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LEGGE ELETTORALE

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LA LEGGE  ELETTORALE NEI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI:

1. Disposizioni generali

Organi del Comune: Consiglio, Giunta, Sindaco.

Durata del mandato: il Sindaco ed il Consiglio durano in carica 4 anni, decorrenti dalla data delle elezioni; chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; il Consiglio esercita le proprie funzioni sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Le elezioni dei Consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre  dell’anno ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. Le elezioni dei consigli che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Diverso è il caso della decadenza del sindaco o del presidente della provincia: la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo consiglio, da tenersi alla scadenza naturale. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

Elettorato attivo: cittadini italiani in possesso della maggiore età ed iscritti nelle liste elettorali.

Elettorato passivo: cittadini italiani in possesso della maggiore età ed iscritti nelle liste elettorali.

Composizione del Consiglio comunale: il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da:

· 60 membri nei Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

· 50 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

· 46 membri nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

· 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

· 30 membri nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

· 20 membri nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

· 16 membri nei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti;

· 12 membri negli altri Comuni.

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il Consiglio è presieduto dal Sindaco; negli altri, lo Statuto prevede che il Consiglio sia presieduto dal Consigliere anziano o dal Presidente eletto dall’assemblea.

La popolazione del Comune è determinata in base all’ultimo censimento ufficiale.

Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti: nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elezione dei Consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

¨ Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero di candidati da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

¨ Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.

¨ Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno; può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell’apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

¨ E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva; in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

¨ A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato.

¨ Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50; i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

¨ Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

¨ Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.

Modalità di elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio comunale.

¨ La scheda per l’elezione del Sindaco è la stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio; essa reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

¨ Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista; ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

¨ E’ proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

¨ Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo; sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del Consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva; a parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

¨ Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del Consiglio dichiarati al primo turno; i candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste: in tal caso, analoga dichiarazione dovrà essere resa dai delegati delle liste interessate.

¨ La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate; il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

¨ Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del Consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva; a parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Modalità di elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: le liste per l’elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei candidati da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

¨ Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta; ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.

¨ L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno. Per l’assegnazione del numero di Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri da eleggere; ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.

¨ Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

¨ Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi; qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate.

¨ Una volta determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

¨ Ultimate le predette operazioni, sono proclamati eletti Consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali; in caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

 

2. Procedimento elettorale

1. Convocazione dei comizi elettorali con decreto del Prefetto e pubblicazione del relativo manifesto, entro 5 giorni, a cura del Sindaco

2. Presentazione delle liste e del relativo contrassegno presso la segreteria del Comune (dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni)

3. Trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale, a cura del Segretario comunale o di chi lo sostituisce legalmente (entro lo stesso giorno della loro presentazione)

4. Ammissione delle liste e dei contrassegni, previo eventuale riesame delle questioni controverse, ad opera della Commissione elettorale circondariale (entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni)

Presentazione delle candidature: per la presentazione delle candidature è richiesta la produzione dei documenti di seguito indicati: 

1) candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale;

2) dichiarazione di presentazione della lista;

3) certificati attestanti che i presentatori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;

4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale;

5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) modello del contrassegno di lista.

 1) Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale

 Di tutti i singoli candidati alla carica di Consigliere comunale debbono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita; analoga indicazione deve essere resa per il candidato alla carica di Sindaco, che deve altresì presentare il programma amministrativo, da affiggersi all’Albo pretorio del Comune.

Ø All’atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

Ø Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, unitamente alle liste ed alle candidature, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione all’Albo pretorio del Comune.

 2) Dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta; poiché la legge non ne prescrive una specifica formulazione, sarà sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti, e cioè:

a) Numero dei presentatori:

- almeno 1.000 e non più di 1.500 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

- almeno 500 e non più di 1.000 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;

- almeno 350 e non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

- almeno 200 e non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

- almeno 175 e non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

- almeno 100 e non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

- almeno 60 e non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

- almeno 30 e non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

- almeno 25 e non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Ø Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; in tali Comuni, sono gli stessi candidati a sottoscrivere la propria candidatura.

