1.
Disposizioni generali
Organi
del Comune:
Consiglio, Giunta, Sindaco.
Durata
del mandato:
il Sindaco ed il Consiglio durano in carica 4
anni, decorrenti dalla data delle elezioni; chi ha
ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non
è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile.
I
Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione; il Consiglio esercita
le proprie funzioni sino all’elezione del nuovo,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed
improrogabili.
Le
elezioni dei Consigli comunali e provinciali si svolgono in
una domenica
compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato
scade nel primo semestre
dell’anno ovvero nello stesso periodo dell’anno
successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Il
mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle
elezioni. Le elezioni dei consigli che devono essere
rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si
svolgono nella stessa giornata se le condizioni che rendono
necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24
febbraio, ovvero nello stesso periodo dell’anno
successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale
data. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente
della provincia diventano efficaci e irrevocabili trascorso
il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del
rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un
commissario. Diverso è il caso della decadenza del sindaco
o del presidente della provincia: la giunta decade e si
procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la
giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo
consiglio, da tenersi alla scadenza naturale. Le funzioni
del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.
Elettorato
attivo:
cittadini italiani in possesso della maggiore età ed
iscritti nelle liste elettorali.
Elettorato
passivo:
cittadini italiani in possesso della maggiore età ed
iscritti nelle liste elettorali.
Composizione
del Consiglio comunale:
il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da:
·
60 membri
nei Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
abitanti;
·
50 membri
nei Comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
·
46 membri
nei Comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
·
40 membri
nei Comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di Provincia;
·
30 membri
nei Comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
·
20 membri
nei Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
·
16 membri
nei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti;
·
12 membri
negli altri Comuni.
Nei
Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il Consiglio
è presieduto dal Sindaco; negli altri, lo Statuto prevede
che il Consiglio sia presieduto dal Consigliere anziano o
dal Presidente eletto dall’assemblea.
La
popolazione del Comune è determinata in base all’ultimo
censimento ufficiale.
Modalità
di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti:
nei
Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elezione
dei Consiglieri comunali si effettua con
sistema maggioritario contestualmente alla elezione del
Sindaco.
¨
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad
una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale,
comprendente un numero
di candidati non superiore al numero di candidati da
eleggere e non inferiore ai tre quarti.
¨
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il
candidato alla carica di Sindaco.
¨
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla
carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno; può
altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato
alla carica di Consigliere comunale compreso nella lista
collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto,
scrivendone il cognome nell’apposita riga stampata sotto
il medesimo contrassegno.
¨
E’
proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti, si procede ad un turno
di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda
domenica successiva; in caso di ulteriore parità, viene
eletto il più anziano di età.
¨
A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si
intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti
conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa
collegato.
¨
Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco
che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti
due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con
arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei
Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50; i restanti seggi sono ripartiti
proporzionalmente fra le altre liste.
¨
Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati
eletti Consiglieri comunali secondo l’ordine delle
rispettive cifre individuali; a parità di cifra, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di
lista.
¨
Il primo seggio
spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al
candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.
Modalità
di elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti: nei
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il
Sindaco è eletto a
suffragio universale e diretto, contestualmente
all’elezione del Consiglio comunale.
¨
La scheda per l’elezione del Sindaco è la stessa
utilizzata per l’elezione del Consiglio; essa reca i nomi
e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti
entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i
contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato
è collegato.
¨
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un
candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad
esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di tale
lista; ciascun elettore può altresì votare per un
candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla
lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
¨
E’
proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi.
¨
Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, si
procede ad un secondo
turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo; sono ammessi al secondo turno
i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto
al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità
di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il
candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per
l’elezione del Consiglio comunale che abbia conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva; a parità di cifra
elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più
anziano di età.
¨
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i
collegamenti con le liste per l’elezione del Consiglio
dichiarati al primo turno; i
candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà,
entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il
collegamento con ulteriori liste: in tal caso, analoga
dichiarazione dovrà essere resa dai delegati delle liste
interessate.
¨
La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome
dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro
l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i
simboli delle liste collegate; il voto si esprime tracciando
un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome
del candidato prescelto.
