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MARITTIMI

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Invitiamo i Parlamentari e le altre marinerie a far loro questa proposta affiché si possa veramente equiparare questa categoria ai lavoratori comuni.

RELAZIONE
alla bozza "statuto dei lavoratori marittimi"

A- L'articolo di apertura consiste nella
dichiarazione di effettiva equiparazione dello status
giuridico dei cosiddetto personale marittimo e, al
secondo comma, sostanzialmente inverte il principio
(presunto?) della "specialità del lavoro nautico".
Le norme successive abrogano tutte quelle
disposizioni che consentono la inapplicabilità delle
leggi e dei principi in tema di diritto comune del
lavoro, ai lavoratori del mare.
Ovviamente non si pretende di aver esaurito la
materia: la bozza può quantomeno essere considerata
una utile base di discussione. -

B- L'art. 35 dello "Statuto dei Lavoratori" (legge
300/70) rimette alla contrattazione collettiva la
facoltà di applicare i principi dello statuto ai
marittimi: anche se dichiarato parzialmente
illeggittimo dalla Corte Costituzionale (sent.
n.96187; v. anche sent. n.41/91 e 364/91) in relazione
all'art. 18 stessa legge, la sua abrogazione e'
necessaria per la integrale applicazione dei principi
e delle norme dello "STATUTO DEI LAVORATORI" ai
marittimi.


C - L' inciso dell'art. 10 impedisce che i
marittimi siano considerati "prestatori" di lavoro
oppure alla stregua di operai.-


D- Gli artt. 4 e 5 della bozza hanno la finalià di
rendere  applicabile ai lavoratori marittimi la
disciplina del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e le relative eccezoni; gli artt. 325-
326 C.N. contengono la predetta disciplina e    l'art.
328 prevede la stipula dell'atto pubblico per ogni
imbarco, ovviamente superflua -
Gli  artt. 1094-1096 sono norme penali che
sanzionano la mancata esecuzione di un ordine del
comandante e gli artt. da   1249 a  1265.  C.N.
regolano il procedimento disciplinare, ovviamente
superfluo perchè regolato dalla legge 300/70.-

E- L'art. 6  finalizzato a rendere effettivo il
diritto  del lavoratore al privilegio speciale: oggi
la relativa disciplina è  facilmente eludibile, poichè
il marittimo imbarca e sbarca in porti assolutamente
diversi dal luogo in cui è  la sua residenza, ed  è
impossibile tenere sotto controllo tutti i porti della
Repubblica.  E'  sufficiente - ad esempio - che un
marittimo molfettese   sbarchi per infortunio a Genova
e   che la sua infermità  si prolunghi per molto
tempo. sicché egli trascuri di esercitare il
privilegio: se nel frattempo la nave ha toccato un
porto della repubblica ed  è  trascorso un anno, il
privilegio si estingue.-




F- L'art. 7 cerca di rendere effettiva la competenza
del Giudice del luogo di residenza del marittimo,
secondo la ormai consolidata giurisprudenza inaugurata
dal dr. Ermanno Iacobellis all'epoca in cui era
Pretore di Molfetta e di poi abbandonata dai suoi
successori, ma rielaborata della Suprema Corte in
numerose sentenze fra il 1984 ed  1993.-


G- L'art. 8 elimina una norma inutile e dannosa:
inutile perché pochi ormai leggono il detto "foglio",
e tanto meno lo leggono i marittimi - e sono la
maggior parte - che non risiedono nel luogo di
iscrizione della nave; detta disciplina era dettata
per i tempi in cui gli equipaggi si formavano (e le
navi si armavano e disarmavano) in loco.
Oggi i marittimi possono imbarcare in qualsiasi
altro porto della Repubblica e non hanno la minima
possibilità di tenere sotto controllo l'eventuale
dismissione di bandiera, se non abbonandosi al
"foglio" delle varie province del litorale ( costo
annuo di ciascun abbonamento £. 500.000 circa).
Dannosa poiché in tesi potrebbe impedire il ricorso
a]1a   attuale legislazione in tema di trasparenza ed
accesso agli atti amministrativi . -

H- Gli artt. 9 e 10  della bozza abrogano
rispettivamente  le disposizioni  di legge  che
rendono  inapplicabili  ai marittimi  la disciplina
dell'orario  di  lavoro e del lavoro festivo.

I-   L'art. 11  elimina  la disparità  di
trattamento  per i lavoratori marittimi   in tema di
competenza  per territorio in caso di  infortunio sul
lavoro:   invero il secondo comma della norma citata
(art.444 cpc)  stabilisce nel detto caso che la
controversia appartiene  al Giudice del luogo di
iscrizione della nave,  mentre per il lavoratore 
terrestre  è competente il Giudice del luogo  di sua
residenza.-  E'  palmare  la differenza  e lo
squilibrio:  il lavoratore marittimo  è costretto ad
adire il Giudice sicuramente lentano dal sua luogo di
residenza e quindi nella maggior parte dei casi
rinuncia ad agire.-
L'art.31 del quale  si richiede poi la
abrogazione limita ad un anno  la prescrizione
dell'azione  per le indennità  di malattia.-