· Tra i presentatori NON possono figurare gli stessi candidati.

· Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione, sotto pena di gravi sanzioni (reclusione sino a due anni o multa sino a £ 4.000.000)

b) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista: la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti:

· il contrassegno di lista;

· il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati;

· il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori, nonché il Comune nelle cui liste elettorali essi risultano iscritti.

c) Autenticazione della firma dei sottoscrittori: le sottoscrizioni dovranno essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’ art. 14 L. 53/1990 e successive modificazioni: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture, segretario delle Procure della Repubblica, Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore comunale e provinciale, Presidente del Consiglio comunale e provinciale, Presidente e vice-Presidente del Consiglio circoscrizionale, Segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (= 29° giorno antecedente la data della votazione).

d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento: nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione deve contenere anche l’indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare – personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

Analoga facoltà è prevista anche per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale; in tali Comuni l’indicazione ha natura facoltativa in quanto compiuta nell’esclusivo interesse della lista: la sua assenza, difatti, comporterà l’impossibilità per i presentatori di assistere alle operazioni di sorteggio e di nominare rappresentanti della lista.

I delegati potranno rientrare o meno tra i presentatori, ma preferibilmente NON tra i candidati.

3) Certificati attestanti che i presentatori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune

Allo scopo di consentire un accertamento agevole e rapido circa l’esistenza della condizione di elettore del Comune dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, è necessario che ogni lista sia corredata della relativa certificazione.

I certificati potranno anche essere collettivi – cioè redatti in unico atto; essi dovranno essere rilasciati dal Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali i presentatori sono iscritti.

· Il rilascio deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta;

· Ogni ritardo doloso o colposo nel rilascio dei certificati arreca gravissimo pregiudizio alla presentazione delle candidature entro i termini prescritti, e dovrà essere evitato con l’uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell’Autorità governativa (=invio presso il Comune inadempiente, ad opera del Prefetto, di un Commissario per l’immediato rilascio dei certificati).

4) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere

Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia del candidato alla carica di Sindaco, sia dei singoli candidati alla carica di Consigliere comunale.

Ø La legge non prescrive alcuna specifica formulazione per tale atto; è necessario, tuttavia, che esso contenga l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della L. 55/1990, come modificato dall’art.1 della L. 16/1992.

· La dichiarazione dovrà essere singola, e NON collettiva;

· essa non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o tali da rendere dubbia la volontà di accettare "sic et simpliciter" la candidatura;

· nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, oltre all’accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l’elezione del Consiglio comunale;

· la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all’ art. 14 L. 53/1990 (come sostituito dall’ art. 1 L. 130/1998).

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni .

E’ invece ammessa la contestuale candidatura per l’elezione a Consigliere comunale e a Consigliere circoscrizionale.

La relativa attestazione, ancorché negativa, dovrà essere resa nella dichiarazione di accettazione della candidatura.

Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 5) Certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

La produzione di tale certificato vale ad evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati, falsandone i risultati; le liste elettorali di iscrizione possono appartenere ad uno qualsiasi dei Comuni della Repubblica.

· Per il rilascio di tali certificati, operano le modalità e le garanzie già esaminati in materia di rilascio degli analoghi certificati ai presentatori delle candidature.

6) Modello del contrassegno di lista

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato:

- da un contrassegno nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;

- dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000abitanti.

Ø Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare, nel proprio interesse, che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Ø E’ inoltre da evitare, da parte di coloro che non vi sono autorizzati, l’uso dei contrassegni di gruppo riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Il contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare, potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli artt. 28 e 32 del T.U. n. 570.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

Presentazione delle candidature: le candidature debbono essere presentate alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte; nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista, o dai delegati di lista.

