PREAMBOLO
Visto il Codice Antidoping del Movimento
Olimpico; Preso atto della costituzione dell'Agenzia
Mondiale Antidoping; Vista la Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 recante
la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping; Visto il Decreto Legislativo n. 242\99 recante
norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che
conferisce al CONI il potere di adottare misure di prevenzione e
repressione del doping; Considerato che per doping si intende sia
l’assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente
pericolose per la salute dell’Atleta o, comunque, in grado di
alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche, sia la presenza
nell’organismo dell’Atleta di sostanze proibite non consentite
comprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti Autorità
nazionali ed internazionali; Considerato, altresì, che nel Codice Antidoping
del Movimento Olimpico vigente si indica, tra l’altro, che è
possibile comminare sanzioni o misure aggravate a Tesserati resisi
colpevoli di violazioni della normativa antidoping e che non di meno
potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano
creare le condizioni per un’eventuale modifica delle sanzioni stesse; Considerato, infine, che viene riconosciuta la
piena autorità del Tribunale Arbitrale dello Sport del CIO (TAS)
al completamento delle procedure di competenza degli Organi
Federali; Tutto quanto sopra considerato, la Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) adotta il
seguente Regolamento Antidoping. |
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TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1. - Definizione del doping
nello sport
1) Il doping contravviene ai principi etici dello
sport e della medicina. Per doping si intende: a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso
di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e
l’impiego di metodi proibiti da parte di Atleti e di soggetti
dell’ordinamento sportivo; b) il ricorso a sostanze o metodologie
potenzialmente pericolose per la salute dell’Atleta o in grado di
alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche; c) la presenza nell’organismo dell’Atleta di
sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non
consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal Comitato
Internazionale Olimpico ed ai successivi aggiornamenti. 2) Il doping è contrario ai principi di lealtà e
correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello
sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità
fisiche e delle qualità morali degli Atleti. 3) E’ altresì vietato raccomandare, proporre,
autorizzare, permettere oppure tollerare l’uso di qualsiasi sostanza o
metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del
traffico di tale sostanza. 4) L’accertamento di un fatto di doping,
l’acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping o alla
violazione della Legge 14 dicembre 2000, n.376, comporta l’attivazione
di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni
stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. 5) L’elenco formulato dal CIO, di cui al
precedente Punto 1), Lettera c), relativo alle “Classi di sostanze
vietate e dei metodi proibiti”, viene recepito dalla Giunta Nazionale
del CONI e dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali ed
entra in vigore nella data stabilita dal CIO. La FIJLKAM provvede agli
atti conseguenti e a darne la massima divulgazione presso gli affiliati
ed i Tesserati. L’elenco in questione è, comunque, applicato ai
sensi del presente Regolamento anche nel caso in cui non venisse
formalmente recepito dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle
Discipline Associate. TITOLO IIORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ ANTIDOPING Art. 2. - Commissione
Antidoping 1) E’ istituita presso il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping, composta di un
Presidente, di sei Membri, di cui uno con l’incarico di
Vicepresidente, e di un Segretario, con lo scopo di promuovere e
coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello
sport. 2) La Commissione ha le seguenti specifiche
funzioni: a)
elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e
formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del
doping; b)
assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a
formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del
doping nello sport, avvalendosi della collaborazione degli Organi del
CONI e della FIJLKAM; c)
procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento
Olimpico, dal CONI e dalla FIJLKAM ed effettua specifici studi sulla
normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare
proposte; d)
esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai
Regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi
federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli
antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività
antidoping disposti dalla FIJLKAM; e)
dispone controlli fuori competizione e\o a sorpresa richiesti dalla
FIJLKAM; f)
può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione
per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive, specifici controlli antidoping a sorpresa,
tramite la Federazione Medico Sportiva Italiana. Possono essere
sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli Atleti italiani e
stranieri tesserati per Società Sportive affiliate alla FIJLKAM che
partecipano a gare nazionali o fuori competizione. 3) La Commissione individua direttamente i
nominativi di Atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per
Società Sportive affiliate alla FIJLKAM, da sottoporre ai controlli
antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere
disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di
fuori degli stessi. 4) I controlli antidoping a sorpresa possono
essere, altresì, disposti su richiesta dell’Ufficio di Procura
Antidoping, se ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini. 5) La Commissione dispone i controlli antidoping a
sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della FIJLKAM.