¨
Dopo il secondo turno è
proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. In caso di parità
di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato
con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del
Consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva; a parità di cifra elettorale, è
proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età.
Modalità
di elezione del Consiglio comunale nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti:
le liste per l’elezione del Consiglio comunale devono
comprendere un numero
di candidati non superiore al numero dei candidati da
eleggere e non inferiore ai due terzi, con
arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei
Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50.
¨
Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul
contrassegno della lista prescelta; ciascun elettore può
esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato
della lista da lui votata, scrivendone il cognome
sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.
¨
L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata
successivamente alla proclamazione dell’elezione del
Sindaco al termine del primo o del secondo turno. Per
l’assegnazione del numero di Consiglieri a ciascuna lista
o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi
candidati alla carica di Sindaco, si divide la cifra
elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste per 1, 2, 3,
4… sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei
Consiglieri da eleggere; ciascuna lista o gruppo di liste
avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima,
per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti
sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti,
fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
¨
Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti
riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4… sino
a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di
liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti
e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
¨
Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato
eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad
esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60
per cento dei seggi del Consiglio ma abbia superato il 50
per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento
dei seggi; qualora un candidato alla carica di Sindaco sia
proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo
di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito
almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna
altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già
superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I
restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi
di liste collegate.
¨
Una volta determinato il numero di seggi spettanti a
ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono
in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere
i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti,
collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un
seggio. In caso di collegamento di più liste al
medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non
eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai
seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste
collegate.
¨
Ultimate le predette operazioni, sono
proclamati eletti Consiglieri comunali i candidati di
ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre
individuali; in caso di parità di cifra
individuale, sono proclamati eletti i candidati che
precedono nell’ordine di lista.
2.
Procedimento elettorale
1.
Convocazione dei
comizi elettorali con decreto del Prefetto e pubblicazione
del relativo manifesto, entro 5 giorni, a cura
del Sindaco
2.
Presentazione delle
liste e del relativo contrassegno presso la segreteria
del Comune (dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del
29° giorno antecedente la data delle elezioni)
3.
Trasmissione degli
atti alla Commissione elettorale circondariale, a cura
del Segretario comunale o di chi lo sostituisce legalmente (entro
lo stesso giorno della loro presentazione)
4.
Ammissione delle
liste e dei contrassegni, previo eventuale riesame delle
questioni controverse, ad opera della Commissione elettorale
circondariale (entro il ventiseiesimo giorno antecedente
la data delle elezioni)
Presentazione
delle candidature:
per la presentazione delle candidature è richiesta la
produzione dei documenti di seguito indicati:
1)
candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati
alla carica di Consigliere comunale;
2)
dichiarazione di presentazione della lista;
3)
certificati attestanti che i presentatori sono iscritti
nelle liste elettorali del Comune;
4)
dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura
alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale;
5)
certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle
liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6)
modello del contrassegno di lista.
1)
Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati
alla carica di Consigliere comunale
Di
tutti i singoli candidati alla carica di Consigliere
comunale debbono essere indicati nome, cognome, luogo e
data di nascita; analoga indicazione deve essere resa
per il candidato alla carica di Sindaco, che deve altresì
presentare il
programma amministrativo, da affiggersi
all’Albo pretorio del Comune.
Ø
All’atto della
presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di
Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la
candidatura in altro Comune.
Ø
Nei Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, unitamente alle
liste ed alle candidature, deve essere presentato un bilancio
preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante
affissione all’Albo pretorio del Comune.
2)
Dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati
Le
candidature vanno presentate con apposita dichiarazione
scritta; poiché la legge non ne prescrive una specifica
formulazione, sarà sufficiente che essa contenga i requisiti
sostanziali richiesti, e cioè:
a)
Numero dei presentatori:
-
almeno 1.000 e non
più di 1.500 elettori nei Comuni con popolazione
superiore a 1.000.000 di abitanti;
-
almeno 500 e non più
di 1.000 elettori nei Comuni con popolazione compresa
tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;
-
almeno 350 e non più
di 700 elettori nei Comuni con popolazione compresa
tra 100.001 e 500.000 abitanti;
-
almeno 200 e non più
di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa
tra 40.001 e 100.000 abitanti;
-
almeno 175 e non più
di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa
tra 20.001 e 40.000 abitanti;
-
almeno 100 e non più
di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa
tra 10.001 e 20.000 abitanti;
-
almeno 60 e non più
di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa
tra 5.001 e 10.000 abitanti;
-
almeno 30 e non più
di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa
tra 2.001 e 5.000 abitanti;
-
almeno 25 e non più
di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa
tra 1.000 e 2.000 abitanti.
