REPUBBLICA
ITALIANA N. 4735/03 Reg.Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg.Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg.Sez.
SEZIONE III BIS Anno 2003
composto dai Magistrati:
Saverio CORASANITI - PRESIDENTE
Eduardo PUGLIESE - CONSIGLIERE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
ha pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
sul ricorso n. 4735/2003 R.G. proposto da [...]
c o n t r o
- Ministero dell'istruzione, dell'Università, e della ricerca,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;
- [...], non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della tabella per la valutazione dei titoli per il personale docente
delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'allegato A/1 del
decreto 12.2.2002 n. 11 del Ministro dell'istruzione, dell'Università,
e della ricerca, inserita per la terza fascia delle graduatorie
permanenti per il personale docente ed educativo dal D.M. 16.4.2003
n. 40, limitatamente a quanto disposto al punto 4 e alle note
2 e 5, nonché del conseguente decreto 17.4.2003 con il
quale il Direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione
ha disposto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti (altresì impugnato in via autonoma nella parte
in cui non prevede la possibilità di iscrivere nelle graduatorie
permanenti gli abilitandi che non abbiano superato tutte le prove
di esame alla scadenza del termine per la presentazione delle
istanze di ammissione, con riserva di successiva regolarizzazione);
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di [...]
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14.7.2003, con designazione del
Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i
procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con decreto 16.4.2003 del Ministro dell'istruzione, dell'Università,
e della ricerca è stata approvata la nuova tabella di valutazione
dei titoli del personale docente ed educativo per l'aggiornamento
e l'integrazione delle graduatorie permanenti, di cui alla legge
3.5.1999 n. 124, da valere per la terza fascia degli aspiranti
alla nomina in ruolo. La tabella, inserita come allegato A/1 al
D.M. 12.2.2002 n. 11 a modifica della tabella di cui all'allegato
A, oltre al punteggio per il superamento di concorsi ed esami
abilitanti (punto 1), riconosce trenta punti per l'abilitazione
conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (S.S.I.S.) a seguito di corsi di durata biennale (punto
3) e diciotto punti per le altre abilitazioni o titoli abilitanti
all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per
l'ammissione (punto 4). La nota 2 stabilisce che in alternativa
al bonus di trenta punti integrati dalla valutazione del relativo
punteggio di abilitazione gli abilitati presso le S.S.I.S. possono
optare, se complessivamente più favorevole, per un punteggio
derivante dall'attribuzione di diciotto punti sommati alla valutazione
del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale
dei corsi di specializzazione integrati dal relativo punteggio
di abilitazione.
Gli attuali ricorrenti, abilitati all'insegnamento presso le S.S.I.S.,
sono inseriti - o hanno presentato domanda di inserimento - nelle
graduatorie permanenti e hanno titolo ad esservi collocati con
il punteggio previsto dalla vecchia tabella di valutazione (trenta
punti, oltre al punteggio di abilitazione: art. 8 del D.M. 4.6.2001
n. 268, nonché tabella di valutazione di cui all'allegato
A al D.M. n. 11/2002). Contestano il punteggio riconosciuto dalla
nuova tabella di cui all'allegato A/1 del D.M. n. 11/2002 ai possessori
di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S.
e ai neoabilitati delle S.S.I.S. in alternativa al bonus di trenta
punti, poiché l'applicazione della nuova normativa comprometterebbe,
discriminandola, la loro posizione. Propongono, pertanto, una
serie di censure: dalla violazione di norme e di principi al difetto
ed erroneità della motivazione.
Con ulteriori motivi contestano la legittimità della disposizione
di cui alla nota 5 della tabella A/1, la quale stabilisce che
i tre punti previsti al punto C/2 per il superamento di altri
concorsi o esami ai fini abilitanti sono attribuiti una sola volta
per le abilitazioni conseguite per ambito disciplinare o classi
affini, nonché, in via autonoma, il D.G. 17.4.2003 nella
parte in cui non prevede la possibilità di iscrivere nelle
graduatorie permanenti gli abilitandi che non abbiano superato
tutte le prove di esame alla scadenza del termine per la presentazione
delle istanze di ammissione, con riserva di successiva regolarizzazione.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio e presenta
memoria con la quale, ripercorsi i precedenti legislativi sulle
graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo,
rappresenta la necessità - ai fini del riequilibrio della
posizione dei docenti precari abilitati nelle sessioni straordinarie
rispetto ai docenti abilitati presso le S.I.S.S. - del provvedimento
ministeriale in questa sede contestato, del quale afferma la piena
legittimità chiedendo, nelle conclusioni, il rigetto dell'impugnativa.