La Commissione provvede ad inviare all’Atleta e contestualmente alla
FIJLKAM, tramite telegramma, la convocazione per l’effettuazione del
prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima
dell’ora fissata per il prelievo medesimo. La FIJLKAM collabora
affinché vengano notificati all’Atleta, anche verbalmente, gli
estremi della convocazione. L’Atleta che non si presenta
all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato
dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede
ad informare l’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping per
l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio di
Procura Antidoping. 6) La Commissione può, inoltre, in tutti i casi
in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare,
allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con
l’Atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente
delegato nel luogo della gara o dell’allenamento o in qualunque altro
luogo in cui l’Atleta sia reperibile. In questo caso l’Ispettore
Medico deve concedere all’Atleta un ragionevole lasso di tempo per
portare a termine l’attività nella quale è in quel momento
impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica. 7) La FIJLKAM fornisce alla Commissione Antidoping
del CONI, con la massima tempestività e precisione, le seguenti
informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa: a)
i nominativi dei componenti della Commissione Federale Antidoping ed il
nome di un referente federale, e degli eventuali sostituti, incaricato
di mantenere i rapporti con la Commissione del CONI. Tale figura è da
ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale
(Segretario Generale o Funzionario da questi delegato); b)
l’elenco degli Atleti di Interesse Nazionale corredato degli
indirizzi e dei numeri di telefono loro e della Società Sportiva di
appartenenza; c)
i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di
squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni
loro variazione che intervenga nel corso dell’anno; d)
i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e
all’estero per gli Atleti italiani di Interesse Nazionale ed ogni loro
variazione che intervenga nel corso dell’anno; 8) La mancata effettuazione del controllo
antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative
della FIJLKAM, determina a carico di questa l’obbligo di rimborsare
alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del
controllo; quando i responsabili della FIJLKAM non provvedono a fornire
le informazioni di cui al precedente Punto 7), la Commissione
Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala
il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del CONI 9) La Commissione, per l’esercizio delle proprie
funzioni, può richiedere, per il tramite dell’Ufficio Coordinamento
Attività Antidoping, di avvalersi della collaborazione di funzionari,
di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del CONI 10) La Commissione, entro due mesi dal suo
insediamento, adotta un Regolamento interno di funzionamento ove siano,
tra l’altro, definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le
procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa.
Tale Regolamento, di cui la Giunta Nazionale del CONI avrà preso atto,
sarà trasmesso alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline
Associate. La Commissione può disporre la costituzione di gruppi di
lavoro interni per l’espletamento di incombenze specifiche. Art. 3. - Commissione Scientifica Antidoping 1) È istituita, presso il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, in piena posizione di autonomia, la Commissione
Scientifica Antidoping composta di un Presidente, di un massimo di
dodici Membri scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e
di due Atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà
il funzionamento della Commissione. 2) La Commissione Scientifica Antidoping svolge le
seguenti funzioni: a)
fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti
e nei campi ove sono richiesti approfondimenti e nuovi elementi di
conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua
le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte
di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più
utili e più interessanti; b)
fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente
del CONI ed alla Giunta Nazionale del CONI, sulla base sia dei dati già
acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove
acquisizioni della ricerca scientifica; c)
svolge attività educativo - didattica, producendo testi e documenti a
carattere scientifico, con l’obiettivo di informare e di formare i
destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo; d)
assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare ed a
concedere deroghe di cui all’Art.1, Punto 4) della Legge 14 dicembre
2000, n. 376, su richiesta documentata e giustificata avanzata
tramite la Commissione Federale Antidoping; e)
agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale
antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su
quanto accade nel mondo a proposito del doping nello sport e delle
iniziative intraprese a tutela della salute degli Atleti; f)
svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo in
tutti i casi in cui il CONI intraprende iniziative ricollegabili alla
ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un’Autorità con
specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della
salute degli Atleti; g)
sviluppa, nel quadro degli accordi tra il CONI ed il Ministero della
Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento
Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell’ottica di un’azione
coordinata e congiunta contro il doping e l’abuso, in genere, dei
farmaci nello sport; h)
propone alla Giunta Nazionale del CONI, curandone l’attuazione anche
in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner
italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione,
relativamente all’uso e all’abuso dei farmaci nello sport e alla
tutela della salute degli Atleti; i)
esprime pareri su questioni scientifiche inerenti alla materia del
doping ad istanze degli Organi del C.O.N.I e della FIJLKAM. Art. 4 – L’Ufficio
di Procura Antidoping 1) L’Ufficio di Procura Antidoping,
istituito presso il CONI in posizione di piena autonomia, è competente
in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento delle
responsabilità dei Tesserati alla FIJLKAM che abbiano posto in essere i
comportamenti vietati dal presente Regolamento. 2) L’Ufficio di Procura Antidoping è competente
ad indagare sulle violazioni del presente Regolamento nonché
sull’uso, la vendita, la cessione all’Atleta o, comunque, il
procacciamento o la detenzione di sostanze doping, l’istigazione,
anche non accolta, l’accordo, anche non realizzato, per fare uso di
qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da
parte dell’Atleta, a metodologie vietate. 3) L’Ufficio di Procura Antidoping è composto
di un Procuratore Capo, di otto Procuratori e di un Segretario. 4) Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di
indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone
l’attività. Il Procuratore designato conduce l’indagine e,
avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il
Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini,
può delegare la Procura Federale a comparire in udienza e ad effettuare
singoli atti ispettivi. 5) L’Ufficio di Procura Antidoping, ai fini
delle indagini, può richiedere alla FIJLKAM ogni documento necessario
e, per il tramite dell’UCAA, avvalersi dell’ausilio di funzionari,
di tecnici e di mezzi del CONI ovvero di consulenti esterni. Il medesimo
Ufficio può accedere, tramite un Procuratore incaricato, ai locali nei
quali si effettuano le procedure di sorteggio degli Atleti e di prelievo
dei campioni da sottoporre a controllo antidoping. 6) L’Ufficio di Procura Antidoping può
richiedere alla Commissione Scientifica pareri, valutazioni e assistenza
per fatti attinenti alle indagini. 7) L’Ufficio di Procura Antidoping provvede a
segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie
penalmente rilevanti, ai sensi della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000,
di cui acquisisce conoscenza. 8) L’Ufficio di Procura Antidoping è competente
ad indagare sulle violazioni al Regolamento Antidoping accertate dalla
Commissione di cui all’Art. 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376. 1)
E’ istituito, presso il CONI, il Comitato Etico quale organo di
consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate all’attività
antidoping previste nel presente Regolamento. Il Comitato è costituito
con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15
luglio 1997 e successivi aggiornamenti. 2)
Il Comitato Etico è composto di un Presidente e di cinque componenti,
di cui uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno,
Atleta, designato dalla Commissione Atleti del CONI. Un Segretario
assicurerà il funzionamento del Comitato. 3)
Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della
proposizione di studi scientifici e garantisce la idoneità delle
proposte con riguardo agli aspetti etici, scientifici e metodologici
degli studi di ricerca medica, fisiologica, biomeccanica, epidemiologica
e farmacologica proposti dalle Commissioni, dagli Organi e dalle
strutture antidoping previste nel presente Regolamento. 4)
Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla
proposizione di studi, nonché potere di controllo sulla progressione
del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni. 5)
Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare
componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare.
