|
ASSOCIAZIONE LAGUNARI
TRUPPE ANFIBIE
STATUTO
(E REGOLAMENTO)
AGGIORNATO
ALLE VARIANTI DELIBERATE
NELLE ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI
DEL 31 AGOSTO 2002 E 29
NOVEMBRE 2003 ED APPROVATO DALLA PREFETTURA DI VENEZIA
IN DATA 11 MARZO 2004
Al Signor Presidente Nazionale Associazione
Lagunari Truppe Anfibie C/o UNUCI -Caserma Cornoldi Castello, 4142
VENEZIA |
RACCOMANDATA A.R. |
IL DIRIGENTE DELL' AREA V° VICE PREFETTO (Gulletta) |
La S.V. con istanza in data 25.02.2004, ha chiesto la trascrizione nel registro delle persone giuridiche private del nuovo statuto della Associazione Lagunari Truppe Anfibie. |
La Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985 n. 550 ed è stata iscritta al n. 426 dal Tribunale Ordinario di Venezia. A seguito dell'istruttoria svolta, adempiute le prescrizioni di legge, questo Ufficio territoriale del Governo, approvato il testo dello Statuto come modificato dalla Assemblea della Associazione in data 31 Agosto 2002 e 29 Novembre 2003, atto pubblico in repertorio 14662 del notaio Forti in Treviso, ha proceduto ad iscrivere, in data Il Marzo 2004 la Associazione Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.) al nr. 371 del registro delle Persone Giuridiche, qui istituito ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 nr. 361. Si dà atto altresì che Presidente e legale rappresentante delta Associazione predetta è il Gen. Antonio Assenza. |
OGGETTO: Richiesta di trascrizione nel registro delle persone giuridiche. Enti di diritto privato senza scopi di lucro. |
PROT. N. 629/04wa/V° Area |
VENEZIA, Il Marzo 2004 |
Ufficio Territoriale del
Governo Prefettura
di Venezia |
STATUTO
TITOLO
I
Denominazioni - Sede - Scopo
Articolo
1 - L'Associazione
Lagunari Truppe Anfibie (A.L.TA.) costituitasi in
Venezia, ove è fissata la sede nazionale, è apolitica e apartitica e non
persegue fini di lucro. Ad essa possono aderire come soci ordinari tutti coloro
che hanno prestato e prestano servizio militare nei reparti lagunari, purché
non ne siano indegni per mancanze contro l'onore o non abbiano subito condanne
penali infamanti.
Articolo
2 – L’Associazione
si propone i seguenti scopi:
b) mantenere
vive le tradizioni, la storia e le caratteristiche peculiari dei lagunari;
c) consolidare
i vincoli di fratellanza tra le vecchie e le nuove leve lagunari, promuovendo
attività sociali, ricreative e culturali idonee a mantenere l'efficienza
fisica e morale dei soci;
e) promuovere
lo studio dei problemi dell'ambiente lagunare e del rispetto della natura;
TITOLO
II
Socio - Diritti e Doveri - Sanzioni
disciplinari
Articolo 3 - I
soci dell'A.L.T.A. si suddividono nelle seguenti
categorie:
a) ORDINARI
b) BENEMERITI
c) AGGREGATI
Sono soci
ordinari tutti coloro che appartengono o siano appartenuti con qualsiasi
grado ai reparti lagunari, nonché i cappellani che hanno prestato servizio nei
reparti e le vedove dei decorati al Valor Militare.
Sono soci
benemeriti le vedove e i congiunti dei lagunari deceduti in pace o in
guerra che ne facciano richiesta e coloro che, a giudizio del Consiglio
Direttivo Nazionale, abbiano reso particolari servigi ai reparti lagunari o
all'Associazione e che accettino la iscrizione.
Sono soci
aggregati tutti coloro che, non avendo titolo per la inclusione nelle
categorie precedenti, dimostrino particolare simpatia per i lagunari, svolgendo
attività in favore dell'Associazione. Per non snaturare le caratteristiche
dell'Associazione possono essere iscritti nella misura massima del 5% (cinque
per cento) dei soci ordinari.
Articolo 4 - L'iscrizione dei soci avviene dietro
presentazione di domanda scritta alla Sezione alla quale intendono iscriversi,
documentando il possesso dei requisiti richiesti. Tale documentazione non è
necessaria quando il richiedente sia presentato da un iscritto che ne
controfirma la domanda. La domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo di
Sezione e accettata o respinta con delibera dello stesso organo.
Il contenuto della delibera viene portato a conoscenza
dell'interessato. In caso di accettazione della domanda, l'iscrizione a socio
decorre dalla data della predetta delibera. Contro la delibera del Consiglio
Direttivo di Sezione, che respinge la domanda di iscrizione, è ammesso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo
Nazionale.
Le decisioni adottate in materia da tale organo sono
definitive e inappellabili.
