PREAMBOLO

Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al Regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli Atleti;

 Visto il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;

Preso atto della costituzione dell'Agenzia Mondiale Antidoping;

Vista la Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;

Visto il Decreto Legislativo n. 242\99 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che conferisce al CONI il potere di adottare misure di prevenzione e repressione del doping;

Considerato che per doping si intende sia l’assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’Atleta o, comunque, in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell’organismo dell’Atleta di sostanze proibite non consentite comprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti Autorità nazionali ed internazionali;

Considerato, altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si indica, tra l’altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a Tesserati resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping e che non di meno potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un’eventuale modifica delle sanzioni stesse;

Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del Tribunale Arbitrale dello Sport  del CIO (TAS)  al completamento delle  procedure di competenza degli Organi Federali;

Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali  (FIJLKAM) adotta il seguente Regolamento Antidoping.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. - Definizione del doping nello sport

1) Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina.

Per doping si intende:

a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di Atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo;

b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’Atleta o in grado di alterarne  artificiosamente le prestazioni agonistiche;

c) la presenza nell’organismo dell’Atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal Comitato Internazionale Olimpico ed ai successivi aggiornamenti.

2) Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli Atleti.

3) E’ altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l’uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza.

4) L’accertamento di un fatto di doping, l’acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping o alla violazione della Legge 14 dicembre 2000, n.376, comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

5) L’elenco formulato dal CIO, di cui al precedente Punto 1), Lettera c), relativo alle “Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti”, viene recepito dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali ed entra in vigore nella data stabilita dal CIO. La FIJLKAM provvede agli atti conseguenti e a darne la massima divulgazione presso gli affiliati  ed i Tesserati.

L’elenco in questione è, comunque, applicato ai sensi del presente Regolamento anche nel caso in cui non venisse formalmente recepito dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate.

            TITOLO IIORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI

ALL’ATTIVITÀ ANTIDOPING

 Art. 2. - Commissione Antidoping

 1) E’ istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping, composta di un Presidente, di sei Membri, di cui uno con l’incarico di Vicepresidente, e di un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.

2) La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni:

a)     elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping;

b)     assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed  a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport, avvalendosi della collaborazione degli Organi del CONI e della FIJLKAM;

c)      procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal CONI e dalla FIJLKAM ed effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte;

d)     esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai Regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalla FIJLKAM;

e)     dispone controlli fuori competizione e\o a sorpresa richiesti dalla FIJLKAM;

f)        può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la Federazione Medico Sportiva Italiana. Possono essere sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli Atleti italiani e stranieri tesserati per Società Sportive affiliate alla FIJLKAM che partecipano a gare nazionali o fuori competizione.

3) La Commissione individua direttamente i nominativi di Atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per Società Sportive affiliate alla FIJLKAM, da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi.

4) I controlli antidoping a sorpresa possono essere, altresì, disposti su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, se ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini.

5) La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della FIJLKAM. La Commissione provvede ad inviare all’Atleta e contestualmente alla FIJLKAM, tramite telegramma, la convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo medesimo. La FIJLKAM  collabora affinché vengano notificati all’Atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L’Atleta che non si presenta all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad informare l’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping per l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping.

6) La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l’Atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell’allenamento o in qualunque altro luogo in cui l’Atleta sia reperibile. In questo caso l’Ispettore Medico deve concedere all’Atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica.

7) La FIJLKAM fornisce alla Commissione Antidoping del CONI, con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa:

a)     i nominativi dei componenti della Commissione Federale Antidoping ed il nome di un referente federale, e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del CONI. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o Funzionario da questi delegato);

b)     l’elenco degli Atleti di Interesse Nazionale corredato degli indirizzi e dei numeri di telefono loro e della Società Sportiva di appartenenza;

c)      i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni loro variazione  che intervenga nel corso dell’anno;

d)     i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli Atleti italiani di Interesse Nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell’anno;

8) La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della FIJLKAM, determina a carico di questa l’obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili della FIJLKAM non provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente Punto 7), la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del CONI

9) La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del CONI

10) La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un Regolamento interno di funzionamento ove siano, tra l’altro, definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale Regolamento, di cui la Giunta Nazionale del CONI avrà preso atto, sarà trasmesso alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Associate. La Commissione può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l’espletamento di incombenze specifiche.

