FAMIGLIA
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Capacità del minore

Con la capacità d'agire in generale un soggetto può compiere tutti quegli atti per i quali la legge richiede un'età inferiore o quelli di vita quotidiana non pregiudizievoli (come ad esempio l'acquisto di vestiti) o anche quelli non negoziali per i quali è sufficiente la capacità di intendere e di volere (ad esempio la testimonianza).

Dai 14 ai 16 anni si acquista la capacità lavorativa, ma non quella per gli atti connessi (rinunzie, quietanze, ecc.).

Per gli atti non negoziali la capacità naturale va valutata di volta in volta, dunque il minore potrà compiere autonomamente atti idonei a tutelare i propri diritti, gli atti illeciti, gli atti dovuti e tutti quei fatti umani in cui la volontà non rileva (come ritrovamenti, invenzioni, ecc.).

In generale il minore è in una condizione di assoluta incapacità di gestire il proprio patrimonio, in specie compiendo atti negoziali. Pertanto è sostituito dai genitori che hanno la potestà o da un tutore.

I genitori sono legali rappresentanti del figlio e quindi saranno loro ad esempio a dover accettare l'eredità oppure a gestire e ad amministrare il patrimonio, insomma a dover compiere quegli atti di straordinaria amministrazione che di regola comportano una permanente modifica patrimoniale.

Comunque il figlio, uno dei parenti o il Pubblico Ministero - qualora ritengano che non si stanno compiendo atti nell'interesse del minore - può sempre rivolgersi ad un giudice. Inoltre, la rappresentanza generale dei genitori incontra dei limiti per quanto riguarda gli atti personalissimi (testamento, donazioni, matrimonio, riconoscimento di figli naturali).


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