Chiudi finestra
Home page
© copyright 2002, tutti i diritti riservati

REPUBBLICA ITALIANA N. 4735/03 Reg.Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg.Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg.Sez.
SEZIONE III BIS Anno 2003


composto dai Magistrati:
Saverio CORASANITI - PRESIDENTE
Eduardo PUGLIESE - CONSIGLIERE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso n. 4735/2003 R.G. proposto da [...]
c o n t r o
- Ministero dell'istruzione, dell'Università, e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;
- [...], non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della tabella per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'allegato A/1 del decreto 12.2.2002 n. 11 del Ministro dell'istruzione, dell'Università, e della ricerca, inserita per la terza fascia delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo dal D.M. 16.4.2003 n. 40, limitatamente a quanto disposto al punto 4 e alle note 2 e 5, nonché del conseguente decreto 17.4.2003 con il quale il Direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione ha disposto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti (altresì impugnato in via autonoma nella parte in cui non prevede la possibilità di iscrivere nelle graduatorie permanenti gli abilitandi che non abbiano superato tutte le prove di esame alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ammissione, con riserva di successiva regolarizzazione);
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di [...]


Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14.7.2003, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O
Con decreto 16.4.2003 del Ministro dell'istruzione, dell'Università, e della ricerca è stata approvata la nuova tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti, di cui alla legge 3.5.1999 n. 124, da valere per la terza fascia degli aspiranti alla nomina in ruolo. La tabella, inserita come allegato A/1 al D.M. 12.2.2002 n. 11 a modifica della tabella di cui all'allegato A, oltre al punteggio per il superamento di concorsi ed esami abilitanti (punto 1), riconosce trenta punti per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di corsi di durata biennale (punto 3) e diciotto punti per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione (punto 4). La nota 2 stabilisce che in alternativa al bonus di trenta punti integrati dalla valutazione del relativo punteggio di abilitazione gli abilitati presso le S.S.I.S. possono optare, se complessivamente più favorevole, per un punteggio derivante dall'attribuzione di diciotto punti sommati alla valutazione del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale dei corsi di specializzazione integrati dal relativo punteggio di abilitazione.
Gli attuali ricorrenti, abilitati all'insegnamento presso le S.S.I.S., sono inseriti - o hanno presentato domanda di inserimento - nelle graduatorie permanenti e hanno titolo ad esservi collocati con il punteggio previsto dalla vecchia tabella di valutazione (trenta punti, oltre al punteggio di abilitazione: art. 8 del D.M. 4.6.2001 n. 268, nonché tabella di valutazione di cui all'allegato A al D.M. n. 11/2002). Contestano il punteggio riconosciuto dalla nuova tabella di cui all'allegato A/1 del D.M. n. 11/2002 ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S. e ai neoabilitati delle S.S.I.S. in alternativa al bonus di trenta punti, poiché l'applicazione della nuova normativa comprometterebbe, discriminandola, la loro posizione. Propongono, pertanto, una serie di censure: dalla violazione di norme e di principi al difetto ed erroneità della motivazione.
Con ulteriori motivi contestano la legittimità della disposizione di cui alla nota 5 della tabella A/1, la quale stabilisce che i tre punti previsti al punto C/2 per il superamento di altri concorsi o esami ai fini abilitanti sono attribuiti una sola volta per le abilitazioni conseguite per ambito disciplinare o classi affini, nonché, in via autonoma, il D.G. 17.4.2003 nella parte in cui non prevede la possibilità di iscrivere nelle graduatorie permanenti gli abilitandi che non abbiano superato tutte le prove di esame alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ammissione, con riserva di successiva regolarizzazione.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio e presenta memoria con la quale, ripercorsi i precedenti legislativi sulle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, rappresenta la necessità - ai fini del riequilibrio della posizione dei docenti precari abilitati nelle sessioni straordinarie rispetto ai docenti abilitati presso le S.I.S.S. - del provvedimento ministeriale in questa sede contestato, del quale afferma la piena legittimità chiedendo, nelle conclusioni, il rigetto dell'impugnativa.
Per resistere al ricorso si sono, inoltre, costituiti [...]