 Art. 3. - Commissione Scientifica Antidoping

1) È istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in piena posizione di autonomia, la Commissione Scientifica Antidoping composta di un Presidente, di un massimo di dodici Membri scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e di due Atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà il funzionamento della Commissione.

2) La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni:

a)     fa e fa fare,  commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove sono richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;

b)     fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del CONI ed alla Giunta Nazionale del CONI, sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;

c)      svolge attività educativo - didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l’obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;

d)     assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare ed a concedere deroghe di cui all’Art.1, Punto 4) della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, su richiesta documentata e giustificata avanzata  tramite la Commissione Federale Antidoping;

e)     agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade nel mondo a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli Atleti;

f)        svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo in tutti i casi in cui il CONI intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un’Autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli Atleti;

g)     sviluppa, nel quadro degli accordi tra il CONI ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell’ottica di un’azione coordinata e congiunta contro il doping e l’abuso, in genere, dei farmaci nello sport;

h)      propone alla Giunta Nazionale del CONI, curandone l’attuazione anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all’uso e all’abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli Atleti;

i)        esprime pareri su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping ad istanze degli Organi del C.O.N.I e della FIJLKAM.

 Art. 4 – L’Ufficio di Procura Antidoping

 1) L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il CONI in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento delle responsabilità dei Tesserati alla FIJLKAM che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente Regolamento.

2) L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del presente Regolamento nonché sull’uso, la vendita, la cessione all’Atleta o, comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping, l’istigazione, anche non accolta, l’accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso,  da parte dell’Atleta, a metodologie vietate.

3) L’Ufficio di Procura Antidoping è composto di un Procuratore Capo, di otto Procuratori e di un Segretario.

4) Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l’attività. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura Federale a comparire in udienza e ad effettuare singoli atti ispettivi.

5) L’Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alla FIJLKAM ogni documento necessario e, per il tramite dell’UCAA, avvalersi dell’ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del CONI ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, tramite un Procuratore incaricato, ai locali nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli Atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping.

6) L’Ufficio di Procura Antidoping può richiedere alla Commissione Scientifica pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini.

7) L’Ufficio di Procura Antidoping provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, ai sensi della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000, di cui acquisisce conoscenza.

8) L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni al Regolamento Antidoping accertate dalla Commissione di cui all’Art. 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.

 Art. 5 – Comitato Etico

 1)     E’ istituito, presso il CONI, il Comitato Etico quale organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate all’attività antidoping previste nel presente Regolamento. Il Comitato è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti.

2)     Il Comitato Etico è composto di un Presidente e di cinque componenti, di cui uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno, Atleta, designato dalla Commissione Atleti del CONI. Un Segretario assicurerà il funzionamento del Comitato.

3)     Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della proposizione di studi scientifici e garantisce la idoneità delle proposte con riguardo agli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi di ricerca medica, fisiologica, biomeccanica, epidemiologica e farmacologica proposti dalle Commissioni, dagli Organi e dalle strutture antidoping previste nel presente Regolamento.

4)     Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla proposizione di studi, nonché potere di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.

5)     Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua cooptazione e limitatamente a questi avrà diritto di voto.

6)     Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e indipendenza.

7)     Entro un mese dal suo insediamento, il Comitato adotta un proprio Regolamento interno di funzionamento ove siano, tra l’altro, definiti i protocolli, le modalità, le condizioni e le procedure di propria competenza. Tale Regolamento, di cui la Giunta Nazionale del CONI avrà preso atto, sarà trasmesso per conoscenza alla FIJLKAM.

