Riforma della scuola

LEGGE 28 marzo 2003, n.53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU n. 77 del 2-4-2003)

testo in vigore dal: 17-4-2003
	
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
(Delega  in  materia  di  norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
1.  Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età' evolutiva, delle differenze e
dell'identità'  di  ciascuno e delle scelte educative della famiglia,
nel  quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
il  principio  di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi  sanciti  dalla  Costituzione,  il  Governo  è  delegato ad
adottare,  entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  nel rispetto delle competenze costituzionali
delle  regioni  e  di comuni e province, in relazione alle competenze
conferite  ai  diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  uno  o  più  decreti  legislativi  per la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2.  Fatto  salvo  quanto  specificamente  previsto dall'articolo 4, i
decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'università'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con il
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e con il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentita  la  Conferenza  unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
previo  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e  del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla
data  di  trasmissione  dei  relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti  legislativi  possono  essere  comunque  adottati.  I decreti
legislativi  in materia di istruzione e formazione professionale sono
adottati  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
3.  Per  la  realizzazione  delle  finalità della presente legge, il
Ministro    dell'istruzione,   dell'università'   e   della   ricerca
predispone,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della   legge   medesima,   un   piano  programmatico  di  interventi
finanziari,   da   sottoporre   all'approvazione  del  Consiglio  dei
ministri,  previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro  attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c)   dello   sviluppo   delle   tecnologie   multimediali   e   della
alfabetizzazione  nelle  tecnologie  informatiche, nel pieno rispetto
del  principio  di  pluralismo  delle  soluzioni informatiche offerte
dall'informazione  tecnologica,  al fine di incoraggiare e sviluppare
le doti creative e collaborative degli studenti;
d)   dello   sviluppo   dell'attività'  motoria  e  delle  competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g)   del  concorso  al  rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h)  della  valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i)  degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e  per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione
e formazione;
l)  degli  interventi  per  lo  sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m)  degli  interventi  di  adeguamento  delle  strutture  di edilizia
scolastica.
4.  Ulteriori  disposizioni,  correttive  e  integrative  dei decreti
legislativi  di  cui  al  presente articolo e all'articolo 4, possono
essere  adottate,  con  il  rispetto  dei medesimi criteri e principi
direttivi  e  con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1.  I  decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo
di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)  è  promosso  l'apprendimento  in  tutto l'arco della vita e sono
assicurate  a  tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali  e  di  sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze  e  abilità,  generali  e  specifiche,  coerenti  con  le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale  e  nel  mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea;
b)  sono  promossi  il  conseguimento  di una formazione spirituale e
morale,  anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c)  è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione
per  almeno  dodici  anni  o,  comunque, sino al conseguimento di una
qualifica  entro  il  diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale
diritto  si  realizza  nel  sistema  di  istruzione  e  in  quello di
istruzione  e formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione  definiti  su  base  nazionale a norma dell'articolo 117,
secondo  comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   e  garantendo,  attraverso  adeguati  interventi,
l'integrazione  delle persone in situazione di handicap a norma della
legge   5  febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta  di
istruzione   e  formazione  costituisce  un  dovere  legislativamente
sanzionato;   nei  termini  anzidetti  di  diritto  all'istruzione  e
formazione  e  di  correlativo  dovere  viene  ridefinito ed ampliato
l'obbligo  scolastico  di  cui  all'articolo  34  della Costituzione,
nonchè  l'obbligo  formativo introdotto dall'articolo 68 della legge
17  maggio  1999,  n.  144,  e successive modificazioni. L'attuazione
graduale   del   diritto-dovere   predetto   è  rimessa  ai  decreti
legislativi  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente  agli interventi finanziari previsti a tale fine dal
piano  programmatico  di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa
intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28   agosto   1997,  n.  281,  e  coerentemente  con  i
finanziamenti  disposti  a  norma  dell'articolo  7,  comma  6, della
presente legge;
d)  il  sistema  educativo  di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
che  comprende  il  sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e
della formazione professionale;
e)   la   scuola   dell'infanzia,   di   durata  triennale,  concorre
