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ASSOCIAZIONE LAGUNARI

TRUPPE ANFIBIE

 

 

 

 

 

 

STATUTO (E REGOLAMENTO)

AGGIORNATO ALLE VARIANTI DELIBERATE

NELLE ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI

DEL 31 AGOSTO 2002 E 29 NOVEMBRE 2003 ED APPROVATO DALLA PREFETTURA DI VENEZIA

IN DATA 11 MARZO 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Signor Presidente Nazionale Associazione Lagunari Truppe Anfibie C/o UNUCI -Caserma Cornoldi

Castello, 4142                               VENEZIA

RACCOMANDATA A.R.

IL DIRIGENTE DELL' AREA V°

VICE PREFETTO

(Gulletta)

 

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La S.V. con istanza in data 25.02.2004, ha chiesto la trascrizione nel registro delle persone giuridiche private del nuovo statuto della Associazione Lagunari Truppe Anfibie.

La Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985 n. 550 ed è stata iscritta al n. 426 dal Tribunale Ordinario di Venezia.

A seguito dell'istruttoria svolta, adempiute le prescrizioni di legge, questo Ufficio territoriale del Governo, approvato il testo dello Statuto come modificato dalla Assemblea della Associazione in data 31 Agosto 2002 e 29 Novembre 2003, atto pubblico in repertorio 14662 del notaio Forti in Treviso, ha proceduto ad iscrivere, in data Il Marzo 2004 la Associazione Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.) al nr. 371 del registro delle Persone Giuridiche, qui istituito ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 nr. 361.

Si dà atto altresì che Presidente e legale rappresentante delta Associazione predetta è il Gen. Antonio Assenza.

OGGETTO: Richiesta di trascrizione nel registro delle persone giuridiche.

                      Enti di diritto privato senza scopi di lucro.

PROT. N. 629/04wa/V° Area

VENEZIA, Il Marzo 2004

Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Venezia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO

 

TITOLO I

Denominazioni - Sede - Scopo

 

Articolo 1 - L'Associazione Lagunari Truppe Anfibie (A.L.TA.) costituitasi in Venezia, ove è fissata la sede nazio­nale, è apolitica e apartitica e non persegue fini di lucro. Ad essa possono aderire come soci ordinari tutti coloro che hanno prestato e prestano servizio militare nei reparti laguna­ri, purché non ne siano indegni per mancanze contro l'onore o non abbiano subito condanne penali infamanti.

Articolo 2L’Associazione si propone i seguenti scopi:

b)         mantenere vive le tradizioni, la storia e le caratteristiche peculiari dei lagunari;

c)         consolidare i vincoli di fratellanza tra le vecchie e le nuove leve lagunari, promuovendo attività sociali, ricreative e cultu­rali idonee a mantenere l'efficienza fisica e morale dei soci;

e)         promuovere lo studio dei problemi dell'ambiente lagunare e del rispetto della natura;

 

TITOLO II

Socio - Diritti e Doveri - Sanzioni disciplinari

 

Articolo 3 - I soci dell'A.L.T.A. si suddividono nelle seguenti categorie:

a)  ORDINARI

b)  BENEMERITI

c)  AGGREGATI

Sono soci ordinari tutti coloro che appartengono o siano appartenuti con qualsiasi grado ai reparti lagunari, nonché i cappellani che hanno prestato servizio nei reparti e le vedove dei decorati al Valor Militare.

Sono soci benemeriti le vedove e i congiunti dei lagunari deceduti in pace o in guerra che ne facciano richiesta e coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, abbiano reso particolari servigi ai reparti lagunari o all'Associazione e che accettino la iscrizione.

Sono soci aggregati tutti coloro che, non avendo titolo per la inclusione nelle categorie precedenti, dimostrino particolare simpatia per i lagunari, svolgendo attività in favore dell'Associazione. Per non snaturare le caratteristiche dell'Associazione possono essere iscritti nella misura massima del 5% (cinque per cento) dei soci ordinari.

Articolo 4 - L'iscrizione dei soci avviene dietro presentazione di domanda scritta alla Sezione alla quale intendono iscriver­si, documentando il possesso dei requisiti richiesti. Tale documentazione non è necessaria quando il richiedente sia presentato da un iscritto che ne controfirma la domanda. La domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo di Sezione e accettata o respinta con delibera dello stesso organo.