Articolo 5 - La qualifica di socio si perde:
a) volontariamente
per dimissioni anche non motivate;
b) d’autorità,
su deliberato del Consiglio Direttivo di Sezione per prolungata morosità;
c) d'autorità per radiazione su deliberato
del Consiglio Direttivo Nazionale. La perdita della qualifica di socio comporta
la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.
Articolo 6 - I soci devono:
a) osservare le
disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione;
b) indossare la divisa sociale (basco,
distintivo e fazzoletto) in occasione della partecipazione a cerimonie
pubbliche.
I soci hanno diritto di:
a) fregiarsi del
distintivo sociale;
b) partecipare
alle Assemblee delle Sezioni di appartenenza;
c) frequentare
i locali sociali a norma delle disposizioni regolamentari;
d) ricevere le pubblicazioni ed i servizi
dell'Associazione alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 7 - Il socio che, in questa sua veste,
arreca danno al buon nome dell'Associazione, ovvero manca ai suoi doveri
sociali è passibile di:
a) rimprovero
verbale comminato dal Presidente della Sezione, per lievi mancanze;
b) rimprovero scritto o sospensione da uno
a tre mesi, per mancanze più gravi delle suddette, comminati dal Consiglio
Direttivo Nazionale, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo di
Sezione cui il socio è iscritto;
c) radiazione, comminata dal Consiglio
Direttivo Nazionale, d'iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo di
Sezione a cui il socio è iscritto per:
- vilipendio
della Patria o della Bandiera;
- comportamento altamente lesivo
dell'immagine dell'Associazione ed attività scissionistiche dall'Associazione;
- recidiva
di mancanze già sanzionate con la sospensione temporanea;
- gravi
inadempienze amministrative e violazioni dello Statuto.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al
Presidente Nazionale per il rimprovero scritto e la sospensione ed al Collegio
Nazionale dei Probiviri per la radiazione, entro il termine di trenta giorni
dalla data della notifica del provvedimento.
TITOLO III
Ordinamento
Articolo 8 – L’Associazione si articola in Sezioni.
La Sezione è l'unità fondamentale dell'Associazione e può essere costituita in
ogni località ove risiedano o facciano riferimento almeno 50 (cinquanta) soci
ordinari. Il Consiglio Direttivo Nazionale, in via eccezionale, può autorizzare
la costituzione di una Sezione anche al di sotto di tale limite, purché essa
raggiunga almeno 30 (trenta) soci.
Le Sezioni possono distaccare per esigenze operative Gruppi
autonomi per inquadrare quei soci che per motivi di lontananza resterebbero
troppo distaccati dalla vita associativa della Sezione.
Articolo 9 - Sono organi centrali
dell'Associazione:
a) l'Assemblea
Generale dei Soci;
b) il Consiglio
Direttivo Nazionale;
c) la Consulta
dei Presidenti;
d) il Comitato
Esecutivo Nazionale;
e)
il
Presidente Nazionale;
f)
i
due Vice Presidenti Nazionali;
g) il Segretario
Generale;
h) il Direttore
Amministrativo;
i) il Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti;
I) il Collegio
Nazionale dei Probiviri.
Sono organi periferici:
a) l'Assemblea
di Sezione;
b) il Consiglio
Direttivo di Sezione;
c) il
Presidente di Sezione;
d) il Vice
Presidente di Sezione;
e) il Segretario
di Sezione;
f) il Tesoriere
di Sezione;
g) il Collegio
dei Revisori dei Conti di Sezione.
Articolo 10 - L'Assemblea Generale dei Soci,
massimo organo deliberante dell'Associazione, è composta dai Presidenti di
tutte le Sezioni. I Presidenti di Sezione esercitano il diritto di voto in
rappresentanza dei soci e in ragione diretta del numero degli stessi soci che
devono essere in regola con il pagamento della quota sociale; tale pagamento
costituisce presupposto di appartenenza all'Associazione e dell'esercizio del
diritto di voto.
L'Assemblea Generale dei Soci elegge un Presidente, un Vice
Presidente, un Segretario e tre scrutatori all'inizio della seduta.
Articolo 11 - L'Assemblea Generale dei Soci viene
convocata in seduta ordinaria entro il primo trimestre dell'anno solare, nella
località e data fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essa può essere
altresì convocata in seduta straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità e
quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti Presidenti che rappresentino
almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Articolo 12 - L’Assemblea Generale dei Soci
delibera a maggioranza voti e si intende regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la
presenza di tanti Presidenti che rappresentano almeno la metà dei soci con
diritto di voto;
- in seconda convocazione, almeno
ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei soci rappresentati.
Articolo 13 - L'Assemblea Generale dei Soci elegge
il Presidente Nazionale, quindici Consiglieri Nazionali, il Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Tutti gli eletti rimangono in carica per un triennio e
possono comunque essere rieletti consecutivamente ad una carica nazionale ad
eccezione del Presidente Nazionale che può essere rieletto soltanto per un
massimo di altri due mandati oltre a quello iniziale.
