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Le Istituzioni di Gaio
Gai.1,1. Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur : nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. Quae singula qualia sint, suis locis proponemus. 2. Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsi prudentium. 3. Lex est, quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis: plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent : itaque eo modo legibus exaequata sunt. 4. Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum. Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit; nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. 6. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent : nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur. 7. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrant, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi : idque resscripto divi Hadriani significatur.
Tutti i popoli che son retti da leggi e consuetudini si valgono di un diritto che in parte è loro proprio, in parte è comune a tutti gli uomini; infatti il diritto, che ciascun popolo si è stabilito da se stesso, è specificamente proprio di quel popolo e si chiama diritto civile, nel senso di diritto proprio della civitas, mentre quello che la ragion naturale ha stabilito fra tutti gli uomini viene osservato nello stesso modo presso tutti i popoli e viene chiamato diritto delle genti, nel senso di diritto del quale tutte le genti si valgono. Così il popolo romano si vale in parte di un diritto che gli è proprio, in parte di un diritto comune a tutti gli uomini. Quali siano gli istituti che appartengono a ciascun genere, lo vedremo nei luoghi oppurtuni. 2. Le istituzioni giuridiche del popolo romano prendono consistenza dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dalle costituzioni dei principi, dagli editti di coloro che hanno il ius edicendi e dai responsi dei giuristi. 3. La legge è quel che il popolo dispone. Il plebiscito è quel che la plebe dispone. La plebe differisce dal popolo in quanto con la denominazione di popolo si allude a tutti quanti i cittadini , compresi i patrizi, mentre con la denominazione di plebe si allude a tutti gli altri cittadini esclusi i patrizi : per cui un tempo i patrizi dicevano di non essere vincolati dai plebisciti, perchè essi venivano fatti senza la loro partecipazione, ma poi fu emanata la legge ortensia, con la quale fu previsto che i plebisciti vincolassero l' intero popolo, è così essi furono equiparati alle leggi. 4. Il senatoconsulto è quel che il senato dispone, ed esso ha valore di legge, benchè ciò sia stato oggetto di discussione. 5. Una costituzione del principe è quel che l' imperatore ha stabilito con decreto o con editto ovvero con una lettera, e mai si è dubitato che ciò abbia valore di legge, dal momento che l' imperatore stesso ha ricevuto il potere in forza di una legge. 6. Il diritto di emanare editti appartiene ai magistrati del popolo romano, ma questo diritto appare nella forma più ampia negli editti dei due pretori, urbano e peregrino, la cui giurisdizione spetta nelle province ai rispettivi presidi; è così pure negli editti degli edili curuli, la cui giurisdizione spetta ai questori nelle province del popolo romano; infatti nelle province di Cesare non vengon del tutto inviati dei questori, per cui questo editto non si affigge in tali province. 7. I responsi dei giuristi sono i pareri di coloro ai quali è stato consentito di creare il diritto : e se i loro pareri sono tutti concordi, quel che essi pensano ha valore di legge, se invece dissentono, il giudice può seguire l' opinione che vuole; ciò è detto in un rescritto del divo Adriano.
Gai 1,9. ... omnes homines aut liberi aut servi sunt ...