Il contenuto della delibera viene portato a conoscenza dell'interessato. In caso di accettazione della domanda, l'iscrizione a socio decorre dalla data della predetta delibera. Contro la delibera del Consiglio Direttivo di Sezione, che respinge la domanda di iscrizione, è ammesso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.

Le decisioni adottate in materia da tale organo sono definitive e inappellabili.

Articolo 5 - La qualifica di socio si perde:

a)        volontariamente per dimissioni anche non motivate;

b)        d’autorità, su deliberato del Consiglio Direttivo di Sezione per prolungata morosità;

c)         d'autorità per radiazione su deliberato del Consiglio Direttivo Nazionale. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

Articolo 6 - I soci devono:

a)        osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione;

b)         indossare la divisa sociale (basco, distintivo e fazzoletto) in occasione della partecipazione a cerimonie pubbliche.

I soci hanno diritto di:

a)        fregiarsi del distintivo sociale;

b)        partecipare alle Assemblee delle Sezioni di appartenenza;

c)         frequentare i locali sociali a norma delle disposizioni regolamentari;

d)         ricevere le pubblicazioni ed i servizi dell'Associazione alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 7 - Il socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione, ovvero manca ai suoi doveri sociali è passibile di:

a)        rimprovero verbale comminato dal Presidente della Sezione, per lievi mancanze;

b)         rimprovero scritto o sospensione da uno a tre mesi, per mancanze più gravi delle suddette, comminati dal Consiglio Direttivo Nazionale, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione cui il socio è iscritto;

c)         radiazione, comminata dal Consiglio Direttivo Nazionale, d'iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione a cui il socio è iscritto per:

-          vilipendio della Patria o della Bandiera;

-           comportamento altamente lesivo dell'immagine dell'Associazione ed attività scissionistiche dall'Associazione;

-          recidiva di mancanze già sanzionate con la sospensione temporanea;

-          gravi inadempienze amministrative e violazioni dello Statuto.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Presidente Nazionale per il rimprovero scritto e la sospensio­ne ed al Collegio Nazionale dei Probiviri per la radiazione, entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento.

 

TITOLO III

Ordinamento

 

Articolo 8 – L’Associazione si articola in Sezioni. La Sezione è l'unità fondamentale dell'Associazione e può essere costituita in ogni località ove risiedano o facciano riferimento almeno 50 (cinquanta) soci ordinari. Il Consiglio Direttivo Nazionale, in via eccezionale, può autorizzare la costituzione di una Sezione anche al di sotto di tale limite, purché essa raggiunga almeno 30 (trenta) soci.

Le Sezioni possono distaccare per esigenze operative Gruppi autonomi per inquadrare quei soci che per motivi di lontananza resterebbero troppo distaccati dalla vita associativa della Sezione.

Articolo 9 - Sono organi centrali dell'Associazione:

a)        l'Assemblea Generale dei Soci;

b)        il Consiglio Direttivo Nazionale;

c)         la Consulta dei Presidenti;

d)        il Comitato Esecutivo Nazionale;

e)            il Presidente Nazionale;

f)             i due Vice Presidenti Nazionali;

g)        il Segretario Generale;

h)        il Direttore Amministrativo;

i)          il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

I)          il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sono organi periferici:

a)        l'Assemblea di Sezione;

b)        il Consiglio Direttivo di Sezione;

c)         il Presidente di Sezione;

d)        il Vice Presidente di Sezione;

e)        il Segretario di Sezione;

f)         il Tesoriere di Sezione;

g)        il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione.

Articolo 10 - L'Assemblea Generale dei Soci, massimo organo deliberante dell'Associazione, è composta dai Presidenti di tutte le Sezioni. I Presidenti di Sezione esercitano il diritto di voto in rappresentanza dei soci e in ragione diretta del numero degli stessi soci che devono essere in regola con il pagamento della quota sociale; tale pagamento costituisce presupposto di appartenenza all'Associazione e dell'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea Generale dei Soci elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e tre scrutatori all'inizio della seduta.

Articolo 11 - L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata in seduta ordinaria entro il primo trimestre dell'anno solare, nella località e data fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essa può essere altresì convocata in seduta straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti Presidenti che rappresentino almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 12 - L’Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza voti e si intende regolarmente costituita:

-           in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti che rappresentano almeno la metà dei soci con diritto di voto;

-           in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

Articolo 13 - L'Assemblea Generale dei Soci elegge il Presidente Nazionale, quindici Consiglieri Nazionali, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Tutti gli eletti rimangono in carica per un triennio e possono comunque essere rieletti consecutivamente ad una carica nazionale ad eccezione del Presidente Nazionale che può essere rieletto soltanto per un massimo di altri due mandati oltre a quello iniziale.

