IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
|
N.
Reg.Sez.
|
SEZIONE III BIS
|
Anno 2003
|
composto dai Magistrati:
Saverio
CORASANITI - PRESIDENTE
Eduardo
PUGLIESE - CONSIGLIERE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 4188/2003 R.G. proposto da [...]
c o n t r o
[...]
per l’annullamento
della tabella per la valutazione dei titoli per il personale
docente delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'allegato
A/1 del decreto 12.2.2002 n. 11 del Ministro dell’istruzione, dell’Università,
e della ricerca, inserita per la terza fascia delle graduatorie
permanenti per il personale docente ed educativo dal D.M. 16.4.2003
n. 40, limitatamente a quanto disposto al punto 4 e alla nota 2,
nonché del conseguente decreto 17.4.2003 con il quale il Direttore
generale del personale della scuola e dell'amministrazione ha disposto
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti;
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati:
[...]
[...]
[...]
Visti gli atti di intervento adesivo di
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Visti gli atti di intervento oppositivo di:
- [...]
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della
causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14.7.2003, con designazione
del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa,
i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con decreto 16.4.2003 del Ministro dell’istruzione, dell’Università,
e della ricerca è stata approvata la nuova tabella di valutazione
dei titoli del personale docente ed educativo per l'aggiornamento
e l'integrazione delle graduatorie permanenti, di cui alla legge
3.5.1999 n. 124, da valere per la terza fascia degli aspiranti alla
nomina in ruolo. La tabella, inserita come allegato A/1 al D.M.
12.2.2002 n. 11 a modifica della tabella di cui all'allegato A,
oltre al punteggio per il superamento di concorsi ed esami abilitanti
(punto 1), riconosce trenta punti per l'abilitazione conseguita
presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(S.S.I.S.) a seguito di corsi di durata biennale (punto 3) e diciotto
punti per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento
comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione (punto
4). La nota 2 stabilisce che in alternativa al bonus di trenta
punti integrati dalla valutazione del relativo punteggio di abilitazione
gli abilitati presso le S.S.I.S. possono optare, se complessivamente
più favorevole, per un punteggio derivante dall'attribuzione di
diciotto punti sommati alla valutazione del servizio prestato durante
il periodo di durata convenzionale dei corsi di specializzazione
integrati dal relativo punteggio di abilitazione.
Gli attuali ricorrenti sono inseriti nelle graduatorie permanenti
dall'anno scolastico 2000/2001 e sono ivi collocati con il punteggio
previsto dalla vecchia tabella di valutazione (trenta punti, oltre
al punteggio di abilitazione: art. 8 del D.M. 4.6.2001 n. 268, nonché
tabella di valutazione di cui all'allegato A al D.M. n. 11/2002).
Contestano il punteggio riconosciuto dalla nuova tabella di cui
all'allegato A/1 del D.M. n. 11/2002 ai possessori di abilitazioni
diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S. e ai neoabilitati
delle S.S.I.S. in alternativa al bonus di trenta punti, poiché
l'applicazione della nuova normativa comprometterebbe, discriminandola,
la loro posizione. Propongono, pertanto, una serie di censure: dalla
violazione di norme e di principi al difetto ed erroneità della
motivazione.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio e presenta
memoria con la quale, ripercorsi i precedenti legislativi sulle
graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, rappresenta
la necessità - ai fini del riequilibrio della posizione dei docenti
precari abilitati nelle sessioni straordinarie rispetto ai docenti
abilitati presso le S.I.S.S. - del provvedimento ministeriale in
questa sede contestato, del quale afferma la piena legittimità chiedendo,
nelle conclusioni, il rigetto dell'impugnativa.
Per resistere al ricorso si sono, inoltre, costituiti i sig.ri
Allegra Maria e altri, Damiani Domenico, Benzi Silvia e Del Nero
Domenico.
