APPALTI PUBBLICI
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Breve introduzione al sistema degli appalti pubblici

Gli enti pubblici centrali, regionali e locali sono ormai tenuti al rispetto della normativa che impone loro di rivolgersi, negli appalti pubblici, a soggetti non solo nazionali, ma a tutta l'imprenditoria privata operante nell'ambito territoriale della comunità europea.

Pertanto, a prescindere da un' analisi dettagliata dei vari procedimenti, si può affermare con piena sicurezza che la contrattazione tra pubbliche Amministrazioni e imprenditori operanti nei vari settori produttivi è oramai quasi completamente disciplinata da direttive comunitarie e dalle connesse norme di trasferimento di dette direttive nell'ordinamento giuridico nazionale.

La direttiva del 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE, trasposta nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 157, contiene la disciplina comunitaria per l' acquisizione di servizi da parte degli enti pubblici a livello centrale, regionale e locale.

La liberalizzazione degli appalti pubblici conduce a vantaggi sia di carattere economico che qualitativo, in quanto raggiunge nel settore aumento di dinamicità e maggiore mobilità degli imprenditori privati con il relativo interscambio di idee e migliore qualità dei servizi prestati.

Il decreto legislativo 157/95 completa il recepimento della disciplina comunitaria forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE del 21 dicembre 1976, 80/767/CEE del 22 luglio 1980 e n. 88/295/CEE del 22 marzo 1988, infine, come già detto, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ha provveduto ad attuare la direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Con il decreto legislativo 17 marzo 195, n. 158, è stata data attuazione alle direttive n. 90/53/CEE del 17 settembre 1990 e n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993 che coordinano le procedure di appalto dei cosiddetti settori esclusi, ossia di quelli relativi agli enti erogatori di acqua e di energia, agli enti che forniscono servizi di trasporto nonché agli enti che operano nell' ambito delle telecomunicazioni. Tali direttive riguardano non soltanto gli appalti pubblici di lavori e le pubbliche forniture, ma anche gli appalti pubblici di servizi relativi ai predetti settori.

Pertanto, risultando completata in tal modo la disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici ed essendo ben definiti i casi di esclusione da tale disciplina (es.: contratti della Difesa per specifici fini militari, quelli segreti riguardanti la sicurezza dello Stato, i contratti disciplinati da norme procedurali speciali, derivanti da accordi internazionali, oltreché quelli già indicati in precedenza: acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni, beni immobili, radio telecomunicazioni, finanziari e bancari, selezione del personale) non vi è più spazio per tipologie di appalti non sottoposti a disciplina comunitaria.

D'altra parte le stesse direttive prevedono che la Commissione della Comunità Europea, in stretta collaborazione con i Comitati consultivi degli appalti pubblici, prenda in esame gli effetti prodotti dalle direttive medesime, talchè si possano formulare proposte intese ad apportarvi le modifiche che l'evoluzione tecnica e sociale abbiano intanto maturato.

Le procedure di aggiudicazione degli appalti, anch'esse disciplinate dalle direttive e dai decreti legislativi di trasposizione rimangono ancora:
-la procedura aperta, chiamata pubblico incanto, in cui tutti i prestatori d'opera interessati possono presentare offerte;
-la procedura ristretta, chiamata licitazione privata e appalto concorso, è quella a cui partecipano solo coloro che siano invitati dalle Amministrazioni pubbliche, nella prima fattispecie il criterio di aggiudicazione è basato soltanto sul prezzo, nell 'appalto concorso, invece, i partecipanti, in base alle richieste formulate dall'Amministrazione, compilano, in tutto o in parte, il progetto dell' attività da realizzare e indicano le condizioni e i prezzi in base ai quali sono disposti ad eseguirlo;
-la procedura negoziata, chiamata trattativa privata, è quella in cui l'Amministrazione aggiudicatrice consulta gli imprenditori di propria scelta e negozia con uno di essi i termini del contratto.

Con l'entrata in vigore dell'Euro il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2002, ha definito i limiti di soglia degli appalti pubblici in 5.000.000 di euro per i lavori e in 200.000 Euro per le forniture di beni e servizi.

Infine, è noto che le direttive comunitarie disciplinanti le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di servizi e di pubbliche forniture non contengono disposizioni specifiche che permettano di garantirne l'effettiva applicazione con provvedimenti diretti da parte della Comunità medesima.
Tuttavia, è stato previsto che la Commissione della Comunità europea, qualora ritenga che sia stata commessa una violazione chiara ed evidente nel corso di una procedura di aggiudicazione di un pubblico appalto, intervenga presso le autorità competenti dello Stato membro e delle autorità aggiudicatici interessate perché siano presi gli opportuni provvedimenti, allo scopo di ottenere la rapida correzione di qualsiasi violazione denunciata e quindi pretendere, a seconda delle situazioni specifiche, a carico dell'Amministrazione, l'adozione dei progressivi provvedimenti della sospensione delle procedure di aggiudicazione, dell'annullamento delle decisioni illegittime, del risarcimento dei danni ai soggetti colpiti dall'azione messa in atto dall' ente pubblico responsabile.


Sintesi normativa a cura del dott. Wilfrido Albanese, Dirigente dello Stato

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