STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO "LA SVOLTA"
Titolo 1
Art. 1
Il Movimento politico " LA SVOLTA " promuove l’affermazione nella
vita politica e nelle istituzioni della Repubblica Italiana, degli ideali e del
programma politico.
Art. 2
La Svolta (di seguito citata come “il Movimento”) e’ costituita e opera
secondo le disposizioni dell’art.49 della Costituzione della Repubblica
Italiana e dell’art.36 del Codice Civile.
Art. 3
Il Movimento ha la sede provvisoria in Molfetta via L. Manara,6 e potrà
costituire sedi secondarie in ogni regione e comune del territorio italiano ed
anche all’estero.
Art. 4
Il Movimento ha durata illimitata.
Art. 5
Il Movimento opera per il conseguimento e dell’obbiettivo di ridare a tutti i
cittadini di centro sinistra, ai moderati, un partito politico atto a rispondere
alle loro aspirazioni.
Il Movimento opera per il conseguimento delle seguenti finalità
affermare :
A) la validità degli ideali democratici di libertà e di giustizia
sociale,
B) il diritto alla vita, al progresso dei popoli, allo sviluppo ed alla lotta
alla miseria e alla fame,
C) la difesa dello stato di diritto contro ogni forma di sopraffazione e contro
ogni regime autoritario e totalitario,
promuovere:
A) programmi politici e culturali che siano creatori di un sistema
politico/economico adeguato alle più avanzate forme di civiltà in Europa e nel
mondo,
B) l’adozione di una legge elettorale utile a salvaguardare la presenza delle
diverse espressioni politiche, nell’ambito delle rappresentanze parlamentari e
comunque elettive,
C) l’adozione, nelle istituzioni scolastiche ed universitarie in
collaborazione con le famiglie, di programmi che tutelino la tradizione e la
conservazione del patrimonio culturale della nazione e lo sviluppo dello spirito
critico e della ricerca in sintonia con la cultura europea ed extraeuropea,
D) la valorizzazione delle capacità individuali, l’incentivazione
dell’impresa, dell’associazionismo, coniugando la democrazia e la libertà
con le esigenze sociali,
E) la valorizzazione e l’incentivazione dell’agricoltura e del turismo quali
fonti sicure di risorse economiche ed occupazionali,
F) la realizzazione attraverso confronti con le rappresentanze dei lavoratori,
in determinati mutamenti socio/economici, delle migliori condizioni possibili
nel mondo del lavoro,
G) lo sviluppo di politiche mirate per il diritto alla famiglia, allo studio, al
lavoro.
Per raggiungere tali scopi il Movimento potrà svolgere, nell’ambito della sua
attività politica, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di
ogni tipo per la diffusione dei propri obiettivi culturali e politici anche a
mezzo stampa e comunque con qualsiasi mezzo di comunicazione.
Potrà promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione o
l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni
periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di
bibliografie: favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli
settori, si propongano scopi analoghi al proprio, collaborando con essi tramite
gli opportuni collegamenti e favorendone la loro adesione al Movimento.
Per il raggiungimento dei propri scopi il Movimento potrà poi collaborare o
aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale,
nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni e partiti coi quali
ritenga utile avere collegamenti, quando perseguano analoghi fini.
Il Movimento potra’ inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi
natura da enti, persone fisiche e/o giuridiche, secondo le norme legislative
vigenti. Il Movimento non ha fini di lucro.
Titolo 2
Art. 6
Possono aderire al Movimento tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i
16 anni di età e degli altri stati della Comunità Europea che intendano
ispirare la loro attività, in campo politico e culturale, ai valori, e alle
finalità e agli ideali, del Movimento senza nessuna discriminazione di razza,
di sesso e di religione.
I soci hanno il dovere di partecipare alla attività del Movimento, di
contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla
elezione degli organi statutari.
Per essere ammesso come socio occorre presentare la domanda secondo le modalità
previste dal regolamento.