I sig.ri Deplanu Francesco, Pace Maria Teresa e Deplanu Leonardo,
Santarcangelo Battista e altri, Pili Alessandra e altri, Avagnina
Paola, Fiora Valentina, Firone Giovanna, Molinaroli Marco, Nestico
Fabio e Rovegno Giuseppina, tutti docenti abilitati presso le S.S.I.S.,
sono intervenuti in giudizio in via adesiva. Ad adiuvandum sono
intervenuti anche i sig.ri Marco Prina e altri quarantuno iscritti
al primo anno delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario, nonché, con la stessa rappresentanza processuale, l'A.N.I.E.F.
– Associazione nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione,
Sezione Lombardia, e l'Associazione Nazionale Docenti Specializzandi
e Specializzati (A.Na.Do.S.S.), le quali in conformità dei loro
statuti tutelano gli interessi degli abilitati e degli abilitandi
presso le S.S.I.S.
In via oppositiva sono intervenuti i sig.ri Iannucci Remo
(in proprio e in qualità di rappresentante del Comitato insegnanti
precari di Roma), Accardi Eugenia Andreina e altri, Giordano Donatella
e Scotti Aureliana, Marzi Delia, D'Urso Maria Concetta, Buttafuoco
Donata, Caciolli Lidia, Allodi Guya, Arcuri Paola, Torano Gabriella,
Naldini Maria Cristina, Rossi Anna Rosa, Cilento Adele, Puccetti
Francesca, Carolis Antonella e Santacroce Tiziana, nonché - per
la sola richiesta di annullamento del punto 4 della tabella A/1
impugnata - Amato Agata Maria e altri, tutti controinteressati all'azione
giacché destinatari del bonus di diciotto punti in questa
sede contestato. Amato Agata Maria e altri intervengono in via adesiva
per la richiesta di annullamento della nota 2 della tabella A/1.
In particolare, gli interventori ad opponendum Giordano
Donatella, Scotti Aureliana, Marzi Delia, D'Urso Maria Concetta,
Buttafuoco Donata, Caciolli Lidia, Allodi Guya, Arcuri Paola, Torano
Gabriella, Naldini Maria Cristina, Rossi Anna Rosa, Cilento Adele,
Puccetti Francesca, Carolis Antonella e Santacroce Tiziana eccepiscono
l'inammissibilità del ricorso perché non notificato ai controinteressati.
Essi sostengono che l'impugnativa avrebbe dovuto essere notificata
ad almeno uno dei controinteressati individuabili in quanto già
iscritti, all'atto dell'adozione dei decreti impugnati, nella terza
fascia delle graduatorie permanenti in cui i ricorrenti sono inseriti.
Con ordinanza 20.5.2003 n. 2413 il Tribunale ha disposto
l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
L'incombente è stato eseguito a mezzo pubblicazione sul Foglio
inserzioni della Gazzetta Ufficiale 3.6.2003 n. 126. La prova dell'avvenuta
pubblicazione è stata depositata agli atti di causa il 16.6.2003.
Le parti hanno presentato memorie conclusionali.
All'udienza del 14.7.2003 la causa passa in decisione.
D I R I T T O
Occorre premettere alcune considerazioni in ordine all'ammissibilità
degli interventi proposti.
Per quanto concerne gli interventi oppositivi si rileva che
l'avvenuta integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per
pubblici proclami, disposta da questa Sezione con l'ordinanza n.
2413/2003, ha efficacia sanante di tutti gli eventuali vizi di notifica,
di talché gli interventori, tutti docenti inseriti nella terza fascia
delle graduatorie permanenti e titolari in esse di posizioni di
vantaggio determinate dagli impugnati decreti ministeriali (perché
in possesso di abilitazioni all'insegnamento diverse dai diplomi
rilasciati dalle Scuole di specializzazione e, pertanto, potenziali
fruitori del bonus di diciotto punti previsto dalle disposizioni
regolamentari contestate), hanno assunto, altresì, la posizione
di legittimi contraddittori evocati in causa.
Alcuni degli interventi adesivi, invece, debbono essere dichiarati
inammissibili per insufficienza delle notifiche, che in caso di
intervento debbono essere svolte nei confronti di tutti i ricorrenti
e dell'Amministrazione resistente (art. 22, comma 2, della legge
6.12.1971 n. 1034). Debbono, perciò, essere dichiarati inammissibili
gli interventi di Santarcangelo Battista e altri, Pili Alessandra
e altri e Amato Agata Maria e altri, come da elenchi allegati, notificati
soltanto all'Amministrazione e alla prima firmataria del ricorso.
