martedì 18 marzo
LE GRADUATORIE ALLA CONSULTA
Le g. p. finiscono davanti alla Corte costituzionale. IL TAR dell'
Emilia Romagna ha infatti rimesso alla consulta il giudizio sulla
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7, del
dl n. 255/2001, nella parte in cui "dispone che i docenti già
inseriti nella terza e quarta fascia" delle g.p. "confluiscano
in un unico scaglione".
IL
TAR ha accolto il ricorso presentato da una serie di docenti, sostenuti
dalla Cgil scuola, contro l'accorpamento degli scaglioni delle liste
operato dal provveditore agli studi di Bologna. La decisione del
Ministero di fondere la terza e la quarta fascia è, tra l'altro,
all'origine dei ricorsi contro il trattamento riservato ai docenti
delle Siss, che dalla quarta fascia sono confluiti in terza superando
le posizioni dei precari storici.
La
terza fascia era aperta agli insegnanti in possesso, oltre che dell'abilitazione,
del requisito del servizio, fissato in 360 giorni di lavoro svolto
presso le scuole statali nel triennio precedente la scadenza del
termine per la presentazione delle domande per l'inclusione nella
g.p.
La
quarta fascia, invece, era stata istituita per gli insegnanti abilitati,
ma privi dei 360 giorni di servizio. Con l'accorpamento è
accaduto "che nelle nuove graduatorie alcuni docenti, pur mantenendo
lo stesso punteggio, nell'ambito della terza fascia sono stati scavalcati
nella propria graduatoria da altri docenti confluiti nella stessa
a seguito della soppressione della quarta fascia", che hanno
potuto far valere così il superpunteggio Siss oppure il servizio
prestato presso le scuole private.
Il
provvedimento avrebbe determinato, scrivono i giudici del TAR, per
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, una situazione
di illogicità e ingiustificata discriminazione nei confronti
di coloro che avevano conseguito una posizione utile per l'assunzione
o le supplenze, poi persa a seguito dell'accorpamento.
La
fusione delle fasce, ricorda il TAR, "risulta in contrasto
anche con l'art. 7 della legge 124 del 1999, che, in sede di integrazione
delle g.p., imponeva al ministero della P.U. l'adozione di criteri
che salvaguardassero comunque la posizione di coloro che erano già
inclusi in graduatoria".
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