Non sono eleggibili a tali cariche i soci che abbiano compiuto
il settantacinquesimo anno di età e che non abbiano almeno due anni consecutivi
di iscrizione all’Associazione.
Nel caso di dimissioni o radiazioni di qualcuno degli
eletti, subentrerà il primo dei non eletti.
Qualora però due terzi dei componenti degli organi
suindicati cessino dalla carica, si procederà a nuove elezioni, mediante
convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.
Articolo 14 - L'Assemblea Generale dei Soci è
competente inoltre:
- ad
approvare le linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- ad approvare il bilancio annuale
preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- a
deliberare Io scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni sociali.
Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è
composto da Presidente Nazionale che lo presiede, da due Vice Presidenti
Nazionali nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio e dai Consiglieri
Nazionali.
Dei due Vice Presidenti Nazionali il primo, Vicario, ha la
delega per il coordinamento delle attività sociali, mentre il secondo ha la
delega per il coordinamento delle attività di Protezione Civile poste in essere
dall’Associazione e dalle varie Sezioni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del
Presidente, nomina fra i suoi componenti, dei Consiglieri referenti, che per
delega del Presidente hanno competenza su di un numero variabile di Sezioni di
un'omogenea area geografica con il compito di:
- coordinare
da vicino le attività delle Sezioni di loro competenza;
- partecipare
alle attività delle Sezioni in rappresentanza del Presidente Nazionale;
- supportare le Sezioni in occasione di
attività particolarmente impegnative, intervenendo tempestivamente a favore di
quelle Sezioni in difficoltà.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, su proposta del
Presidente Nazionale può delegare ad un suo membro (od a soci con particolari
attitudini, non facenti parte del Consiglio stesso) incarichi specifici in
forma temporanea. Ove il delegato non sia Consigliere Nazionale, potrà
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nel caso in cui si
trattassero argomenti connessi con la delega, con facoltà di parola ma non di
voto.
Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo Nazionale
sovrintende a tutte le attività dell'Associazione in armonia con le direttive e
le linee programmatiche fissate dall'Assemblea Generale dei Soci.
Predispone il bilancio generale preventivo e consuntivo da
sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci. Autorizza la costituzione delle Sezioni.
Propone le linee programmatiche per l'anno sociale che
dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci. Svolge attività di consulta nei confronti del
Presidente Nazionale per la designazione dei soci meritevoli di concessione di
onorificenze, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Presidenti di
Sezione.
Vigila sulla correttezza dell'attività delle Sezioni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale deve essere convocato
almeno una volta a semestre e comunque quando ne facciano richiesta almeno sei
Consiglieri Nazionali. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Articolo 17 - La Consulta dei Presidenti è composta
dal Presidente Nazionale che la presiede e dai Presidenti di Sezione che vi
esercitano il diritto di voto indipendentemente dal numero dei soci della
Sezione rappresentata. Viene convocata anche verbalmente. Essa è organo
consultivo allargato e di collaborazione del Presidente Nazionale sui problemi
di carattere generale dell'Associazione.
Articolo 18 - Il Comitato Esecutivo Nazionale è
costituito dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dai
Consiglieri referenti, dal Segretario Generale e dal Direttore Amministrativo
(qualora questi ultimi due non siano Consiglieri non hanno diritto di voto).
Esso è organo consultivo ristretto e di collaborazione del
Presidente Nazionale e delibera in ordine alla ratifica dei provvedimenti di
cui al disposto nel successivo articolo 19 comma III. Ai componenti del
Comitato Esecutivo, il Presidente Nazionale può delegare per iscritto, alcuni
incarichi per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e
dell'Assemblea Generale dei Soci, sempre però nel rispetto di quanto disposto
nel successivo articolo 19 comma I. Di
tali deleghe dovrà essere data immediata notizia a tutte le Sezioni e a tutti
gli organi centrali dell'Associazione.
Articolo 19 - Il Presidente Nazionale ha la
rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale.
Nomina il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale
ed il Direttore Amministrativo. Questi ultimi due, possono anche non essere
Consiglieri Nazionali qualora la nomina sia data a persona con particolari
competenze nel campo specifico. In tal caso partecipano alle riunioni con
facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo
Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci.
In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza
del Consiglio Direttivo Nazionale sottoponendo gli stessi alla ratifica, nella
prima convocazione utile del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di mancata
ratifica entro tale data i provvedimenti decadono.
Ha la direzione del periodico associativo “Il Lagunare"
edito dall'Associazione e nomina il capo redattore e, quando necessario, il
direttore responsabile.
Articolo 20 - Il Vice Presidente Nazionale Vicario
ha, in caso di impedimento del Presidente Nazionale, la rappresentanza legale
dell'Associazione a tutti gli effetti. Lo sostituisce, altresì, in caso di sua
assenza in tutte le funzioni statutariamente attribuite alla Presidenza
Nazionale, coadiuvandolo comunque in via ordinaria in tutte le sue attività.
