Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00286
presentata da GIUSEPPE GAMBALE martedì 15 luglio 2003
nella seduta n.340
La
VII Commissione,
premesso che:
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, articolo
8, prevede il conseguimento del titolo di specializzazione al termine
di un corso biennale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso
dei requisiti prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica
n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce
la specializzazione;
la legge n. 341 del 1990, articolo 2, definisce la durata dei corsi
universitari per il conseguimento del diploma universitario;
la legge n. 104 del 1992, in particolare l'articolo 13, prevede
che per gli alunni con handicap fisici o sensoriali, di
tutti gli ordini e gradi di scuola, «sono garantite attività di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»;
l'ordinanza ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996, modificata
dall'ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996, recita: «Considerato
che tuttora non ha avuto attuazione il combinato disposto di cui
alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 9 e legge 5 febbraio
1992, n. 104, articolo 14, per quanto concerne la formazione iniziale
di livello universitario, per gli insegnanti di sostegno alle classi
in presenza di alunni in situazioni di handicap; ritenuta
l'opportunità e l'urgenza di emanare nuove norme per l'attuazione
del decreto ministeriale del 27 giugno 1995 in un nuovo testo coordinato
che, in attesa dei predetti adempimenti attuativi del combinato
disposto di cui all'articolo 9 della legge 341 del 1990 e dell'articolo
14 n. 104 del 1992, concernenti la formazione iniziale di livello
universitario, disciplini l'organizzazione e la gestione dei corsi
biennali di specializzazione per insegnanti impegnati per le attività
di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap»;
il decreto ministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 ha autorizzato,
in via transitoria, le università, presso le quali erano state attivate
le SSIS e la facoltà di scienze della formazione (anche in convenzione
con enti), ad istituire i corsi biennali di specializzazione per
le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto
ministeriale n. 226 del 27 giugno 1995, al fine di garantire l'omogeneità
dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati
a conclusione dei suddetti corsi;
il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 287, fissa i criteri
in merito alla certificazione dei titoli di Specializzazione rilasciati
a conclusione dei corsi biennali di specializzazione previsti in
via transitoria dall'articolo 6 del decreto interministeriale n.
460 del 1998;
la risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) approvata dalla VII
Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 17 luglio
2002, impegnava il Governo ad emanare un provvedimento che consentisse
agli insegnanti provvisti del diploma di specializzazione ex decreto
interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della
Repubblica n. 970 del 1975 l'inserimento nelle graduatorie permanenti
per l'anno scolastico 2003-2004;
l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto
a seguito del superamento di una selezione finalizzata all'accertamento
delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche
dei partecipanti;
i requisiti utili alla selezione e partecipazione del corso erano
il possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni,
per tutti gli ordini e gradi di scuola, ossia: per la scuola materna
il possesso di diploma di scuola magistrale; per la scuola elementare
il possesso di diploma di maturità magistrale; per la scuola secondaria
il possesso di diploma di maturità quinquennale afferente alle classi
di concorso area tecnico-pratica-professionale (ITP); per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado il possesso di diploma di
laurea;
ai sensi del comma 6, articolo 14, legge n. 104 del 1992, i docenti
in possesso del diploma di specializzazione sono utilizzati da anni
in posti di sostegno con incarichi annuali, con priorità rispetto
ai docenti di ruolo o non di ruolo non specializzati;
il comma 3, articolo 5, della legge n. 53 del 28 marzo 2003 prevede
un'abbreviazione del percorso di studi per coloro che, sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento, sono in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno;
in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 sono stati accolti
ordini del giorno finalizzati alla soluzione del problema degli
insegnanti di sostegno in servizio, in quanto in possesso del relativo
diploma di specializzazione, in conformità al decreto interministeriale
n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970
del 1975;
impegna il Governo
ad
emanare quanto prima il decreto legislativo di attuazione della
legge n. 53 del 2003, che preveda, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi già previsti dalla legge delega:
a) la possibilità, per gli insegnanti della scuola primaria
che hanno conseguito il diploma di specializzazione in conformità
al decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 970 del 1975, privi di abilitazione, di essere
ammessi alla frequenza di un corso straordinario di 120 ore, al
termine del quale devono sostenere un esame finale con valore di
abilitazione e/o di idoneità all'insegnamento, valido per l'iscrizione
alle graduatorie permanenti dell'anno scolastico 2003-2004;
b) la possibilità per gli insegnanti della scuola secondaria
che hanno conseguito il diploma di specializzazione in conformità
al decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 970 del 1975, privi di abilitazione, di essere
ammessi, previa indicazione della relativa classe di concorso, alla
frequenza di un corso straordinario di 120 ore, al termine del quale
devono sostenere un esame finale con valore di abilitazione e/o
di idoneità all'insegnamento per la propria classe di concorso,
valido per l'iscrizione alle graduatorie permanenti dell'anno scolastico
2003-2004;
c) un impegno di spesa, che faccia riferimento a quanto
stanziato dal decreto ministeriale 26 novembre 2002, per il quale
non essendo stata data applicazione, risulta disponibilità;
d) nelle more dello svolgimento del corso straordinario
di cui ai precedenti punti 1 e 2 l'assegnazione dei posti di sostegno,
stabilita dai C.S.A. territoriali nel rispetto di graduatorie provvisorie
definite in base alla anzianità di servizio dei richiedenti, calcolata
con decorrenza dalla data del conseguimento del diploma di specializzazione
all'insegnamento su attività di sostegno alle classi in presenza
di alunni in situazione di handicap.
(7-00286) «Gambale, Rusconi, Capitelli, Sasso».
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