Titolo 3
Art. 7
Sono organi nazionali del Movimento:
A) Il Congresso Nazionale
B) Il Consiglio Nazionale
C) La Direzione Nazionale
D) L’Ufficio Politico
E) Il Presidente Nazionale
F) Il Segretario Politico
G) La Commissione di Garanzia
H) Il Collegio dei Probiviri
L) La Commissione per lo Statuto
Art. 8
Il Congresso Nazionale si celebra ogni 3 anni in via ordinaria e in via
straordinaria quando ne facciano richiesta il 50% + 1 degli iscritti.
Il Congresso Nazionale elegge il presidente, il segretario politico e il
Consiglio nazionale.
Il Congresso Nazionale elegge altresì a maggioranza del 50%+1 la Commissione di
Garanzia e il Collegio dei Probiviri.
Il Congresso Nazionale delibera la linea politica del Movimento e il programma
elettorale.
Art. 9
Il Consiglio Nazionale e’ composto da:
A) Il Presidente
B) Il Segretario Politico
C) I Consiglieri, in numero di 70 eletti dal Congresso Nazionale su liste
concorrenti con il sistema proporzionale
D) I Segretari Regionali
E) I segretari nazionali del movimento femminile, del movimento giovanile e del
movimento della terza età
F) I soci fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo l’11/12/1997.
Il Consiglio Nazionale adotta le decisioni conseguenti alle delibere del
Congresso e guida l’azione del Movimento negli intervalli tra un Congresso e
l’atro.
Art. 10
La Direzione Nazionale è costituita da n 20 componenti eletti dal Consiglio
Nazionale.
Fanno parte di diritto della Direzione Nazionale:
Il Presidente,
Il Segretario Politico,
Il Tesoriere e Segretario Amministrativo,
I Presidenti dei gruppi parlamentari del Movimento alla Camera dei Deputati e al
Senato della Repubblica,
Il Presidente della delegazione del gruppo parlamentare del Movimento al
Parlamento Europeo,
Il Segretario del movimento femminile,
Il Segretario del movimento della terza età,
Il Segretario del movimento giovanile,
Gli ex Segretari di Movimento,
La Direzione adotta le determinazioni operative dell’attività del Movimento.
Art. 11
Il Segretario politico è eletto dal congresso nazionale a maggioranza assoluta
dei voti dei delegati.
Il Segretario Politico, di intesa con il Presidente del Movimento, nomina i
componenti dell’Ufficio Politico.
Il Segretario Politico nomina uno o più vice segretari nazionali all’interno
dei componenti dell’Ufficio Politico.
Il Segretario Politico nomina i responsabili dei dipartimenti.
Il Segretario Politico ha la responsabiltà della guida del Movimento nel
rispetto delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione.
Art. 12
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, presiede il consiglio
Nazionale, la Direzione e l’Ufficio Politico ed ha la rappresentanza legale
del Movimento ai sensi dell’art. 36 c.c. e seguenti.
Art 13
Il Segretario Amministrativo è eletto da Consiglio nazionale; egli dirige
l’amministrazione del Movimento. Il tesoriere, nominato dal Presidente,
d’intesa con il Segretario Amministrativo, collabora con quest’ultimo ed è
responsabile della gestione finanziaria e contabile del Movimento.
Art. 14
La Commissione Nazionale dei Garanti è composta da 5 membri eletti dal
Congresso Nazionale tra personalità del mondo accademico, politico, economico e
sociale, che siano iscritte e che non ricoprano incarichi nel Movimento.
La Commissione prende in esame gli atti e i comportamenti degli organi del
Movimento e dei singoli che possono ledere il prestigio del Movimento.
La Commissione procede d’ufficio e -sentiti gli interessati- decide
l’eventuale deferimento agli organi politici o al Collegio dei Probiviri a
seconda delle competenze, proponendo altresì provvedimenti cautelativi
immediati.