Il membro cooptato parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è
stata motivata la sua cooptazione e limitatamente a questi avrà diritto
di voto. 6)
Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e
indipendenza. 7)
Entro un mese dal suo insediamento, il Comitato adotta un proprio
Regolamento interno di funzionamento ove siano, tra l’altro, definiti
i protocolli, le modalità, le condizioni e le procedure di propria
competenza. Tale Regolamento, di cui la Giunta Nazionale del CONI avrà
preso atto, sarà trasmesso per conoscenza alla FIJLKAM. Art. 6 - Ufficio
Coordinamento Attività Antidoping
(UCAA) 1)
Il CONI, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio
Coordinamento Attività Antidoping, svolge l’attività antidoping in
attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In
particolare l’UCAA: coordina l’effettuazione dei controlli fuori
competizione e\o a sorpresa disposti dalla Commissione Antidoping e dei
controlli disposti dalla FIJLKAM; dispone delle risorse necessarie
per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti
nell’ambito delle attività antidoping dell’Ente. 2)
L’UCAA, ricevuta la comunicazione di positività del campione “A“
da parte della FMSI, provvede alle comunicazioni di rito ai fini delle
attività di competenza, rispettivamente, dell’Ufficio di
Procura Antidoping e della FIJLKAM, ai sensi dei successivi Artt. 11, 12
e 13 del presente Regolamento. 3)
L’UCAA relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del CONI
sulle positività accertate, sull’andamento dei procedimenti
disciplinari adottati dall’Ufficio di Procura Antidoping e dagli
Organi Federali di Giustizia Sportiva, nonché sulle sanzioni comminate. Art. 7. -
Federazione Medico-Sportiva Italiana 1)
L’effettuazione dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa,
anche fuori competizione, è svolta dalla FMSI alla quale sono conferiti
il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici
incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse
formalità, in occasione di gare, allenamenti o raduni, ed altresì di
disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di
Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dall’Autorità internazionale
competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità ed i
termini stabiliti dal presente Regolamento. 2)
E’ facoltà della FMSI, d’intesa con la FIJLKAM, inviare, ove
necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori
Antidoping stranieri accreditati dal CIO o dall’Autorità
internazionale competente in materia di lotta al doping.. Art. 8. -
Commissione Federale Antidoping 1)
La Commissione Federale Antidoping è nominata dal Consiglio Federale,
su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta di un
Presidente e di due Membri. 2)
La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei
controlli nel territorio nazionale e, altresì, nominare il
Rappresentante Federale che deve seguire direttamente le operazioni
secondo le modalità e le procedure del Regolamento Federale Antidoping. La
Commissione, inoltre, cura l’aggiornamento dell’elenco delle
sostanze e dei metodi proibiti dalle norme emanate dal CIO, dalle
Federazioni Internazionali alle quali è affiliata e dal CONI, provvede
alla realizzazione di programmi informativi sul doping e svolge ogni
altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale. 3)
La Commissione procederà alla compilazione di un elenco delle attività
federali (gare internazionali, nazionali, raduni collegiali, allenamenti
presso palestre sociali) in occasione delle quali dovrà essere
effettuato il controllo antidoping e ne dà tempestiva comunicazione
alla FMSI, che provvederà a sua volta alla designazione degli
Ispettori Medici. 4)
La Commissione ha, inoltre, la facoltà di disporre controlli
antidoping quando sussistono gravi e giustificati motivi. 5)
Sulla designazione delle gare oggetto di controlli antidoping, sulle
designazioni degli Ispettori Medici, sulle decisioni assunte dalla
Commissione Federale Antidoping e sull’esecuzione dei prelievi deve
essere mantenuto il segreto d’ufficio. Art. 9 - Incompatibilità,
durata e decadenza 1)
L’incarico di componente della Commissione Federale Antidoping di cui
al presente Regolamento è incompatibile con cariche o incarichi
rivestiti in seno a Società Sportive affiliate alla FIJLKAM. Chi
si trova nella condizione di incompatibilità, deve comunicare al
Presidente della FIJLKAM, entro trenta giorni dal suo insorgere,
l’opzione per l’uno o per l’altro incarico. La mancata
comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza
dall’incarico conferito ai sensi del presente Regolamento. 2)
I componenti della Commissione Federale Antidoping non possono in alcun
caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa o assistere
nelle fasi di accertamento e disciplinari i Tesserati incolpati per
fatti di doping, pena l’immediata decadenza dall’incarico conferito
ai sensi del presente Regolamento. 3)
La Commissione Federale Antidoping ha la durata di un quadriennio
olimpico e continua ad esercitare le proprie funzioni, in caso di