Per resistere al ricorso si sono, inoltre, costituiti [...]
controinteressate
all'azione giacché destinatarie del bonus di diciotto punti
in questa sede contestato.
Con ordinanza 26.5.2003 n. 2602 il Tribunale ha disposto l'integrazione
del contraddittorio per pubblici proclami.
L'incombente è stato eseguito a mezzo pubblicazione sul
Foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale 10.6.2003 n. 132. La
prova dell'avvenuta pubblicazione è stata depositata agli
atti di causa il 12.6.2003.
Le parti hanno presentato memorie conclusionali.
Le interventrici ad opponendum [...] hanno eccepito l'inammissibilità
degli interventi adesivi e l'irregolare esecuzione dell'incombente
istruttorio, sostenendo che:
a) in raccordo a quanto disposto dall'art. 150, 3° e 4°
comma, del codice di procedura civile, la notificazione per pubblici
proclami avrebbe dovuto essere completata dal deposito di una
copia del ricorso presso il Comune di Roma - ove ha sede l'ufficio
giudiziario davanti al quale si svolge il processo - e dal deposito
di una copia dell'atto notificato, a cura dell'ufficiale giudiziario,
con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività
svolta, presso la Segreteria del T.A.R.;
b) l'estratto del ricorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
avrebbe dovuto contenere l'indicazione della data di fissazione
dell'udienza di discussione del merito della controversia, fissata
al 14 luglio 2003 dalla stessa ordinanza con la quale è
stata disposta l'integrazione del contraddittorio, e la specificazione
che i controinteressati sono individuabili nei docenti inclusi
nelle graduatorie permanenti e beneficiari del bonus previsto
dalle disposizioni impugnate.
Le interventrici controinteressate sostengono, inoltre, che l'udienza
di merito avrebbe dovuto essere differita in ossequio delle disposizioni
di cui agli artt. 22 e 23 della legge 6.12.1971 n. 1034, poiché
i potenziali contraddittori hanno avuto conoscenza dell'esistenza
del gravame solo dalla pubblicazione sulla Gazzetta del 10 giugno
scorso. Ritengono, infine, che la sopravvenuta pubblicazione delle
graduatorie per l'anno scolastico 2003/2004, integrate e aggiornate
alla stregua delle disposizioni di cui al D.M. n. 40/2003, rende
necessaria, ai fini della verifica della permanenza dell'interesse
ad agire, la loro impugnativa nel presente contesto processuale.
All'udienza del 14.7.2003 la causa passa in decisione.
D I R I T T O
Occorre premettere alcune considerazioni in ordine all'ammissibilità
degli interventi proposti.
Per quanto concerne l'intervento oppositivo si rileva che l'avvenuta
integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici
proclami, disposta da questa Sezione con l'ordinanza n. 2602/2003,
ha efficacia sanante di tutti gli eventuali vizi di notifica,
di talché le interventrici, insegnanti inserite nella terza
fascia delle graduatorie permanenti e titolari in esse di posizioni
di vantaggio determinate dagli impugnati decreti ministeriali
(perché in possesso di abilitazioni all'insegnamento diverse
dai diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione e, pertanto,
potenziali fruitrici del bonus di diciotto punti previsto dalle
disposizioni regolamentari contestate), hanno assunto, altresì,
la posizione di legittime contraddittrici evocate in causa.
Gli interventi adesivi, invece, debbono essere dichiarati inammissibili
per insufficienza delle notifiche, che in caso di intervento debbono
essere svolte nei confronti di tutti i ricorrenti e dell'Amministrazione
resistente (art. 22, comma 2, della legge 6.12.1971 n. 1034).