Il Segretario Generale cura la redazione dei verbali
dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo Nazionale, del
Comitato Esecutivo Nazionale, provvedendo altresì a formalizzare la loro
convocazione su indicazione del Presidente Nazionale e nei casi previsti dallo
Statuto. Egli provvede, inoltre, alla tenuta dei registri che raccolgono tali
verbali e del registro del protocollo, provvedendo altresì alla ordinata
raccolta della corrispondenza degli organi centrali dell'Associazione.
Il Direttore Amministrativo cura la riscossione delle
entrate dell'Associazione, ne custodisce i fondi ed effettua i pagamenti.
Verifica, unitamente al Segretario Generale, la regolarità dell'appartenenza
all'Associazione di ciascun socio.
Articolo 21 - Il Collegio Nazionale dei Revisori
dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso:
- verifica la
contabilità e la cassa almeno due volte nel corso di ogni anno sociale;
- esamina i
bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- redige,
previa deliberazione a maggioranza dei membri effettivi, la relazione annuale
da presentare all'Assemblea Generale dei Soci.
Il Collegio ha la vigilanza economico-finanziaria dell'Associazione
secondo le vigenti norme di legge.
Articolo 22 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri
è costituito da cinque membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio si pronuncia sulle controversie interne che
nell'ambito dell'Associazione possa sorgere tra i soci, tra i soci e gli organi
e tra gli organi stessi e costituisce ufficio elettorale permanente per il
triennio del mandato.
Ogni socio con l'iscrizione accetta espressamente tale
principio, rinunciando ad adire l'Autorità Giudiziaria se prima non sia stato
sentito il Collegio per dirimere tali controversie. Le decisioni, da adottarsi a maggioranza
assoluta dei membri effettivi, sono inappellabili.
Articolo 23 - L'Assemblea di Sezione è convocata
in seduta ordinaria entro il primo bimestre dell'anno e vi partecipano tutti i
soci in regola con i versamenti delle quote sociali.
Essa può essere convocata, altresì, in seduta straordinaria
quando se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta motivata da
cinque Consiglieri o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli
associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
Il versamento della quota sociale costituisce presupposto di
appartenenza all'Associazione e dell'esercizio del diritto di voto.
L'Assemblea elegge all'inizio della seduta il proprio
Presidente e il Segretario.
L'Assemblea di Sezione delibera a maggioranza dei voti
qualunque sia il numero di soci presenti.
Articolo 24 – L’Assemblea di Sezione elegge il
Presidente della Sezione e i Consiglieri in numero di dieci, il Collegio dei
Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti
costoro restano in carica per un triennio e sono rieleggibili senza alcuna
limitazione.
L’Assemblea di Sezione è inoltre competente a fissare le
linee dell'attività della Sezione e ad approvare il bilancio preventivo e
consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo di Sezione.
Articolo 25 - Il Presidente della Sezione
rappresenta la Sezione a tutti gli effetti e partecipa di diritto all'Assemblea
Generale dei Soci. Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo di
Sezione e dell'Assemblea di Sezione.
Il Presidente sceglie tra i Consiglieri eletti un Vice
Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
I compiti del Vice Presidente, del Segretario e del
Tesoriere, nonché le funzioni del Direttivo di Sezione sono, in ambito
sezionale, analoghe a quelle previste in ambito nazionale per il Vice
Presidente Nazionale Vicario, per il Segretario Generale, per il Direttore
Amministrativo, nonché per il Consiglio Direttivo Nazionale.
Nelle Sezioni nelle quali siano costituiti gruppi di
protezione civile il Presidente nomina tra i Consiglieri due Vice Presidenti i
compiti dei quali sono, in ambito di Sezione, analoghi a quelli previsti in
ambito nazionale per i due Vice Presidenti Nazionali.
Articolo 26 - Il Presidente della Sezione convoca e
presiede il Consiglio Direttivo della Sezione.
Il Presidente della Sezione predispone il bilancio
preventivo e consuntivo della Sezione che, sottopone all'esame del Consiglio
Direttivo e viene poi approvato dall’Assemblea di Sezione.
Fotocopia del bilancio consuntivo dell’anno precedente,
firmata dal Presidente di Sezione e dai Revisori dei Conti della Sezione, deve
essere inviata entro il 31 marzo al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
ai quali spetta la vigilanza economico-finanziaria dell’Associazione.
TITOLO IV
Disposizioni Amministrative
Articolo 27 - L'anno sociale ha inizio l’1 gennaio
e termina il 31 dicembre.
Articolo 28 - Tutte le cariche sociali elettive
sono gratuite. E' ammesso soltanto, quando ritenuto necessario, il rimborso
delle spese la cui entità, le situazioni in cui può essere richiesto, le
modalità esecutive amministrative sono precisate, per tutte le cariche
elettive, dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposita delibera da rinnovarsi
all'inizio di ogni anno. Articolo 29
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a)
dalle
quote sociali;
b) da eventuali
lasciti, donazioni, oblazioni;
c) dai proventi
delle manifestazioni promosse dall'Associazione;
d) dalla rendita del fondo sociale
costituito da titoli pubblici del valore di euro 6.599,00 (seimilacinquecentonovantanovevirgolazerozero);
e) dai contributi eventuali del Ministero
della Difesa e da altri enti pubblici o privati, specie in forza di convenzioni
firmate dall'Associazione e finalizzate ad utilità di carattere sociale o di
protezione civile.