L- L'art.12  richiede poi  l'annullamento  delle
leggi  (del 1925  e del 1928)  che attualmente
reggono  il collocamento  marittimo, con  l'obiettivo
di equipararlo a quello  comune;  l'art. 9 del C.N. 
non ha più ragion d'essere   stante la nuova
disciplina  in tema di diritto  internazionale
privato che ovviamente  il legislatore  ha
"dimenticato"  di estendere ai diritti  ed alle
obbligazioni  disciplinate  dal Codice della
Navigazione;    come   pure privo di ragione  è
l'inciso della legge 135/1977  e per gli stessi
motivi.-

M- L'art.13  della bozza  -anche con riferimento  all'art.
11  della stessa  bozza ed al relativo commento innanzi
esteso-  uniforma  la disciplina dei casi di infortunio, sia
per quanto   attiene all'organo  cui va consegnata la
denuncia,  sia per i casi in cui è obbligatoria, sia per 
le modalità delle relative  inchieste  (che  sono
importantissime  per l'accertamento dei fatti e che pertanto
vengono sottratte  alla Autorità del Porto  per la tipica
carenza di contraddittorio.-

___________________________________________________

STATUTO  DEI LAVORATORI  MARITTIMI


art. 1- Il personale marittimo di cui all’art.115
C.N. deve qualificarsi come prestatore di lavoro
subordinato ai sensi e per gli effetti degli artt.
2094-2095 del C.C. e delle norme di diritto comune.-
Lo stesso gode dei diritti costituzionali e
civili riconosciuti ai lavoratori;ad esso si applicano,
in deroga all’art. 1 del C.N., le norme di diritto
internazionale, il diritto civile, le leggi, i principi,
i regolamenti, le fonti tutte normative e
consuetudinarie in tema di rapporto di lavoro
subordinato; ove manchino le disposizioni suddette e non
ve ne siano di applicabili per analogia, si può
ricorrere al diritto della navigazione.
Il Governo deve emanare norme regolamentari
per il coordinamento e l’integrazione delle norme della
presente legge con il diritto della navigazione, il
relativo regolamento e il diritto comune, in materia di
collocamento ed organizzazione amministrativa.-

art. 2- E’ abrogato il terzo comma dell’art. 35
della legge n.300/1970.

art. 3- E’ abrogato, nell’art. 10 della legge
n.604/1966, l’inciso “ai sensi dell’art. 2095 del C.C.”.
art. 4- E’ abrogato, nel primo comma dell’art. 1
della legge n.230/1960, il periodo “salvo le eccezioni
appresso indicate”.

art. 5- Sono abrogati gli artt. 325,326,327, 328,
342-343 del C.N.-
Sono altresì abrogati gli artt.
1094,1095,1096, nonchè gli artt. da 1249 a 1265 del
detto codice.

art. 6- E’ abrogato, nel secondo comma dell’art.558
del C.N., l’inciso “dal giorno dello sbarco del
componente dell’equipaggio nel porto di assunzione”; è
altresì abrogato nel quarto comma del medesimo art 558
c.n., l’inciso ”nelle acque territoriali della
Repubblica”.-

art. 7- Sono abrogati, nell’art. 603 del C.N., in
rubrica le parole “del Comandante del Porto e del
Tribunale”; nel primo comma, “comandante di porto capo
del”,  “stato”, “se trattasi di ingaggio non seguito da
arruolamento”, “che eccedono il valore di lire
centomila”; l’intero secondo comma.-

art. 8- Nell’art. 156 c.n., secondo comma, è
abrogato l’inciso “nel foglio degli annunzi legali”.-


art. 9- E’ abrogato il terzo comma dell’art. 1, RDL
15/3/1923 n. 692, convertito in legge 17/4/1925 n.473.-

art.10- E’ abrogato il secondo ed il terzo comma
della legge 22.02.1934 n. 370.-

art.11- Sono abrogati il secondo comma dell’art.
444 del cpc, nonchè l’art.31 del RDL n.1918/1937,
convertito in legge 24.04.1938 n.831.-

art.12- Sono abrogati il RDL 1031/1925 e la
relativa legge di conversione, nonchè la legge
3042/1928; è abrogato l’art. 9 del c.n.; è abrogato,
nell’art. 4, ultimo comma, legge 135/1977, l’inciso “e
che il contratto di arruolamento”  sino a  “nazionali”.

art.13- Sono abrogati nel D.P.R. 1124/1965, i
seguenti incisi:
* nell’art. 53, “all’autorità marittima o
consolare competente”;
* nell’art. 54, secondo comma, “e per la
navigazione marittima” sino a “competente”;
* nell’art. 56, primo comma, “superiore a
trenta giorni”;
* l’intero art 55.-
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§






Vista da lontano e magari con gli occhi del
forestiero, la nostra città appare accettabile: si è
pure ultimamente fregiata dell’appellativo di “Città
della Pace” e nulla farebbe pensare ad una situazione di
crisi.-
Eppure il settore commerciale e turistico è alle
corde: le vendite languono perchè i residenti spendono
l’indispensabile; i “turisti” - che in realtà sono per
la maggior parte  i molfettesi all’estero che tornano
qui per pochi giorni - spendono meno del solito e
comunque si lamentano per i disservizi tipici  ed
endemici dei nostri uffici pubblici e privati.
La generale situazione di depressione economica è qui
da noi ulteriormente aggravata dalla lenta ma -  sino ad
oggi - inesorabile riduzione di una delle principali
fonti economiche cittadine: il lavoro dei marittimi.-

Questa categoria di lavoratori non ha mai trovato


 

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