*
Riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso per
omessa notifica ad almeno un controinteressato, sollevata da alcuni
degli interventori ad opponendum, occorre anzitutto rilevare
la piena ed autonoma impugnabilità dei provvedimenti contestati,
i quali, per quanto generali e precettivi, hanno effetto lesivo
immediato sugli iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti
per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo e che
non possono avvalersi del bonus aggiuntivo di diciotto punti
previsto dalle disposizioni censurate. Ai fini dell'interesse processuale
non è necessaria l'impugnativa degli atti di aggiornamento e integrazione
delle graduatorie, conseguenti ai decreti ministeriali e dei quali
costituiscono applicazione, destinati - in astratto e nella pretesa
dedotta - ad essere coinvolti dall'effetto di travolgimento in successione
tipico dell'annullamento ope iudicis.
Nessun dubbio, peraltro, può sussistere sulla continuità,
e quindi sulla perdurante lesività, delle disposizioni impugnate,
le quali non esauriscono i loro effetti con l'integrazione e l'aggiornamento
delle graduatorie per l'anno scolastico 2003/2004, ma hanno carattere
di norme a regime in quanto poste a modifica del regolamento ministeriale
- D.M. 12.2.2002 n. 11 – relativo alla valutazione dei titoli posseduti
dagli iscritti nelle graduatorie permanenti.
Essendo, comunque, i provvedimenti impugnati atti a contenuto
generale (destinati non soltanto ai docenti, già iscritti nelle
graduatorie, per i quali dispongono ai fini dell'aggiornamento del
punteggio, ma anche a quanti vi saranno iscritti a decorrere dall'anno
scolastico 2003/2004, non individuabili a priori), il ricorso non
è condizionato, ai fini della sua ammissibilità, dall'onere di notifica
a soggetti diversi dall'Amministrazione emanante, di cui all'art
21 della legge n. 1034/1971 (giurisprudenza consolidata: per tutte
cfr. T.A.R. Lazio, III, 13.2.1997 n. 294), il quale non implica
che il ricorrente debba farsi carico, a mezzo ricerca in atti diversi,
della previa identificazione di coloro che in qualsiasi modo siano
avvantaggiati dal provvedimento impugnato, pur non essendo da esso
indicati nominativamente o facilmente individuabili dalla sua sola
lettura (Cons.St., V, 21.1.1992 n. 72; T.A.R. Lazio, II, 13.1.2000
n. 96).
L'eccezione, dunque, non fonda su basi normative, considerato
che, diversamente da quanto sostengono gli interventori che l'hanno
sollevata, l'art. 21 della legge di procedura dei tribunali amministrativi
regionali non vincola l'interessato all'azione a ricercare in atti
diversi dal provvedimento regolamentare impugnato – in specie, nelle
graduatorie permanenti in vigore al momento dell'adozione dell'atto
- coloro che traggono da esso vantaggio per essere destinatari,
in sede applicativa, delle sue disposizioni precettive. Considerando
anche che nella fattispecie, diversamente opinando, ai ricorrenti
si richiederebbe un'attività di ricerca eccessivamente gravosa,
in contrasto con le esigenze di immediatezza della tutela giurisdizionale
delle situazioni soggettive, giacché dalla sola conoscenza degli
elenchi degli iscritti nelle graduatorie permanenti, e del relativo
punteggio, non è possibile desumere la natura del titolo abilitante
d'ingresso e, quindi, la presenza di interessi contrari all'azione.
Peraltro l'ordinanza con la quale la Sezione ha disposto
l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ha inteso
contemperare tutte le possibili esigenze di difesa, coinvolgendo
nell'azione tutti i potenziali fruitori del punteggio aggiuntivo
previsto dai decreti ministeriali: sia coloro che erano già inseriti
nelle graduatorie permanenti al momento dell'adozione dei provvedimenti,
sia coloro che sarebbero stati iscritti per il nuovo anno scolastico.