Invece gli atti di intervento ad adiuvandum risultano notificati
soltanto all'Amministrazione e alla prima firmataria del ricorso.
È assorbita la censura di inammissibilità degli
interventi adesivi formulata su differente presupposto dalle interventrici
ad opponendum Scotti Aureliana e Giordano Donatella.
*
Riguardo alle altre eccezioni di inammissibilità del ricorso
formulate dalle interventrici ad opponendum occorre anzitutto
rilevare la piena ed autonoma impugnabilità dei provvedimenti
contestati, i quali, per quanto generali e precettivi, hanno effetto
lesivo immediato sugli iscritti nella terza fascia delle graduatorie
permanenti per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo
- e sugli aspiranti all'iscrizione che hanno presentato apposita
domanda - che non possono avvalersi del bonus aggiuntivo di diciotto
punti previsto dalle disposizioni censurate. Ai fini dell'interesse
processuale non è necessaria l'impugnativa degli atti di
aggiornamento e integrazione delle graduatorie, conseguenti ai
decreti ministeriali e dei quali costituiscono applicazione, destinati
- in astratto e nella pretesa dedotta - ad essere coinvolti dall'effetto
di travolgimento in successione tipico dell'annullamento ope iudicis.
Nessun dubbio, inoltre, può sussistere sulla continuità,
e quindi sulla perdurante lesività, delle disposizioni
impugnate, le quali non esauriscono i loro effetti con l'integrazione
e l'aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 2003/2004,
ma hanno carattere di norme a regime in quanto poste a modifica
del regolamento ministeriale - D.M. 12.2.2002 n. 11 - relativo
alla valutazione dei titoli posseduti dagli iscritti nelle graduatorie
permanenti.
Peraltro l'ordinanza con la quale la Sezione ha disposto l'integrazione
del contraddittorio per pubblici proclami ha inteso contemperare
tutte le possibili esigenze di difesa, coinvolgendo nell'azione
tutti i potenziali fruitori del punteggio aggiuntivo previsto
dai decreti ministeriali: sia coloro che erano già inseriti
nelle graduatorie permanenti al momento dell'adozione dei provvedimenti,
sia coloro che sarebbero stati iscritti per il nuovo anno scolastico.
Per quanto concerne i rilievi delle controparti incentrati sulle
modalità e gli effetti della notificazione per pubblici
proclami, va detto che la norma di riferimento in proposito per
la procedura innanzi al Giudice amministrativo, l'art. 14 del
R.D. 17.8.1907 n. 642, impone quale requisito minimo per la validità
della notifica - abolito il Foglio annunzi legali della Provincia
- la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un sunto del ricorso
e delle sue conclusioni. La giurisprudenza dominante, con orientamento
che il Collegio condivide, statuisce che ogni altra indicazione
circa le modalità della notifica, compresa l'indicazione
nominativa dei destinatari, deve essere espressamente stabilita
dall'organo giurisdizionale nell'ambito delle prescrizioni di
cui agli artt. 150 e 151 del codice di procedura civile, che in
tal senso debbono ritenersi integrative (Cons.St., V, 18.4.1984
n. 303; C.G.A. 30.11.1982 n. 387; T.A.R. Lazio, III, 19.1.1990
n. 64; id. 10.9.1997 n. 2125, impropriamente citata dalle controinteressate
a sostegno della loro eccezione).
L'ordinanza di questa Sezione n. 2602/2003 ha prescritto ai ricorrenti
di notificare il ricorso per pubblici proclami senza ulteriori
specificazioni. Pertanto e nei termini di cui all'art. 14 del
R.D. n. 642/1907 l'incombente deve intendersi correttamente eseguito
con il deposito agli atti del giudizio della prova della pubblicazione
sul Foglio annunzi legali della Gazzetta Ufficiale di un sunto
del ricorso, con i provvedimenti impugnati e i motivi. Non sono
necessarie ulteriori formalità; nemmeno la specificazione
sui requisiti dei possibili controinteressati, i quali non sono
soltanto i soggetti già inseriti nelle graduatorie permanenti,
come sostengono le contraddittrici, ma anche coloro che vi saranno
iscritti e sono potenziali beneficiari delle disposizioni contestate,
il cui numero non era determinabile al momento dell'adozione dei
decreti ministeriali in questa sede impugnati.