Alla Commissione dovrà essere presentata, a cura degli interessati, prima
dell’accettazione delle candidature o degli incarichi, una dettagliata
relazione sulla propria consistenza patrimoniale da parte degli iscritti al
Movimento che assumano la candidatura per incarichi parlamentari, per
consiglieri regionali, per presidenti di amministrazioni provinciali, sindaci di
comuni capoluogo, presidenti di enti di livello almeno provinciale di istituti
di credito o consiglieri di aziende statali o a partecipazione statale.
La relazione dovrà essere aggiornata annualmente a cura degli interessati.
La Commissione può convocare gli interessati per ogni chiarimento che si renda
necessario.
Art 15
Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed ha competenza a
giudicare sui comportamenti politici e morali dei singoli soci.
La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato, l’incompatibilità
con ogni incarico politico a livello provinciale o superiore.
L’accettazione di incarichi considerati incompatibili o la preesistenza degli
stessi, comporta la decadenza dell’incarico di proboviro.
In caso di decadenza o di dimissioni il collegio è integrato con i candidati di
riserva nominati dal Congresso Nazionale.
Il Collegio dei Probiviri può procedere d’ufficio sentito anche il parere dei
garanti.
Le misure disciplinari sono: a) il richiamo, b) la sospensione, c)
l’espulsione In caso d’espulsione l’ex socio può essere riammesso al
Movimento non prima di un anno dalla data dell’espulsione stessa; sulla
domanda di riammissione dovrà esprimere un parere l’organismo che ha
comminato l’espulsione.
Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel Movimento se non dopo dodici
mesi dalla data di riammissione.
Art 16
Il Collegio dei Revisori è composto da n 3 membri effettivi e 2 membri
supplenti eletti dal Consiglio Nazionale. I revisori dei conti controllano la
regolare conservazione dei beni in dotazione al Movimento fino al livello
periferico. Ogni anno i revisori compileranno un rendiconto finanziario da
sottoporre al Consiglio Nazionale per l’approvazione.
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre
di ogni anno. Per l'anno in corso (cioè il primo esercizio) l'esercizio si
chiuderà il 31/12/2001
Art 17
La Commissione per le modifiche per lo Statuto è costituita da 5 membri eletti
dal Congresso Nazionale.
Titolo 4
Art 17
I Soci partecipano alla vita del Movimento attraverso la Sezione che è
l’organo di base del Movimento.
La Sezione è territoriale o d’ambiente.
E’ Sezione territoriale quella costituita in un territorio corrispondente a
circoscrizioni amministrative o in un territorio comprendente per intero uno o
più seggi elettorali.
E’ Sezione d’ambiente quella che riunisce soci appartenenti ad un ambiente
di lavoro ed ad uno stesso centro di attività culturale, sociale o di
associazionismo.
Le Sezioni devono essere costituite da almeno 10 soci.
Art. 17.1
Organi della sezione sono:
A) Assemblea
B) Il Segretario
C) Il Tesoriere
D) La Direzione
L’assemblea elegge il Segretario di Sezione, il Tesoriere ed elegge la
Direzione sezionale.
Il Segretario rappresenta la Sezione, promuove ed indirizza l’attività ed
istituisce e coordina gruppi di lavoro in relazione alle esigenze di presenza
politica, sociale amministrativa del partito nella società.
Art. 19
Nei comuni in cui operano più sezioni deve essere costituito il comitato
comunale.
Il Segretario comunale è eletto dalle assemblee sezionali con le modalità
previste dal regolamento.
Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Movimento nel comune.
Art. 20
Nelle Provincie nelle quali sono presenti sezioni territoriali, d’ambiente e
organismi comunali deve essere costituito il comitato provinciale del Movimento.
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Movimento nella
provincia.
E’ eletto dalle assemblee comunali secondo modalità previste dal regolamento.
Art. 21
Per ogni Regione in cui sono presenti organismi comunali e provinciali è
istituito il comitato regionale.
Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Movimento nella
regione.
E’ eletto dalle assemblee provinciali, comunali e sezionali secondo modalità
previste dal regolamento.
Titolo 5
Art 22
Il personale del Movimento deve essere iscritto al Movimento Politico "LA
SVOLTA".