Articolo 30 - La quota sociale annuale per i soci
è fissata dall'Assemblea Generale dei Soci, che determina anche la quanto di
spettanza delle Sezioni.
TITOLO V
Modifiche allo Statuto – Regolamento di Attuazione
Articolo 31 - Le proposte di modifica allo Statuto
ed al Regolamento di Attuazione possono essere avanzate dalle singole Sezioni
al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale le sottopone all'esame e
all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Lo Statuto può essere
modificato dall'Assemblea con la partecipazione di almeno tre quarti dei soci e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei
soci.
Articolo 32 - Il Regolamento di Attuazione deve
essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro un anno dalla entrata
in vigore dello Statuto e sottoposto all'approvazione del Ministero della
Difesa.
Articolo 33 - In caso di carenza di funzionamento
della Sezione o in casi di indisciplina grave e di atti che possono minare la
compattezza e il prestigio dell'Associazione, il Presidente Nazionale, previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può sciogliere il Consiglio
Direttivo della Sezione e nominare un Commissario, il quale, entro sei mesi
dalla nomina, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea di Sezione per
le elezioni degli organi direttivi della Sezione.
Durante la gestione, il Commissario Straordinario assume
tutti i poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente della Sezione. Nel caso
di comprovate e insuperabili difficoltà nel rinnovare i predetti organi
direttivi il Presidente Nazionale, previa autorizzazione del Consiglio
Direttivo Nazionale, provvede allo scioglimento definitivo della Sezione,
assegnando gli eventuali beni ad altre Sezioni.
Articolo 34 - Nessun socio può ricoprire contemporaneamente
più di una carica nazionale o periferica ad eccezione dell'incarico di
Segretario e Tesoriere di Sezione che possono essere ricoperti dalla stessa
persona.
E' consentito ricoprire contemporaneamente un incarico
nazionale e un incarico periferico.
Non è ammesso farsi rappresentare per delega alle riunioni
degli organi centrali e periferici dell'Associazione ad eccezione del
Presidente di Sezione che può essere rappresentato dal Vice Presidente di
Sezione o dal segretario all'Assemblea Generale dei Soci ed alla Conferenza dei
Presidenti. Nelle Sezioni nelle quali
siano costituiti gruppi di protezione civile e vi siano quindi due Vice
Presidenti anche quello con delega per la protezione civile può sostituire il
Presidente in caso di impedimento anche del Vice Presidente Vicario.
TITOLO VlI
Varie
Articolo 35
- Il Labaro Sociale, le Bandiere Nazionali dell'Associazione e delle
Sezioni sono conformi ai modelli allegati al presente statuto, rispettivamente
sotto le lettere “A" e “B”
Articolo 36 - La appartenenza all'Associazione è
comprovata dalla tessera sociale, che deve essere convalidata annualmente dal
Presidente della Sezione.
Articolo 37- La Presidenza Nazionale e le Sezioni
partecipano alle cerimonie con i rispettivi emblemi.
REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE
CAPO I
Convocazione e
svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci
Articolo 1 – L’avviso di convocazione
dell’Assemblea Generale dei Soci deve essere recapitato ai Presidenti di
Sezione a mezzo raccomandata - almeno 20 (venti) giorni prima della data della
convocazione stessa. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Presidenti
del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, che lo porteranno a
conoscenza degli altri componenti.
Nelle Assemblee triennali relative al rinnovo delle cariche
sociali l'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire a tutti i
Probiviri ed a tutti i Revisori dei Conti.
Articolo 2 - Nell'avviso debbono risultare il
giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda, per
l'eventualità che nella prima non si raggiunga i numero legale. Nell'avviso di
convocazione deve essere inserito l'ordine del giorno.
Articolo 3 - Viene considerato approvato
l'oggetto della votazione quando il numero dei voti positivi supera quello dei
voti negativi, indipendentemente dal numero dei presenti, salvo il caso di
Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto dove l'Ordine del
Giorno deve essere approvato almeno con il 50% (cinquanta per cento) più uno
dei voti dei presenti.
Articolo 4 - Il voto può essere segreto o per
alzata di mano su decisione dell'Assemblea. E' sempre segreto quando si debbono
eleggere gli organi nazionali.
Articolo 5 - In caso di Assemblea Generale dei
Soci indetta per il rinnovo delle cariche sociali nazionali, il Presidente, il
Vice Presidente ed il Segretario dell'Assemblea come pure gli Scrutatori,
dovranno essere eletti dai soci per alzata di mano, tra i membri
dell'Associazione che non abbiano presentato la loro candidatura per alcuna carica
sociale nazionale.