 Art. 6 - Ufficio Coordinamento Attività Antidoping

                                  (UCAA)

 1)     Il CONI, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l’attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l’UCAA: coordina l’effettuazione dei controlli fuori competizione e\o a sorpresa disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalla FIJLKAM; dispone  delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell’ambito delle attività antidoping dell’Ente.

2)     L’UCAA, ricevuta la comunicazione di positività del campione “A“ da parte della FMSI, provvede alle comunicazioni di rito ai fini delle attività di competenza, rispettivamente,  dell’Ufficio di Procura Antidoping e della FIJLKAM, ai sensi dei successivi Artt. 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

3)     L’UCAA relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del CONI sulle positività accertate, sull’andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall’Ufficio di Procura Antidoping  e dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva, nonché sulle sanzioni comminate.

 Art. 7. -  Federazione Medico-Sportiva Italiana

 1)     L’effettuazione dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa, anche fuori competizione, è svolta dalla FMSI alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione di gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dall’Autorità internazionale competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente Regolamento.

2)     E’ facoltà della FMSI, d’intesa con la FIJLKAM, inviare, ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri accreditati dal CIO o dall’Autorità internazionale competente in materia di lotta al doping..

 Art. 8. -  Commissione Federale Antidoping

 1)     La Commissione Federale Antidoping è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta di un Presidente e di due Membri.

2)     La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli nel territorio nazionale e, altresì,  nominare il Rappresentante Federale che deve seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure del Regolamento Federale Antidoping.

La Commissione, inoltre, cura l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze e dei metodi proibiti dalle norme emanate dal CIO, dalle Federazioni Internazionali alle quali è affiliata e dal CONI, provvede alla realizzazione di programmi informativi sul doping e svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

3)     La Commissione procederà alla compilazione di un elenco delle attività federali (gare internazionali, nazionali, raduni collegiali, allenamenti presso palestre sociali)  in occasione delle quali dovrà essere effettuato il controllo antidoping e ne dà tempestiva comunicazione alla FMSI,  che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori Medici.

4)     La Commissione ha, inoltre, la facoltà di disporre controlli antidoping  quando sussistono gravi e giustificati motivi.

5)     Sulla designazione delle gare oggetto di controlli antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale Antidoping e sull’esecuzione dei prelievi deve essere mantenuto il segreto d’ufficio.

 Art. 9 - Incompatibilità, durata e decadenza

 1)     L’incarico di componente della Commissione Federale Antidoping di cui al presente Regolamento è incompatibile con cariche o incarichi rivestiti in seno a  Società Sportive affiliate alla FIJLKAM. Chi si trova nella condizione di incompatibilità, deve comunicare al Presidente della FIJLKAM, entro trenta giorni dal suo insorgere, l’opzione per l’uno o per l’altro incarico. La mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente Regolamento.

2)     I componenti della Commissione Federale Antidoping non possono in alcun caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i Tesserati incolpati per fatti di doping, pena l’immediata decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente Regolamento.

3)     La Commissione Federale Antidoping ha la durata di un quadriennio olimpico e continua ad esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza del Consiglio Federale della FIJLKAM, fino alla nomina della nuova Commissione Federale Antidoping. I componenti della Commissione Federale Antidoping possono essere rinominati.

 

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

 Art. 10. - Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli antidoping

 1)     La FIJLKAM  ha l’obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli. La realizzazione del programma avviene d’intesa con la FMSI ed è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del CONI La convenzione dovrà prevedere il termine temporale massimo entro il quale la FMSI dovrà comunicare all’UCAA, il responso di eventuali positività accertate dal Laboratorio di Analisi Antidoping.

2)     La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli Atleti da controllare e controllati e sull’esito delle analisi deve essere mantenuto il segreto d’ufficio.

3)     Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le Società Sportive ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare, di massima, una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi.