Non sono eleggibili a tali cariche i soci che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età e che non abbiano almeno due anni consecutivi di iscrizione all’Associazione.

Nel caso di dimissioni o radiazioni di qualcuno degli eletti, subentrerà il primo dei non eletti.

Qualora però due terzi dei componenti degli organi suindicati cessino dalla carica, si procederà a nuove elezioni, mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 14 - L'Assemblea Generale dei Soci è competente inoltre:

-           ad approvare le linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale;

-           ad approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;

-           a deliberare Io scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni sociali.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da Presidente Nazionale che lo presiede, da due Vice Presidenti Nazionali nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio e dai Consiglieri Nazionali.

Dei due Vice Presidenti Nazionali il primo, Vicario, ha la delega per il coordinamento delle attività sociali, mentre il secondo ha la delega per il coordinamento delle attività di Protezione Civile poste in essere dall’Associazione e dalle varie Sezioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, nomina fra i suoi componenti, dei Consiglieri referenti, che per delega del Presidente hanno competenza su di un numero variabile di Sezioni di un'omogenea area geografica con il compito di:

-           coordinare da vicino le attività delle Sezioni di loro competenza;

-           partecipare alle attività delle Sezioni in rappresentanza del Presidente Nazionale;

-           supportare le Sezioni in occasione di attività particolarmente impegnative, intervenendo tempestivamente a favore di quelle Sezioni in difficoltà.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, su proposta del Presidente Nazionale può delegare ad un suo membro (od a soci con particolari attitudini, non facenti parte del Consiglio stesso) incarichi specifici in forma temporanea. Ove il delegato non sia Consigliere Nazionale, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nel caso in cui si trattassero argomenti connessi con la delega, con facoltà di parola ma non di voto.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo Nazionale sovrintende a tutte le attività dell'Associazione in armonia con le direttive e le linee programmatiche fissate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Predispone il bilancio generale preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci.  Autorizza la costituzione delle Sezioni.

Propone le linee programmatiche per l'anno sociale che dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci.  Svolge attività di consulta nei confronti del Presidente Nazionale per la designazione dei soci meritevoli di concessione di onorificenze, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Presidenti di Sezione.

Vigila sulla correttezza dell'attività delle Sezioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve essere convocato almeno una volta a semestre e comunque quando ne facciano richiesta almeno sei Consiglieri Nazionali. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17 - La Consulta dei Presidenti è composta dal Presidente Nazionale che la presiede e dai Presidenti di Sezione che vi esercitano il diritto di voto indipendentemente dal numero dei soci della Sezione rappresentata. Viene convocata anche verbalmente. Essa è organo consultivo allargato e di collaborazione del Presidente Nazionale sui problemi di carattere generale dell'Associazione.

Articolo 18 - Il Comitato Esecutivo Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dai Consiglieri referenti, dal Segretario Generale e dal Direttore Amministrativo (qualora questi ultimi due non siano Consiglieri non hanno diritto di voto).

Esso è organo consultivo ristretto e di collaborazione del Presidente Nazionale e delibera in ordine alla ratifica dei provvedimenti di cui al disposto nel successivo articolo 19 comma III. Ai componenti del Comitato Esecutivo, il Presidente Nazionale può delegare per iscritto, alcuni incarichi per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci, sempre però nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 19 comma I.  Di tali deleghe dovrà essere data immediata notizia a tutte le Sezioni e a tutti gli organi centrali dell'Associazione.

Articolo 19 - Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti.  Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale.

Nomina il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ed il Direttore Amministrativo. Questi ultimi due, possono anche non essere Consiglieri Nazionali qualora la nomina sia data a persona con particolari competenze nel campo specifico. In tal caso partecipano alle riunioni con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale sottoponendo gli stessi alla ratifica, nella prima convocazione utile del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di mancata ratifica entro tale data i provvedimenti decadono.

Ha la direzione del periodico associativo “Il Lagunare" edito dall'Associazione e nomina il capo redattore e, quando necessario, il direttore responsabile.

