipare alle spese.

Sia le spese di installazione sia quelle di gestione si ripartiscono in parti uguali, essendo l'uso omogeneo per ciascun appartamento.

Caso diverso riguarda il videocitofono, soprattutto quando esiste già un impianto citofonico normale.
In questo caso la maggioranza necessaria per la deliberazione è quella dell'art.1136 c.c., comma 5, ovvero la maggioranza dei condòmini che rappresentano i due terzi dei millesimi dell'edificio.

Tuttavia, poiché tale impianto rientra tra le innovazioni che determinato un miglioramento sono riscontrabili gli estremi della gravosità previsti dall'art. 1121 c.c., allora è possibile per il condòminio che si trovi dissenziente circa la deliberazione di approvazione, non partecipare alle spese di installazione, tanto più che oggi è possibile un utilizzo separato del circuito video e audio.

È ovvio che in qualunque momento il condòmino dissenziente può cambiare idea e chiedere di essere allacciato anche al circuito video. In tal caso contribuirà ai costi di installazione e manutenzione, anche passati.


Se desideri un approfondimento su questo argomento, inviaci la tua richiesta informazioni cliccando qui.
La nostra redazione risponderà entro 24-48 ore.

< < indietro < <



 S i t o     c o n f o r m e     a l     C o d i c e     D e o n t o l o g i c o      F o r e n s e                                                      Webmaster: Michele Curatolo