4)     Gli Atleti, i Medici Sociali, i Massaggiatori, i Tecnici, i Dirigenti accompagnatori e le Società Sportive sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping.

5)     L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia delle lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico al Presidente di Giuria Coordinatore.

6)     Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione:

a)     il Medico o il Dirigente Sociale deve consegnare, in busta chiusa e sigillata, all’Ispettore Medico designato dalla FMSI le eventuali notifiche individuali di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è vietato in determinate condizioni, riguardanti gli Atleti sottoposti al controllo.

b)     nel locale adibito al controllo antidoping, il Presidente di Giuria Coordinatore procede al sorteggio degli Atleti che devono  essere sottoposti al prelievo.

 Il sorteggio può essere effettuato come di seguito indicato:

-         sorteggio di uno o più Atleti per ciascuna categoria di peso;

-         sorteggio di uno o due Atleti medagliati nelle rispettive categorie di peso.

Possono essere sottoposti a controllo anche gli Atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l’hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero.
7)
     Al termine della gara relativa alla categoria di peso dell’Atleta sorteggiato, il Rappresentante Federale, assieme all’Ispettore Medico, provvede a consegnare al suddetto Atleta la notifica del sorteggio per il controllo antidoping, che dovrà essere controfirmata dall’interessato.

Entro 15 minuti l’Atleta deve recarsi nel locale riservato al controllo antidoping. L’Ispettore Medico, d’intesa con il Rappresentante della FIJLKAM, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli Atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione.

8)     Gli Atleti, identificati dall’Ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi, l’Atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.

Ciascun Atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito:

- un recipiente per la raccolta delle urine;

- un flacone contrassegnato con la lettera “A”;

- un flacone contrassegnato con la lettera “B”;

- una coppia di sigilli recante il codice alfanumerico.

Solo un Atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping.

9)     Oltre all’Ispettore Medico ed agli Atleti designati, nel locale sono ammessi esclusivamente  il Medico della Società Sportiva o dell’Atleta o, in sua assenza, il Dirigente accompagnatore della Società Sportiva o dell’Atleta ed il Rappresentante della FIJLKAM, il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell’Art. 4, Punto 5) e, in caso di controlli a sorpresa, anche l’incaricato della Commissione Antidoping del CONI. La FMSI ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell’Ispettore Medico. L’Atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente l’integrità.  La raccolta del campione di urine, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore Medico che dovrà essere dello stesso sesso dell’Atleta. Ciascun Atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’Atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l’Atleta rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all’Atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l’Atleta è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operazione di prelievo.

10) Una volta  prodotto il campione, l’Atleta, in presenza dell’Ispettore Medico, travasa l’urina dal recipiente ai flaconi “A” e “B” in modo che circa i 2\3 del volume originario siano immessi nel flacone “A” ed 1\3 nel flacone “B”, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità. L’Ispettore Medico può, su richiesta dell’Atleta, aiutarlo nelle procedure descritte nel presente Punto. Ciascun flacone viene chiuso con l’applicazione di un sigillo recante un codice alfanumerico o un codice a barre.

11) L’Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo antidoping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 ed il valore della densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri, si deve procedere ad un’ulteriore raccolta di urine.

12) L’Ispettore Medico deve compilare, per ciascun Atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo antidoping, in un originale (destinato al Laboratorio Antidoping) e tre copie autoricalcanti, secondo il modello predisposto dall’UCAA, che, debitamente firmate ove previsto dall’Atleta, dall’Ispettore Medico e dal Medico della Società Sportiva o dell’Atleta o, in sua assenza, dal Dirigente accompagnatore della Società Sportiva e dal Rappresentante della FIJLKAM, se presente, devono essere inviate come segue:

a)     l’originale  (bianco) non deve contenere alcun dato identificativo dell’Atleta e deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping;

b)     la prima copia (rosa) deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata all’UCAA sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla FIJLKAM, alla gara con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del Medico o notifiche di farmaci somministrati all’Atleta controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all’UCAA

c)      la seconda copia (verde), con i medesimi eventuali allegati di cui alla precedente Lettera b), deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata alla FIJLKAM, sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla FIJLKAM, alla gara con la località e la data di svolgimento;

d)     la terza copia (gialla), con i medesimi eventuali allegati di cui alla precedente Lettera b), anch’essa inserita in un’apposita busta chiusa e sigillata, deve essere consegnata all’Atleta o al Medico  della Società Sportiva o dell’Atleta o, in sua assenza al  Dirigente accompagnatore della Società Sportiva di appartenenza dell’Atleta controllato.