*
Le controdeduzioni dell'Amministrazione e dei controinteressati
giustificano l'impugnato decreto ministeriale con la necessità,
rilevata anche alla stregua del parere reso dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione nell'adunanza dell'8.4.2003, di determinare
un riequilibrio nelle rispettive posizioni tra i docenti abilitati
presso le S.S.I.S. e i docenti in possesso di abilitazioni conseguite
nel precedente ordinamento, o comunque con differente canale. Tanto
in conseguenza dell'unificazione in unico scaglione, ad opera del
D.L. 3.7.2001 n. 255 e della legge di conversione 20.8.2001 n. 333,
della terza e della quarta fascia delle graduatorie provinciali
permanenti per l'immissione in ruolo, definite nel D.M. 27.3.2000
n. 123 e riconosciute illegittime, nella suddivisione, da pronunce
del Giudice amministrativo.
La legge n. 333/2001, pertanto, aveva disposto (art. 2) che
a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 l'integrazione delle
graduatorie avvenisse con periodicità annuale, entro il 31 maggio
di ciascun anno, inserendo nell'ultimo scaglione gli idonei dei
concorsi a cattedre per titoli ed esami e i possessori dei diplomi
rilasciati dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
Nel medesimo scaglione erano già iscritti, in fase di prima integrazione
e in virtù dell'art. 1 della L. n. 333/2001 e in modifica dell'art.
2 del D.M. n. 123/2000 (dopo le sentenze del T.A.R. Lazio), coloro
che avevano maturato i requisiti per la partecipazione ai soppressi
concorsi per soli titoli - superamento delle prove di un concorso
per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi relativo alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e trecentosessanta giorni di servizio
prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente
- alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di inclusione nelle graduatorie, nonché coloro
che alla stessa data avevano superato le prove di un concorso per
titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo
alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo ed
erano inseriti al 25.5.1999 - data di entrata in vigore della legge
3.5.1999 n. 124, istitutiva delle graduatorie permanenti - in una
graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale
non di ruolo.
A questa situazione occorreva, porre rimedio, secondo le
parti resistenti, con un "riequilibrio" che potesse rafforzare
la posizione dei docenti abilitati per canali diversi dalle S.S.I.S.
rispetto ai diplomati delle scuole di specializzazione, avvantaggiati
dal punteggio aggiuntivo ad essi riconosciuto e dall'essere posti
in concorrenza con i primi – i "precari storici" – nel
medesimo scaglione, a seguito delle modifiche legislative di cui
alla legge n. 333/2001.
Questa esigenza, che è stata affermata, si è detto, anche
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione solo con riguardo
ai docenti posizionati nell'ultimo scaglione delle graduatorie (la
terza fascia), non ha tuttavia alcun supporto normativo.
Diversamente occorre rilevare che la legittimità del bonus
aggiuntivo di trenta punti attribuito dall' art. 8 del D.M.
4.6.2001 n. 268 ai diplomati presso le S.S.I.S. ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti e riconosciuto dalle tabelle di valutazione
di cui ai DD.MM. 12.2.2002 n. 11 e 16.4.2003 n. 40 è definita ai
sensi dell'art. 1, comma 6 ter, aggiunto al D.L. 28.8.2000
n. 240 dalla legge di conversione n. 306/2000, il quale rimanda
alla regolamentazione ministeriale, tra gli altri elementi, la determinazione
del punteggio da attribuire al risultato
dell'esame finale dei corsi abilitanti organizzati dalle predette
Scuole, "sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli,
in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 24 novembre
1998 del Ministro della pubblica istruzione". Di conseguenza
il decreto di attuazione - D.M. n. 268/2001 cit. – ha previsto per
i diplomati presso le S.S.I.S., all'art. 8, un punteggio aggiuntivo
rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo
le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario, con evidente richiamo dell'art. 3 del
D.M. 24.11.1998, riportante le norme transitorie per il passaggio
al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.
La legittimità del punteggio aggiuntivo riservato
ai diplomati delle S.S.I.S. non è attuale oggetto di contestazione.