controinteressate all'azione giacché destinatarie del bonus di diciotto punti in questa sede contestato.
Con ordinanza 26.5.2003 n. 2602 il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
L'incombente è stato eseguito a mezzo pubblicazione sul Foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale 10.6.2003 n. 132. La prova dell'avvenuta pubblicazione è stata depositata agli atti di causa il 12.6.2003.
Le parti hanno presentato memorie conclusionali.
Le interventrici ad opponendum [...] hanno eccepito l'inammissibilità degli interventi adesivi e l'irregolare esecuzione dell'incombente istruttorio, sostenendo che:
a) in raccordo a quanto disposto dall'art. 150, 3° e 4° comma, del codice di procedura civile, la notificazione per pubblici proclami avrebbe dovuto essere completata dal deposito di una copia del ricorso presso il Comune di Roma - ove ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo - e dal deposito di una copia dell'atto notificato, a cura dell'ufficiale giudiziario, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, presso la Segreteria del T.A.R.;
b) l'estratto del ricorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale avrebbe dovuto contenere l'indicazione della data di fissazione dell'udienza di discussione del merito della controversia, fissata al 14 luglio 2003 dalla stessa ordinanza con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, e la specificazione che i controinteressati sono individuabili nei docenti inclusi nelle graduatorie permanenti e beneficiari del bonus previsto dalle disposizioni impugnate.
Le interventrici controinteressate sostengono, inoltre, che l'udienza di merito avrebbe dovuto essere differita in ossequio delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 6.12.1971 n. 1034, poiché i potenziali contraddittori hanno avuto conoscenza dell'esistenza del gravame solo dalla pubblicazione sulla Gazzetta del 10 giugno scorso. Ritengono, infine, che la sopravvenuta pubblicazione delle graduatorie per l'anno scolastico 2003/2004, integrate e aggiornate alla stregua delle disposizioni di cui al D.M. n. 40/2003, rende necessaria, ai fini della verifica della permanenza dell'interesse ad agire, la loro impugnativa nel presente contesto processuale.
All'udienza del 14.7.2003 la causa passa in decisione.
D I R I T T O
Occorre premettere alcune considerazioni in ordine all'ammissibilità degli interventi proposti.
Per quanto concerne l'intervento oppositivo si rileva che l'avvenuta integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami, disposta da questa Sezione con l'ordinanza n. 2602/2003, ha efficacia sanante di tutti gli eventuali vizi di notifica, di talché le interventrici, insegnanti inserite nella terza fascia delle graduatorie permanenti e titolari in esse di posizioni di vantaggio determinate dagli impugnati decreti ministeriali (perché in possesso di abilitazioni all'insegnamento diverse dai diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione e, pertanto, potenziali fruitrici del bonus di diciotto punti previsto dalle disposizioni regolamentari contestate), hanno assunto, altresì, la posizione di legittime contraddittrici evocate in causa.
Gli interventi adesivi, invece, debbono essere dichiarati inammissibili per insufficienza delle notifiche, che in caso di intervento debbono essere svolte nei confronti di tutti i ricorrenti e dell'Amministrazione resistente (art. 22, comma 2, della legge 6.12.1971 n. 1034). Invece gli atti di intervento ad adiuvandum risultano notificati soltanto all'Amministrazione e alla prima firmataria del ricorso.
È assorbita la censura di inammissibilità degli interventi adesivi formulata su differente presupposto dalle interventrici ad opponendum Scotti Aureliana e Giordano Donatella.
*
Riguardo alle altre eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalle interventrici ad opponendum occorre anzitutto rilevare la piena ed autonoma impugnabilità dei provvedimenti contestati, i quali, per quanto generali e precettivi, hanno effetto lesivo immediato sugli iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo - e sugli aspiranti all'iscrizione che hanno presentato apposita domanda - che non possono avvalersi del bonus aggiuntivo di diciotto punti previsto dalle disposizioni censurate. Ai fini dell'interesse processuale non è necessaria l'impugnativa degli atti di aggiornamento e integrazione delle graduatorie, conseguenti ai decreti ministeriali e dei quali costituiscono applicazione, destinati - in astratto e nella pretesa dedotta - ad essere coinvolti dall'effetto di travolgimento in successione tipico dell'annullamento ope iudicis.