Sulle copie di cui alle Lettere b), c) e d) devono essere riportati i dati identificativi dell’Atleta.

La busta di cui alla Lettera a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni “A”. Le buste di cui alle Lettere b) e c) devono essere sigillate e controfirmate dall’Ispettore Medico e dal Rappresentante della FIJLKAM se presente. Le buste di cui alle Lettere b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all’UCAA e alla FIJLKAM  a cura dell’Ispettore Medico; se è presente il Rappresentante Federale, l’Ispettore Medico può consegnargli  la busta di cui alla Lettera c) per l’inoltro al competente Ufficio della FIJLKAM. Solo la busta di cui alla Lettera a) può essere inserita nel contenitore di trasporto dei campioni, i Medici prelevatori hanno la responsabilità di impedire che documenti atti a svelare l’identità degli Atleti siano inseriti nel contenitore di trasporto.

13)  I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle Lettere b), c) e d) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del Laboratorio, con esito negativo, le buste sopra indicate potranno essere distrutte.

14) L’Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all’Atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l’Atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il prelievo. L’Ispettore Medico deve, inoltre, segnalare all’Ufficio di  Procura Antidoping, mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da Atleti, Medici, Massaggiatori, Tecnici o Dirigenti od altri, tesi ad evitare che l’Atleta designato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.

15) Ciascun flacone contrassegnato con la lettera “A” o “B” deve essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch’esso con la lettera “A” o “B”. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico o da un codice a barre.

16) I contenitori “A” e “B” debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive borsette termiche e nell’apposita borsa per la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato.Tutte le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza dell’Atleta e del Medico (o del Dirigente accompagnatore) della Società Sportiva o dell’Atleta. Ad essi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i numeri di codice dei sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quanto riportato sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale deve essere firmato dall’Atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l’effettuazione del prelievo, dal Medico (oppure dal Dirigente accompagnatore) della Società Sportiva o dell’Atleta, dall’Ispettore Medico e dal Rappresentante Federale. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori “A” e “B” sono stati chiusi e sigillati. Eventuali irregolarità riscontrate dall’Atleta o dal Medico della Società Sportiva o dell’Atleta (o dal Dirigente accompagnatore della Società Sportiva devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping.

17) L’inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping  è effettuato con mezzo celere dal Rappresentante Federale della FIJLKAM L’apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del contenitore “A” deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio di Analisi Antidoping che effettua le analisi. I flaconi “A” vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato,  ed il loro contenuto viene utilizzato per la prima analisi. Il contenitore “B”, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica dopo che ne è stata verificata l’integrità dei sigilli, viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l’integrità e,  in caso di positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell’analisi di revisione. Dal contenitore    “B “ viene estratto il flacone “B” relativo all’Atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla presenza, ove questa sia stata comunicata, di un Rappresentante della FIJLKAM e di un funzionario dell’UCAA Per gli adempimenti conseguenti alla controanalisi si rimanda a quanto previsto nel  successivo Art. 11. Le analisi dei campioni “A” e “B” vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO.

18) Nel caso di  controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti Punti, ma il verbale viene compilato e firmato dall’Atleta, dal Medico della Società Sportiva o dell’Atleta, se presente, dall’Ispettore Medico e dal Rappresentante della medesima Commissione, se presente.

