Le società in generale

L'impresa può essere esercitata da una sola persona (impresa individuale) o da più persone insieme: in questo caso si parla di società.

Il codice civile inizia la trattazione delle società partendo dalla definizione del contratto di società: "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili" (art. 2247 c.c.)

Analizziamo i singoli elementi della definizione fornita dal codice:

  1. il conferimento di beni e servizi. Possono essere conferiti beni (denaro, macchinari, immobili, crediti, brevetti, ecc.) o servizi (ad esempio la propria opera). I conferimenti andranno a costituire il patrimonio della società che non appartiene più ai soci ma al nuovo soggetto chiamato appunto società;
  2. l'esercizio in comune di una attività economica. E' un elemento che distingue le società dalle associazioni. Queste ultime hanno generalmente finalità culturali o ricreative. Nelle società invece il patrimonio costituisce lo strumento per una attività produttiva;
  3. lo scopo della divisione degli utili. Per aversi società è necessario è indispensabile che i soci perseguano un profitto, non solo per l'ente ma anche personale. Gli utili, una volta conseguiti potranno essere distribuiti ai soci secondo criteri stabiliti dai soci stessi, solitamente in proporzione ai conferimenti. La libertà nella determinazione delle quote incontra però un limite rappresentato dalla nullità del cosiddetto "patto leonino" ossia di un accordo che escluda del tutto il diritto di qualche socio a partecipare agli utili o lo riconosca in misura del tutto sproporzionata rispetto ai conferimenti (art. 2265 c.c.).

I vari tipi di società

In materia di società vige il principio della tipicità: vale a dire che è possibile costituire società regolari unicamente adottando uno dei tipi previsti dalla legge. Tuttavia la disciplina delle società è ampiamente derogabile per effetto degli accordi con cui i soci costituiscono la società e che sono sanciti nello statuto sociale.

Le società si distinguono:

  1. secondo lo scopo, in società lucrative, che perseguono un profitto e la divisione degli utili tra i soci e società cooperative che perseguono uno scopo mutualistico;

  2. secondo l'oggetto, in società commerciali , se hanno per oggetto una delle attività elencate dall'art. 2195 (attività industriale, intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto, bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti), e società non commerciali, quando hanno per oggetto una attività diversa (l'unica società non commerciale prevista dal codice è la società semplice);

  3. secondo il rilievo che assumono le persone dei soci, in società di persone e società di capitali. Nelle prime (società semplice e società in nome collettivo), i soci sono gli amministratori della società e sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali (contano, perciò, soprattutto le persone); nelle seconde (società per azioni e società a responsabilità limitata), possono essere amministratori anche dei terzi ed i soci non sono rispondono col proprio patrimonio dei debiti sociali.
    Intermedie tra le due categorie sono le società in accomandita (società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni), perché in queste vi sono due tipi di soci: gli accomandanti, che si trovano  nella stessa situazione dei soci delle società di capitali, e gli accomandatari che si trovano nella stessa situazione dei soci delle società di persone. Siccome però, alla S.acc.p.a. si applica in larga misura la disciplina tipica delle società di capitali si suole ricomprendere in quest'ultima categoria l'accomandita per azioni, mentre si fa rientrare tra le società di persone l'accomandita semplice;

  4. secondo il tipo di mercato dove possono essere alienate le partecipazioni sociali (quando si tratti di s.p.a.), in società quotate in borsa e società non quotate.