MOBBING:
una frattura relazionale
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since: 23 May, 2001 1. MOBBING: una frattura relazionale
MOBBING: una frattura relazionale Potrei definire così il
senso intrinseco del Convegno (MOBBING: rilevanza sociale e forme
di tutela nel pubblico, nel privato e nella scuola dell'autonomia)
svoltosi venerdì 6 giugno presso l'Aula Magna della Corte
d'Appello in Bari.
Al
convegno patrocinato, tra gli altri, dal MIUR, dall'Università
agli studi di Bari e dall'Ordine degli Avvocati di Bari hanno presenziato
numerosi relatori i quali hanno "illuminato" da angolazioni
diverse (in un'ottica interdisciplinare) i molteplici aspetti del
"pianeta" mobbing con relazioni di alto spessore culturale,
giuridico e scientifico.
Senza
far torto ad alcuno vorrei soffermarmi in questa nota su 4 di esse
poichè contengono a parer mio i maggiori elementi di riflessione
e di elaborazione critica. Esse nell'ordine di esposizione sono:
1.
Prof. Avv. Tommaso Germano Docente di Diritto e Previdenza Sociale
dell?Universit?
di Bari;
2. Dott. Pietro Curzio magistrato presso la Corte d?Appello di Bari;
3. Senatrice Marida Dentamaro (Udeur);
4. Dott. Giovanni Lacoppola Dirigente MIUR-Puglia.
Il
Prof. Germano ha rilevato - in premessa - che il mobbing un fenomeno
sociale noto da tempo che trova fondamento sociologico nell'individualismo
più sfrenato che si coniuga in prevaricazione sistematica
soprattutto a causa della mancanza di una legislazione ad hoc che
- in una situazione di incertezza
del diritto violato produce una, sostanziale, impunità sociale.
Ha,poi, relazionato sulle varie proposte giuridiche presentate in
Parlamento dalle forze politiche in un'ottica trasversale. Ovvero
che le comprende tutte: da Rifondazione Comunista ad Alleanza Nazionale.
Questa proliferazione legislativa sicuramente un indicatore di attenzione
sociale ma in mancanza di determinazione finale appare anche come
una forma di ?propaganda? a buon mercato. Il docente universitario
dopo aver rammentato il lavoro del Prof. Michele Oricchio (Il mobbing
nel pubblico impiego.) che ha avuto il grande merito di esplicitare
in forma compiuta il fenomeno mobbing anche nel pubblico impiego
àpassato ad elencare alcuni aspetti a parer suo di criticità
nella legislazione esistente che non si è minimamente uniformata
per far fronte alle notevoli variazioni ordinamentali (in merito
ad una nuova concezione di tutela del lavoro subordinato) in seguito
alle trasformazioni prodotte nel pubblico impiego in seguito alla
privatizzazione del rapporto di lavoro (legge 29/93 e successive).
In particolare si èsoffermato sull'art. 5 comma 4 della legge
sulle pari opportunità che pone in carico al querelante l'onere
della prova in caso di citazione in giudizio e ne ha richiesto il
ribaltamento ... cosa, del resto, esplicitata anche nei disegni
di legge in discussione presso la Commissione parlamentare competente.
Richiesta questa che ha suscitato un gustoso battibecco con il Prof.
Cianciola
il quale ha considerato nel suo intervento - questa richiesta un
esempio di inciviltà giuridica. Osservazione prontamente
rintuzzata dal prof. Germano che ha rammentato al suo interlocutore
che (?)?tutte le proposte di legge in discussione prevedono la denuncia
penale per il ricorrente nel caso in cui le accuse formulate dovessero
rivelarsi in sede di giudizio - false e lesive dell'onorabilità
del soggetto accusato di praticare il mobbing (..).
L'intervento
del Dott. Curzio più tecnico rispetto al precedente si soffermato,
in primis, sulla considerazione che allo stato manca, nel nostro
Paese, una definizione giuridica del mobbing che sia condivisa e
univoca
a livello nazionale. Di più. Il magistrato dopo aver rammentato
ai presenti che la Regione Lazio si è gia dotata di una legislazione
anti-mobbing paventa il rischio che in mancanza di una iniziativa
legislativa centrale vi sia una proliferazione legislativa a livello
locale in forza del disposto normativo scaturito dalla modifica
del Titolo V della Costituzione. A ciò andrebbero aggiunti
nella querelle di definizioni giuridiche e di interventi legislativi
i vari Contratti collettivi che specie nella pubblica amministrazione
prevedono esplicitamente una parte giuridica avente valore erga
omnes.