19)            Nel caso di controlli disposti dalla Commissione Federale Antidoping durante i raduni collegiali, si applicano le medesime norme, ad eccezione, ovviamente, delle procedure relative al sorteggio degli Atleti da sottoporre al controllo.

 TITOLO IV

 ADEMPIMENTI E SANZIONI

 Art.11. - Adempimenti conseguenti ai casi di positività

 

1)     I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dalla FMSI all’UCAA.

2)     L’accertamento dell’identità dell’Atleta risultato positivo avviene presso l’UCAA mediante il confronto contestuale  tra la comunicazione dell’esito di positività emesso dal Laboratorio di Analisi Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell’UCAA ed il verbale del prelievo antidoping in possesso della FIJLKAM.

Ai fini dell’identificazione dell’Atleta i Funzionari dell’ U.C.A.A e  della FIJLKAM debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.

3)     Una volta determinata l’identità dell’Atleta, l’UCAA  provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della FIJLKAM, all’Atleta ed alla Società Sportiva di appartenenza  (a mezzo telegramma, fax, Raccomandata o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la FIJLKAM) e  all’Ufficio di Procura Antidoping nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa  disposti. La FIJLKAM verifica in ogni caso l’avvenuta ricezione della notifica destinata all’Atleta o ne cura il perfezionamento.

4)     Nel caso in cui la accertata positività configuri responsabilità a carico della Società Sportiva di appartenenza, come previsto al successivo Art. 13, Punto 6) del presente Regolamento o per effetto di altra specifica normativa federale, l’Autorità competente dovrà darne immediata comunicazione all’UCAA perché consenta alla Società Sportiva di appartenenza di esercitare il diritto di cui al successivo Punto.

5)     L’analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping  su richiesta dell’Atleta interessato e trasmessa all’UCAA entro dieci giorni dalla data di comunicazione della positività. L’UCAA concorda con la FMSI la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all’Atleta con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per l’analisi di revisione è comunicata dall’UCAA anche al Presidente della FIJLKAM ed alla Società Sportiva di appartenenza. La comunicazione è inviata a mezzo telegramma, fax, Raccomandata o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la FIJLKAM. All’analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione “B”, può assistere l’Atleta interessato oppure un suo Rappresentante, appositamente delegato dall’Atleta stesso o dalla Società Sportiva di appartenenza con lettera  a mezzo fax che pervenga all’UCAA entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L’Atleta o il Rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente previsto. La Società Sportiva di appartenenza potrà richiedere l’effettuazione delle controanalisi e\o essere rappresentata e farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopra indicate, solo nel caso in cui sia stata formalizzata azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività. Il Laboratorio non consentirà l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall’UCAA

6)     All’apertura dei campioni relativi all’analisi di revisione possono altresì assistere un Rappresentante della FIJLKAM ed un funzionario delegato dall’UCAA.

Qualora, a seguito dell’analisi di revisione, venga confermato l’esito di positività, l’UCAA, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione  al Presidente della FIJLKAM, all’Atleta confermato positivo ed alla Società Sportiva di appartenenza (a mezzo telegramma, fax, Raccomandata o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la FIJLKAM) nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L’UCAA provvede, inoltre, a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio di Procura Antidoping.

7)     Qualora l’analisi di revisione fornisca esito negativo, l’UCAA provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel Punto  precedente con le stesse modalità.

8)     I risultati dell’analisi di revisione sono inappellabili.

9)     L’Atleta positivo alle prime analisi deve esser immediatamente sospeso in via cautelare con provvedimento del competente Organo Federale di Giustizia Sportiva della FIJLKAM, al quale l’Atleta potrà eventualmente essere deferito. L’Atleta sospeso non può svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell’Organo di cui sopra, decisione che  dovrà essere emessa entro e non oltre 60 giorni dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall’Atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall’Organo giudicante.

10) La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell’esito positivo delle analisi direttamente al CIO alle Federazioni Internazionali di competenza (International Judo Federation, Fédération Internationale des Luttes Associées, World Karate Federation o International Sumo Federation).