Non sono riscontrabili, infine e diversamente da quanto sostengono
le interventrici controinteressate, deroghe o infrazioni alle
disposizioni processuali di cui agli artt. 22 e 23 della legge
6.12.1971 n. 1034, puntualmente osservate anche dalla Segreteria
di questa Sezione, la quale ha provveduto a notificare nei termini
alle parti costituite gli avvisi di fissazione dell'odierna udienza
di discussione del merito della controversia, fissata con l'ordinanza
n. 2604/2003 sopra citata. Non è comprensibile cosa voglia
intendere la difesa delle parti contraddittrici quando, nella
memoria di controricorso, afferma che siccome "i controinteressati
hanno avuto conoscenza dell'esistenza del gravame solo in data
10.6.2003", allorché, a cura dei ricorrenti, è
stata effettuata la pubblicazione dell'estratto del ricorso sulla
Gazzetta Ufficiale, "la trattazione dovrà essere differita
in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della
L. 1034/1971, a garanzia del diritto di difesa di tutti i controinteressati".
Tali affermazioni sono inesplicabili, considerato che agli atti
di causa non c'è alcuna formale richiesta di rinvio dell'udienza
di discussione presentata dalle controparti, la cui lucida ed
esauriente esposizione delle ragioni di resistenza, nelle memorie
prodotte, mostra la piena conoscenza dell'argomento di causa e
degli atti in contraddittorio.
In conclusione debbono essere respinte, poiché infondate,
le eccezioni di inammissibilità e le ulteriori argomentazioni
pregiudiziali.
*
Le controdeduzioni dell'Amministrazione e delle controinteressate
giustificano l'impugnato decreto ministeriale con la necessità,
rilevata anche alla stregua del parere reso dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione nell'adunanza dell'8.4.2003, di determinare
un riequilibrio nelle rispettive posizioni tra i docenti abilitati
presso le S.S.I.S. e i docenti in possesso di abilitazioni conseguite
nel precedente ordinamento, o comunque con differente canale.
Tanto in conseguenza dell'unificazione in unico scaglione, ad
opera del D.L. 3.7.2001 n. 255 e della legge di conversione 20.8.2001
n. 333, della terza e della quarta fascia delle graduatorie provinciali
permanenti per l'immissione in ruolo, definite nel D.M. 27.3.2000
n. 123 e riconosciute illegittime, nella suddivisione, da pronunce
del Giudice amministrativo.
La legge n. 333/2001, pertanto, aveva disposto (art. 2) che a
decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 l'integrazione delle
graduatorie avvenisse con periodicità annuale, entro il
31 maggio di ciascun anno, inserendo nell'ultimo scaglione gli
idonei dei concorsi a cattedre per titoli ed esami e i possessori
dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario. Nel medesimo scaglione erano già iscritti,
in fase di prima integrazione e in virtù dell'art. 1 della
L. n. 333/2001 e in modifica dell'art. 2 del D.M. n. 123/2000
(dopo le sentenze del T.A.R. Lazio), coloro che avevano maturato
i requisiti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli
titoli - superamento delle prove di un concorso per titoli ed
esami anche a soli fini abilitativi relativo alla medesima classe
di concorso o al medesimo posto di ruolo e trecentosessanta giorni
di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico
antecedente - alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione nelle graduatorie, nonché coloro
che alla stessa data avevano superato le prove di un concorso
per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi
relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto
di ruolo ed erano inseriti al 25.5.1999 - data di entrata in vigore
della legge 3.5.1999 n. 124, istitutiva delle graduatorie permanenti
- in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione
di personale non di ruolo.