Nessun dubbio, inoltre, può sussistere sulla continuità, e quindi sulla perdurante lesività, delle disposizioni impugnate, le quali non esauriscono i loro effetti con l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 2003/2004, ma hanno carattere di norme a regime in quanto poste a modifica del regolamento ministeriale - D.M. 12.2.2002 n. 11 - relativo alla valutazione dei titoli posseduti dagli iscritti nelle graduatorie permanenti.
Peraltro l'ordinanza con la quale la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ha inteso contemperare tutte le possibili esigenze di difesa, coinvolgendo nell'azione tutti i potenziali fruitori del punteggio aggiuntivo previsto dai decreti ministeriali: sia coloro che erano già inseriti nelle graduatorie permanenti al momento dell'adozione dei provvedimenti, sia coloro che sarebbero stati iscritti per il nuovo anno scolastico.
Per quanto concerne i rilievi delle controparti incentrati sulle modalità e gli effetti della notificazione per pubblici proclami, va detto che la norma di riferimento in proposito per la procedura innanzi al Giudice amministrativo, l'art. 14 del R.D. 17.8.1907 n. 642, impone quale requisito minimo per la validità della notifica - abolito il Foglio annunzi legali della Provincia - la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un sunto del ricorso e delle sue conclusioni. La giurisprudenza dominante, con orientamento che il Collegio condivide, statuisce che ogni altra indicazione circa le modalità della notifica, compresa l'indicazione nominativa dei destinatari, deve essere espressamente stabilita dall'organo giurisdizionale nell'ambito delle prescrizioni di cui agli artt. 150 e 151 del codice di procedura civile, che in tal senso debbono ritenersi integrative (Cons.St., V, 18.4.1984 n. 303; C.G.A. 30.11.1982 n. 387; T.A.R. Lazio, III, 19.1.1990 n. 64; id. 10.9.1997 n. 2125, impropriamente citata dalle controinteressate a sostegno della loro eccezione).
L'ordinanza di questa Sezione n. 2602/2003 ha prescritto ai ricorrenti di notificare il ricorso per pubblici proclami senza ulteriori specificazioni. Pertanto e nei termini di cui all'art. 14 del R.D. n. 642/1907 l'incombente deve intendersi correttamente eseguito con il deposito agli atti del giudizio della prova della pubblicazione sul Foglio annunzi legali della Gazzetta Ufficiale di un sunto del ricorso, con i provvedimenti impugnati e i motivi. Non sono necessarie ulteriori formalità; nemmeno la specificazione sui requisiti dei possibili controinteressati, i quali non sono soltanto i soggetti già inseriti nelle graduatorie permanenti, come sostengono le contraddittrici, ma anche coloro che vi saranno iscritti e sono potenziali beneficiari delle disposizioni contestate, il cui numero non era determinabile al momento dell'adozione dei decreti ministeriali in questa sede impugnati.
Non sono riscontrabili, infine e diversamente da quanto sostengono le interventrici controinteressate, deroghe o infrazioni alle disposizioni processuali di cui agli artt. 22 e 23 della legge 6.12.1971 n. 1034, puntualmente osservate anche dalla Segreteria di questa Sezione, la quale ha provveduto a notificare nei termini alle parti costituite gli avvisi di fissazione dell'odierna udienza di discussione del merito della controversia, fissata con l'ordinanza n. 2604/2003 sopra citata. Non è comprensibile cosa voglia intendere la difesa delle parti contraddittrici quando, nella memoria di controricorso, afferma che siccome "i controinteressati hanno avuto conoscenza dell'esistenza del gravame solo in data 10.6.2003", allorché, a cura dei ricorrenti, è stata effettuata la pubblicazione dell'estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, "la trattazione dovrà essere differita in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della L. 1034/1971, a garanzia del diritto di difesa di tutti i controinteressati". Tali affermazioni sono inesplicabili, considerato che agli atti di causa non c'è alcuna formale richiesta di rinvio dell'udienza di discussione presentata dalle controparti, la cui lucida ed esauriente esposizione delle ragioni di resistenza, nelle memorie prodotte, mostra la piena conoscenza dell'argomento di causa e degli atti in contraddittorio.
