L'impresa può essere esercitata da una sola persona (impresa individuale) o da più persone insieme: in questo caso si parla di società.
Il codice civile inizia la trattazione delle società partendo dalla definizione del contratto di società: "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili" (art. 2247 c.c.)
Analizziamo i singoli elementi della definizione fornita dal codice:
In materia di società vige il principio della tipicità: vale a dire che è possibile costituire società regolari unicamente adottando uno dei tipi previsti dalla legge. Tuttavia la disciplina delle società è ampiamente derogabile per effetto degli accordi con cui i soci costituiscono la società e che sono sanciti nello statuto sociale.
Le società si distinguono:
secondo lo scopo, in società lucrative, che perseguono un profitto e la divisione degli utili tra i soci e società cooperative che perseguono uno scopo mutualistico;
secondo l'oggetto, in società commerciali , se hanno per oggetto una delle attività elencate dall'art. 2195 (attività industriale, intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto, bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti), e società non commerciali, quando hanno per oggetto una attività diversa (l'unica società non commerciale prevista dal codice è la società semplice);
secondo il rilievo che assumono le persone dei soci, in società
di persone e società di capitali.
Nelle prime (società semplice e società in nome collettivo), i soci sono
gli amministratori della società e sono illimitatamente responsabili per i
debiti sociali (contano, perciò, soprattutto le persone); nelle seconde
(società per azioni e società a responsabilità limitata), possono essere
amministratori anche dei terzi ed i soci non sono rispondono col proprio
patrimonio dei debiti sociali.
Intermedie tra le due categorie sono le società in accomandita (società in
accomandita semplice e società in accomandita per azioni), perché in
queste vi sono due tipi di soci: gli accomandanti, che si trovano
nella stessa situazione dei soci delle società di capitali, e gli
accomandatari che si trovano nella stessa situazione dei soci delle società
di persone. Siccome però, alla S.acc.p.a. si applica in larga misura la
disciplina tipica delle società di capitali si suole ricomprendere in
quest'ultima categoria l'accomandita per azioni, mentre si fa rientrare tra
le società di persone l'accomandita semplice;
secondo il tipo di mercato dove possono essere alienate le partecipazioni sociali (quando si tratti di s.p.a.), in società quotate in borsa e società non quotate.