A questa situazione occorreva, porre rimedio, secondo le parti
resistenti, con un "riequilibrio" che potesse rafforzare
la posizione dei docenti abilitati per canali diversi dalle S.S.I.S.
rispetto ai diplomati delle scuole di specializzazione, avvantaggiati
dal punteggio aggiuntivo ad essi riconosciuto e dall'essere posti
in concorrenza con i primi - i "precari storici" - nel
medesimo scaglione, a seguito delle modifiche legislative di cui
alla legge n. 333/2001.
Questa esigenza, che è stata affermata, si è detto,
anche dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione solo con
riguardo ai docenti posizionati nell'ultimo scaglione delle graduatorie
(la terza fascia), non ha tuttavia alcun supporto normativo.
Diversamente occorre rilevare che la legittimità del bonus
aggiuntivo di trenta punti attribuito dall' art. 8 del D.M. 4.6.2001
n. 268 ai diplomati presso le S.S.I.S. ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti e riconosciuto dalle tabelle di valutazione
di cui ai DD.MM. 12.2.2002 n. 11 e 16.4.2003 n. 40 è definita
ai sensi dell'art. 1, comma 6 ter, aggiunto al D.L. 28.8.2000
n. 240 dalla legge di conversione n. 306/2000, il quale rimanda
alla regolamentazione ministeriale, tra gli altri elementi, la
determinazione del punteggio da attribuire al risultato dell'esame
finale dei corsi abilitanti organizzati dalle predette Scuole,
"sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti
sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 24 novembre 1998
del Ministro della pubblica istruzione". Di conseguenza il
decreto di attuazione - D.M. n. 268/2001 cit. - ha previsto per
i diplomati presso le S.S.I.S., all'art. 8, un punteggio aggiuntivo
rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo
le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario, con evidente richiamo dell'art. 3
del D.M. 24.11.1998, riportante le norme transitorie per il passaggio
al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.
La legittimità del punteggio aggiuntivo riservato ai diplomati
delle S.S.I.S. non è attuale oggetto di contestazione.
Va peraltro ricordato che questa Sezione si è pronunciata
in proposito nel merito (T.A.R. Lazio, III, 28.5.2002 n. 4730)
rilevando, con argomentazioni alle quali si rimanda e che non
è il caso di replicare in questa sede, che il bonus è
giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza
del corso, non sorretta da benefici retributivi, né da
borse di studio, e nella sua esclusività incompatibile
- come rilevato da altre pronunce della Sezione e del Consiglio
di Stato - con l'autonoma valorizzazione di attività di
istituto, anche nei limitati casi in cui l'Amministrazione, con
regolamentazione ai margini della normativa comunitaria in merito
alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario,
ha articolato gli orari dei corsi in funzione delle attività
di insegnamento degli specializzandi precari, la quale in tali
ipotesi potrebbe essere valorizzata soltanto nell'ambito del punteggio
attribuibile al diploma rilasciato dalle S.S.I.S. come attività
integrativa o sostitutiva del tirocinio richiesto agli insegnanti
in formazione (T.A.R. Lazio, III, 13.8.2002 n. 7121; Cons.St.,
VI, 31.1.2003 n. 495).
Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati delle S.S.I.S.
riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità
di retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività
di insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione
ai corsi. D'altronde nei trenta punti è agevole riconoscere
la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di
valutazione dei titoli, a due anni di servizio di insegnamento
- quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi -
e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del
punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di
livello pari, ovvero per il superamento di un concorso per titoli
ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi (T.A.R. Lazio,
III, n. 7121/2002; Cons.St., VI, n. 495/2003, cit.).
Mancano, invece, le basi normative e logiche per riconoscere la
legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi
diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S., riguardo l'acquisizione
dei quali non sono evidenziabili le esigenze compensative indicate
dal T.A.R.
In contrario non rilevano, giacché privi di risvolti normativi
(come ammesso dalla stessa Amministrazione controdeducente), i
richiami agli ordini del giorno parlamentari accolti dal Governo.
I provvedimenti impugnati, nella parte in contestazione, sono
dunque in contrasto anzitutto con la normativa primaria e secondaria
relativa alle integrazioni delle graduatorie permanenti successive
alla prima. Particolarmente essi sono lesivi delle disposizioni
di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 333/2001 e dell'art.