I funzionari del Movimento sono direttamente responsabili dell’esercizio delle
loro funzioni e ne rispondono sul piano disciplinare.
Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale ne disciplinerà lo
stato giuridico e i compiti.
Con apposito regolamento il Movimento provvede alla definizione degli stipendi e
alle modalità di rimborso delle spese documentate.
Art 23
Il movimento femminile, il movimento giovanile e il movimento della terza età
sono articolazioni autonome con propri statuti.
Art. 24
Nei casi in cui il Movimento intenda promuovere associazioni operative nei
diversi settori, i loro statuti e regolamenti devono essere approvati dal
Consiglio Nazionale.
Art 25
Le entrate del Movimento sono:
A) le quote del tesseramento degli iscritti
B) i contributi volontari degli iscritti e degli elettori
C) i proventi della stampa del Movimento
D) i proventi delle feste e delle manifestazioni
E) i proventi delle sottoscrizioni, di singoli e di enti erogano secondo le
norme di legge vigenti
F) i contributi previsti dalla legge
G) ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di
beni mobili registrati e immobili.
La quota associativa è ripartita a cura degli organismi preposti nella misura
del 80% alla periferia e del 20% alla Direzione Nazionale.
Tutti gli iscritti eletti o chiamati su designazione del Movimento a ricoprire
cariche pubbliche remunerate sono tenuti a versare un contributo nella misure
del 10% sugli emolumenti percepiti.
Le entrate derivanti da finanziamento pubblico sono ripartite tra organismi
nazionali e organismi periferici e movimenti femminile, della terza età e
giovanile.
Art 26
Sono istituite dalla Direzione Nazionale le Commissioni elettorali per la
designazione dei candidati alle elezioni circoscrizionali, comunali,
provinciali, regionali, nazionali, europei secondo le norme previste dal
regolamento.
Art. 27
In tutte le elezioni, i presentatori di lista e di candidato, hanno diritto di
nominare propri rappresentanti che assistano al compimento delle operazioni
elettorali.
Art. 28
I dipartimenti dipendenti dal Segretario Nazionale sono: vedi allegato. I
responsabili dei dipartimenti si avvalgono di un organismo di consulta per ogni
eventuale approfondimento tematico in linea con le direttive del Movimento.
Art. 29
Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme dei
regolamenti e del Codice Civile.
Norma Transitoria
1) Nella prima fase di attività del Movimento e fino alla celebrazione del
primo Congresso Nazionale, la responsabilità di dirigere il Partito è affidata
al Presidente e alla Direzione Nazionale designati dall’assemblea costitutiva
del Movimento stesso, svoltasi a Molfetta il 31/07/2000 nella sede provvisoria
di Via L. Manara,6
Il Presidente nomina l’Ufficio politico, eventuali membri della Direzione
Nazionale, il Segretario Amministrativo, Il Tesoriere e la Consulta Nazionale
provvisoria.
La Direzione Nazionale adotta tutte le deliberazioni e le iniziative opportune
per la organizzazione del Partito e conferisce gli incarichi per la costituzione
delle strutture regionali, provinciali, e locali.
2)Il Presidente fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale ai sensi
dell’art. 36 del C.C. ha la rappresentanza legale del partito.
Il Presidente ha facoltà di delega, previa accettazione del delegato, di una o
più competenze proprie.
Allegato 1
Dipartimenti:
1) Organizzativo 2) Elettorale 3) Propaganda, sviluppo e immagine 4) Mass media
e telecomunicazioni 5) Formazione 6) Programma politico 7) Problemi dello Stato
8) Esteri 9) Economia ed ambiente 10) Scuola e Cultura 11) Sicurezza e Difesa
12) Famiglia 13) Sicurezza Sociale 14) Assetti del territorio e problemi della
casa 15) Rapporti con le categorie 16) Agricoltura e Turismo 17) Sezioni
d’ambiente e territoriali 18) Politiche Sociali 19) Rapporti con i Sindacati