all'educazione  e  allo  sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
e   ad   assicurare   un'effettiva   eguaglianza  delle  opportunità
educative;  nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e
dei  bambini  e,  nella  sua  autonomia  e  unitarietà  didattica  e
pedagogica,  realizza  la  continuità educativa con il complesso dei
servizi  all'infanzia  e  con  la  scuola  primaria. è assicurata la
generalizzazione   dell'offerta   formativa   e  la  possibilità  di
frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla  scuola  dell'infanzia
possono  essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione  le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro  il  30  aprile  dell'anno  scolastico di riferimento, anche in
rapporto  all'introduzione  di  nuove  professionalità  e  modalità
organizzative;
f)  il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria,
della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado
della  durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna
di  esse,  la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento  delle  strumentalità  di  base,  e  in  due  periodi
didattici  biennali;  la scuola secondaria di primo grado si articola
in  un  biennio  e  in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso  disciplinare  ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il  secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo
con  la  scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i  sei  anni  di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le
bambine  e  i  bambini  che  li compiono entro il 30 aprile dell'anno
scolastico  di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle  diversità  individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il  fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di
base  fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere
i  mezzi  espressivi,  ivi  inclusa  l'alfabetizzazione in almeno una
lingua  dell'Unione  europea  oltre alla lingua italiana, di porre le
basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del
mondo  naturale,  dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le  capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di  educare  ai  principi  fondamentali  della  convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio,
è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed
accresce,  anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e l'approfondimento
nelle  tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla  evoluzione  sociale,
culturale    e    scientifica   della   realtà   contemporanea;   è
caratterizzata  dalla  diversificazione  didattica  e metodologica in
relazione  allo  sviluppo  della  personalità  dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze  e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni   degli   allievi;   fornisce   strumenti   adeguati   alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce
lo  studio  di  una  seconda  lingua  dell'Unione  europea;  aiuta ad
orientarsi  per  la  successiva scelta di istruzione e formazione; il
primo  ciclo  di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento  costituisce  titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale  dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e
la  riflessione  critica  su  di  essi,  è  finalizzato a sviluppare
l'autonoma  capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
personale  e  sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle  conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo
ciclo   è   costituito   dal   sistema   dei  licei  e  dal  sistema
dell'istruzione  e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo  anno  di  età  i  diplomi  e  le qualifiche si possono
conseguire  in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;
il   sistema   dei  licei  comprende  i  licei  artistico,  classico,
economico,    linguistico,   musicale   e   coreutico,   scientifico,
tecnologico,  delle  scienze  umane;  i  licei artistico, economico e
tecnologico  si  articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni  formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilità caratterizzanti
il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i
licei  si  concludono  con  un  esame  di  Stato  il  cui superamento
rappresenta   titolo   necessario  per  l'accesso  all'università  e
all'alta  formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto   anno   dà   accesso  all'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore;
h)  ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e
istruzione  professionale,  i  percorsi del sistema dell'istruzione e
della   formazione   professionale   realizzano   profili  educativi,
culturali  e  professionali,  ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali  di differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale  se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui
alla  lettera  c);  le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche  ai  fini  della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche
nell'Unione   europea,  sono  definite  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c);  i  titoli  e le qualifiche
costituiscono  condizione  per  l'accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge  17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine  dei  percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale  di  durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di  apposito  corso annuale, realizzato d'intesa con le università e
con  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  e ferma
restando  la  possibilità  di sostenere, come privatista, l'esame di      
Stato anche senza tale frequenza;
i)  è  assicurata  e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei
licei  al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa,   mediante  apposite  iniziative  didattiche,  finalizzate
all'acquisizione  di  una preparazione adeguata alla nuova scelta; la
frequenza  positiva  di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l'acquisizione  di  crediti  certificati  che  possono  essere  fatti
valere,  anche  ai  fini  della  ripresa  degli  studi  eventualmente
interrotti,  nei  passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere
g)  e  h);  nel  secondo  ciclo,  esercitazioni  pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi
di   inserimento   nelle   realtà  culturali,  sociali,  produttive,
professionali   e  dei  servizi,  sono  riconosciuti  con  specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e   formative;  i  licei  e  le  istituzioni  formative  del  sistema
dell'istruzione    e   della   formazione   professionale,   d'intesa
rispettivamente  con  le  università,  con  le istituzioni dell'alta
formazione   artistica,   musicale  e  coreutica  e  con  il  sistema
dell'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore, stabiliscono, con
riferimento   all'ultimo  anno  del  percorso  di  studi,  specifiche
modalità  per  l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilità
richieste  per  l'accesso  ai corsi di studio universitari, dell'alta
formazione,  ed  ai  percorsi  dell'istruzione  e  formazione tecnica
superiore;
l)  i  piani  di  studio  personalizzati, nel rispetto dell'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche,  contengono  un nucleo fondamentale,
omogeneo  su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
e  l'identità  nazionale,  e  prevedono  una  quota,  riservata alle
regioni,  relativa  agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.
        Art. 3.
(Valutazione   degli  apprendimenti  e  della  qualità  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
e  degli  apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  la  valutazione,  periodica  e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione,  e  la certificazione delle competenze da essi acquisite,
sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate;  agli  stessi  docenti  è  affidata  la valutazione dei
periodi  didattici  ai  fini  del passaggio al periodo successivo; il
miglioramento   dei   processi  di  apprendimento  e  della  relativa
valutazione,  nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso   una   congrua  permanenza  dei  docenti  nella  sede  di
titolarità;
b)  ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della
qualità  del  sistema  di  istruzione  e  di  formazione, l'Istituto
nazionale  per  la  valutazione  del  sistema  di istruzione effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli
studenti  e  sulla  qualità complessiva dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
vengono  rideterminate  le  funzioni  e  la  struttura  del  predetto
Istituto;
c)  l'esame  di  Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e
valuta  le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine
del  ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame
e  su  prove  predisposte  e  gestite  dall'Istituto nazionale per la
valutazione  del  sistema  di  istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici  di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline
di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 18 della legge 24
giugno  1997,  n.  196, al fine di assicurare agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i
corsi  del  secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità
di   realizzazione  del  percorso  formativo  progettata,  attuata  e
valutata  dall'istituzione  scolastica  e formativa in collaborazione
con  le  imprese,  con le rispettive associazioni di rappresentanza e
con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di
competenze  spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato
ad  adottare,  entro  il  termine  di ventiquattro mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge e ai sensi dell'articolo 1,
commi  2  e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della
ricerca,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.   281,   sentite   le  associazioni  maggiormente
rappresentative  dei  datori  di  lavoro,  nel  rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  svolgere  l'intera  formazione  dai  15  ai  18  anni, attraverso
l'alternanza   di   periodi   di   studio   e  di  lavoro,  sotto  la
responsabilità  dell'istituzione  scolastica o formativa, sulla base
di  convenzioni  con  imprese  o  con  le  rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  o  con  enti  pubblici e privati ivi inclusi quelli del
terzo  settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio  che  non  costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le
istituzioni  scolastiche,  nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono  collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale  ed  assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa
con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione
professionale  di  corsi  integrati  che  prevedano  piani  di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi
e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b)  fornire  indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle  risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi
di  alternanza,  ivi  compresi  gli  incentivi  per  le  imprese,  la
valorizzazione  delle  imprese  come  luogo  formativo e l'assistenza
tutoriale;
c)  indicare  le  modalità di certificazione dell'esito positivo del
tirocinio  e  di  valutazione  dei  crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2.  I  compiti  svolti  dal  docente  incaricato  dei rapporti con le
imprese   e   del   monitoraggio   degli  allievi  che  si  avvalgono
dell'alternanza  scuola-lavoro  sono  riconosciuti  nel  quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