decadenza del Consiglio Federale della FIJLKAM, fino alla nomina della
nuova Commissione Federale Antidoping. I componenti della Commissione
Federale Antidoping possono essere rinominati. TITOLO III NORME PROCEDURALI Art. 10. - Norme
procedurali per l’effettuazione dei controlli antidoping 1)
La FIJLKAM ha l’obbligo di predisporre il programma annuale dei
controlli. La realizzazione del programma avviene d’intesa con la FMSI
ed è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio
Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping
del CONI La convenzione dovrà prevedere il termine temporale massimo
entro il quale la FMSI dovrà comunicare all’UCAA, il responso di
eventuali positività accertate dal Laboratorio di Analisi Antidoping. 2)
La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla
designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle
designazioni degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi,
sui nominativi degli Atleti da controllare e controllati e sull’esito
delle analisi deve essere mantenuto il segreto d’ufficio. 3)
Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le Società Sportive
ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione
un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare, di
massima, una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo,
dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato
di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite
analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato
in prossimità degli spogliatoi. 4)
Gli Atleti, i Medici Sociali, i Massaggiatori, i Tecnici, i Dirigenti
accompagnatori e le Società Sportive sono tenuti a prestare la massima
collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure
del controllo antidoping. 5)
L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene
designato dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia delle lettera viene
consegnata dall’Ispettore Medico al Presidente di Giuria Coordinatore. 6)
Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione: a)
il Medico o il Dirigente Sociale deve consegnare, in busta chiusa e
sigillata, all’Ispettore Medico designato dalla FMSI le eventuali
notifiche individuali di trattamenti terapeutici che abbiano comportato
il ricorso a sostanze il cui uso è vietato in determinate condizioni,
riguardanti gli Atleti sottoposti al controllo. b)
nel locale adibito al controllo antidoping, il Presidente di Giuria
Coordinatore procede al sorteggio degli Atleti che devono essere
sottoposti al prelievo. Il sorteggio può essere effettuato come di
seguito indicato: -
sorteggio di uno o più Atleti per ciascuna categoria di peso; -
sorteggio di uno o due Atleti medagliati nelle rispettive categorie di
peso. Possono
essere sottoposti a controllo anche gli Atleti espulsi o ritiratisi nel
corso della gara e quelli che l’hanno abbandonata per un infortunio
tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero. Entro 15
minuti l’Atleta deve recarsi nel locale riservato al controllo
antidoping. L’Ispettore Medico, d’intesa con il Rappresentante della
FIJLKAM, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte
in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli
Atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la
raccolta del campione. 8)
Gli Atleti, identificati dall’Ispettore Medico, previa, se del caso,
esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel
locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del
campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si
intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi, l’Atleta ha
la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per
il trasporto. Ciascun
Atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito: - un
recipiente per la raccolta delle urine; - un flacone
contrassegnato con la lettera “A”; - un flacone
contrassegnato con la lettera “B”; - una coppia
di sigilli recante il codice alfanumerico. Solo un
Atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo
antidoping. 9)
Oltre all’Ispettore Medico ed agli Atleti designati, nel locale sono
ammessi esclusivamente il Medico della Società Sportiva o
dell’Atleta o, in sua assenza, il Dirigente accompagnatore della
Società Sportiva o dell’Atleta ed il Rappresentante della FIJLKAM, il
Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell’Art. 4, Punto 5) e,
in caso di controlli a sorpresa, anche l’incaricato della Commissione
Antidoping del CONI. La FMSI ha la facoltà di designare un ulteriore
medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di
controllo antidoping, sotto la responsabilità dell’Ispettore Medico.
L’Atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit
previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente
l’integrità. La raccolta del campione di urine, nell’apposito
recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore Medico che dovrà
essere dello stesso sesso dell’Atleta. Ciascun Atleta deve rimanere
nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad
almeno 75 ml e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate.