· Il Segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per ogni lista depositata, deve rilasciare a coloro che materialmente effettuano la presentazione una ricevuta dettagliata, che deve recare, oltre all’indicazione del giorno e dell’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

· Il Segretario comunale NON PUO’ rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, ma deve limitarsi, in quest’ultimo caso, ad indicare, sia sulla ricevuta da rilasciare ai presentatori che sugli atti stessi, l’ora della ricezione.

E’ necessario che il Segretario comunale ricevente prenda nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista, affinché la Commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti; egli provvederà altresì a trasmettere ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, alla Commissione elettorale circondariale competente, trattenendo copia di ciascun programma amministrativo presentato per curarne l’affissione all’Albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della predetta Commissione.

Esame delle candidature: la Commissione elettorale circondariale dovrà provvedere, improrogabilmente entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, alle seguenti operazioni:

1. Accertamento della data di presentazione delle liste dei candidati: l’avvenuta presentazione oltre il termine massimo comporterà la ricusazione della lista

2. Verifica del numero dei presentatori e della conformità dei moduli contenenti le firme (in ordine alla presenza di tutti i dati richiesti, alla regolare autenticazione delle sottoscrizioni, al possesso, da parte dei presentatori, del requisito di elettore del Comune interessato e alla eventuale presenza di presentatori che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza ): si procederà alla cancellazione dei nominativi non in regola con le prescrizioni di legge, nonché alla ricusazione delle liste presentate da un numero di sottoscrittori eccedente il limite massimo consentito o inferiore a quello minimo richiesto, ancorché per effetto di eventuali cancellazioni)

3. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati: saranno verificati il numero dei candidati (con ricusazione della lista che non abbia rispettato il minimo prescritto), il numero delle candidature per singolo candidato (con eliminazione delle eventuali candidature eccedenti il numero massimo consentito), le dichiarazioni di accettazione della candidatura (in ordine alla presenza di tutte le indicazioni richieste; alla coincidenza tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalla allegata certificazione; alla reciprocità della dichiarazione di collegamento fra candidato alla carica di Sindaco e liste), i certificati comprovanti l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (con cancellazione dei candidati non in possesso del predetto requisito o che non abbiano prodotto la relativa certificazione); sarà inoltre effettuato il confronto tra i nomi dei candidati compresi nelle varie liste (con cancellazione, da una lista, dei candidati compresi in altra lista già presentata).

La lista che, per effetto delle intervenute cancellazioni, presenti un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, sarà ricusata.

4. Esame dei contrassegni : l’eventuale ricusazione del contrassegno non conforme alle prescrizioni di legge dovrà essere immediatamente comunicata ai delegati di lista (o a coloro che abbiano provveduto alla materiale presentazione delle candidature), che saranno invitati a presentare un nuovo contrassegno:

- entro 48 ore nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;

- entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l’ora che sarà comunicata dalla Commissione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Ove il nuovo contrassegno non venga presentato entro tale termine, ovvero nel caso in cui neanch’esso sia conforme alle prescrizioni di legge, la lista sarà ricusata.

5. Esame delle questioni controverse: dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni, la Commissione elettorale circondariale deve tornare a riunirsi per sentire eventualmente i delegati delle liste per le quali si siano avute contestazioni, per prendere visione dei nuovi documenti presentati e decidere, seduta stante, sulle questioni controverse.

6. Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere: una volta pronunciatasi definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel Comune, la Commissione elettorale circondariale dovrà procedere all’ assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante distinto sorteggio da effettuarsi:

- alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;

- alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, sia in sede di primo turno che in sede di eventuale ballottaggio, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le risultanze del sorteggio determineranno l’ordine con il quale i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco verranno riportati sul manifesto e sulle schede di votazione e, accanto ad essi, l’ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste.

Ultimate tutte le predette operazioni, la Commissione elettorale circondariale provvederà a:

- comunicare le proprie decisioni al Sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati, che dovrà essere affisso all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data di votazione;

- effettuare analoga comunicazione al Prefetto per la stampa delle schede di votazione;

- comunicare le candidature ammesse a ciascun Sindaco ai fini dell’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

 

 

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