In conclusione debbono essere respinte, poiché infondate, le eccezioni di inammissibilità e le ulteriori argomentazioni pregiudiziali.
*
Le controdeduzioni dell'Amministrazione e delle controinteressate giustificano l'impugnato decreto ministeriale con la necessità, rilevata anche alla stregua del parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza dell'8.4.2003, di determinare un riequilibrio nelle rispettive posizioni tra i docenti abilitati presso le S.S.I.S. e i docenti in possesso di abilitazioni conseguite nel precedente ordinamento, o comunque con differente canale. Tanto in conseguenza dell'unificazione in unico scaglione, ad opera del D.L. 3.7.2001 n. 255 e della legge di conversione 20.8.2001 n. 333, della terza e della quarta fascia delle graduatorie provinciali permanenti per l'immissione in ruolo, definite nel D.M. 27.3.2000 n. 123 e riconosciute illegittime, nella suddivisione, da pronunce del Giudice amministrativo.
La legge n. 333/2001, pertanto, aveva disposto (art. 2) che a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 l'integrazione delle graduatorie avvenisse con periodicità annuale, entro il 31 maggio di ciascun anno, inserendo nell'ultimo scaglione gli idonei dei concorsi a cattedre per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Nel medesimo scaglione erano già iscritti, in fase di prima integrazione e in virtù dell'art. 1 della L. n. 333/2001 e in modifica dell'art. 2 del D.M. n. 123/2000 (dopo le sentenze del T.A.R. Lazio), coloro che avevano maturato i requisiti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli - superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente - alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie, nonché coloro che alla stessa data avevano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo ed erano inseriti al 25.5.1999 - data di entrata in vigore della legge 3.5.1999 n. 124, istitutiva delle graduatorie permanenti - in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo.
A questa situazione occorreva, porre rimedio, secondo le parti resistenti, con un "riequilibrio" che potesse rafforzare la posizione dei docenti abilitati per canali diversi dalle S.S.I.S. rispetto ai diplomati delle scuole di specializzazione, avvantaggiati dal punteggio aggiuntivo ad essi riconosciuto e dall'essere posti in concorrenza con i primi - i "precari storici" - nel medesimo scaglione, a seguito delle modifiche legislative di cui alla legge n. 333/2001.
Questa esigenza, che è stata affermata, si è detto, anche dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione solo con riguardo ai docenti posizionati nell'ultimo scaglione delle graduatorie (la terza fascia), non ha tuttavia alcun supporto normativo.
Diversamente occorre rilevare che la legittimità del bonus aggiuntivo di trenta punti attribuito dall' art. 8 del D.M. 4.6.2001 n. 268 ai diplomati presso le S.S.I.S. ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e riconosciuto dalle tabelle di valutazione di cui ai DD.MM. 12.2.2002 n. 11 e 16.4.2003 n. 40 è definita ai sensi dell'art. 1, comma 6 ter, aggiunto al D.L. 28.8.2000 n. 240 dalla legge di conversione n. 306/2000, il quale rimanda alla regolamentazione ministeriale, tra gli altri elementi, la determinazione del punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale dei corsi abilitanti organizzati dalle predette Scuole, "sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione". Di conseguenza il decreto di attuazione - D.M. n. 268/2001 cit. - ha previsto per i diplomati presso le S.S.I.S., all'art. 8, un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, con evidente richiamo dell'art. 3 del D.M. 24.11.1998, riportante le norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.
La legittimità del punteggio aggiuntivo riservato ai diplomati delle S.S.I.S. non è attuale oggetto di contestazione. Va peraltro ricordato che questa Sezione si è pronunciata in proposito nel merito (T.A.R. Lazio, III, 28.5.2002 n. 4730) rilevando, con argomentazioni alle quali si rimanda e che non è il caso di replicare in questa sede, che il bonus è giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso, non sorretta da benefici retributivi, né da borse di studio, e nella sua esclusività incompatibile - come rilevato da altre pronunce della Sezione e del Consiglio di Stato - con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto, anche nei limitati casi in cui l'Amministrazione, con regolamentazione ai margini della normativa comunitaria in merito alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ha articolato gli orari dei corsi in funzione delle attività di insegnamento degli specializzandi precari, la quale in tali ipotesi potrebbe essere valorizzata soltanto nell'ambito del punteggio attribuibile al diploma rilasciato dalle S.S.I.S. come attività integrativa o sostitutiva del tirocinio richiesto agli insegnanti in formazione (T.A.R. Lazio, III, 13.8.2002 n. 7121; Cons.St., VI, 31.1.2003 n. 495).
Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati delle S.S.I.S. riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività di insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione ai corsi. D'altronde nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli, a due anni di servizio di insegnamento - quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi - e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari, ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi (T.A.R. Lazio, III, n. 7121/2002; Cons.St., VI, n. 495/2003, cit.).
Mancano, invece, le basi normative e logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S., riguardo l'acquisizione dei quali non sono evidenziabili le esigenze compensative indicate dal T.A.R.
In contrario non rilevano, giacché privi di risvolti normativi (come ammesso dalla stessa Amministrazione controdeducente), i richiami agli ordini del giorno parlamentari accolti dal Governo.
I provvedimenti impugnati, nella parte in contestazione, sono dunque in contrasto anzitutto con la normativa primaria e secondaria relativa alle integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima. Particolarmente essi sono lesivi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 333/2001 e dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 123/2000, le quali, ai fini suddetti, richiamano i punteggi della tabella di valutazione di cui all'allegato A dello stesso D.M. n. 123/2000, che per quanto concerne le abilitazioni all'insegnamento diverse dai diplomi delle S.S.I.S. non contempla punteggi aggiuntivi rispetto a quelli predeterminati in relazione ai voti riportati nell'esame di abilitazione o di concorso.
È logico, peraltro, che le possibilità di "ulteriori modifiche" alla tabella di cui al suddetto allegato A, affermate dall'ultima parte del 2° comma del citato art. 2 (con le quali è stato possibile inserire la previsione del punteggio aggiuntivo per i diplomi rilasciati dalle S.S.I.S.), incontrano - come tutti gli atti governativi - il limite della legislazione primaria, la quale non consente di dar rilievo ad elementi per i quali è assente la previsione legislativa di massima.
In quest'ordine di considerazioni va letto il parere reso dal C.N.P.I. nell'adunanza plenaria del 14.1.2002, che incongruamente lo stesso organo richiama, in preliminare al parere dell'8.4.2003 (favorevole agli assunti dell'impugnato decreto ministeriale), soltanto per la prima e per la seconda fascia delle graduatorie permanenti, laddove, invece, fornisce una lettura delle disposizioni normative valida per tutti gli scaglioni. Secondo il parere del 14.1.2002, dunque, "la previsione di nuovi punteggi - per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti - deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa; infatti operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie".
Ulteriormente i provvedimenti in esame sono lesivi della richiamata normativa in merito alla valutazione delle abilitazioni delle S.S.I.S., la quale, come rilevato, espressamente prevede un punteggio aggiuntivo per tali diplomi (art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000; art. 8 D.M. n. 268/2001; art. 3 D.M. 24.11.1998). Normativa che conferisce agli abilitati presso le S.S.I.S. una posizione peculiare nelle graduatorie permanenti, la quale viene compromessa dalle impugnate disposizioni senza che possano invenirsi giustificazioni alla deroga.
È, inoltre, riscontrabile ricorrenti il vizio di erronea motivazione dedotto, laddove sia dalle attività istruttorie che dal parere del C.N.P.I dell'8.4.2003, recepito dall'impugnato D.M. n. 40/2003, si evince che l'Amministrazione ha inteso operare un riequilibrio del sistema di graduatoria a favore dei docenti abilitati per canali diversi dalle S.S.I.S., i quali a seguito della modifica del D.M. n. 123/2000 ad opera della legge n. 333/2001 sono stati posti in concorrenza nel medesimo scaglione - terza fascia - con i diplomati delle S.S.I.S., favoriti dal punteggio aggiuntivo già ad essi riconosciuto.