Articolo 20 - Il Vice Presidente Nazionale Vicario ha, in caso di impedimento del Presidente Nazionale, la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti. Lo sostituisce, altresì, in caso di sua assenza in tutte le funzioni statutariamente attribuite alla Presidenza Nazionale, coadiuvandolo comunque in via ordinaria in tutte le sue attività.

Il Segretario Generale cura la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale, provvedendo altresì a formalizzare la loro convocazione su indicazione del Presidente Nazionale e nei casi previsti dallo Statuto. Egli provvede, inoltre, alla tenuta dei registri che raccolgono tali verbali e del registro del protocollo, provvedendo altresì alla ordinata raccolta della corrispondenza degli organi centrali dell'Associazione.

Il Direttore Amministrativo cura la riscossione delle entrate dell'Associazione, ne custodisce i fondi ed effettua i pagamenti. Verifica, unitamente al Segretario Generale, la regolarità dell'appartenenza all'Associazione di ciascun socio.

Articolo 21 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.  Esso:

-        verifica la contabilità e la cassa almeno due volte nel corso di ogni anno sociale;

-        esamina i bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;

-        redige, previa deliberazione a maggioranza dei membri effettivi, la relazione annuale da presentare all'Assemblea Generale dei Soci.

Il  Collegio  ha la vigilanza  economico-finanziaria dell'Associazione secondo le vigenti norme di legge.

Articolo 22 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da cinque membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio si pronuncia sulle controversie interne che nell'ambito dell'Associazione possa sorgere tra i soci, tra i soci e gli organi e tra gli organi stessi e costituisce ufficio elettorale permanente per il triennio del mandato.

Ogni socio con l'iscrizione accetta espressamente tale principio, rinunciando ad adire l'Autorità Giudiziaria se prima non sia stato sentito il Collegio per dirimere tali controversie.  Le decisioni, da adottarsi a maggioranza assoluta dei membri effettivi, sono inappellabili.

Articolo 23 - L'Assemblea di Sezione è convocata in seduta ordinaria entro il primo bimestre dell'anno e vi partecipano tutti i soci in regola con i versamenti delle quote sociali.

Essa può essere convocata, altresì, in seduta straordinaria quando se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta motivata da cinque Consiglieri o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il versamento della quota sociale costituisce presupposto di appartenenza all'Associazione e dell'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea elegge all'inizio della seduta il proprio Presidente e il Segretario.

L'Assemblea di Sezione delibera a maggioranza dei voti qualunque sia il numero di soci presenti.

Articolo 24 – L’Assemblea di Sezione elegge il Presidente della Sezione e i Consiglieri in numero di dieci, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti costoro restano in carica per un triennio e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

L’Assemblea di Sezione è inoltre competente a fissare le linee dell'attività della Sezione e ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo di Sezione.

Articolo 25 - Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione a tutti gli effetti e partecipa di diritto all'Assemblea Generale dei Soci. Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo di Sezione e dell'Assemblea di Sezione.

Il Presidente sceglie tra i Consiglieri eletti un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

I compiti del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, nonché le funzioni del Direttivo di Sezione sono, in ambito sezionale, analoghe a quelle previste in ambito nazionale per il Vice Presidente Nazionale Vicario, per il Segretario Generale, per il Direttore Amministrativo, nonché per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Nelle Sezioni nelle quali siano costituiti gruppi di protezione civile il Presidente nomina tra i Consiglieri due Vice Presidenti i compiti dei quali sono, in ambito di Sezione, analoghi a quelli previsti in ambito nazionale per i due Vice Presidenti Nazionali.

Articolo 26 - Il Presidente della Sezione convoca e presiede il Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Presidente della Sezione predispone il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione che, sottopone all'esame del Consiglio Direttivo e viene poi approvato dall’Assemblea di Sezione.

Fotocopia del bilancio consuntivo dell’anno precedente, firmata dal Presidente di Sezione e dai Revisori dei Conti della Sezione, deve essere inviata entro il 31 marzo al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, ai quali spetta la vigilanza economico-finanziaria dell’Associazione.

 

TITOLO IV

Disposizioni Amministrative

 

Articolo 27 - L'anno sociale ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 28 - Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite. E' ammesso soltanto, quando ritenuto necessario, il rimborso delle spese la cui entità, le situazioni in cui può essere richiesto, le modalità esecutive amministrative sono precisate, per tutte le cariche elettive, dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposita delibera da rinnovarsi all'inizio di ogni anno. Articolo 29 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a)            dalle quote sociali;

b)        da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni;

c)         dai proventi delle manifestazioni promosse dall'Associazione;

d)         dalla rendita del fondo sociale costituito da titoli pubblici del valore di euro 6.599,00 (seimilacinquecentonovantanovevirgolazerozero);

e)         dai contributi eventuali del Ministero della Difesa e da altri enti pubblici o privati, specie in forza di convenzioni firmate dall'Associazione e finalizzate ad utilità di carattere sociale o di protezione civile.