4, comma 3, del D.M. n. 123/2000, le quali, ai fini suddetti,
richiamano i punteggi della tabella di valutazione di cui all'allegato
A dello stesso D.M. n. 123/2000, che per quanto concerne le abilitazioni
all'insegnamento diverse dai diplomi delle S.S.I.S. non contempla
punteggi aggiuntivi rispetto a quelli predeterminati in relazione
ai voti riportati nell'esame di abilitazione o di concorso.
È logico, peraltro, che le possibilità di "ulteriori
modifiche" alla tabella di cui al suddetto allegato A, affermate
dall'ultima parte del 2° comma del citato art. 2 (con le quali
è stato possibile inserire la previsione del punteggio
aggiuntivo per i diplomi rilasciati dalle S.S.I.S.), incontrano
- come tutti gli atti governativi - il limite della legislazione
primaria, la quale non consente di dar rilievo ad elementi per
i quali è assente la previsione legislativa di massima.
In quest'ordine di considerazioni va letto il parere reso dal
C.N.P.I. nell'adunanza plenaria del 14.1.2002, che incongruamente
lo stesso organo richiama, in preliminare al parere dell'8.4.2003
(favorevole agli assunti dell'impugnato decreto ministeriale),
soltanto per la prima e per la seconda fascia delle graduatorie
permanenti, laddove, invece, fornisce una lettura delle disposizioni
normative valida per tutti gli scaglioni. Secondo il parere del
14.1.2002, dunque, "la previsione di nuovi punteggi - per
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
- deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli
relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi
non previsti dalla previgente normativa; infatti operando diversamente
si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime
aspettative degli inclusi nelle graduatorie".
Ulteriormente i provvedimenti in esame sono lesivi della richiamata
normativa in merito alla valutazione delle abilitazioni delle
S.S.I.S., la quale, come rilevato, espressamente prevede un punteggio
aggiuntivo per tali diplomi (art. 1, comma 6 ter, della legge
n. 306/2000; art. 8 D.M. n. 268/2001; art. 3 D.M. 24.11.1998).
Normativa che conferisce agli abilitati presso le S.S.I.S. una
posizione peculiare nelle graduatorie permanenti, la quale viene
compromessa dalle impugnate disposizioni senza che possano invenirsi
giustificazioni alla deroga.
È, inoltre, riscontrabile ricorrenti il vizio di erronea
motivazione dedotto, laddove sia dalle attività istruttorie
che dal parere del C.N.P.I dell'8.4.2003, recepito dall'impugnato
D.M. n. 40/2003, si evince che l'Amministrazione ha inteso operare
un riequilibrio del sistema di graduatoria a favore dei docenti
abilitati per canali diversi dalle S.S.I.S., i quali a seguito
della modifica del D.M. n. 123/2000 ad opera della legge n. 333/2001
sono stati posti in concorrenza nel medesimo scaglione - terza
fascia - con i diplomati delle S.S.I.S., favoriti dal punteggio
aggiuntivo già ad essi riconosciuto.
Premesso che non compete all'Autorità governativa "riequilibrare"
situazioni volute dal legislatore, vale solo la pena di osservare
come le "squilibrio" apportato dalla legge n. 333/2001
non deriva da altro se non dalla necessità di rivedere
il sistema di graduatoria per renderlo coerente alle numerose
pronunce del T.A.R. dell'aprile 2001, le quali hanno riconosciuta
illegittima l'articolazione in fasce delle graduatorie permanenti,
disposta dal D.M. 27.3.2000 n. 123 e dal correlato D.M. 18.5.2000
n. 146 nella parte in cui, ai fini della nomina in ruolo degli
iscritti, dividono le singole graduatorie in più subgraduatorie,
subordinando a tale dislocazione il momento dell'assunzione, sicché
non si procede alla nomina di un aspirante, a prescindere dal
punteggio di merito in dotazione, se prima non risultano sistemati
i soggetti inclusi nella fasce precedenti, privilegiando indebitamente
il fattore temporale (aver conseguito i titoli per l' ammissione
in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso
di maggiori e più rilevanti titoli).