Nel
ribadire che la pratica mobbistica va a colpire il singolo soggetto
nei suoi diritti minimi (o naturali secondo la definizione lucreziana),
il magistrato barese ha elencato gli aspetti giurisprudenziali esistenti
nel nostro ordinamento al fine di tutelare l'integrità psico-fisica
del lavoratore. A cominciare dal celeberrimo articolo 2087 del Codice
Civile che, sia pur datato (? del 1942!), costituisce allo stato
la fonte giuridica maggiormente utilizzata dalla magistratura del
Lavoro in caso di contenzioso giurisprudenziale (possibile visionare
l'articolo in oggetto con un breve commento digitando il link: Il
mobbing declinato da De Mauro.) . E' passato, poi, ad evidenziare
l'evoluzione della giurisprudenza del lavoro che ha compiuto in
questi
anni una sorta di supplenza del legislatore istituendo e recependo
(attraverso sentenze passate in giudicato) quanto di innovativo
in tema di tutela della persona - proveniva dalla società
civile. In un'ottica interdisciplinare come dicevo in premessa.
Ovvero, recependo quello che gli studi di Leymann (in Svezia) prima,
e Harold Age dopo, hanno evidenziato in materia di danno biologico
(che esplicitando aspetti patologici - possibile stabilire attraverso
esami diagnostici specifici) e di danno esistenziale più
difficile
da comprovare in sede giurisprudenziale poichè non manifesta
sintomatologie visibili ma che attiene la persona nella sua integrità
sociale e affettiva.
La
Sen. Dentamaro replicando al Dott. Curzio - ha escluso la possibilità
di uno stravolgimento normativo del Codice di procedura civile che
anche con la modifica del Titolo V della Costituzione rimane saldamente
di esclusiva competenza statuale (inteso come organo legislativo
centrale). Pi? possibilista, invece, si ? dichiarata per quanto
concerne la devoluzione amministrativa di alcuni aspetti della vita
sociale. Come ? ad esempio - la scuola e la sanit? in cui non ha
escluso la possibilit? ? per le Regioni ? di formulare regole (norme!)
amministrative che potrebbero contribuire a creare confusione interpretativa
(di natura culturale e giuridica) sul tema in oggetto. Nel ribadire
la disponibilit? del centro-sinistra ad attivarsi affinch? anche
il nostro Paese si doti di una legislazione anti-mobbing che miri
ad eliminare e prevenire i conflitti nei luoghi di lavoro la parlamentare
ha denunciato l?inerzia delle forze governative e ? in particolare
? dell?undicesima Commissione i cui lavori sono sospesi da circa
un anno.
L?intervento
del dott. Lacoppola ? stato breve ma intenso di pathos. Dopo aver
premesso ? con una battuta fulminante ? che non avrebbe parlato
del ?suo? mobbing ha denunciato la presenza nella scuola (ed in
particolare in provincia di Bari) di una conflittualit? dapprima
latente e ora sempre pi? manifesta e diffusa. Conflittualit? che
? esplosa a partire dalla formulazione del decreto che ha conferito
autonomia gestionale e amministrativa alle singole istituzioni scolastiche
nonch? la dirigenza a soggetti non in possesso di ? adeguati e documentati
requisiti relazionali in merito alla gestione delle risorse umane.
Nelle scuole pugliesi ? ha denunciato il dirigente ? ? in atto una
guerra di tutti contro tutti. Docenti contro dirigenti; dirigenti
contro docenti, DSGA e personale ATA. Sempre pi? spesso i rapporti
interpersonali ? quando non vengono ?devoluti? all?autorit? giudiziaria
con tutte le conseguenze in tema di inasprimento delle relazioni
professionali e di peggioramento del ?servizio? scuola facilmente
intuibili ? sono caratterizzati da insulti,
insinuazioni, determinazioni arbitrarie e al limite della correttezza
giuridica. Insomma dal MOBBING. (cfr. Bari: preside condannato per
ingiuria.)
Una considerazione amara specie se si considera che la scuola ?
? o dovrebbe essere ? il luogo della relazione per eccellenza. Quella
relazione ? tipicamente umana ? che si coniuga in un?infinit? di
atteggiamenti positivi ed emulativi in cui ? ahim? ? l?emarginazione
e la discriminazione umana e sociale lungi dall?essere bandita,
denunciata e rimossa viene praticata, tollerata e ? ignorata.
Grazia Perrone
NOTA
a margine: ? possibile visionare una vasta gamma di documenti sul
tema in oggetto nel sito GILDA al link: NoMobbing
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