Ø
Nessuna
sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di
presentazione delle liste nei Comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti; in tali Comuni, sono gli
stessi candidati a sottoscrivere la propria candidatura.
·
Tra i presentatori NON
possono figurare gli stessi candidati.
·
Nessun elettore può
sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione,
sotto pena di gravi sanzioni (reclusione
sino a due anni o multa sino a £ 4.000.000)
b)
Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della
lista:
la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli
riportanti:
·
il contrassegno
di lista;
·
il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati;
·
il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori,
nonché il Comune
nelle cui liste elettorali essi risultano iscritti.
c)
Autenticazione della firma dei sottoscrittori:
le sottoscrizioni dovranno essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all’ art.
14 L. 53/1990 e successive modificazioni: notaio,
giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle
cancellerie delle Corti di appello, dei Tribunali e delle
Preture, segretario delle Procure della Repubblica,
Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore comunale e
provinciale, Presidente del Consiglio comunale e
provinciale, Presidente e vice-Presidente del Consiglio
circoscrizionale, Segretario comunale e provinciale,
funzionario incaricato dal Sindaco e dal Presidente della
Provincia, Sono altresì competenti ad eseguire le
autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri
comunali che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
Le
sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle
se anteriori al 180° giorno precedente il termine
finale fissato per la presentazione delle candidature
(= 29° giorno antecedente la data della votazione).
d)
Indicazione dei delegati incaricati di designare i
rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento:
nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, la
dichiarazione di presentazione deve contenere anche
l’indicazione di due
delegati, incaricati di assistere
alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare
– personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate
con dichiarazione autenticata da notaio – i
rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e
presso l’Ufficio centrale, nonché di dichiarare
il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.
Analoga
facoltà è prevista anche per i Comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai fini della
loro assistenza alle
operazioni di sorteggio delle liste e della designazione
dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale;
in tali Comuni l’indicazione ha natura facoltativa in
quanto compiuta nell’esclusivo interesse della lista:
la sua assenza, difatti, comporterà l’impossibilità per
i presentatori di assistere alle operazioni di sorteggio e
di nominare rappresentanti della lista.
I
delegati potranno rientrare o meno tra i presentatori, ma
preferibilmente NON tra i candidati.
3)
Certificati attestanti che i presentatori sono iscritti
nelle liste elettorali del Comune
Allo
scopo di consentire un accertamento agevole e rapido circa
l’esistenza della
condizione di elettore del Comune dei sottoscrittori
della dichiarazione di presentazione delle liste dei
candidati, è necessario che ogni lista sia corredata della
relativa certificazione.
I
certificati potranno anche essere collettivi – cioè
redatti in unico atto; essi dovranno essere rilasciati dal
Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali i presentatori
sono iscritti.
·
Il rilascio deve
avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla
richiesta;
·
Ogni ritardo doloso
o colposo nel rilascio dei certificati arreca gravissimo
pregiudizio alla presentazione delle candidature entro i
termini prescritti, e dovrà essere evitato con l’uso
tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione
dell’Autorità governativa (=invio presso il Comune
inadempiente, ad opera del Prefetto, di un Commissario
per l’immediato rilascio dei certificati).
4)
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla
carica di Sindaco e della candidatura alla carica di
Consigliere
Con
la lista dei candidati deve essere presentata anche la
dichiarazione di accettazione della candidatura sia del
candidato alla carica di Sindaco, sia dei singoli candidati
alla carica di Consigliere comunale.
