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martedì 18 marzo


LE GRADUATORIE ALLA CONSULTA

Le g. p. finiscono davanti alla Corte costituzionale. IL TAR dell' Emilia Romagna ha infatti rimesso alla consulta il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7, del dl n. 255/2001, nella parte in cui "dispone che i docenti già inseriti nella terza e quarta fascia" delle g.p. "confluiscano in un unico scaglione".

IL TAR ha accolto il ricorso presentato da una serie di docenti, sostenuti dalla Cgil scuola, contro l'accorpamento degli scaglioni delle liste operato dal provveditore agli studi di Bologna. La decisione del Ministero di fondere la terza e la quarta fascia è, tra l'altro, all'origine dei ricorsi contro il trattamento riservato ai docenti delle Siss, che dalla quarta fascia sono confluiti in terza superando le posizioni dei precari storici.

La terza fascia era aperta agli insegnanti in possesso, oltre che dell'abilitazione, del requisito del servizio, fissato in 360 giorni di lavoro svolto presso le scuole statali nel triennio precedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'inclusione nella g.p.

La quarta fascia, invece, era stata istituita per gli insegnanti abilitati, ma privi dei 360 giorni di servizio. Con l'accorpamento è accaduto "che nelle nuove graduatorie alcuni docenti, pur mantenendo lo stesso punteggio, nell'ambito della terza fascia sono stati scavalcati nella propria graduatoria da altri docenti confluiti nella stessa a seguito della soppressione della quarta fascia", che hanno potuto far valere così il superpunteggio Siss oppure il servizio prestato presso le scuole private.

Il provvedimento avrebbe determinato, scrivono i giudici del TAR, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, una situazione di illogicità e ingiustificata discriminazione nei confronti di coloro che avevano conseguito una posizione utile per l'assunzione o le supplenze, poi persa a seguito dell'accorpamento.

La fusione delle fasce, ricorda il TAR, "risulta in contrasto anche con l'art. 7 della legge 124 del 1999, che, in sede di integrazione delle g.p., imponeva al ministero della P.U. l'adozione di criteri che salvaguardassero comunque la posizione di coloro che erano già inclusi in graduatoria".