Formazione degli insegnanti)
1.  Con  i  decreti  di  cui  all'articolo 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo
ciclo  e  del  secondo  ciclo,  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  la  formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e
si  svolge  nelle università presso i corsi di laurea specialistica,
il  cui  accesso  è  programmato  ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della  legge  2  agosto  1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione  degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei
posti  effettivamente  disponibili,  per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
b)  con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  anche  in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma
4,  del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate  le  classi  dei  corsi  di  laurea  specialistica, anche
interfacoltà  o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione
degli  insegnanti  di  cui alla lettera a) del presente comma. Per la
formazione  degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e
del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all'insegnamento   delle   discipline  impartite  in  tali  gradi  di
istruzione    e   con   preminenti   finalità   di   approfondimento
disciplinare.  I  decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti  l'integrazione  scolastica  degli  alunni in condizione di
handicap;  la  formazione  iniziale  dei docenti può prevedere stage
all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti   è   subordinato   al   possesso  dei  requisiti  minimi
curricolari,  individuati  per  ciascuna  classe  di abilitazione nel
decreto  di  cui  alla  lettera  b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d)  l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di
cui  alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati     con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e)  coloro  che  hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera  a),  ai  fini  dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente  delle  istituzioni  scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi  contratti  di  formazione  lavoro,  specifiche attività di
tirocinio.  A  tale  fine  e  per  la  gestione dei corsi di cui alla
lettera   a),   le   università,  sentita  la  direzione  scolastica
regionale,   definiscono   nei   regolamenti   didattici   di  ateneo
l'istituzione  e  l'organizzazione  di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo  per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla  base  di  convenzioni,  anche  i  rapporti  con le istituzioni
scolastiche;
f)  le  strutture  didattiche  di  ateneo o d'interateneo di cui alla
lettera  e)  promuovono  e  governano  i  centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g)  le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio   degli  insegnanti  interessati  ad  assumere  funzioni  di
supporto,  di  tutorato  e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla
formazione  iniziale  svolta  negli  istituti  di  alta  formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre  1999,  n.  508,  relativamente  agli insegnamenti cui danno
accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al
comma 1 del presente articolo.
3.  Per  coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per  le  attività  di  sostegno di cui al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  24  novembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica  31  ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o
del  diploma  di  istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia  di  belle  arti  o  di Istituto superiore per le industrie
artistiche   o   di  Conservatorio  di  musica  o  Istituto  musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione  all'insegnamento  secondario,  le  scuole  medesime
valutano  il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti
per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini
del   riconoscimento   dei  relativi  crediti  didattici,  anche  per
consentire  loro  un'abbreviazione  del  percorso  degli  studi della
scuola  di  specializzazione  previa  iscrizione  in  sovrannumero al
secondo  anno  di  corso  della  scuola. I corsi di laurea in scienze
della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
19   novembre   1990,   n.   341,   valutano  il  percorso  didattico
teorico-pratico  e  gli  esami  sostenuti  per  il  conseguimento del
diploma  biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai
fini   del   riconoscimento   dei   relativi   crediti   didattici  e
dell'iscrizione  in  soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle  autorità  accademiche,  per  coloro  che, in possesso di tale
titolo  di  specializzazione  e  del  diploma  di  scuola  secondaria
superiore,  abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea  sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria  istituiti  a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre  1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività
di  tirocinio  previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame  di  Stato  e  abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola  materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso  consente  altresì  l'inserimento  nelle graduatorie permanenti
previste  dall'articolo  401  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16  aprile  1994, n. 297, e successive modificazioni. Al
fine  di  tale  inserimento,  la tabella di valutazione dei titoli è
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al
voto  di  laurea  conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre  1990,  n.  341,  le  parole:  "I  concorsi  hanno  funzione
abilitante" sono soppresse. 	
Art. 6.