Articolo 30 - La quota sociale annuale per i soci è fissata dall'Assemblea Generale dei Soci, che determina anche la quanto di spettanza delle Sezioni.

 

TITOLO V

Modifiche allo Statuto – Regolamento di Attuazione

 

Articolo 31 - Le proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento di Attuazione possono essere avanzate dalle singole Sezioni al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale le sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea con la partecipazione di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 32 - Il Regolamento di Attuazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto e sottoposto all'approvazione del Ministero della Difesa.

Articolo 33 - In caso di carenza di funzionamento della Sezione o in casi di indisciplina grave e di atti che possono minare la compattezza e il prestigio dell'Associazione, il Presidente Nazionale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può sciogliere il Consiglio Direttivo della Sezione e nominare un Commissario, il quale, entro sei mesi dalla nomina, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea di Sezione per le elezioni degli organi direttivi della Sezione.

Durante la gestione, il Commissario Straordinario assume tutti i poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente della Sezione. Nel caso di comprovate e insuperabili difficoltà nel rinnovare i predetti organi direttivi il Presidente Nazionale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, provvede allo scioglimento definitivo della Sezione, assegnando gli eventuali beni ad altre Sezioni.

Articolo 34 - Nessun socio può ricoprire contemporaneamente più di una carica nazionale o periferica ad eccezione dell'incarico di Segretario e Tesoriere di Sezione che possono essere ricoperti dalla stessa persona.

E' consentito ricoprire contemporaneamente un incarico nazionale e un incarico periferico.

Non è ammesso farsi rappresentare per delega alle riunioni degli organi centrali e periferici dell'Associazione ad eccezione del Presidente di Sezione che può essere rappresentato dal Vice Presidente di Sezione o dal segretario all'Assemblea Generale dei Soci ed alla Conferenza dei Presidenti.  Nelle Sezioni nelle quali siano costituiti gruppi di protezione civile e vi siano quindi due Vice Presidenti anche quello con delega per la protezione civile può sostituire il Presidente in caso di impedimento anche del Vice Presidente Vicario.

 

TITOLO VlI

Varie

 

Articolo 35  - Il Labaro Sociale, le Bandiere Nazionali dell'Associazione e delle Sezioni sono conformi ai modelli allegati al presente statuto, rispettivamente sotto le lettere “A" e “B”

Articolo 36 - La appartenenza all'Associazione è comprovata dalla tessera sociale, che deve essere convalidata annualmente dal Presidente della Sezione.

Articolo 37- La Presidenza Nazionale e le Sezioni partecipano alle cerimonie con i rispettivi emblemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

CAPO I

Convocazione e svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci

 

Articolo 1 – L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci deve essere recapitato ai Presidenti di Sezione a mezzo raccomandata - almeno 20 (venti) giorni prima della data della convocazione stessa. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Presidenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, che lo porteranno a conoscenza degli altri componenti.

Nelle Assemblee triennali relative al rinnovo delle cariche sociali l'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire a tutti i Probiviri ed a tutti i Revisori dei Conti.

Articolo 2 - Nell'avviso debbono risultare il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda, per l'eventualità che nella prima non si raggiunga i numero legale. Nell'avviso di convocazione deve essere inserito l'ordine del giorno.

Articolo 3 - Viene considerato approvato l'oggetto della votazione quando il numero dei voti positivi supera quello dei voti negativi, indipendentemente dal numero dei presenti, salvo il caso di Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto dove l'Ordine del Giorno deve essere approvato almeno con il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti dei presenti.

Articolo 4 - Il voto può essere segreto o per alzata di mano su decisione dell'Assemblea. E' sempre segreto quando si debbono eleggere gli organi nazionali.

Articolo 5 - In caso di Assemblea Generale dei Soci indetta per il rinnovo delle cariche sociali nazionali, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Assemblea come pure gli Scrutatori, dovranno essere eletti dai soci per alzata di mano, tra i membri dell'Associazione che non abbiano presentato la loro candidatura per alcuna carica sociale nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea procede - unitamente agli Scrutatori - all'appello degli aventi diritto al voto presenti.