Qualora la quantità di urina prodotta dall’Atleta sia insufficiente,
il campione incompleto viene sigillato e l’Atleta rimane sotto
osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore
Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all’Atleta di
fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione
prelevato viene dissigillato quando l’Atleta è in grado di produrre
l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare
l’operazione di prelievo. 10)
Una volta prodotto il campione, l’Atleta, in presenza
dell’Ispettore Medico, travasa l’urina dal recipiente ai flaconi
“A” e “B” in modo che circa i 2\3 del volume originario siano
immessi nel flacone “A” ed 1\3 nel flacone “B”, avendo cura di
lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato
per il prelievo sufficiente per consentire la determinazione del pH e
della densità. L’Ispettore Medico può, su richiesta dell’Atleta,
aiutarlo nelle procedure descritte nel presente Punto. Ciascun flacone
viene chiuso con l’applicazione di un sigillo recante un codice
alfanumerico o un codice a barre. 11)
L’Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità
utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente
usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo
antidoping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 ed il valore
della densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il
campione prelevato non rientri in tali parametri, si deve procedere ad
un’ulteriore raccolta di urine. 12)
L’Ispettore Medico deve compilare, per ciascun Atleta sottoposto al
controllo, il verbale di prelievo antidoping, in un originale (destinato
al Laboratorio Antidoping) e tre copie autoricalcanti, secondo il
modello predisposto dall’UCAA, che, debitamente firmate ove previsto
dall’Atleta, dall’Ispettore Medico e dal Medico della Società
Sportiva o dell’Atleta o, in sua assenza, dal Dirigente accompagnatore
della Società Sportiva e dal Rappresentante della FIJLKAM, se presente,
devono essere inviate come segue: a)
l’originale (bianco) non deve contenere alcun dato
identificativo dell’Atleta e deve essere inserita nell’apposita
busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping; b)
la prima copia (rosa) deve essere inserita nell’apposita busta
indirizzata all’UCAA sul cui esterno devono essere riportati, a cura
dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla FIJLKAM, alla gara
con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni
del Medico o notifiche di farmaci somministrati all’Atleta controllato
devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata
all’UCAA c)
la seconda copia (verde), con i medesimi eventuali allegati di cui alla
precedente Lettera b), deve essere inserita nell’apposita busta
indirizzata alla FIJLKAM, sul cui esterno devono essere riportati, a
cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla FIJLKAM, alla
gara con la località e la data di svolgimento; d)
la terza copia (gialla), con i medesimi eventuali allegati di cui alla
precedente Lettera b), anch’essa inserita in un’apposita busta
chiusa e sigillata, deve essere consegnata all’Atleta o al Medico
della Società Sportiva o dell’Atleta o, in sua assenza al
Dirigente accompagnatore della Società Sportiva di appartenenza
dell’Atleta controllato. Sulle copie di cui alle Lettere b), c) e d) devono
essere riportati i dati identificativi dell’Atleta. La busta di cui alla Lettera a) deve essere
inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni
“A”. Le buste di cui alle Lettere b) e c) devono essere sigillate e
controfirmate dall’Ispettore Medico e dal Rappresentante della FIJLKAM
se presente. Le buste di cui alle Lettere b) e c) vengono inoltrate
rispettivamente all’UCAA e alla FIJLKAM a cura dell’Ispettore
Medico; se è presente il Rappresentante Federale, l’Ispettore Medico
può consegnargli la busta di cui alla Lettera c) per l’inoltro
al competente Ufficio della FIJLKAM. Solo la busta di cui alla Lettera
a) può essere inserita nel contenitore di trasporto dei campioni, i
Medici prelevatori hanno la responsabilità di impedire che documenti
atti a svelare l’identità degli Atleti siano inseriti nel contenitore
di trasporto. 13)
I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli
antidoping di cui alle Lettere b), c) e d) hanno l’obbligo di
conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o
manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle
analisi da parte del Laboratorio, con esito negativo, le buste sopra
indicate potranno essere distrutte. 14)
L’Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di
prelievo antidoping, richiedendo all’Atleta e riportando sul modulo le
dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale
l’Atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il prelievo.
L’Ispettore Medico deve, inoltre, segnalare all’Ufficio di
Procura Antidoping, mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti,
tentativi od azioni condotte da Atleti, Medici, Massaggiatori, Tecnici o
Dirigenti od altri, tesi ad evitare che l’Atleta designato si
sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati
comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione
del prelievo. 15)
Ciascun flacone contrassegnato con la lettera “A” o “B” deve
essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch’esso
con la lettera “A” o “B”. Ciascun contenitore viene chiuso con
un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico o da un codice a
barre. 16)
I contenitori “A” e “B” debitamente sigillati devono essere
inseriti nelle rispettive borsette termiche e nell’apposita borsa per
la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato.Tutte
le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza
dell’Atleta e del Medico (o del Dirigente accompagnatore) della Società
Sportiva o dell’Atleta. Ad essi è consentito di constatare che i
flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto
siano stati sigillati in modo corretto e che i numeri di codice dei
sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quanto
riportato sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale deve essere
firmato dall’Atleta, il quale in tal modo attesta la corretta
esecuzione della procedura seguita per l’effettuazione del prelievo,
dal Medico (oppure dal Dirigente accompagnatore) della Società Sportiva
o dell’Atleta, dall’Ispettore Medico e dal Rappresentante Federale.
Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte
sul verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori “A” e
“B” sono stati chiusi e sigillati. Eventuali irregolarità
riscontrate dall’Atleta o dal Medico della Società Sportiva o
dell’Atleta (o dal Dirigente accompagnatore della Società Sportiva
devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping. 17)
L’inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è
effettuato con mezzo celere dal Rappresentante Federale della FIJLKAM
L’apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del
contenitore “A” deve essere effettuata presso la sede del
Laboratorio di Analisi Antidoping che effettua le analisi. I flaconi
“A” vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile
del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato,
ed il loro contenuto viene utilizzato per la prima analisi. Il
contenitore “B”, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e
dalla borsetta termica dopo che ne è stata verificata l’integrità
dei sigilli, viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne
l’integrità e, in caso di positività della prima analisi,
viene dissigillato in occasione dell’analisi di revisione. Dal
contenitore “B “ viene estratto il flacone “B”
relativo all’Atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla
presenza, ove questa sia stata comunicata, di un Rappresentante della
FIJLKAM e di un funzionario dell’UCAA Per gli adempimenti conseguenti
alla controanalisi si rimanda a quanto previsto nel successivo
Art. 11. Le analisi dei campioni “A” e “B” vengono svolte
esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo con le
modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO. 18)
Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla
Commissione Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme
relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti Punti, ma il verbale
viene compilato e firmato dall’Atleta, dal Medico della Società
Sportiva o dell’Atleta, se presente, dall’Ispettore Medico e dal
Rappresentante della medesima Commissione, se presente. 19)
Nel caso di controlli disposti dalla Commissione Federale Antidoping
durante i raduni collegiali, si applicano le medesime norme, ad
eccezione, ovviamente, delle procedure relative al sorteggio degli
Atleti da sottoporre al controllo. TITOLO IV ADEMPIMENTI E SANZIONI Art.11. - Adempimenti
conseguenti ai casi di positività 1)
I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dalla
FMSI all’UCAA. 2)
L’accertamento dell’identità dell’Atleta risultato positivo
avviene presso l’UCAA mediante il confronto contestuale tra la
comunicazione dell’esito di positività emesso dal Laboratorio di
Analisi Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del
campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell’UCAA ed
il verbale del prelievo antidoping in possesso della FIJLKAM. Ai fini
dell’identificazione dell’Atleta i Funzionari dell’ U.C.A.A e
della FIJLKAM debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per
la circostanza. 3)
Una volta determinata l’identità dell’Atleta, l’UCAA
provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al
Presidente della FIJLKAM, all’Atleta ed alla Società Sportiva di
appartenenza (a mezzo telegramma, fax, Raccomandata o altro mezzo
di trasmissione opportuno e concordato con la FIJLKAM) e
all’Ufficio di Procura Antidoping nonché alla Commissione Antidoping
per i controlli da essa disposti. La FIJLKAM verifica in ogni caso
l’avvenuta ricezione della notifica destinata all’Atleta o ne cura
il perfezionamento. 4)
Nel caso in cui la accertata positività configuri responsabilità a
carico della Società Sportiva di appartenenza, come previsto al
successivo Art. 13, Punto 6) del presente Regolamento o per effetto di
altra specifica normativa federale, l’Autorità competente dovrà
darne immediata comunicazione all’UCAA perché consenta alla Società
Sportiva di appartenenza di esercitare il diritto di cui al successivo
Punto. 5)
L’analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi
Antidoping su richiesta dell’Atleta interessato e trasmessa
all’UCAA entro dieci giorni dalla data di comunicazione della
positività. L’UCAA concorda con la FMSI la data di effettuazione
delle controanalisi dandone comunicazione all’Atleta con un preavviso
di almeno sette giorni. La data fissata per l’analisi di revisione è
comunicata dall’UCAA anche al Presidente della FIJLKAM ed alla Società
Sportiva di appartenenza. La comunicazione è inviata a mezzo
telegramma, fax, Raccomandata o altro mezzo di trasmissione opportuno e
concordato con la FIJLKAM. All’analisi di revisione, fin dalla fase di
apertura del campione “B”, può assistere l’Atleta interessato
oppure un suo Rappresentante, appositamente delegato dall’Atleta
stesso o dalla Società Sportiva di appartenenza con lettera a
mezzo fax che pervenga all’UCAA entro e non oltre le 24 ore precedenti
la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L’Atleta o il
Rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui
nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine
precedentemente previsto. La Società Sportiva di appartenenza potrà
richiedere l’effettuazione delle controanalisi e\o essere
rappresentata e farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopra
indicate, solo nel caso in cui sia stata formalizzata azione di
responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di
positività. Il Laboratorio non consentirà l’accesso nei propri
locali a persone non preventivamente accreditate dall’UCAA 6)
All’apertura dei campioni relativi all’analisi di revisione possono
altresì assistere un Rappresentante della FIJLKAM ed un funzionario
delegato dall’UCAA. Qualora, a
seguito dell’analisi di revisione, venga confermato l’esito di
positività, l’UCAA, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da
parte della FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente
della FIJLKAM, all’Atleta confermato positivo ed alla Società
Sportiva di appartenenza (a mezzo telegramma, fax, Raccomandata o altro
mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la FIJLKAM) nonché
alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L’UCAA
provvede, inoltre, a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli
adempimenti di competenza, all’Ufficio di Procura Antidoping. 7)
Qualora l’analisi di revisione fornisca esito negativo, l’UCAA
provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel Punto
precedente con le stesse modalità. 8)
I risultati dell’analisi di revisione sono inappellabili. 9)
L’Atleta positivo alle prime analisi deve esser immediatamente
sospeso in via cautelare con provvedimento del competente Organo
Federale di Giustizia Sportiva della FIJLKAM, al quale l’Atleta potrà
eventualmente essere deferito. L’Atleta sospeso non può svolgere
attività sportiva in attesa della decisione dell’Organo di cui sopra,
decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre 60 giorni
dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già
scontato dall’Atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata
dall’Organo giudicante. 10)
La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione
dell’esito positivo delle analisi direttamente al CIO alle Federazioni
Internazionali di competenza (International Judo Federation, Fédération
Internationale des Luttes Associées, World Karate Federation o
International Sumo Federation). Art. 12. - Procedimento
disciplinare 1)
L’accertamento dell’assunzione di sostanze o dell’uso di metodi
vietati da parte di Atleti di nazionalità italiana o di nazionalità
straniera comunque tesserati per Società Sportive affiliate alla
FIJLKAM e partecipanti ad attività addestrativa, di preparazione, di
allenamento o a competizioni agonistiche, la somministrazione e
l’assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di
Tesserati; l’acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati dal
presente Regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o la
sua elusione comportano l’attivazione del procedimento di indagine e
dell’eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal
CONI e dal Regolamento della FIJLKAM. Nel caso in cui l’Atleta venga
riscontrato positivo in una gara svoltasi all’estero, sotto l’egida
di una Federazione Internazionale (IJF, FILA, WKF o ISF), è fatto
obbligo alla FIJLKAM di darne immediata comunicazione all’UCAA.