Ø
La legge non
prescrive alcuna specifica formulazione per tale atto; è
necessario, tuttavia, che esso contenga l’esplicita
dichiarazione del candidato di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1
dell’art. 15 della L. 55/1990, come modificato
dall’art.1 della L. 16/1992.
·
La dichiarazione
dovrà essere singola, e NON collettiva;
·
essa non potrà
contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o
tali da rendere dubbia la volontà di accettare "sic
et simpliciter" la candidatura;
·
nei Comuni con
popolazione superiore
a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di
Sindaco deve dichiarare, oltre all’accettazione della
candidatura, il collegamento con la lista o le liste
presentate per l’elezione del Consiglio comunale;
·
la dichiarazione
dovrà essere sottoscritta dal candidato e autenticata da
uno dei soggetti di cui all’ art. 14 L. 53/1990
(come sostituito dall’ art. 1 L. 130/1998).
Nessun
candidato può accettare la candidatura in più di una
lista nello stesso Comune né in più di due Comuni
qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è
stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato
in altri Comuni .
E’
invece ammessa la contestuale candidatura per l’elezione a
Consigliere comunale e a Consigliere
circoscrizionale.
La
relativa attestazione, ancorché negativa, dovrà
essere resa nella dichiarazione di accettazione della
candidatura.
Chiunque,
nella dichiarazione autenticata di accettazione della
candidatura, espone fatti non conformi al vero, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
5)
Certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle
liste elettorali di un Comune della Repubblica
La
produzione di tale certificato vale ad evitare che persone
prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in
qualità di candidati, falsandone i risultati; le liste
elettorali di iscrizione possono appartenere ad uno
qualsiasi dei Comuni della Repubblica.
·
Per il rilascio di
tali certificati, operano le modalità e le garanzie già
esaminati in materia di rilascio degli analoghi certificati
ai presentatori delle candidature.
6)
Modello del contrassegno di lista
Il
candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato:
-
da un contrassegno
nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;
-
dal contrassegno o
dai contrassegni delle liste collegate nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000abitanti.
Ø
Affinché la
Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro
contrassegno, i presentatori dovranno evitare, nel proprio
interesse, che esso sia identico o possa facilmente
confondersi con quello di altra lista già presentata o con
quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti
politici cui sono estranei i presentatori medesimi.
Ø
E’ inoltre da
evitare, da parte di coloro che non vi sono autorizzati,
l’uso dei contrassegni di gruppo riproducenti simboli o
elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente
da partiti presenti in Parlamento.
Il
contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare,
potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede
di votazione con i colori del contrassegno depositato ai
sensi degli artt. 28 e 32 del T.U. n. 570.
Gli
atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della
presentazione delle candidature sono esenti da bollo.
Presentazione
delle candidature:
le
candidature debbono essere presentate alla segreteria
del Comune per il quale le candidature vengono proposte;
nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione
possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei
gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei
sottoscrittori della lista, o dai delegati di lista.
·
Il Segretario
comunale o chi lo sostituisce legalmente, per ogni lista
depositata, deve
rilasciare a coloro che materialmente effettuano la
presentazione una
ricevuta dettagliata, che deve recare, oltre all’indicazione
del giorno e dell’ora precisa di presentazione, l’elenco
particolareggiato di tutti gli atti depositati, per
evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni
incomplete.
·
Il Segretario
comunale NON PUO’ rifiutarsi di ricevere le
dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, i
relativi allegati ed i contrassegni di lista anche
se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente,
ma deve limitarsi, in quest’ultimo caso, ad indicare, sia
sulla ricevuta da rilasciare ai presentatori che sugli atti
stessi, l’ora della ricezione.
E’
necessario che il Segretario comunale ricevente prenda nota
dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno
dei candidati, ovvero dei delegati di lista, affinché la
Commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle
liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti; egli
provvederà altresì
a trasmettere ogni lista, entro lo stesso giorno in cui
è stata presentata, alla Commissione elettorale
circondariale competente, trattenendo copia di ciascun
programma amministrativo presentato per curarne
l’affissione all’Albo pretorio del Comune allorché
saranno pervenute le determinazioni della predetta
Commissione.