Egli dirige i lavori dell'Assemblea dando la parola a quanti l'abbiano richiesta fissando la durata degli interventi; può togliere la parola nei casi in cui il contegno dell'oratore non sia in sintonia con la solennità dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea procede alla verifica delle votazioni, unitamente agli Scrutatori, comunicandone tempestivamente l’esito.

Il Vice Presidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente in tutte le attività, sostituendosi altresì, in caso di suo impedimento, in tutte le funzioni a lui demandate.

Articolo 6 - Il Segretario redige il verbale specificando l'esito delle votazioni, che comunicherà al Ministero della Difesa nei casi prescritti dalle norme vigenti.

Egli vidima, assieme ai tre Scrutatori, le schede di voto ove si proceda con voto segreto.

Articolo 7 - Il numero dei voti spettanti nell'Assemblea a ciascuna Sezione è in ragione diretta del numero dei soci che, in regola con il pagamento della quota sociale, risultino iscritti alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente.

I trasferimenti dei soci da una Sezione all'altra hanno effetto dall'inizio dell'anno sociale successivo.

Articolo 8 - Le schede di voto, che potranno anche essere uniche per più espressioni di voto, saranno consegnate dagli Scrutatori ai Presidenti di Sezione e saranno di taglio di 50 (cinquanta), 10 (dieci), 5 (cinque) ed 1 (uno) voto.

Articolo 9 - Il Presidente Nazionale ha diritto di prendere sempre la parola per primo. Nel caso in cui si debba procedere all'approvazione del bilancio consuntivo ovvero di quello preventivo prende quindi obbligatoriamente la parola il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Dopo ciò potrà chiedere la parola ciascun Presidente di Sezione o suo delegato, ciascun componente di organo centrale dell'Associazione e ciascun candidato per qualsiasi carica nazionale dell'Associazione, ove si proceda all'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali nazionali. AI termine degli interventi il Presidente Nazionale avrà diritto - ove lo richieda - ad una breve replica.

Articolo 10 - Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali nazionali - che deve essere convocata con almeno due mesi di preavviso - deve essere espressamente inserito l'invito, rivolto a ciascun socio per il tramite dei Presidenti di Sezione, a segnalare la propria disponibilità ad assumere una delle cariche sociali nazionali e, nell'ambito delle stesse, a svolgere funzioni delegate. I soci che siano iscritti all'Associazione da almeno due anni consecutivi possono candidarsi per qualsiasi carica sociale nazionale segnalando il proprio nominativo al Presidente della propria Sezione, il quale lo comunicherà al Presidente Nazionale e al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri con lettera raccomandata almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun candidato dovrà essere ricevuto - ove lo richieda - da ciascun Consiglio Direttivo delle varie Sezioni dell'Associazione al fine di illustrare il proprio programma elettorale congiuntamente agli altri candidati.

Articolo 11 - Possono essere eletti soltanto i soci che si sono candidati.

Le schede potranno contenere qualsiasi numero di preferenze, ma non superiore al numero dei candidati da eleggere. Qualora una scheda contenga un numero di preferenze superiore al consentito essa verrà annullata. Sarà altresì annullata la scheda che contenga la preferenza per una persona non candidata.

Articolo 12 - Il Presidente Nazionale eletto comunicherà per iscritto a ciascun neo eletto ed ai Presidenti di Sezione l'esito delle votazioni entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

 

CAPO II

Convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo Nazionale

 

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato periodicamente dal Presidente Nazionale con lettera raccomandata inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione o con comunicazione telefonica personale del Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima o con avviso telefonico, in caso di urgenza, non meno di 3 (tre) giorni prima; nella comunicazione dovrà risultare l'ora della prima convocazione e della seconda nonché l'ordine del giorno.

Articolo 14 - Dirige la riunione il Presidente o, nell’ordine, il Vice Presidente Vicario, l’altro Vice Presidente od un Consigliere delegato dal Presidente stesso.

Articolo 15 - Il Segretario Generale redige il verbale.

Il libro dei verbali rimane sempre a disposizione dei Consiglieri che potranno poi chiedere delucidazioni o fare osservazioni su quanto scritto nella successiva riunione del Consiglio; i Consiglieri possono anche chiedere per iscritto al Presidente la correzione o la modifica di punti controversi motivando la richiesta.