Successivamente dovrà essere data notizia dell’esito del procedimento
disciplinare instaurato dalla Federazione Internazionale sulla cui base
l’Ufficio di Procura Antidoping del CONI darà corso alle indagini per
individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso.
L’applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli Organi
Federali di Giustizia Sportiva della FIJLKAM o delle Federazioni
Internazionali nei casi di loro competenza, nel rispetto dei Regolamenti
vigenti. 2)
Il Segretario Generale della FIJLKAM dà attuazione ai
provvedimenti dell’Ufficio di Procura Antidoping del CONI. In
particolare collabora per la citazione dei Tesserati alla Federazione
convocati a comparire dinanzi all’Ufficio suddetto e per
l’esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso. 3)
Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi
di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge n. 376
del 14 dicembre 2000, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli
atti relativi all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente e
prosegue le indagini per l’accertamento delle responsabilità ai fini
disciplinari. 4)
Completata l’indagine, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette
gli atti alla FIJLKAM, procedendo, con motivati provvedimenti, al
deferimento dell’indagato ovvero all’archiviazione del procedimento. Dell’avvenuta
trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla FIJLKAM
l’Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale
all’indagato, alla Società Sportiva di appartenenza, al Presidente
della FIJLKAM ed all’UCAA L’Ufficio di Procura Antidoping è parte
necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi Federali di
Giustizia Sportiva nei diversi gradi di giudizio. 5) La FIJLKAM, ricevuti gli atti dall’Ufficio di Procura Antidoping,
attiva il procedimento disciplinare dinanzi al Giudice Sportivo, il
quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, all’
eventuale applicazione delle sanzioni previste. Art. 13. - Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni 1)
Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli Atleti aderiscono ai
Regolamenti Antidoping federali dichiarando la conoscenza e la
accettazione delle norme in essi contenute e assumono l’obbligo di
sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte
degli Atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o
l’elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in
maniera non conforme alle norme procedurali, è sanzionata secondo
quanto previsto nel presente Regolamento. Allo stesso modo è punito
ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle
analisi. 2)
Nei confronti del tesserato alla FIJLKAM che, convocato dall’Ufficio
di Procura Antidoping per l’assunzione di informazioni o per la
contestazione dell’addebito, non si presenti senza giustificato
motivo, viene applicata la sanzione della sospensione per un periodo da
mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall’Ufficio di
Procura Antidoping al Giudice Sportivo della FIJLKAM e si cumula con le
sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento
disciplinare. 3)
All’esito delle indagini, la sanzione è ridotta da un minimo di un
terzo ad un massimo di due terzi a favore dell’Atleta che, su
richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una
collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità
connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine. 4)
E’ facoltà della FIJLKAM prevedere, per i casi di positività al
doping, l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al
successivo Art. 14 del presente Regolamento, in coerenza con quanto
eventualmente stabilito, in materia di sanzioni antidoping, dalle
rispettive Federazioni Internazionali di appartenenza (IJF, FILA, WKF o
ISF). 5)
Le sanzioni indicate al successivo Art. 14 sono applicate nella
misura ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al
controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso. 6)
Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle Società
Sportive di appartenenza dei Tesserati responsabili di fatti di doping
sono applicate le sanzioni stabilite dai Regolamenti federali antidoping
per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. 7)
Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della
FIJLKAM provvede, con la massima tempestività, ad informare
ufficialmente l’UCAA sui provvedimenti adottati, trasmettendone la
relativa documentazione. 8)
E’ fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS una volta
completato il procedimento di competenza degli Organi Federali di
Giustizia Sportiva. 9)
Le sanzioni adottate dalla FIJLKAM sono efficaci nei confronti di tutte
le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L’UCAA
provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla
medesima in materia di doping. 10)
L’illecito sportivo connesso all’uso di sostanze o metodi dopanti
si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 1) In caso di doping le sanzioni per coloro che ne
sono responsabili per la prima volta sono le seguenti: a) qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina,
fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze
affini per struttura chimica alle suddette: 1) un richiamo; 2) un divieto di partecipare ad una o più manifestazioni sportive a
qualsiasi titolo; 3) una multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in
lire di 100.000 USD; 4) la sospensione da qualsiasi gara e\o da qualsiasi attività sportiva
per un periodo da uno a sei mesi;
b) qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle
elencate nella precedente Lettera a): 1) un divieto di partecipare ad una o più manifestazioni sportive a
qualsiasi titolo; 2) una multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di
100.000 USD; 3) la sospensione da qualsiasi gara e\o da qualsiasi attività sportiva