La legge n. 124/1999 stabilisce un solo principio di tale genere,
peraltro in sede di prima attuazione.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge n.
124/1999 le graduatorie permanenti sono utilizzate dopo l'esaurimento
delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art.
17 del D.L. 3.5.1988 n. 140, convertito in legge 4.7.1988 n. 246,
nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli
43 e 44 della legge 20.5.1982 n. 270.
La ragione della deroga risiede nella circostanza che riferendosi
a graduatorie consolidate da antica data i docenti in esse inseriti,
e pertanto utilizzabili, sono già in servizio da tempo.
Al di fuori di siffatta eccezione, nella legge n. 124/1999 non
vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti
che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente
che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno (tra
le tante: T.A.R. Lazio, III, 18.4.2001 n. 3309).
In esecuzione delle riferite pronunce declaratorie dell'illegittima
classificazione in fasce delle graduatorie permanenti, disposta
dai DD.MM. nn. 123/2000 e 146/2000, l'Amministrazione doveva "limitarsi
a rimettere ordine nelle singole graduatorie secondo il punteggio
spettante a ciascun docente, col rispetto delle precedenze nella
iscrizione di soggetti a pari punti e delle priorità, sempre
a parità di punti, di coloro che sono già iscritti
nelle graduatorie rispetto a quanti vi vengono inseriti o anche
solo trasferiti da graduatorie di altre province" (T.A.R.
Lazio, III, n. 3309/2001 cit. e altre). L'intervento del legislatore
è stato, perciò, indirizzato ad inserire in unico
scaglione i docenti abilitati all'insegnamento presso le S.S.I.S.
e quelli abilitati per diversi canali, graduando le posizioni
di tutti soltanto sulla base del punteggio acquisito per i titoli
e senza tener conto delle priorità temporali di assunzione
del titolo abilitante (art. 2 della legge n. 333/2001).
Nel contesto il vantaggio dei diplomati S.S.I.S. per il punteggio
aggiuntivo - poco più che apparente, considerato che essi
non possono fruire in via autonoma del punteggio per il servizio
d'insegnamento espletato durante il biennio di corso (cfr. T.A.R.
Lazio, III, n. 4730/2002 cit.) - riveste, come osservato in precedenza,
supporto normativo e perciò non può essere annullato
dalla previsione di analogo punteggio aggiuntivo, sia pure inferiore,
ai docenti abilitati per canali diversi i quali potrebbero ad
esso sommare il punteggio per l'attività d'insegnamento
(operazione non consentita ai diplomati delle S.S.I.S. per il
biennio di corso).
Né può essere giustificato il riequilibrio a favore
dei "precari storici" in relazione alla priorità
di acquisto del titolo abilitante, in ragione delle menzionate
pronunce del Giudice amministrativo che non lo consentono.
Ulteriore discriminazione, inoltre, le disposizioni contestate
operano nell'ambito dei diplomati presso le S.S.I.S., ammettendoli
ad avvalersi, ove più favorevole, del punteggio aggiuntivo
di diciotto punti sommato ai punti riconoscibili in via autonoma
per il servizio svolto nel biennio di corso, in alternativa al
bonus di trenta punti riconosciuto ai diplomi delle S.S.I.S. dalla
vigente normativa.
Tale disposizione - nota 2 alla tabella di valutazione introdotta
dal D.M. n. 40/2003 - genera disparità tra gli allievi
delle S.S.I.S. riguardo a coloro tra questi che non hanno potuto
svolgere attività di insegnamento, consentita solo ai precari
più meritevoli, cioè con un sufficiente bagaglio
di punteggio - circ. min. n. 130/2000 - restandone fuori gli altri,
costretti a seguire orari certamente meno comodi per chi non ha
alcuna occupazione.