 Art. 12. - Procedimento disciplinare

 1)     L’accertamento dell’assunzione di sostanze o dell’uso di metodi vietati da parte di Atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società Sportive affiliate alla FIJLKAM e partecipanti ad attività addestrativa, di preparazione, di allenamento o a competizioni agonistiche, la somministrazione e l’assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di Tesserati; l’acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati dal presente Regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o la sua elusione comportano l’attivazione del procedimento di indagine e dell’eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal CONI e dal Regolamento della FIJLKAM. Nel caso in cui l’Atleta venga riscontrato positivo in una gara svoltasi all’estero, sotto l’egida di una Federazione Internazionale (IJF, FILA, WKF o ISF), è fatto obbligo alla FIJLKAM di darne immediata comunicazione all’UCAA. Successivamente dovrà essere data notizia dell’esito del procedimento disciplinare instaurato dalla Federazione Internazionale sulla cui base l’Ufficio di Procura Antidoping del CONI darà corso alle indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso. L’applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli Organi Federali di Giustizia Sportiva della FIJLKAM o delle Federazioni Internazionali nei casi di loro competenza, nel rispetto dei Regolamenti vigenti.

2)      Il Segretario Generale della FIJLKAM dà attuazione ai provvedimenti  dell’Ufficio di Procura Antidoping del CONI. In particolare collabora per la citazione dei Tesserati alla Federazione convocati a comparire dinanzi all’Ufficio suddetto e per l’esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso.

3)     Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente e prosegue le indagini per l’accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari.

4)     Completata l’indagine, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alla FIJLKAM, procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell’indagato ovvero all’archiviazione del procedimento.

Dell’avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla FIJLKAM l’Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale all’indagato, alla Società Sportiva di appartenenza, al Presidente della FIJLKAM ed all’UCAA L’Ufficio di Procura Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi Federali di Giustizia Sportiva nei diversi gradi di giudizio.

5) La FIJLKAM, ricevuti gli atti dall’Ufficio di Procura Antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al Giudice Sportivo, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, all’ eventuale applicazione delle sanzioni previste.

 Art. 13. - Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni

 1)     Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli Atleti aderiscono ai Regolamenti Antidoping federali dichiarando la conoscenza e la accettazione delle norme in essi contenute e assumono l’obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli Atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l’elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, è sanzionata secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Allo stesso modo è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.

2)     Nei confronti del tesserato alla FIJLKAM che, convocato dall’Ufficio di Procura Antidoping  per l’assunzione di informazioni o per la contestazione dell’addebito, non si presenti senza giustificato motivo, viene applicata la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6.  Tale sanzione viene proposta dall’Ufficio di Procura Antidoping al Giudice Sportivo della FIJLKAM e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare.

3)     All’esito delle indagini, la sanzione è ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell’Atleta che, su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping,  abbia fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

4)     E’ facoltà della FIJLKAM prevedere, per i casi di positività al doping, l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo Art. 14 del presente Regolamento, in coerenza con quanto eventualmente stabilito, in materia di sanzioni antidoping, dalle rispettive Federazioni Internazionali di appartenenza (IJF, FILA, WKF o ISF).

5)     Le sanzioni indicate al successivo Art. 14 sono applicate  nella misura  ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.

6)     Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle Società Sportive di appartenenza dei Tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai Regolamenti federali antidoping per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

7)     Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della FIJLKAM provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l’UCAA sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione.

8)     E’ fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS una volta completato il procedimento di competenza degli Organi Federali di Giustizia Sportiva.

9)     Le sanzioni adottate dalla FIJLKAM sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L’UCAA provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in materia di doping.