per un periodo minimo di due anni. Tuttavia, in base a circostanze
specifiche, eccezionali, la cui determinazione spetta in prima istanza
ai competenti Organi Federali, potrà essere prevista un’eventuale
modifica alla sanzione di due anni. 2)
In caso di doping intenzionale le sanzioni
sono le seguenti: a)
qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina,
fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze
affini per struttura chimica alle suddette: 1)
un divieto di partecipare ad una o più manifestazioni sportive a
qualsiasi titolo; 2)
una multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di
100.000 USD; 3)
la sospensione da qualsiasi gara e\o da qualsiasi attività sportiva
per un periodo da due a otto anni. b)
Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle
elencate alla precedente Lettera a) oppure si tratti di una reiterazione
del medesimo comportamento (per reiterazione si intende un ulteriore
fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni
successivo al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma
e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva): 1)
la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione
sportiva a qualsiasi titolo; 2)
una multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di
1.000.000 USD; 3)
la sospensione da qualsiasi gara e\o qualsiasi attività sportiva
(per un periodo da quattro anni alla sospensione a vita). 3) Eventuali casi di doping durante una gara
determinano automaticamente l’annullamento del risultato riportato
(con tutte le conseguenze del caso, inclusa la rinuncia ad eventuali
medaglie o premi). 4) La sanzione per un fatto di doping commesso da
un Atleta e rilevato in occasione di un controllo fuori gara dovrà
essere analoga a quelle previste nei Punti 1) e 2) del presente
Articolo. 5)
In caso di traffico di sostanze vietate, la
sanzione prevista è la sospensione a vita dalla partecipazione a
qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a
qualsiasi titolo. Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di
sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste
per il compimento del predetto comportamento. Per le persone dichiarate responsabili di traffico
di sostanze vietate, l’ignoranza della natura o della composizione
delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi
in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di
esonero dalla sanzione. 6) Le sanzioni stabilite nel presente Regolamento
possono essere applicate cumulativamente nella misura in cui siano
compatibili e possono essere accompagnate da misure che impongono
controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso, per un
determinato periodo di tempo, dell’Atleta che si è reso responsabile
del fatto di doping. In linea di principio una multa non dovrebbe mai
sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione. 7) Il doping intenzionale può essere dimostrato
in qualsiasi modo, ivi inclusa, la presunzione. 8) Le prove acquisite in base ai profili
metabolici e\o alle rilevazioni del rapporto isotopico possono essere
utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene
l’uso di steroidi anabolizzanti androgeni. 9) Una concentrazione di epitestosterone nelle
urine superiore a 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di
ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto nella lista
delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone. 10) La buona riuscita oppure il fallimento
nell’uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato non è
significativo. E’ sufficiente il ricorso oppure il tentativo di
ricorrere alla sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il
fatto di doping. 11) Nel caso in cui siano riscontrati: a)
l’uso di un agente mascherante; b)
una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi
controllo di cui al presente Regolamento; c)
il rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo di cui al presente
Regolamento; d)
un caso di doping la cui responsabilità sia imputabile ad un Dirigente
oppure all’entourage dell’Atleta; e)
una complicità oppure altre forme di coinvolgimento in un’azione di
doping da parte di coloro che esercitano una professione medica,
farmaceutica o connessa; f)
il possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze
vietate dal presente Regolamento. 12) Ai responsabili dei comportamenti indicati al
Punto precedente sono applicate alternativamente o cumulativamente le
sanzioni di cui al precedente Punto 2), Lettera a). 13) In caso di reiterazione (per reiterazione si
intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo
di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in
qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si
applicano le sanzioni di cui al Punto 2), Lettera b). TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 15. - Campo di applicazione 1)
Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei
Tesserati della FIJLKAM. Gli Atleti che partecipano a competizioni di
calendario internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole emanate
dalla competente Federazione Internazionale (IJF, FILA, WKF e ISF) e
dalla quale possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli
Organismi Internazionali competenti possono disporre anche controlli
“out of competition” nei confronti di Atleti tesserati presso
Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI e comminare sanzioni secondo i
propri Regolamenti. 2)
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si
applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico. Art. 16. - Comunicazioni ai mezzi di
informazione L’emissione di comunicati e notizie
relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli
Organismi ed Uffici del CONI preposti all’attività antidoping è di
esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del CONI Spetta alla FIJLKAM l’emissione dei comunicati stampa relativi agli analoghi atti di propri organi ed uffici. |