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SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–


N. 2310


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALDITARA, BEVILACQUA, COZZOLINO e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2003

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Norme in materia di acquisizione dei titoli per l’accesso
alle graduatorie permanenti

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Onorevoli Senatori. – Il problema del precariato ha molteplici aspetti che si manifestano, sia nell’immediato, sia nella prospettiva di medio periodo, non solo per le possibili applicazioni delle riforme, ma anche in riferimento alle situazioni dei singoli soggetti, docenti e personale Ata, che hanno problemi diversi e diverse aspettative acquisite nel tempo.

Ciò premesso è doveroso e opportuno tenere presente che deve essere garantito, in tempi brevissimi, a tutti coloro che prestano già servizio di sostegno nella scuola secondaria, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, con un certo requisito di servizio, di non essere scavalcati ed eliminati dalla possibilità di continuare ad insegnare sul sostegno. Parimenti, deve essere possibile, con il possesso di determinati requisiti di servizio, conseguire l’abilitazione per non essere scavalcati nell’insegnamento disciplinare.
Inoltre, giova sottolineare che, per la scuola primaria devono essere garantite forme di conseguimento della specializzazione o idoneità e deve essere garantita, altresì, la compatibilità del servizio scolastico con le modalità di conseguimento dei titoli mancanti.
Le soluzioni adottate dovranno, comunque, garantire per la scuola primaria (infanzia ed elementare) che:

a) i nuovi laureati, nell’acquisire la laurea, conseguano, oltre all’abilitazione, anche il titolo per il sostegno;

b) per tutti gli inclusi nelle graduatorie permanenti con un determinato servizio nel sostegno si concretizzi una norma che preveda, da parte delle facoltà che rilasciano la laurea per l’insegnamento, l’organizzazione di apposite forme di corsi o di esami al fine del conseguimento della specializzazione nell’arco temporale massimo di un anno;
c) per i docenti con un determinato servizio nel sostegno non inclusi nelle graduatorie permanenti si preveda la possibilità di conseguire l’idoneità e la specializzazione in appositi corsi presso le facoltà che rilasciano la laurea per l’insegnamento.

Riguardo alla scuola secondaria, giova tenere presente che i nuovi laureati hanno la possibilità di abilitarsi con le Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) e, successivamente, di conseguire la specializzazione nel sostegno con 400 ore, mentre per gli abilitati non specializzati è prevista, con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2002, l’attivazione di un corso presso le SSIS fino al 2005-2006 per conseguire la specializzazione con 800 ore con priorità per i docenti già utilizzati sul sostegno per almeno un anno scolastico.

Per gli specializzati non abilitati, il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 26 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, prevede la possibilità di conseguire l’abilitazione accedendo in deroga ai numeri programmati con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 25 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2002.
Sulla base di quanto esposto, occorre garantire, in tempi brevi, al fine di evitare gli scavalcamenti e gli inevitabili contenziosi, che:

a) per tutte le classi di concorso, insegnanti tecnici pratici (ITP) compresi, siano previsti i corsi SSIS;

b) per tutto il personale con servizio specifico nel sostegno non abilitato o non specializzato – ITP compresi –, in possesso di determinati requisiti di servizio, si attivi nella logica dei provvedimenti citati, la possibilità, eventualmente anche all’interno di percorsi universitari, di conseguire l’abilitazione-idoneità o la specializzazione nel sostegno, in deroga a qualsiasi numero programmato e per tutte le classi di concorso;
c) si consenta, in deroga ai test di accesso e ai numeri programmati, non solo a quelli che hanno la specializzazione per il sostegno ma anche a coloro che hanno un determinato requisito di servizio – ITP compresi – la possibilità di conseguire l’abilitazione, anche nell’ambito di percorsi universitari, in modo da non essere scavalcati da altri con pari requisiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l’anno accademico 2003-2004 le università sono autorizzate ad istituire, eccezionalmente, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, appositi corsi con specifici moduli per consentire:

a) il conseguimento del diploma di abilitazione-idoneità utile ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti e, successivamente, del diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno ai docenti in possesso di idonei requisiti di servizio sul sostegno, da definire con decreto di attuazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e in possesso del diploma dell’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle classi di concorso dell’area tecnico-professionale o del diploma di maturità magistrale ovvero di quello di scuola magistrale;

b) il conseguimento del diploma di abilitazione-idoneità utile ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti ai docenti in possesso di idonei requisiti di servizio, da definire con decreto di attuazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e in possesso del diploma di laurea o del diploma ISEF o di Accademia di belle arti o Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle classi di concorso dell’area tecnico-professionale o del diploma di maturità magistrale o del diploma di scuola magistrale;

c) il conseguimento del diploma di abilitazione-idoneità utile ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti ai docenti che sono in possesso di diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno e in possesso del diploma di laurea o del diploma ISEF o di Accademia di belle arti o Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle classi di concorso dell’area tecnico-professionale o del diploma di maturità magistrale o del diploma di scuola magistrale;

d) il conseguimento del diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno ai docenti che sono in possesso del diploma di abilitazione-idoneità utile ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti e di idonei requisiti di servizio, da definire con decreto di attuazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e che sono in possesso del diploma di laurea o del diploma ISEF o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle classi di concorso dell’area tecnico-professionale o del diploma di maturità magistrale o del diploma di scuola magistrale.