Va peraltro ricordato che questa Sezione si è pronunciata in proposito
nel merito (T.A.R. Lazio, III, 28.5.2002 n. 4730) rilevando, con
argomentazioni alle quali si rimanda e che non è il caso di replicare
in questa sede, che il bonus è giustificato dal particolare
impegno necessario alla frequenza del corso, non sorretta da benefici
retributivi, né da borse di studio, e nella sua esclusività incompatibile
- come rilevato da altre pronunce della Sezione e del Consiglio
di Stato – con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto,
anche nei limitati casi in cui l'Amministrazione, con regolamentazione
ai margini della normativa comunitaria in merito alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario, ha articolato gli
orari dei corsi in funzione delle attività di insegnamento degli
specializzandi precari, la quale in tali ipotesi potrebbe essere
valorizzata soltanto nell'ambito del punteggio attribuibile al diploma
rilasciato dalle S.S.I.S. come attività integrativa o sostitutiva
del tirocinio richiesto agli insegnanti in formazione (T.A.R. Lazio,
III, 13.8.2002 n. 7121; Cons.St., VI, 31.1.2003 n. 495).
Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati
delle S.S.I.S. riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità
di retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività di insegnamento
sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione ai corsi. D'altronde
nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti,
ai sensi della tabella di valutazione dei titoli, a due anni di
servizio di insegnamento - quanto è il tempo di formazione richiesto
dai corsi - e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del
punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello
pari, ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami
o di esami anche ai soli fini abilitativi (T.A.R. Lazio, III, n.
7121/2002; Cons.St., VI, n. 495/2003, cit.).
Mancano, invece, le basi normative e logiche
per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli
abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S., riguardo
l'acquisizione dei quali non sono evidenziabili le esigenze compensative
indicate dal T.A.R.
In contrario non rilevano, giacché privi
di risvolti normativi (come ammesso dalla stessa Amministrazione
controdeducente), i richiami agli ordini del giorno parlamentari
accolti dal Governo.
I provvedimenti impugnati, nella parte in
contestazione, sono dunque in contrasto anzitutto con la normativa
primaria e secondaria relativa alle integrazioni delle graduatorie
permanenti successive alla prima. Particolarmente essi sono lesivi
delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 333/2001
e dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 123/2000, le quali, ai fini
suddetti, richiamano i punteggi della tabella di valutazione di
cui all'allegato A dello stesso D.M. n. 123/2000, che per quanto
concerne le abilitazioni all'insegnamento diverse dai diplomi delle
S.S.I.S. non contempla punteggi aggiuntivi rispetto a quelli predeterminati
in relazione ai voti riportati nell'esame di abilitazione o di concorso.
È logico, peraltro, che le possibilità di
"ulteriori modifiche" alla tabella di cui al suddetto
allegato A, affermate dall'ultima parte del 2° comma del citato
art. 2 (con le quali è stato possibile inserire la previsione del
punteggio aggiuntivo per i diplomi rilasciati dalle S.S.I.S.), incontrano
– come tutti gli atti governativi – il limite della legislazione
primaria, la quale non consente di dar rilievo ad elementi per i
quali è assente la previsione legislativa di massima.
In quest'ordine di considerazioni va letto
il parere reso dal C.N.P.I. nell'adunanza plenaria del 14.1.2002,
che incongruamente lo stesso organo richiama, in preliminare al
parere dell'8.4.2003 (favorevole agli assunti dell'impugnato decreto
ministeriale), soltanto per la prima e per la seconda fascia delle
graduatorie permanenti, laddove, invece, fornisce una lettura delle
disposizioni normative valida per tutti gli scaglioni. Secondo il
parere del 14.1.2002, dunque, "la previsione di nuovi punteggi
– per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
- deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli
relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi
non previsti dalla previgente normativa; infatti operando diversamente
si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime
aspettative degli inclusi nelle graduatorie".
Ulteriormente i provvedimenti in esame sono lesivi della
richiamata normativa in merito alla valutazione delle abilitazioni
delle S.S.I.S., la quale, come rilevato, espressamente prevede un
punteggio aggiuntivo per tali diplomi (art. 1, comma 6 ter,
della legge n. 306/2000; art. 8 D.M. n.
