ASSOCIAZIONE CULTURALE

 

STATUTO

 

Art. 1)                            Nel Comune di Blera è costituita una associazione culturale che assume il nome di “La Nuova Compagnia”, la cui sede sociale è fissata presso la Biblioteca Comunale di Blera.

Art. 2)                            Detta Associazione adotta come simbolo il logo consistente in due maschere su un pentagramma, tra due chiavi musicali: a sinistra una chiave di violino, a destra una chiave di basso, il tutto in mezzo alla scritta “LA NUOVA COMPAGNIA”.

 

Art. 3)                            Gli scopi che l’Associazione si propone sono: a) preparare e rappresentare spettacoli che possono essere di natura teatrale o musicale; b) promuovere incontri e gemellaggi con altre associazioni simili in Italia e all’estero.

 

Art. 4)                            L'Associazione non ha scopi di lucro. Eventuali proventi dell'attività saranno utilizzati per l'acquisto di materiale utile per lo sviluppo della stessa. L'Assemblea, tuttavia, presenti almeno il 50% dei Soci, potrà deliberare spese per scopi diversi da quelli di cui sopra.

 

Art. 5)                            Possono essere iscritti all’Associazione, su domanda da presentare al Consiglio Direttivo, tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di almeno uno spettacolo della Compagnia stessa, ed il giudizio del Consiglio Direttivo, per l’iscrizione, è insindacabile. La permanenza nell’Associazione, a partire dal secondo anno solare, viene assicurata dal versamento di una quota sociale annua, determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 6)                             I Soci hanno diritto: a) a partecipare alle Assemblee ordinaria e straordinaria; b) ad eleggere i membri del Consiglio. I Soci hanno il dovere di collaborare attivamente alla vita dell’Associazione, con particolare riguardo agli scopi di cui all’art. 3.

 

Art. 7)                            La qualità di Socio si perde: a) a seguito richiesta di dimissioni presentata per iscritto entro il 30 novembre e da valere per l’anno successivo; b) qualora venga a mancare il requisito di buona condotta morale e civile: in questo caso decide l’Assemblea, a maggioranza dei componenti, su proposta del Consiglio; c) qualora venga meno ai doveri di cui all’art. 6 (2° comma); d) qualora non sia stata versata la quota sociale entro il 31 gennaio.

 

Art. 8)                              Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea Generale dei Soci;  b) il Consiglio Direttivo;  c) il Presidente.

 

Art. 9)                              L’Assemblea Generale dei Soci è ordinaria e Straordinaria ed è composta da tutti i Soci; si riunisce almeno 2 volte l’anno, da convocarsi entro il 30 Ottobre per la programmazione ed il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno per il consuntivo, mediante invito scritto da rimettere a tutti i Soci almeno 8 giorni prima della data di convocazione, o pubblico avviso. Ha i seguenti compiti: a) eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo che ha durata di anni 3 (tre); b) approvare la programmazione e offrire indicazioni al Consiglio. L’Assemblea Straordinaria, da convocarsi ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, mediante invito scritto da rimettere a tutti i Soci almeno 8 giorni prima della data di convocazione, o quando almeno due terzi dei Soci ne facciano richiesta scritta, ha i seguenti compiti: a) apportare modifiche allo Statuto, per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci; b) decidere sugli altri argomenti proposti.

 

Art. 10)                           L’Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo dei Soci. Le modifiche allo Statuto devono essere votate da almeno due terzi dei Soci.

 

Art. 11)                            Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale ed è così composto: Segretario – Tesoriere – Magazziniere – 4 Consiglieri (di cui uno Vice-Presidente) – Direttore Artistico.

 

Art. 12)                             Se qualcuno dei membri del Consiglio dovesse per qualsiasi motivo recedere dalla carica, si provvederà alla sua sostituzione alla prima convocazione dell’Assemblea Generale.

 

Art. 13)                            Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno 4 volte l’anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da almeno un terzo dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità vale il voto del Presidente. Spetta al Consiglio: a) predisporre i programmi di attività da sottoporre all’Assemblea; b) promuovere le attività previste dallo Statuto; c) predisporre l’Ordine del Giorno per le assemblee e le relative convocazioni.

 

Art. 14)                            Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e cura l’andamento della Associazione stessa, adottando, ove occorra, tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza, salvo a riferirne per la ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo. Nomina il Vice Presidente.

 

Art. 15)                             Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 16)                           Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Redige i verbali delle relative riunioni e si occupa del protocollo, della corrispondenza con relativa evasione, nonché della tenuta dell’archivio.

 

Art. 17)                          Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, sono responsabili della tenuta dei registri, dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione. L’Associazione per gli incassi, i pagamenti e per il deposito del proprio fondo cassa, si avvarrà del proprio Tesoriere.

 

Art. 18)                            Spetta al Direttore Artistico la scelta degli attori per ogni spettacolo e la scelta è insindacabile. Il Direttore Artistico è responsabile del coordinamento di ogni spettacolo.

 

Art. 19)                            Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci. In caso di scioglimento, tutti i beni della Associazione, al netto delle passività, verranno devolute ad associazioni con finalità similari, o in beneficenza.