Il Presidente dell'Assemblea procede - unitamente agli
Scrutatori - all'appello degli aventi diritto al voto presenti.
Egli dirige i lavori dell'Assemblea dando la parola a quanti
l'abbiano richiesta fissando la durata degli interventi; può togliere la parola
nei casi in cui il contegno dell'oratore non sia in sintonia con la solennità
dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea procede alla verifica delle
votazioni, unitamente agli Scrutatori, comunicandone tempestivamente l’esito.
Il Vice Presidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente in
tutte le attività, sostituendosi altresì, in caso di suo impedimento, in tutte
le funzioni a lui demandate.
Articolo 6 - Il Segretario redige il verbale
specificando l'esito delle votazioni, che comunicherà al Ministero della Difesa
nei casi prescritti dalle norme vigenti.
Egli vidima, assieme ai tre Scrutatori, le schede di voto
ove si proceda con voto segreto.
Articolo 7 - Il numero dei voti spettanti
nell'Assemblea a ciascuna Sezione è in ragione diretta del numero dei soci che,
in regola con il pagamento della quota sociale, risultino iscritti alla Sezione
alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente.
I trasferimenti dei soci da una Sezione all'altra hanno
effetto dall'inizio dell'anno sociale successivo.
Articolo 8 - Le schede di voto, che potranno
anche essere uniche per più espressioni di voto, saranno consegnate dagli
Scrutatori ai Presidenti di Sezione e saranno di taglio di 50 (cinquanta), 10
(dieci), 5 (cinque) ed 1 (uno) voto.
Articolo 9 - Il Presidente Nazionale ha diritto di
prendere sempre la parola per primo. Nel caso in cui si debba procedere
all'approvazione del bilancio consuntivo ovvero di quello preventivo prende
quindi obbligatoriamente la parola il Presidente del Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti. Dopo ciò potrà chiedere la parola ciascun Presidente di
Sezione o suo delegato, ciascun componente di organo centrale dell'Associazione
e ciascun candidato per qualsiasi carica nazionale dell'Associazione, ove si
proceda all'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali nazionali. AI
termine degli interventi il Presidente Nazionale avrà diritto - ove lo richieda
- ad una breve replica.
Articolo 10 - Nell'avviso di convocazione
dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali nazionali - che deve essere
convocata con almeno due mesi di preavviso - deve essere espressamente inserito
l'invito, rivolto a ciascun socio per il tramite dei Presidenti di Sezione, a
segnalare la propria disponibilità ad assumere una delle cariche sociali
nazionali e, nell'ambito delle stesse, a svolgere funzioni delegate. I soci che
siano iscritti all'Associazione da almeno due anni consecutivi possono
candidarsi per qualsiasi carica sociale nazionale segnalando il proprio
nominativo al Presidente della propria Sezione, il quale lo comunicherà al
Presidente Nazionale e al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri con
lettera raccomandata almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea.
Ciascun candidato dovrà essere ricevuto - ove lo richieda -
da ciascun Consiglio Direttivo delle varie Sezioni dell'Associazione al fine di
illustrare il proprio programma elettorale congiuntamente agli altri candidati.
Articolo 11 - Possono essere eletti soltanto i
soci che si sono candidati.
Le schede potranno contenere qualsiasi numero di preferenze,
ma non superiore al numero dei candidati da eleggere. Qualora una scheda
contenga un numero di preferenze superiore al consentito essa verrà annullata.
Sarà altresì annullata la scheda che contenga la preferenza per una persona non
candidata.
Articolo 12 - Il Presidente Nazionale eletto
comunicherà per iscritto a ciascun neo eletto ed ai Presidenti di Sezione
l'esito delle votazioni entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
CAPO II
Convocazione e
svolgimento del Consiglio Direttivo Nazionale
Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è
convocato periodicamente dal Presidente Nazionale con lettera raccomandata
inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione o con comunicazione
telefonica personale del Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima o con avviso
telefonico, in caso di urgenza, non meno di 3 (tre) giorni prima; nella
comunicazione dovrà risultare l'ora della prima convocazione e della seconda
nonché l'ordine del giorno.
Articolo 14 - Dirige la riunione il Presidente o,
nell’ordine, il Vice Presidente Vicario, l’altro Vice Presidente od un
Consigliere delegato dal Presidente stesso.
Articolo 15 - Il Segretario Generale redige il
verbale.
Il libro dei verbali rimane sempre a disposizione dei
Consiglieri che potranno poi chiedere delucidazioni o fare osservazioni su
quanto scritto nella successiva riunione del Consiglio; i Consiglieri possono
anche chiedere per iscritto al Presidente la correzione o la modifica di punti
controversi motivando la richiesta.
Articolo 16 - Le "varie" non possono
essere oggetto di votazione, salvo che tutti i presenti non diano parere
favorevole alla votazione.