268/2001; art. 3 D.M. 24.11.1998). Normativa che conferisce agli
abilitati presso le S.S.I.S. una posizione peculiare nelle graduatorie
permanenti, la quale viene compromessa dalle impugnate disposizioni
senza che possano invenirsi giustificazioni alla deroga.
È, inoltre, riscontrabile il vizio di erronea
motivazione dedotto dai ricorrenti, laddove sia dalle attività istruttorie
che dal parere del C.N.P.I dell'8.4.2003, recepito dall'impugnato
D.M. n. 40/2003, si evince che l'Amministrazione ha inteso operare
un riequilibrio del sistema di graduatoria a favore dei docenti
abilitati per canali diversi dalle S.S.I.S., i quali a seguito della
modifica del D.M. n. 123/2000 ad opera della legge n. 333/2001 sono
stati posti in concorrenza nel medesimo scaglione – terza fascia
– con i diplomati delle S.S.I.S., favoriti dal punteggio aggiuntivo
già ad essi riconosciuto.
Premesso che non compete all'Autorità governativa
"riequilibrare" situazioni volute dal legislatore, vale
solo la pena di osservare come le "squilibrio" apportato
dalla legge n. 333/2001 non deriva da altro se non dalla necessità
di rivedere il sistema di graduatoria per renderlo coerente alle
numerose pronunce del T.A.R. dell'aprile 2001, le quali hanno riconosciuta
illegittima l'articolazione in fasce delle graduatorie permanenti,
disposta dal D.M. 27.3.2000 n. 123 e dal correlato D.M. 18.5.2000
n. 146 nella parte in cui, ai fini della nomina in ruolo degli iscritti,
dividono le singole graduatorie in più subgraduatorie, subordinando
a tale dislocazione il momento dell'assunzione, sicché non si procede
alla nomina di un aspirante, a prescindere dal punteggio di merito
in dotazione, se prima non risultano sistemati i soggetti inclusi
nella fasce precedenti, privilegiando indebitamente il fattore temporale
(aver conseguito i titoli per l' ammissione in data precedente)
rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più
rilevanti titoli).
La legge n. 124/1999 stabilisce un solo principio
di tale genere, peraltro in sede di prima attuazione.
Ed invero, ai sensi dell’art. 1, comma quinto,
della legge n. 124/1999 le graduatorie permanenti sono utilizzate
dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai
sensi dell’art. 17 del D.L. 3.5.1988 n. 140, convertito in legge
4.7.1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli
articoli 43 e 44 della legge 20.5.1982 n. 270.
La ragione della deroga risiede nella circostanza
che riferendosi a graduatorie consolidate da antica data i docenti
in esse inseriti, e pertanto utilizzabili, sono già in servizio
da tempo.
Al di fuori di siffatta eccezione, nella
legge n. 124/1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie
di soggetti che hanno titolo all’inserimento nella graduatoria permanente
che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno (tra
le tante: T.A.R. Lazio, III, 18.4.2001 n. 3309).
In esecuzione delle riferite pronunce declaratorie dell'illegittima
classificazione in fasce delle graduatorie permanenti, disposta
dai DD.MM. nn. 123/2000 e 146/2000, l'Amministrazione doveva "limitarsi a rimettere ordine nelle singole
graduatorie secondo il punteggio spettante a ciascun docente, col
rispetto delle precedenze nella iscrizione di soggetti a pari punti
e delle priorità, sempre a parità di punti, di coloro che sono già
iscritti nelle graduatorie rispetto a quanti vi vengono inseriti
o anche solo trasferiti da graduatorie di altre province" (T.A.R. Lazio, III, n. 3309/2001
cit. e altre). L'intervento del legislatore è stato, perciò, indirizzato
ad inserire in unico scaglione i docenti abilitati all'insegnamento
presso le S.S.I.S. e quelli abilitati per diversi canali, graduando
le posizioni di tutti soltanto sulla base del punteggio acquisito
per i titoli e senza tener conto delle priorità temporali di assunzione
del titolo abilitante (art. 2 della legge n. 333/2001).
