VII
Commissione - Giovedì 17 luglio 2003
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ALLEGATO
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Risoluzione
Santulli: Docenti specializzati per il sostegno sprovvisti di abilitazione.
TESTO
DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La
VII Commissione,
considerata la risoluzione n. 8-00023 approvata dalla VII Commissione
Cultura della Camera dei Deputati che impegnava il Governo a dare
una risposta legislativa alla questione riguardante i docenti sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento, ma in possesso del diploma biennale
di specializzazione al sostegno in modo che questi potessero conseguire
l'abilitazione all'insegnamento, utile ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti;
considerato che è stata approvata la legge n. 53 del 2 aprile 2003;
considerato che il Governo, rispondendo all'interrogazione 5-01918,
proposta dal presentatore del presente atto di indirizzo ha risposto
che l'annuale integrazione delle graduatorie permanenti deve essere
effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno ai sensi della legge
20 agosto 2001, n. 333 e che per l'anno scolastico 2003-2004 è richiesto
il possesso del titolo di abilitazione alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, fissata al 17 maggio 2003,
per cui non è possibile consentire l'inserimento in graduatorie
a tale categoria di docenti per evitare una violazione delle disposizioni
di legge ed un eventuale ricorso promosso da parte di numerose categorie
di docenti controinteressati;
considerato che nella risposta all'interrogazione di cui al punto
precedente il Governo ha, comunque, data ampie assicurazioni per
riesaminare e ridisciplinare la situazione di tutte le categorie
di docenti che aspirano all'insegnamento al fine di dare soluzioni
organiche, eque e complete;
considerato che è stato approvato, in sede di discussione del disegno
di legge «Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione», un ordine del giorno (Camera dei deputati 9/3387/22,
seduta n. 267 del 18 febbraio 2003) volto a far recepire nei decreti
legislativi di attuazione una norma specifica che, consenta agli
insegnanti di sostegno che hanno prestato servizio nella scuola
di essere ammessi in sovrannumero, con percorsi abbreviati, sia
alle SISS, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, sia ai
corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, con valore
abilitante;
considerato che riveste particolare urgenza e necessità risolvere
la situazione dei docenti sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento,
ma in possesso del diploma biennale di specializzazione;
considerato, altresì, che il Governo, già dopo la prima approvazione
in aula al Senato ha cercato di dare una soluzione in tempi rapidi
alla questione. A tale fine, dopo avere accertato la disponibilità
dei direttori delle scuole di specilizzazione a rispettare i tempi
tecnici previsti dalla bozza di decreto predisposta, è stato emanato
il decreto ministeriale 26 novembre 2002, che consente ai docenti
l'iscrizione in soprannumero al II anno presso le SISS. Per problematiche
delle Università i tempi tecnici per attivare i corsi previsti dal
decreto sono risultati insufficienti, cosicché i corsi non sono
iniziati;
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considerato che è urgente attivare i predetti corsi per dare una
soluzione definitiva al problema;
considerato, inoltre, che l'Amministrazione si è impegnata a risolvere
in tempi brevi la problematica attraverso l'organizzazione di un
apposito percorso presso le scuole di specializzazione destinato
ai docenti specializzati nel sostegno, ma privi di abilitazione
all'insegnamento;
impegna
il Governo
a individuare
gli strumenti normativi per dare positiva soluzione alla situazione
dei docenti specializzati per il sostegno sprovvisti di abilitazione,
di cui in premessa, tramite un intervento normativo che superi la
disciplina del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003,
prevedendo una normativa specifica che avvii la formazione dei docenti,
con una anzianità di almeno 360 giorni di servizio, attraverso un
percorso abbreviato per tutte le categorie di precari (laureati,
diplomati, ITP) in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado,
consentendo l'inserimento in graduatoria dei docenti precari beneficiari
al più tardi con l'inizio dell'anno scolastico 2004/2005.
(7-00257)
«Santulli, Licastro Scardino, Palmieri, Lainati, Garagnani, Orsini».
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