CAPO III
Convocazione ed
attività del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Articolo 17 - Il Presidente Nazionale entro trenta
giorni dalla data in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti deve convocare i componenti effettivi che
dovranno procedere all’elezione del loro Presidente a scrutinio segreto. Il
Presidente Nazionale, unitamente al Segretario Generale ed al Direttore
Amministrativo dell'Associazione, assisterà alle operazioni di voto e curerà lo
scrutinio, redigendo il relativo verbale che verrà consegnato a ciascun
componente, effettivo e supplente, del Collegio Nazionale dei Revisori dei
Conti.
Articolo 18 - Ciascun componente effettivo del
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può effettuare verifiche contabili.
Ove rilevi irregolarità dovrà segnalarle con lettera raccomandata al Presidente
del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, che dovrà - entro quindici
giorni dal ricevimento della segnalazione - convocare il Collegio medesimo per
procedere ad una verifica collegiale della contabilità dell'Associazione.
Articolo 19 - Almeno una volta all'anno il
Collegio deve essere riunito per un controllo collettivo della contabilità e di
ciò sarà dato atto con apposito verbale.
Quando vengono verificati i libri contabili il Revisore ne
dà atto a margine dei libri stessi.
Articolo 20 - Il Presidente del Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti deve convocare i componenti effettivi del Collegio
medesimo con preavviso di quindici giorni per procedere alle verifiche
obbligatorie di cui all'articolo 21 dello Statuto, nonché per esaminare i bilanci
predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale e per approvare la relazione
annuale (predisposta dal Presidente del Collegio) sempre ai sensi dell'articolo
21 dello Statuto. Non si potrà procedere alle verifiche collegiali di cui agli
articoli 18 e 20 del presente Regolamento di Attuazione ove non siano presenti
tutti i componenti effettivi del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. In
caso di assenza ingiustificata alla riunione di Collegio per due volte
consecutive di un componente effettivo, quest'ultimo decadrà dalla carica e
subentrerà il componente supplente più votato. Di ciò dovrà essere data
comunicazione scritta dal Presidente del Collegio agli interessati entro
quindici giorni, nonché al Presidente Nazionale.
Articolo 21 - Nel caso il Collegio rilevi gravi
irregolarità nella tenuta dei libri contabili, il Presidente del Collegio può
chiedere per iscritto al Presidente Nazionale che sia convocato d'urgenza il
Consiglio Direttivo Nazionale al quale il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti esporrà quanto rilevato.
CAPO IV
Convocazione ed
attività del Collegio Nazionale di Probiviri
Articolo 22 - Il Presidente Nazionale, entro
trenta giorni dalla data in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del
Collegio Nazionale dei Probiviri, deve convocare i componenti effettivi che
dovranno procedere all’elezione del loro Presidente a scrutinio segreto.
Il Presidente Nazionale, unitamente al Segretario Generale
ed al Direttore Amministrativo dell'Associazione, assisterà alle operazioni di
voto e curerà lo scrutinio, redigendo il relativo verbale che sarà consegnato a
ciascun componente, effettivo e supplente, del Collegio Nazionale dei
Probiviri.
Articolo 23 - Il Presidente del Collegio Nazionale
dei Probiviri convoca il collegio ogni volta ciò si renda necessario, con
raccomandata inviata con almeno quindici giorni di preavviso a ciascun
componente effettivo del collegio.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri non può esplicare le sue
funzioni ove non siano presenti almeno tre componenti (Presidente e due
Probiviri effettivi o supplenti).
Dall'avvenuta sostituzione per indisponibilità di un Probiviro effettivo con quello supplente che abbia
riportato il maggior numero di voti dovrà essere fatta menzione nel verbale. In
caso di assenza ingiustificata alle riunioni del Collegio per due volte
consecutive di un componente effettivo quest’ultimo decadrà dalla carica e
subentrerà il componente supplente più votato. Di ciò dovrà essere data
comunicazione scritta dal Presidente del Collegio agli interessati entro
quindici giorni, nonché al Presidente Nazionale.
Articolo 24 - Il Presidente del Collegio Nazionale
dei Probiviri dirige le riunioni, cura che il voto del Collegio sia segreto
nella sua formazione e redige il verbale della seduta dando atto dell'esito
della votazione, senza però che risulti il parere dei singoli componenti del
Collegio medesimo.
Articolo 25 - I provvedimenti disciplinari di cui
all'articolo 7 dello Statuto debbono essere motivati.
La proposizione del ricorso al Collegio Nazionale dei
Probiviri - da effettuarsi con lettera raccomandata al Presidente del Collegio
medesimo - non comporta la sospensione del provvedimento disciplinare. Entro
quindici giorni dal ricevimento del ricorso, che dovrà essere corredato dai
documenti ritenuti indispensabili, il Presidente del Collegio Nazionale dei
Probiviri dovrà convocare i componenti effettivi contestualmente all'audizione
del Presidente Nazionale e del socio. Il Collegio Nazionale dei Probiviri
delibera al termine dell'audizione del Presidente Nazionale e del socio, salvo
che siano necessarie ulteriori riunioni del Collegio medesimo per
l'acquisizione di mezzi probatori nel rispetto del principio del
contraddittorio e con l'assegnazione di idonei termini a difesa per controdedurre.
