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VII Commissione - Giovedì 17 luglio 2003


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ALLEGATO 1

Risoluzione Santulli: Docenti specializzati per il sostegno sprovvisti di abilitazione.

TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
considerata la risoluzione n. 8-00023 approvata dalla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati che impegnava il Governo a dare una risposta legislativa alla questione riguardante i docenti sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento, ma in possesso del diploma biennale di specializzazione al sostegno in modo che questi potessero conseguire l'abilitazione all'insegnamento, utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti;
considerato che è stata approvata la legge n. 53 del 2 aprile 2003;
considerato che il Governo, rispondendo all'interrogazione 5-01918, proposta dal presentatore del presente atto di indirizzo ha risposto che l'annuale integrazione delle graduatorie permanenti deve essere effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno ai sensi della legge 20 agosto 2001, n. 333 e che per l'anno scolastico 2003-2004 è richiesto il possesso del titolo di abilitazione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata al 17 maggio 2003, per cui non è possibile consentire l'inserimento in graduatorie a tale categoria di docenti per evitare una violazione delle disposizioni di legge ed un eventuale ricorso promosso da parte di numerose categorie di docenti controinteressati;
considerato che nella risposta all'interrogazione di cui al punto precedente il Governo ha, comunque, data ampie assicurazioni per riesaminare e ridisciplinare la situazione di tutte le categorie di docenti che aspirano all'insegnamento al fine di dare soluzioni organiche, eque e complete;
considerato che è stato approvato, in sede di discussione del disegno di legge «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione», un ordine del giorno (Camera dei deputati 9/3387/22, seduta n. 267 del 18 febbraio 2003) volto a far recepire nei decreti legislativi di attuazione una norma specifica che, consenta agli insegnanti di sostegno che hanno prestato servizio nella scuola di essere ammessi in sovrannumero, con percorsi abbreviati, sia alle SISS, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, sia ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, con valore abilitante;
considerato che riveste particolare urgenza e necessità risolvere la situazione dei docenti sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento, ma in possesso del diploma biennale di specializzazione;
considerato, altresì, che il Governo, già dopo la prima approvazione in aula al Senato ha cercato di dare una soluzione in tempi rapidi alla questione. A tale fine, dopo avere accertato la disponibilità dei direttori delle scuole di specilizzazione a rispettare i tempi tecnici previsti dalla bozza di decreto predisposta, è stato emanato il decreto ministeriale 26 novembre 2002, che consente ai docenti l'iscrizione in soprannumero al II anno presso le SISS. Per problematiche delle Università i tempi tecnici per attivare i corsi previsti dal decreto sono risultati insufficienti, cosicché i corsi non sono iniziati;


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considerato che è urgente attivare i predetti corsi per dare una soluzione definitiva al problema;
considerato, inoltre, che l'Amministrazione si è impegnata a risolvere in tempi brevi la problematica attraverso l'organizzazione di un apposito percorso presso le scuole di specializzazione destinato ai docenti specializzati nel sostegno, ma privi di abilitazione all'insegnamento;

impegna il Governo

a individuare gli strumenti normativi per dare positiva soluzione alla situazione dei docenti specializzati per il sostegno sprovvisti di abilitazione, di cui in premessa, tramite un intervento normativo che superi la disciplina del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, prevedendo una normativa specifica che avvii la formazione dei docenti, con una anzianità di almeno 360 giorni di servizio, attraverso un percorso abbreviato per tutte le categorie di precari (laureati, diplomati, ITP) in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado, consentendo l'inserimento in graduatoria dei docenti precari beneficiari al più tardi con l'inizio dell'anno scolastico 2004/2005.
(7-00257)
«Santulli, Licastro Scardino, Palmieri, Lainati, Garagnani, Orsini».