Premesso che non compete all'Autorità governativa "riequilibrare" situazioni volute dal legislatore, vale solo la pena di osservare come le "squilibrio" apportato dalla legge n. 333/2001 non deriva da altro se non dalla necessità di rivedere il sistema di graduatoria per renderlo coerente alle numerose pronunce del T.A.R. dell'aprile 2001, le quali hanno riconosciuta illegittima l'articolazione in fasce delle graduatorie permanenti, disposta dal D.M. 27.3.2000 n. 123 e dal correlato D.M. 18.5.2000 n. 146 nella parte in cui, ai fini della nomina in ruolo degli iscritti, dividono le singole graduatorie in più subgraduatorie, subordinando a tale dislocazione il momento dell'assunzione, sicché non si procede alla nomina di un aspirante, a prescindere dal punteggio di merito in dotazione, se prima non risultano sistemati i soggetti inclusi nella fasce precedenti, privilegiando indebitamente il fattore temporale (aver conseguito i titoli per l' ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).
La legge n. 124/1999 stabilisce un solo principio di tale genere, peraltro in sede di prima attuazione.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge n. 124/1999 le graduatorie permanenti sono utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 3.5.1988 n. 140, convertito in legge 4.7.1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20.5.1982 n. 270.
La ragione della deroga risiede nella circostanza che riferendosi a graduatorie consolidate da antica data i docenti in esse inseriti, e pertanto utilizzabili, sono già in servizio da tempo.
Al di fuori di siffatta eccezione, nella legge n. 124/1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno (tra le tante: T.A.R. Lazio, III, 18.4.2001 n. 3309).
In esecuzione delle riferite pronunce declaratorie dell'illegittima classificazione in fasce delle graduatorie permanenti, disposta dai DD.MM. nn. 123/2000 e 146/2000, l'Amministrazione doveva "limitarsi a rimettere ordine nelle singole graduatorie secondo il punteggio spettante a ciascun docente, col rispetto delle precedenze nella iscrizione di soggetti a pari punti e delle priorità, sempre a parità di punti, di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie rispetto a quanti vi vengono inseriti o anche solo trasferiti da graduatorie di altre province" (T.A.R. Lazio, III, n. 3309/2001 cit. e altre). L'intervento del legislatore è stato, perciò, indirizzato ad inserire in unico scaglione i docenti abilitati all'insegnamento presso le S.S.I.S. e quelli abilitati per diversi canali, graduando le posizioni di tutti soltanto sulla base del punteggio acquisito per i titoli e senza tener conto delle priorità temporali di assunzione del titolo abilitante (art. 2 della legge n. 333/2001).
Nel contesto il vantaggio dei diplomati S.S.I.S. per il punteggio aggiuntivo - poco più che apparente, considerato che essi non possono fruire in via autonoma del punteggio per il servizio d'insegnamento espletato durante il biennio di corso (cfr. T.A.R. Lazio, III, n. 4730/2002 cit.) - riveste, come osservato in precedenza, supporto normativo e perciò non può essere annullato dalla previsione di analogo punteggio aggiuntivo, sia pure inferiore, ai docenti abilitati per canali diversi i quali potrebbero ad esso sommare il punteggio per l'attività d'insegnamento (operazione non consentita ai diplomati delle S.S.I.S. per il biennio di corso).
Né può essere giustificato il riequilibrio a favore dei "precari storici" in relazione alla priorità di acquisto del titolo abilitante, in ragione delle menzionate pronunce del Giudice amministrativo che non lo consentono.
Ulteriore discriminazione, inoltre, le disposizioni contestate operano nell'ambito dei diplomati presso le S.S.I.S., ammettendoli ad avvalersi, ove più favorevole, del punteggio aggiuntivo di diciotto punti sommato ai punti riconoscibili in via autonoma per il servizio svolto nel biennio di corso, in alternativa al bonus di trenta punti riconosciuto ai diplomi delle S.S.I.S. dalla vigente normativa.
Tale disposizione - nota 2 alla tabella di valutazione introdotta dal D.M. n. 40/2003 - genera disparità tra gli allievi delle S.S.I.S. riguardo a coloro tra questi che non hanno potuto svolgere attività di insegnamento, consentita solo ai precari più meritevoli, cioè con un sufficiente bagaglio di punteggio - circ. min. n. 130/2000 - restandone fuori gli altri, costretti a seguire orari certamente meno comodi per chi non ha alcuna occupazione.