La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri potrà
essere di conferma del provvedimento irrogato, ovvero di revoca del medesimo,
ovvero di modifica, solo in senso migliorativo, nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 7 dello Statuto.
In ogni caso la decisione dovrà essere presa entro 15
(quindici) giorni dall’ultima riunione relativa ad ogni controversia e sempre
nel rispetto dei termini necessari per non precludere al socio che lo ritenga
necessario i termini per adire l’Autorità Giudiziaria.
La decisione assunta nei termini di cui all'articolo 22
dello Statuto è comunicata immediatamente al socio ed al Presidente Nazionale;
entrambi potranno richiedere la copia del verbale che dovrà contenere anche la
decisione assunta dal Collegio.
Articolo 26 - Come ufficio elettorale permanente
per il triennio del mandato il Collegio dei Probiviri, integrato dal Vice
Presidente Nazionale Vicario, dal Direttore Amministrativo e da due Consiglieri
Nazionali designati dal Consiglio stesso, dà vita alla Commissione Elettorale
Centrale che sovrintende alla regolarità dell'attività di propaganda elettorale
per le elezioni alle cariche sociali nazionali; all'uopo il Presidente del
Collegio dei Probiviri provvede a diramare tempestivamente a tutte le Sezioni i
programmi e gli inviti elettorali ricevuti da ogni candidato ed inoltre egli
stesso o, per sua delega, uno dei componenti della Commissione può presenziare
alle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche nazionali ed alle riunioni
dei Consigli Direttivi delle Sezioni nelle quali i candidati alle cariche
nazionali espongono i loro programmi. Il calendario delle riunioni succitate è
fissato, d'intesa con i Consigli Direttivi delle Sezioni, dalla Commissione
Elettorale Centrale e comunicato con avviso di almeno sette giorni a ciascun
candidato dal Presidente del Collegio medesimo.
CAPO V
Convocazione e
svolgimento dell'Assemblea di Sezione
Articolo 27 – L’avviso di convocazione deve essere
recapitato ai soci a mezzo lettera o con comunicato a mezzo stampa o qualsiasi
altro mezzo idoneo a far pervenire l'avviso personalmente a ciascun socio,
quale può essere l'avviso all'albo della Sezione e questo almeno 15 (quindici)
giorni prima della riunione. Il Presidente di Sezione, quando la Sezione è
convocata per l'elezione degli organi statutari, deve informare il Presidente
Nazionale che potrà inviare, quale osservatore un membro del Consiglio
Direttivo Nazionale; il risultato di questa Assemblea convocata per il rinnovo
degli organi statutari deve essere comunicato per iscritto al Presidente
Nazionale entro quindici giorni.
Articolo 28 - Si applicano all'Assemblea di Sezione
in quanto compatibili gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente
Regolamento di Attuazione.
Articolo 29 - In occasione del rinnovo delle
cariche sezionali il Presidente di Sezione uscente può presentare una lista
indicativa di candidati; naturalmente i nomi indicati potranno essere
sostituiti “in toto" od in parte
dai soci.
Anche i soci possono presentare una lista di candidati
purché questa sia controfirmata dal 25% (venticinque per cento) dei soci aventi
diritto al voto.
Articolo 30 - In occasione delle elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali nazionali il Presidente di Sezione, dopo che il
Consiglio Direttivo di Sezione ha ascoltato l'esposizione dei programmi
elettorali fatta congiuntamente dai vari candidati, convoca l'Assemblea della
Sezione che, sulla base di quanto relazionato dal Consiglio Direttivo,
esprimerà, secondo le maggioranze indicate nello Statuto per le proprie
deliberazioni, le indicazioni di voto della Sezione per le elezioni alle
cariche sociali nazionali. Qualora non sia possibile la convocazione
dell'Assemblea, il Presidente, per le stesse finalità, convoca il Consiglio
Direttivo.
CAPO VI
Disposizioni
Amministrative
Articolo 31 - La stessa procedura usata per le
riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si applica per le riunioni del
Consiglio Direttivo di Sezione, salvo che per l'avviso di convocazione che
normalmente potrà essere fatto telefonicamente.
Articolo 32 - I Consiglieri Nazionali, i
componenti del Comitato Esecutivo Nazionale ed i Consiglieri di Sezione,
assenti ingiustificati in tre consecutive riunioni, possono essere dichiarati
decaduti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 33 - Il numero dei Consiglieri di Sezione
o dei Gruppi Autonomi previsto dallo Statuto può essere proporzionalmente
ridotto per Sezioni o Gruppi di cui sia stata autorizzata la costituzione in
via eccezionale con almeno trenta soci.