Nel contesto il vantaggio dei diplomati S.S.I.S.
per il punteggio aggiuntivo – poco più che apparente, considerato
che essi non possono fruire in via autonoma del punteggio per il
servizio d'insegnamento espletato durante il biennio di corso (cfr.
T.A.R. Lazio, III, n. 4730/2002 cit.) – riveste, come osservato
in precedenza, supporto normativo e perciò non può essere annullato
dalla previsione di analogo punteggio aggiuntivo, sia pure inferiore,
ai docenti abilitati per canali diversi i quali potrebbero ad esso
sommare il punteggio per l'attività d'insegnamento (operazione non
consentita ai diplomati delle S.S.I.S. per il biennio di corso).
Né può essere giustificato il riequilibrio
a favore dei "precari storici" in relazione alla priorità
di acquisto del titolo abilitante, in ragione delle menzionate pronunce
del Giudice amministrativo che non lo consentono.
Ulteriore discriminazione, inoltre, le disposizioni
contestate operano nell'ambito dei diplomati presso le S.S.I.S.,
ammettendoli ad avvalersi, ove più favorevole, del punteggio aggiuntivo
di diciotto punti sommato ai punti riconoscibili in via autonoma
per il servizio svolto nel biennio di corso, in alternativa al bonus
di trenta punti riconosciuto ai diplomi delle S.S.I.S. dalla vigente
normativa.
Tale disposizione - nota 2 alla tabella di
valutazione introdotta dal D.M. n. 40/2003 – genera disparità tra
gli allievi delle S.S.I.S. riguardo a coloro tra questi che non
hanno potuto svolgere attività di insegnamento, consentita solo
ai precari più meritevoli, cioè con un sufficiente bagaglio di punteggio
– circ. min. n. 130/2000 – restandone fuori gli altri, costretti
a seguire orari certamente meno comodi per chi non ha alcuna occupazione.
Essa altresì contrasta con i principi della
legislazione comunitaria sottesi alla disciplina delle scuole di
specializzazione, i quali richiedono ai partecipanti ai relativi
corsi un impegno di studio serio ed esclusivo, incompatibile con
il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa (T.A.R. Lazio,
III, n. 7121/2002 cit.). Il dare valore autonomo alle attività didattiche
intraprese dai precari nel corso del periodo di frequenza biennale
delle scuole abilitanti, senza alcun raccordo con il punteggio globale
previsto in relazione a tale frequenza, "sfiora a distanza
ravvicinatissima il limite di credibilità dei corsi S.S.I.S."
(n. 7121/2002 cit.). Queste attività, considerate equipollenti al
tirocinio obbligatorio nel corso del biennio di frequenza delle
S.S.I.S. (Cons. St., VI, n. 495/2003 cit.), sono valorizzate nell'ambito
del bonus aggiuntivo di trenta punti, previsto dal D.M. n.
268/2001, e perciò non necessitano di valutazione autonoma sommata
ad un punteggio aggiuntivo che, per quanto alternativo al predetto
bonus, comporterebbe un'ingiustificata discriminazione nella
categoria dei diplomati presso le S.S.I.S.
Le premesse considerazioni inducono alla
reiezione dei provvedimenti impugnati, per la parte in contestazione.
Sussistono motivi di compensazione in ordine
alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
III bis, dichiarati inammissibili gli interventi adesivi
di Santarcangelo Battista e altri, Pili Alessandra e altri e Amato
Agata Maria e altri, come da elenchi allegati, accoglie il ricorso
in epigrafe.
Per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte
in cui riconoscono ai docenti in possesso di titolo di abilitazione
all'insegnamento diverso dai diplomi rilasciati dalle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario un punteggio di diciotto
punti in aggiunta al punteggio previsto per l'abilitazione e nella
parte in cui consentono ai diplomati presso le stesse Scuole di
avvalersi di tale punteggio in alternativa e di sommarlo alla valutazione
del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale
dei corsi di specializzazione.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari
di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.7.2003.
Saverio
Corasaniti PRESIDENTE
Antonio
Vinciguerra CONSIGLIERE est.
Depositata in Segreteria in data
Il Segretario
|