Esame
delle candidature:
la Commissione elettorale circondariale dovrà provvedere, improrogabilmente
entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle liste, alle seguenti operazioni:
1.
Accertamento della data di presentazione delle liste dei
candidati:
l’avvenuta presentazione oltre il termine massimo
comporterà la ricusazione
della lista
2.
Verifica del numero dei presentatori e della conformità dei
moduli contenenti le firme
(in ordine alla presenza di tutti i dati richiesti, alla
regolare autenticazione delle sottoscrizioni, al possesso,
da parte dei presentatori, del requisito di elettore del
Comune interessato e alla eventuale presenza di presentatori
che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione
di altra lista depositata in precedenza ):
si procederà alla cancellazione
dei nominativi non in regola con le prescrizioni di legge,
nonché alla ricusazione
delle liste presentate da un numero di sottoscrittori
eccedente il limite massimo consentito o inferiore a quello
minimo richiesto, ancorché per effetto di eventuali
cancellazioni)
3.
Esame della lista e della posizione dei singoli candidati: saranno
verificati il numero
dei candidati (con ricusazione
della lista che non abbia rispettato il minimo
prescritto), il numero
delle candidature per singolo candidato (con eliminazione
delle eventuali candidature eccedenti il numero massimo
consentito), le dichiarazioni
di accettazione della candidatura (in ordine alla
presenza di tutte le indicazioni richieste; alla coincidenza
tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalla allegata
certificazione; alla reciprocità della dichiarazione di
collegamento fra candidato alla carica di Sindaco e liste),
i certificati
comprovanti l’iscrizione dei candidati nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica (con cancellazione
dei candidati non in possesso del predetto requisito
o che non abbiano prodotto la relativa certificazione); sarà
inoltre effettuato il confronto
tra i nomi dei candidati compresi nelle varie liste (con
cancellazione, da una lista, dei candidati compresi in altra
lista già presentata).
La
lista che, per effetto delle intervenute cancellazioni,
presenti un numero di candidati inferiore a quello minimo
prescritto, sarà ricusata.
4.
Esame dei contrassegni :
l’eventuale ricusazione
del contrassegno non conforme alle prescrizioni di legge
dovrà essere immediatamente comunicata ai delegati di
lista (o a coloro che abbiano provveduto alla materiale
presentazione delle candidature), che saranno invitati a
presentare un nuovo
contrassegno:
-
entro 48 ore
nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;
-
entro il 26°
giorno antecedente la data della votazione, non oltre
l’ora che sarà comunicata dalla Commissione nei
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Ove
il nuovo contrassegno non venga presentato entro tale
termine, ovvero nel caso in cui neanch’esso sia conforme
alle prescrizioni di legge, la
lista sarà ricusata.
5.
Esame delle questioni controverse:
dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione
dei contrassegni, la Commissione elettorale circondariale
deve tornare a riunirsi per sentire
eventualmente i delegati delle liste per le quali si siano
avute contestazioni, per prendere
visione dei nuovi documenti presentati e decidere,
seduta stante, sulle
questioni controverse.
6.
Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste
dei candidati alla carica di Consigliere:
una volta pronunciatasi definitivamente in ordine a tutte le
liste presentate nel Comune, la Commissione elettorale
circondariale dovrà procedere all’
assegnazione di un numero progressivo a ciascun
candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa,
mediante distinto
sorteggio da effettuarsi:
-
alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati
nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;
-
alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati,
sia in sede di primo
turno che in sede di eventuale ballottaggio, per i
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Le
risultanze del sorteggio determineranno l’ordine con il
quale i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco
verranno riportati sul manifesto e sulle schede di votazione
e,
accanto ad essi, l’ordine
con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste.
Ultimate
tutte le predette operazioni, la Commissione elettorale
circondariale provvederà a:
-
comunicare le proprie decisioni al Sindaco per
la preparazione del
manifesto recante le liste dei candidati, che dovrà
essere affisso all’Albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data
di votazione;
-
effettuare analoga comunicazione al Prefetto per
la stampa delle
schede di votazione;
-
comunicare le candidature ammesse a ciascun Sindaco
ai fini dell’assegnazione
degli spazi per la propaganda elettorale.
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