Essa altresì contrasta con i principi della legislazione
comunitaria sottesi alla disciplina delle scuole di specializzazione,
i quali richiedono ai partecipanti ai relativi corsi un impegno
di studio serio ed esclusivo, incompatibile con il contemporaneo
svolgimento di attività lavorativa (T.A.R. Lazio, III,
n. 7121/2002 cit.). Il dare valore autonomo alle attività
didattiche intraprese dai precari nel corso del periodo di frequenza
biennale delle scuole abilitanti, senza alcun raccordo con il
punteggio globale previsto in relazione a tale frequenza, "sfiora
a distanza ravvicinatissima il limite di credibilità dei
corsi S.S.I.S." (n. 7121/2002 cit.). Queste attività,
considerate equipollenti al tirocinio obbligatorio nel corso del
biennio di frequenza delle S.S.I.S. (Cons. St., VI, n. 495/2003
cit.), sono valorizzate nell'ambito del bonus aggiuntivo di trenta
punti, previsto dal D.M. n. 268/2001, e perciò non necessitano
di valutazione autonoma sommata ad un punteggio aggiuntivo che,
per quanto alternativo al predetto bonus, comporterebbe un'ingiustificata
discriminazione nella categoria dei diplomati presso le S.S.I.S.
*
La disposizione di cui alla nota 5 della tabella A/1 di cui è
materia del contendere è contestata con motivi di eccesso
di potere e difetto dei presupposti, perché stabilisce
che i tre punti contemplati dal punto C/2 della tabella per i
titoli abilitativi relativi a classi diverse da quella di iscrizione
sono attribuiti una sola volta per le cosiddette abilitazioni
"plurime", conseguite cioè a seguito di procedure
valide per un intero ambito disciplinare o per classi affini.
La disposizione, in realtà, non ha carattere precettivo
ma interpreta la norma di cui al punto C/2 e chiarisce che, come
nella lettera della previsione regolamentare, i tre punti sono
attribuiti non per ogni classe di concorso cui dà accesso
l'abilitazione conseguita, ma per ogni "superamento di altri
concorsi per esami e per titoli" ovvero per il superamento
di ciascun esame "ai soli fini abilitativi/titoli abilitanti
all'insegnamento": dunque una sola volta se si tratta di
un'unica procedura abilitante per un intero ambito disciplinare,
ovvero con accesso a più classi affini.
L'interpretazione è corretta ed è coerente alla
logica - sottesa ai principi che regolano l'accesso alle graduatorie
permanenti, posti in evidenza dalle pronunce del T.A.R. sopra
menzionate - di premiare il merito di studio e non le posizioni
di titolarità. La norma così interpretata non è
difforme da leggi ed è identica, del resto, all'analoga
disposizione contenuta al punto C/2 della tabella A approvata
per il decorso anno scolastico con il D.M. n. 11/2002.
Quanto alla scelta di non consentire, per l'anno scolastico 2003/2004,
le ammissioni con riserva di regolarizzazione nelle graduatorie
permanenti degli allievi delle S.S.I.S. che alla data di scadenza
del termine per presentare le domande di iscrizione non hanno
ancora terminato gli esami conclusivi del corso, va rilevato che
la regola legislativa prescrive la necessità di essere
in possesso del titolo abilitante per l'iscrizione nelle graduatorie.
L'opportunità di prevedere la deroga relativa alle ammissioni
con riserva, pertanto, attiene a valutazioni insindacabili alla
luce della normativa vigente.
I motivi di ricorso da ultimo esaminati debbono essere, pertanto,
ritenuti inammissibili.
*
Le premesse considerazioni inducono all'annullamento dei provvedimenti
impugnati limitatamente alle prescrizioni di cui al punto 4 e
alla nota 2 della tabella A/1.
Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis,
dichiarati inammissibili gli interventi adesivi, accoglie il ricorso
in epigrafe nei limiti di cui alle premesse.
Per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in
cui riconoscono ai docenti in possesso di titolo di abilitazione
all'insegnamento diverso dai diplomi rilasciati dalle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario un punteggio di
diciotto punti in aggiunta al punteggio previsto per l'abilitazione
e nella parte in cui consentono ai diplomati presso le stesse
Scuole di avvalersi di tale punteggio in alternativa e di sommarlo
alla valutazione del servizio prestato durante il periodo di durata
convenzionale dei corsi di specializzazione.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.7.2003.