10) L’illecito sportivo connesso all’uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

 Art. 14. - Sanzioni

1) In caso di doping le sanzioni per coloro che ne sono responsabili per la prima volta sono le seguenti:

a) qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:

1)  un richiamo;

2)  un divieto di partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;

3)  una multa fino ad un  importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 USD;

4)  la sospensione da qualsiasi gara e\o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da uno a sei mesi;

         b) qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate nella precedente Lettera a):

1)  un divieto di partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;

2)  una multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 USD;

3)  la sospensione da qualsiasi gara e\o da qualsiasi attività sportiva per un periodo minimo di due anni. Tuttavia, in base a circostanze specifiche, eccezionali, la cui determinazione spetta in prima istanza ai competenti Organi Federali, potrà essere prevista un’eventuale modifica alla sanzione di due anni.

 2) In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti:

a)     qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:

1)     un divieto di  partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;

2)     una multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 USD;

3)     la sospensione da qualsiasi gara e\o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da due a otto anni.

b)     Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate alla precedente Lettera a) oppure si tratti di una reiterazione del medesimo comportamento (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivo al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva):

1)     la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione sportiva a qualsiasi titolo;

2)     una multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 1.000.000 USD;

3)     la sospensione da qualsiasi gara e\o qualsiasi attività sportiva  (per un periodo da quattro anni  alla sospensione a vita).

3) Eventuali casi di doping durante una gara determinano automaticamente l’annullamento del risultato riportato (con tutte le conseguenze del caso, inclusa la rinuncia ad eventuali medaglie o premi).

4) La sanzione per un fatto di doping commesso da un Atleta e rilevato in occasione di un controllo fuori gara dovrà essere analoga a quelle previste nei Punti 1) e 2) del presente Articolo.

5) In caso di traffico di sostanze vietate, la sanzione prevista è la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a qualsiasi titolo.

Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto comportamento.

Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l’ignoranza della natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di esonero dalla sanzione.

6) Le sanzioni stabilite nel presente Regolamento possono essere applicate cumulativamente nella misura in cui siano compatibili e possono essere accompagnate da misure che impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso, per un determinato periodo di tempo, dell’Atleta che si è reso responsabile del fatto di doping. In linea di principio una multa non dovrebbe mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione.

7) Il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi inclusa, la presunzione.

8) Le prove acquisite in base ai profili metabolici e\o alle rilevazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene l’uso di steroidi anabolizzanti androgeni.

9) Una concentrazione di epitestosterone nelle urine superiore a 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto nella lista delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone.

10) La buona riuscita oppure il fallimento nell’uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato non è significativo. E’ sufficiente il ricorso oppure il tentativo di ricorrere alla sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il fatto di doping.

11) Nel caso in cui siano riscontrati:

a)     l’uso di un agente mascherante;

b)     una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo di cui al presente Regolamento;

c)      il rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo di cui al presente Regolamento;

d)     un caso di doping la cui responsabilità sia imputabile ad un Dirigente oppure all’entourage dell’Atleta;

e)     una complicità oppure altre forme di coinvolgimento in un’azione di doping da parte di coloro che esercitano una professione medica, farmaceutica o connessa;

f)        il possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze vietate dal presente Regolamento.

12) Ai responsabili dei comportamenti indicati al Punto precedente sono applicate alternativamente o cumulativamente le sanzioni di cui al precedente Punto 2), Lettera a).

13) In caso di reiterazione (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si applicano le sanzioni di cui al Punto 2), Lettera b).

 

 TITOLO V

 DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 15. - Campo di applicazione

 1)     Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei Tesserati della FIJLKAM. Gli Atleti che partecipano a competizioni di calendario internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole emanate dalla competente Federazione Internazionale (IJF, FILA, WKF e ISF) e dalla quale possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli Organismi Internazionali competenti possono disporre anche controlli “out of competition” nei confronti di Atleti tesserati presso Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI e comminare sanzioni secondo i propri Regolamenti.

2)     Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico.

 Art. 16. - Comunicazioni ai mezzi di informazione

 L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del CONI preposti all’attività antidoping è di esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del CONI

Spetta alla FIJLKAM l’emissione dei comunicati stampa relativi agli analoghi atti di propri organi ed uffici.