LOCAZIONE
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Abrogazione della legge 431/98 |
La Sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001 della Corte Costituzionale
ha abrogato l'art.7 della Legge n.431/1998.
In altre parole cade l'obbligo di versare ICI e IRPEF per poter eseguire il rilascio degli immobili.
Il legislatore con tale articolo intendeva frenare il fenomeno dell'evasione fiscale in quanto per la
messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato il proprietario doveva dimostrare che:
- il contratto di locazione è stato registrato;
- l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI;
- il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi.
Quindi, se nel precetto il proprietario dell'immobile non dimostrava gli estremi sopra detti non
poteva rientrare nel godimento del proprio immobile.
Il legislatore con l'art. 7 voleva coniugare due principi costituzionali "tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione delle loro capacità contributiva" e "tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Ma in realtà non esiste,
e non deve esistere, alcuna correlazione tra questi due principi costituzionali in quanto si tratta di
due adempimenti diversi: uno riguarda i rapporti tra locatore e conduttore, l'altro riguarda i rapporti
tra locatore ed Erario.
Inoltre, il legislatore - cercando detta congiunzione - faceva del conduttore un vero e proprio
"sostituto processuale" del Fisco perché questi, in sede di opposizione, segnalava le
violazioni fiscali poste in essere dal locatore permettendo, invece, a tale conduttore di continuare a
godere dell'immobile altrui senza alcun corrispettivo e senza incorrere in alcuna sanzione.
Detto ciò dobbiamo ritenerci d'accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale che dichiara
l'incostituzionalità dell'art. 7 della legge n.431/98 sotto più profili.
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