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Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00286
presentata da GIUSEPPE GAMBALE martedì 15 luglio 2003 nella seduta n.340

La VII Commissione,
premesso che:
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, articolo 8, prevede il conseguimento del titolo di specializzazione al termine di un corso biennale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;
la legge n. 341 del 1990, articolo 2, definisce la durata dei corsi universitari per il conseguimento del diploma universitario;
la legge n. 104 del 1992, in particolare l'articolo 13, prevede che per gli alunni con handicap fisici o sensoriali, di tutti gli ordini e gradi di scuola, «sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»;
l'ordinanza ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996, modificata dall'ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996, recita: «Considerato che tuttora non ha avuto attuazione il combinato disposto di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 9 e legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 14, per quanto concerne la formazione iniziale di livello universitario, per gli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di handicap; ritenuta l'opportunità e l'urgenza di emanare nuove norme per l'attuazione del decreto ministeriale del 27 giugno 1995 in un nuovo testo coordinato che, in attesa dei predetti adempimenti attuativi del combinato disposto di cui all'articolo 9 della legge 341 del 1990 e dell'articolo 14 n. 104 del 1992, concernenti la formazione iniziale di livello universitario, disciplini l'organizzazione e la gestione dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap»;
il decreto ministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 ha autorizzato, in via transitoria, le università, presso le quali erano state attivate le SSIS e la facoltà di scienze della formazione (anche in convenzione con enti), ad istituire i corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 27 giugno 1995, al fine di garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi;
il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 287, fissa i criteri in merito alla certificazione dei titoli di Specializzazione rilasciati a conclusione dei corsi biennali di specializzazione previsti in via transitoria dall'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 1998;
la risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) approvata dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 17 luglio 2002, impegnava il Governo ad emanare un provvedimento che consentisse agli insegnanti provvisti del diploma di specializzazione ex decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;
l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto a seguito del superamento di una selezione finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche dei partecipanti;
i requisiti utili alla selezione e partecipazione del corso erano il possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni, per tutti gli ordini e gradi di scuola, ossia: per la scuola materna il possesso di diploma di scuola magistrale; per la scuola elementare il possesso di diploma di maturità magistrale; per la scuola secondaria il possesso di diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-pratica-professionale (ITP); per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il possesso di diploma di laurea;
ai sensi del comma 6, articolo 14, legge n. 104 del 1992, i docenti in possesso del diploma di specializzazione sono utilizzati da anni in posti di sostegno con incarichi annuali, con priorità rispetto ai docenti di ruolo o non di ruolo non specializzati;
il comma 3, articolo 5, della legge n. 53 del 28 marzo 2003 prevede un'abbreviazione del percorso di studi per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;
in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 sono stati accolti ordini del giorno finalizzati alla soluzione del problema degli insegnanti di sostegno in servizio, in quanto in possesso del relativo diploma di specializzazione, in conformità al decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975;

impegna il Governo

ad emanare quanto prima il decreto legislativo di attuazione della legge n. 53 del 2003, che preveda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già previsti dalla legge delega:
a) la possibilità, per gli insegnanti della scuola primaria che hanno conseguito il diploma di specializzazione in conformità al decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, privi di abilitazione, di essere ammessi alla frequenza di un corso straordinario di 120 ore, al termine del quale devono sostenere un esame finale con valore di abilitazione e/o di idoneità all'insegnamento, valido per l'iscrizione alle graduatorie permanenti dell'anno scolastico 2003-2004;
b) la possibilità per gli insegnanti della scuola secondaria che hanno conseguito il diploma di specializzazione in conformità al decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, privi di abilitazione, di essere ammessi, previa indicazione della relativa classe di concorso, alla frequenza di un corso straordinario di 120 ore, al termine del quale devono sostenere un esame finale con valore di abilitazione e/o di idoneità all'insegnamento per la propria classe di concorso, valido per l'iscrizione alle graduatorie permanenti dell'anno scolastico 2003-2004;
c) un impegno di spesa, che faccia riferimento a quanto stanziato dal decreto ministeriale 26 novembre 2002, per il quale non essendo stata data applicazione, risulta disponibilità;
d) nelle more dello svolgimento del corso straordinario di cui ai precedenti punti 1 e 2 l'assegnazione dei posti di sostegno, stabilita dai C.S.A. territoriali nel rispetto di graduatorie provvisorie definite in base alla anzianità di servizio dei richiedenti, calcolata con decorrenza dalla data del conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento su attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap.
(7-00286) «
Gambale, Rusconi, Capitelli, Sasso».