SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
N. 2310
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa
dei senatori VALDITARA, BEVILACQUA, COZZOLINO e FLORINO
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2003
Norme
in materia di acquisizione dei titoli per laccesso
alle graduatorie permanenti
Onorevoli
Senatori. Il problema del precariato ha molteplici aspetti
che si manifestano, sia nellimmediato, sia nella prospettiva
di medio periodo, non solo per le possibili applicazioni delle riforme,
ma anche in riferimento alle situazioni dei singoli soggetti, docenti
e personale Ata, che hanno problemi diversi e diverse aspettative
acquisite nel tempo.
Ciò
premesso è doveroso e opportuno tenere presente che deve
essere garantito, in tempi brevissimi, a tutti coloro che prestano
già servizio di sostegno nella scuola secondaria, compresi
gli insegnanti tecnico-pratici, con un certo requisito di servizio,
di non essere scavalcati ed eliminati dalla possibilità di
continuare ad insegnare sul sostegno. Parimenti, deve essere possibile,
con il possesso di determinati requisiti di servizio, conseguire
labilitazione per non essere scavalcati nellinsegnamento
disciplinare.
Inoltre, giova sottolineare che, per la scuola primaria devono essere
garantite forme di conseguimento della specializzazione o idoneità
e deve essere garantita, altresì, la compatibilità
del servizio scolastico con le modalità di conseguimento
dei titoli mancanti.
Le soluzioni adottate dovranno, comunque, garantire per la scuola
primaria (infanzia ed elementare) che:
a)
i nuovi laureati, nellacquisire la laurea, conseguano, oltre
allabilitazione, anche il titolo per il sostegno;
b)
per tutti gli inclusi nelle graduatorie permanenti con un determinato
servizio nel sostegno si concretizzi una norma che preveda, da parte
delle facoltà che rilasciano la laurea per linsegnamento,
lorganizzazione di apposite forme di corsi o di esami al fine
del conseguimento della specializzazione nellarco temporale
massimo di un anno;
c) per i docenti con un determinato servizio nel sostegno non inclusi
nelle graduatorie permanenti si preveda la possibilità di
conseguire lidoneità e la specializzazione in appositi
corsi presso le facoltà che rilasciano la laurea per linsegnamento.
Riguardo
alla scuola secondaria, giova tenere presente che i nuovi laureati
hanno la possibilità di abilitarsi con le Scuole di specializzazione
allinsegnamento secondario (SSIS) e, successivamente, di conseguire
la specializzazione nel sostegno con 400 ore, mentre per gli abilitati
non specializzati è prevista, con il decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca
20 febbraio 2002, lattivazione di un corso presso le SSIS
fino al 2005-2006 per conseguire la specializzazione con 800 ore
con priorità per i docenti già utilizzati sul sostegno
per almeno un anno scolastico.
Per
gli specializzati non abilitati, il decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca del 26 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002,
prevede la possibilità di conseguire labilitazione
accedendo in deroga ai numeri programmati con il decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca
del 25 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
28 giugno 2002.
Sulla base di quanto esposto, occorre garantire, in tempi brevi,
al fine di evitare gli scavalcamenti e gli inevitabili contenziosi,
che:
a)
per tutte le classi di concorso, insegnanti tecnici pratici (ITP)
compresi, siano previsti i corsi SSIS;
b)
per tutto il personale con servizio specifico nel sostegno non abilitato
o non specializzato ITP compresi , in possesso di determinati
requisiti di servizio, si attivi nella logica dei provvedimenti
citati, la possibilità, eventualmente anche allinterno
di percorsi universitari, di conseguire labilitazione-idoneità
o la specializzazione nel sostegno, in deroga a qualsiasi numero
programmato e per tutte le classi di concorso;
c) si consenta, in deroga ai test di accesso e ai numeri programmati,
non solo a quelli che hanno la specializzazione per il sostegno
ma anche a coloro che hanno un determinato requisito di servizio
ITP compresi la possibilità di conseguire labilitazione,
anche nellambito di percorsi universitari, in modo da non
essere scavalcati da altri con pari requisiti.
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1.
1.
Per lanno accademico 2003-2004 le università sono autorizzate
ad istituire, eccezionalmente, nellambito delle proprie strutture
didattiche, appositi corsi con specifici moduli per consentire:
a)
il conseguimento del diploma di abilitazione-idoneità utile
ai fini dellinserimento nelle graduatorie permanenti e, successivamente,
del diploma di specializzazione per lattività didattica
di sostegno ai docenti in possesso di idonei requisiti di servizio
sul sostegno, da definire con decreto di attuazione del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca,
e in possesso del diploma dellIstituto superiore di educazione
fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore
per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto
musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle
classi di concorso dellarea tecnico-professionale o del diploma
di maturità magistrale ovvero di quello di scuola magistrale;
b)
il conseguimento del diploma di abilitazione-idoneità utile
ai fini dellinserimento nelle graduatorie permanenti ai docenti
in possesso di idonei requisiti di servizio, da definire con decreto
di attuazione del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, e in possesso del diploma di laurea o del diploma
ISEF o di Accademia di belle arti o Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato
o del diploma di maturità afferente alle classi di concorso
dellarea tecnico-professionale o del diploma di maturità
magistrale o del diploma di scuola magistrale;
c)
il conseguimento del diploma di abilitazione-idoneità utile
ai fini dellinserimento nelle graduatorie permanenti ai docenti
che sono in possesso di diploma di specializzazione per lattività
didattica di sostegno e in possesso del diploma di laurea o del
diploma ISEF o di Accademia di belle arti o Istituto superiore per
le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto
musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle
classi di concorso dellarea tecnico-professionale o del diploma
di maturità magistrale o del diploma di scuola magistrale;
d)
il conseguimento del diploma di specializzazione per lattività
didattica di sostegno ai docenti che sono in possesso del diploma
di abilitazione-idoneità utile ai fini dellinserimento
nelle graduatorie permanenti e di idonei requisiti di servizio,
da definire con decreto di attuazione del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, e che sono in possesso
del diploma di laurea o del diploma ISEF o di Accademia di belle
arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio
di musica o Istituto musicale pareggiato o del diploma di maturità
afferente alle classi di concorso dellarea tecnico-professionale
o del diploma di maturità magistrale o del diploma di scuola
magistrale.
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