Nota 23 Maggio
Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio VI
Nota
23 maggio 2002
Prot.
n.1559
Oggetto:
D.D.G. 12 febbraio 2002 art. 3, 1° comma, lettera a)
Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'ammissibilità
delle domande di iscrizione nelle graduatorie permanenti del personale
docente presentate dai candidati idonei o abilitati in esito a procedure
concorsuali bandite anteriormente al 1999.
Al
riguardo, a seguito di un ulteriore riesame delle disposizioni che
regolano la materia, ed in particolare dell'art. 2, comma 1, della
legge n. 333/2001, che, nella sua generica formulazione, sembra
ampliare la platea dei destinatari, originariamente limitata, ai
sensi dell'art. 1, 6° comma, della legge n. 124/99 agli idonei
e abilitati "dell'ultimo concorso regionale", estendendola
a tutti gli idonei dei concorsi a cattedre, si ritiene possibile
consentire l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di questi ultimi,
a prescindere dal momento di acquisizione del titolo.
Conseguentemente
le contrarie e limitative indicazioni fornite in precedenza con
la F.A.Q. n. 16 del 2 aprile 2002 devono intendersi annullate.
Le
SS.LL. in caso di esclusione dei candidati che versano in tali condizioni
potranno pertanto procedere, d'ufficio o in sede di accoglimento
di ricorso, all'inclusione dei medesimi nelle graduatorie permanenti.
IL
DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio ZUCARO
|