lo statuto

art. 1 - È costituita l'associazione denominata "La Tenda".

art. 2 - L'Associazione ha sede in Ferrara, corso Martiri della Libertà, n. 77 ***.

art. 3 - L'Associazione è apolitica, senza scopo di lucro ed ha come scopo quello di promuovere la l'educazione cattolica, in ogni sua forma, in particolare nel campo scolastico.

L'Associazione non ha scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

art. 4 - Il fondo comune dell'Associazione è costituito: dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali; da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio; da eventuali donazioni, elargizioni, lasciti; da eventuali contributi di enti pubblici e privati; da eventuali attività finanziatrici.

art. 5 - L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e una relazione previsionale-programmatica, da sottoporsi all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

art. 6 - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi prefissati dall'art. 3 dello Statuto. Per l'ammissione a soci si deve presentare domanda al Consiglio. Il Consiglio esamina le domande presentate e dà comunicazione entro un mese in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. I soci dovranno versare, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita dal consiglio. Chi non verserà la quota annuale, sarà considerato decaduto dalla qualità di socio e non avrà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

art. 7 - I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la cui inosservanza può dar luogo, su delibera motivata del Consiglio medesimo, alla esclusione del socio. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio. La qualità di socio, nonché la quota di appartenenza, non sono trasmissibili.

art. 8 - La qualità di socio si perde per decesso, esclusione, dimissioni. In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

art. 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti ogni due anni dall'Assemblea dei soci che abbiano ragggiunto la maggiore età. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

art. 10 - Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Segretario, un Tesoriere. Le nomine hanno durata biennale. Il Presidente convoca e presiede le riunioni; il Segretario redige i verbali delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione. Il tesoriere provvede alla gestione economica dell'Associazione. L'Assemblea può nominare soci onorari, che conservano tale qualifica fino a dimissioni o decesso, tuttavia senza alcun potere di gestione e di rappresentanza dell'Associazione.

art. 11 - Il consiglio si riunisce nei casi in cui il Presidente lo ritenga necessario; inoltre, in caso di richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque una volta all'anno per predisporre il consuntivo e l'ammontare della quota sociale.

art. 12 - Il consigliere assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

art. 13 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto. Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi. Il Consiglio può assegnare a singoli soci compiti specifici.

art. 14 - Il Presidente e il Tesoriere hanno la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio per tutti gli atti, compresi ogni rapporto con le banche, con facoltà di fare depositi e prelievi.

art. 15 - Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi per le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti preventivamente dall'Assemblea.

art. 16 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

art. 17 - L'Assemblea, limitata ai soci maggiore di età, delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quanto altro è ad essa demandato per Statuto.

art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere, comunque, diritto a più di tre voti.

art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

art. 20 - L'Assemblea ordinaria è convocata, mediante comunicazione esposta nei locali dell'Associazione, all'inizio di ogni anno sociale per l'approvazione del bilancio e della relazione previsionale-programmatica e per il rinnovo o la conferma del Consiglio.

art. 21 - Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio le reputi necessarie o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei soci e associati; in questo caso il Consiglio ha l'obbligo di indire la riunione entro quindici giorni dalla domanda.

art. 22 - Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci e associati presenti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Ciascun socio ha un singolo voto, indipendentemente dalla carica ricoperta.

art. 23 - Nelle Assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci e associati presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

art. 24 - L'Assemblea elegge un proprio assistente spirituale in accordo con le Autorità Ecclesiastiche. L'assistente spirituale eletto fa parte, di diritto, del Consiglio, senza facoltà di voto.

art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In mancanza di diversa volontà associativa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 

*** In data 1 ottobre 1999, l'Associazione ha cambiato sede. L'attuale sede è in via Don Zanardi, 10, 44100 Ferrara.


torna alla copertina