Articolo 16 - Le "varie" non possono essere oggetto di votazione, salvo che tutti i presenti non diano parere favorevole alla votazione.

 

CAPO III

Convocazione ed attività del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

 

Articolo 17 - Il Presidente Nazionale entro trenta giorni dalla data in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti deve convocare i componenti effettivi che dovranno procedere all’elezione del loro Presidente a scrutinio segreto. Il Presidente Nazionale, unitamente al Segretario Generale ed al Direttore Amministrativo dell'Associazione, assisterà alle operazioni di voto e curerà lo scrutinio, redigendo il relativo verbale che verrà consegnato a ciascun componente, effettivo e supplente, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 18 - Ciascun componente effettivo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può effettuare verifiche contabili. Ove rilevi irregolarità dovrà segnalarle con lettera raccomandata al Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, che dovrà - entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione - convocare il Collegio medesimo per procedere ad una verifica collegiale della contabilità dell'Associazione.

Articolo 19 - Almeno una volta all'anno il Collegio deve essere riunito per un controllo collettivo della contabilità e di ciò sarà dato atto con apposito verbale.

Quando vengono verificati i libri contabili il Revisore ne dà atto a margine dei libri stessi.

Articolo 20 - Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti deve convocare i componenti effettivi del Collegio medesimo con preavviso di quindici giorni per procedere alle verifiche obbligatorie di cui all'articolo 21 dello Statuto, nonché per esaminare i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale e per approvare la relazione annuale (predisposta dal Presidente del Collegio) sempre ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto. Non si potrà procedere alle verifiche collegiali di cui agli articoli 18 e 20 del presente Regolamento di Attuazione ove non siano presenti tutti i componenti effettivi del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. In caso di assenza ingiustificata alla riunione di Collegio per due volte consecutive di un componente effettivo, quest'ultimo decadrà dalla carica e subentrerà il componente supplente più votato. Di ciò dovrà essere data comunicazione scritta dal Presidente del Collegio agli interessati entro quindici giorni, nonché al Presidente Nazionale.

Articolo 21 - Nel caso il Collegio rilevi gravi irregolarità nella tenuta dei libri contabili, il Presidente del Collegio può chiedere per iscritto al Presidente Nazionale che sia convocato d'urgenza il Consiglio Direttivo Nazionale al quale il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti esporrà quanto rilevato.

 

CAPO IV

Convocazione ed attività del Collegio Nazionale di Probiviri

 

Articolo 22 - Il Presidente Nazionale, entro trenta giorni dalla data in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Collegio Nazionale dei Probiviri, deve convocare i componenti effettivi che dovranno procedere all’elezione del loro Presidente a scrutinio segreto.

Il Presidente Nazionale, unitamente al Segretario Generale ed al Direttore Amministrativo dell'Associazione, assisterà alle operazioni di voto e curerà lo scrutinio, redigendo il relativo verbale che sarà consegnato a ciascun componente, effettivo e supplente, del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 23 - Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri convoca il collegio ogni volta ciò si renda necessario, con raccomandata inviata con almeno quindici giorni di preavviso a ciascun componente effettivo del collegio.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri non può esplicare le sue funzioni ove non siano presenti almeno tre componenti (Presidente e due Probiviri effettivi o supplenti).

Dall'avvenuta sostituzione per indisponibilità di un Probiviro effettivo con quello supplente che abbia riportato il maggior numero di voti dovrà essere fatta menzione nel verbale. In caso di assenza ingiustificata alle riunioni del Collegio per due volte consecutive di un componente effettivo quest’ultimo decadrà dalla carica e subentrerà il componente supplente più votato. Di ciò dovrà essere data comunicazione scritta dal Presidente del Collegio agli interessati entro quindici giorni, nonché al Presidente Nazionale.

Articolo 24 - Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri dirige le riunioni, cura che il voto del Collegio sia segreto nella sua formazione e redige il verbale della seduta dando atto dell'esito della votazione, senza però che risulti il parere dei singoli componenti del Collegio medesimo.

Articolo 25 - I provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 7 dello Statuto debbono essere motivati.