Essa altresì contrasta con i principi della legislazione comunitaria sottesi alla disciplina delle scuole di specializzazione, i quali richiedono ai partecipanti ai relativi corsi un impegno di studio serio ed esclusivo, incompatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa (T.A.R. Lazio, III, n. 7121/2002 cit.). Il dare valore autonomo alle attività didattiche intraprese dai precari nel corso del periodo di frequenza biennale delle scuole abilitanti, senza alcun raccordo con il punteggio globale previsto in relazione a tale frequenza, "sfiora a distanza ravvicinatissima il limite di credibilità dei corsi S.S.I.S." (n. 7121/2002 cit.). Queste attività, considerate equipollenti al tirocinio obbligatorio nel corso del biennio di frequenza delle S.S.I.S. (Cons. St., VI, n. 495/2003 cit.), sono valorizzate nell'ambito del bonus aggiuntivo di trenta punti, previsto dal D.M. n. 268/2001, e perciò non necessitano di valutazione autonoma sommata ad un punteggio aggiuntivo che, per quanto alternativo al predetto bonus, comporterebbe un'ingiustificata discriminazione nella categoria dei diplomati presso le S.S.I.S.
*
La disposizione di cui alla nota 5 della tabella A/1 di cui è materia del contendere è contestata con motivi di eccesso di potere e difetto dei presupposti, perché stabilisce che i tre punti contemplati dal punto C/2 della tabella per i titoli abilitativi relativi a classi diverse da quella di iscrizione sono attribuiti una sola volta per le cosiddette abilitazioni "plurime", conseguite cioè a seguito di procedure valide per un intero ambito disciplinare o per classi affini. La disposizione, in realtà, non ha carattere precettivo ma interpreta la norma di cui al punto C/2 e chiarisce che, come nella lettera della previsione regolamentare, i tre punti sono attribuiti non per ogni classe di concorso cui dà accesso l'abilitazione conseguita, ma per ogni "superamento di altri concorsi per esami e per titoli" ovvero per il superamento di ciascun esame "ai soli fini abilitativi/titoli abilitanti all'insegnamento": dunque una sola volta se si tratta di un'unica procedura abilitante per un intero ambito disciplinare, ovvero con accesso a più classi affini.
L'interpretazione è corretta ed è coerente alla logica - sottesa ai principi che regolano l'accesso alle graduatorie permanenti, posti in evidenza dalle pronunce del T.A.R. sopra menzionate - di premiare il merito di studio e non le posizioni di titolarità. La norma così interpretata non è difforme da leggi ed è identica, del resto, all'analoga disposizione contenuta al punto C/2 della tabella A approvata per il decorso anno scolastico con il D.M. n. 11/2002.
Quanto alla scelta di non consentire, per l'anno scolastico 2003/2004, le ammissioni con riserva di regolarizzazione nelle graduatorie permanenti degli allievi delle S.S.I.S. che alla data di scadenza del termine per presentare le domande di iscrizione non hanno ancora terminato gli esami conclusivi del corso, va rilevato che la regola legislativa prescrive la necessità di essere in possesso del titolo abilitante per l'iscrizione nelle graduatorie. L'opportunità di prevedere la deroga relativa alle ammissioni con riserva, pertanto, attiene a valutazioni insindacabili alla luce della normativa vigente.
I motivi di ricorso da ultimo esaminati debbono essere, pertanto, ritenuti inammissibili.
*
Le premesse considerazioni inducono all'annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente alle prescrizioni di cui al punto 4 e alla nota 2 della tabella A/1.
Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, dichiarati inammissibili gli interventi adesivi, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui alle premesse.
Per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui riconoscono ai docenti in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento diverso dai diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario un punteggio di diciotto punti in aggiunta al punteggio previsto per l'abilitazione e nella parte in cui consentono ai diplomati presso le stesse Scuole di avvalersi di tale punteggio in alternativa e di sommarlo alla valutazione del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale dei corsi di specializzazione.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.7.2003.

Saverio Corasaniti PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.

Depositata in Segreteria in data
Il Segretario