CONDOMINIO
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I balconi |
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Il balcone rappresenta la continuazione individuale della proprietà e,
strutturalmente, prosegue la soletta divisoria interna.
Nel caso di rifacimento della soletta (piano di appoggio totale) la giurisprudenza, talvolta, ha affermato che la relativa spesa di ricostruzione
grava in parte eguale sui proprietari del piano cui il balcone accede e di quello sottostante, comproprietario della soletta del balcone, ma
generalmente si ritiene più opportuno che la spesa gravi sul proprietario dell'appartamento al piano del balcone.
Sul proprietario del piano grava indubbiamente la spesa di manutenzione del piano del calpestio ed anche i pilastri laterali. Mentre, al proprietario dell'appartamento
sottostante, generalmente, viene addebitato l'intonacatura e la tinteggiatura della facciata inferiore.
Sul discorso del balcone occorre distinguere tra elementi funzionali ed elementi esteriori. I secondi sono elementi decorativi, non necessari
alla esistenza del balcone, quindi, sono di proprietà comune e le spese di manutenzione devono essere ripartite secondo le tabelle millesimali.
Si è più volte affermato che se i balconi costituiscono un elemento decorativo della facciata la loro manutenzione di frontaloni e cornicioni o l'intonaco
esterno della balaustra sono a carico di tutti i condomini.
Nelle case a ringhiera, i frontaloni, piantane e ringhiere sono comuni a tutti i condomini. Altrettanto deve dirsi del piano di calpestio.
Dobbiamo dire che per quanto riguarda la ripartizione delle spese nel caso di riparazione del balcone (di tutto o parte) è sempre il giudice ad avere un
ruolo determinante.
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