La proposizione del ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri - da effettuarsi con lettera raccomandata al Presidente del Collegio medesimo - non comporta la sospensione del provvedimento disciplinare. Entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso, che dovrà essere corredato dai documenti ritenuti indispensabili, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri dovrà convocare i componenti effettivi contestualmente all'audizione del Presidente Nazionale e del socio. Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera al termine dell'audizione del Presidente Nazionale e del socio, salvo che siano necessarie ulteriori riunioni del Collegio medesimo per l'acquisizione di mezzi probatori nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'assegnazione di idonei termini a difesa per controdedurre.

La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri potrà essere di conferma del provvedimento irrogato, ovvero di revoca del medesimo, ovvero di modifica, solo in senso migliorativo, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto.

In ogni caso la decisione dovrà essere presa entro 15 (quindici) giorni dall’ultima riunione relativa ad ogni controversia e sempre nel rispetto dei termini necessari per non precludere al socio che lo ritenga necessario i termini per adire l’Autorità Giudiziaria.

La decisione assunta nei termini di cui all'articolo 22 dello Statuto è comunicata immediatamente al socio ed al Presidente Nazionale; entrambi potranno richiedere la copia del verbale che dovrà contenere anche la decisione assunta dal Collegio.

Articolo 26 - Come ufficio elettorale permanente per il triennio del mandato il Collegio dei Probiviri, integrato dal Vice Presidente Nazionale Vicario, dal Direttore Amministrativo e da due Consiglieri Nazionali designati dal Consiglio stesso, dà vita alla Commissione Elettorale Centrale che sovrintende alla regolarità dell'attività di propaganda elettorale per le elezioni alle cariche sociali nazionali; all'uopo il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede a diramare tempestivamente a tutte le Sezioni i programmi e gli inviti elettorali ricevuti da ogni candidato ed inoltre egli stesso o, per sua delega, uno dei componenti della Commissione può presenziare alle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche nazionali ed alle riunioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni nelle quali i candidati alle cariche nazionali espongono i loro programmi. Il calendario delle riunioni succitate è fissato, d'intesa con i Consigli Direttivi delle Sezioni, dalla Commissione Elettorale Centrale e comunicato con avviso di almeno sette giorni a ciascun candidato dal Presidente del Collegio medesimo.

 

CAPO V

Convocazione e svolgimento dell'Assemblea di Sezione

 

Articolo 27 – L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai soci a mezzo lettera o con comunicato a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo idoneo a far pervenire l'avviso personalmente a ciascun socio, quale può essere l'avviso all'albo della Sezione e questo almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Il Presidente di Sezione, quando la Sezione è convocata per l'elezione degli organi statutari, deve informare il Presidente Nazionale che potrà inviare, quale osservatore un membro del Consiglio Direttivo Nazionale; il risultato di questa Assemblea convocata per il rinnovo degli organi statutari deve essere comunicato per iscritto al Presidente Nazionale entro quindici giorni.

Articolo 28 - Si applicano all'Assemblea di Sezione in quanto compatibili gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento di Attuazione.

Articolo 29 - In occasione del rinnovo delle cariche sezionali il Presidente di Sezione uscente può presentare una lista indicativa di candidati; naturalmente i nomi indicati potranno essere sostituiti “in toto" od in parte dai soci.

Anche i soci possono presentare una lista di candidati purché questa sia controfirmata dal 25% (venticinque per cento) dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 30 - In occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nazionali il Presidente di Sezione, dopo che il Consiglio Direttivo di Sezione ha ascoltato l'esposizione dei programmi elettorali fatta congiuntamente dai vari candidati, convoca l'Assemblea della Sezione che, sulla base di quanto relazionato dal Consiglio Direttivo, esprimerà, secondo le maggioranze indicate nello Statuto per le proprie deliberazioni, le indicazioni di voto della Sezione per le elezioni alle cariche sociali nazionali. Qualora non sia possibile la convocazione dell'Assemblea, il Presidente, per le stesse finalità, convoca il Consiglio Direttivo.

 

CAPO VI

Disposizioni Amministrative

 

Articolo 31 - La stessa procedura usata per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si applica per le riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione, salvo che per l'avviso di convocazione che normalmente potrà essere fatto telefonicamente.

Articolo 32 - I Consiglieri Nazionali, i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale ed i Consiglieri di Sezione, assenti ingiustificati in tre consecutive riunioni, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 33 - Il numero dei Consiglieri di Sezione o dei Gruppi Autonomi previsto dallo Statuto può essere proporzionalmente ridotto per Sezioni o Gruppi di cui sia stata autorizzata la costituzione in via eccezionale con almeno trenta soci.

 

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