(Regioni  a  statuto  speciale  e  province  autonome  di Trento e di
Bolzano)
1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
 
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1.  Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell'articolo
117,  sesto  comma,  della  Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le  Commissioni
parlamentari    competenti,   nel   rispetto   dell'autonomia   delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a)  alla  individuazione  del  nucleo  essenziale dei piani di studio
scolastici  per  la  quota  nazionale  relativamente  agli  obiettivi
specifici   di   apprendimento,  alle  discipline  e  alle  attività
costituenti  la  quota  nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b)  alla  determinazione  delle  modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito
dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi
ai percorsi scolastici.
2.  Le  norme  regolamentari  di  cui  al  comma  1, lettera c), sono
definite  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e della ricerca
presenta  ogni  tre  anni  al  Parlamento  una  relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione professionale.
4.  Per  gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi,   secondo   criteri   di   gradualità   e  in  forma  di
sperimentazione,  compatibilmente  con  la disponibilità dei posti e
delle  risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento  e  nel  rispetto  dei  limiti  posti  alla  finanza
comunale  dal  patto  di  stabilità,  al  primo  anno  della  scuola
dell'infanzia  i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro   il   28   febbraio  2004,  ovvero  entro  date  ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al
primo   anno   della   scuola  primaria,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i
sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera  f),  e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola   dell'infanzia   statale  e  alla  scuola  primaria  statale,
determinati  nella  misura  massima  di  12.731  migliaia di euro per
l'anno  2003,  45.829  migliaia  di  euro  per  l'anno  2004 e 66.198
migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione,   dell'università  e  della  ricerca.  Il  Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare
le  anticipazioni,  anche  fino  alla  data  del  30  aprile  di  cui
all'articolo  2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
6.  All'attuazione  del  piano  programmatico  di cui all'articolo 1,
comma  3,  si  provvede,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli
1   e   4  deve  essere  corredato  da  relazione  tecnica  ai  sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
8.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  7  la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati
solo   successivamente   all'entrata   in   vigore  di  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9.  Il  parere  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, primo periodo, è
espresso  dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario.
10.   Con   periodicità   annuale,   il  Ministero  dell'istruzione,
dell'università  e  della  ricerca  ed  il Ministero dell'economia e
delle  finanze  procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie,
in  relazione  alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle
somme  stanziate  annualmente  in  bilancio  per  lo  stesso fine. Le
eventuali   maggiori   spese  dovranno  trovare  copertura  ai  sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addì 28 marzo 2003
				CIAMPI
	Berlusconi, Presidente  del  Consiglio dei Ministri
	Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
	Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1306):
              Presentato      dal      Ministro      dell'istruzione,
          dell'università  e  della  ricerca  (Moratti)  il 3 aprile
          2002.
              Assegnato  alla  commissione  7a  (Istruzione), in sede
          referente,  il  4 aprile 2002, con pareri delle commissioni
          1a,  5a,  10a,  11a,  12a,  Giunta  per  gli  Affari  delle
          Comunità   europee   e   Parlamentare   per  le  questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  7a  commissione il 9, 10, 11, 16 e 17
          aprile  2002;  7,  14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16,
          17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24
          e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.
              Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n.
          1306/A - relatore sen. Asciutti).
              Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e
          approvato il 13 ottobre 2002.
          Camera dei deputati (atto n. 3387):
              Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura),  in  sede
          referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni
          I,  V,  X,  XI,  XII,  XIV  e Parlamentare per le questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  VII  commissione  il 26 e 27 novembre
          2002;  17, 19 dicembre  2002;  14,  15,  16,  21,  28, 29 e
          30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.
              Esaminato   in  aula  l'11,  12,  13 febbraio  2003  ed
          approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.
          Senato della Repubblica (atto 1306/B):
              Assegnato  alla  7a  commissione  (Istruzione), in sede
          referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
          1a e 5a.
              Esaminato  dalla  7a commissione, in sede referente, il
          25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.
              Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il
          12 marzo 2003.