La corte costituzionale:

Caratteri

 

La Corte costituzionale della Repubblica italiana è un organo previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, nel Titolo VI parte seconda della Costituzione, intitolato “Garanzie della Costituzione”, con il compito di garantire il rispetto da parte di tutti della legge fondamentale della Repubblica, la Costituzione

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Essa dialoga con la politica, ma non è una istituzione “politica” in senso stretto perché non ha il compito di rappresentare i cittadini.

Dialoga con gli organi giurisdizionali, ma non è una istituzione giudiziaria

Entrata in funzione nel 1956, con un ritardo di 8 anni, ma ormai divenuta un elemento essenziale del nostro sistema di poteri, la Corte ha oggi alle spalle migliaia di pronunce e un’ autorità talvolta discussa ma ormai consolidata.

 

La Costituzione si limita a definire le funzioni fondamentali di tale organo (art. 134), il delicato equilibrio della sua composizione, gli effetti delle sue pronunce sulle leggi.

Rinvia poi a leggi costituzionali la determinazione dei modi in cui si instaurano e si svolgono i suoi giudizi e le garanzie di indipendenza dei giudici (sono le leggi cost. n° 1 del 1948 e n° 1 del 1953) e rimanda ad altre disposizioni integrative, al regolamento generale di cui la Corte è dotata e a leggi ordinarie per le ulteriori norme di funzionamento.


La “Consulta”

 

La Corte Costituzionale viene spesso designata con il nome “Consulta” perché la sede della Corte è il Palazzo della Consulta, situato a Roma, in Piazza del Quirinale, sul colle più alto di Roma, faccia a faccia con il Palazzo del Quirinale, sede del Presidente della Repubblica e relativamente lontano dalle sedi degli organi “politici”, come Parlamento e Governo, e giudiziari come la Corte di Cassazione.

Questa collocazione esprime simbolicamente la posizione della Corte Costituzionale, che è solo quella di garanzia, al pari di quella del Presidente della Repubblica, a sua volta titolare prevalentemente di questa funzione di garanzia (oltre a quella di massima istituzione rappresentativa).

Nel 1870, quando Roma fu annessa al Regno d’Italia e il Quirinale divenne la residenza ufficiale del Re, il palazzo della Consulta fu per un certo periodo la dimora del Principe ereditario Umberto di Savoia, il futuro re Umberto I, con la moglie Margherita. Successivamente esso divenne la sede del Ministero degli Affari esteri e, dopo il trasferimento di questo a Palazzo Chigi, la sede del Ministero delle Colonie, poi dell’Africa italiana. Alla fine della seconda guerra mondiale, il ministero venne soppresso, finchè nel 1955, concretamente istituita la Corte Costituzionale, il palazzo ne divenne la sede, mai da allora cambiata (l’art. 1 della legge n° 265 del 1958 stabilisce che il palazzo della Consulta “è destinato a sede permanente della Corte Costituzionale”)

 

Che cosa è la Corte costituzionale

 

 

Perché nascono le Corti Costituzionali?

 

La Corte costituzionale italiana è una istituzione creata in tempi relativamente recenti, ma i motivi della sua nascita, come quelli della nascita di buona parte delle Corti Costituzionali degli altri paesi europei ed extraeuropei, vengono da lontano

Prima del 1948 non c’era nulla di simile, se non in alcune Costituzioni europee in cui erano stati previsti organismi analoghi. Dopo la seconda guerra mondiale, Corti Costituzionali sono state previste nelle Costituzione tedesco-occidentale, poi nella Costituzione francese, in quella del Portogallo, in quella della Spagna, nella Costituzione jugoslava e, di recente, negli Stati dell’Europa orientale e di quelli sorti dallo scioglimento dell’Unione Sovietica e in altri Stati extraeuropei.

 

Il motivo per cui nascono le Corti Costituzionali va ricercato nella tradizione costituzionale europea, formatasi in Gran Bretagna nel Sei-Settecento e nella Francia post-rivoluzionaria.

In tale tradizione vige l’idea della superiorità della legge emanata da organi investiti del potere legislativo (Parlamenti). La legge è, pertanto, espressione della sovranità dello Stato o del popolo rappresentato dal Parlamento per cui i giudici la devono solo applicare, non possono controllare l’operato del Parlamento.

Tutto ciò ha reso difficile per molto tempo accettare il controllo sulle leggi da parte di qualcuno fuori dal Parlamento.

Il Novecento, con le sue guerre e le esperienze autoritarie, ha modificato questo orientamento e ha preso forza la consapevolezza che la salvaguardia dei diritti fondamentali proclamati dalle Costituzioni e la salvaguardia degli equilibri costituzionali fra i poteri esige un controllo anche sui Parlamenti e quindi anche sulle leggi

In generale, si è ritenuto che, ad effettuare questo controllo non siano adatti i normali giudici giudiziari, perché formati da magistrati di carriera, non rappresentativi e privi della necessaria sensibilità politica.

Di qui, la soluzione di creare un apposito Tribunale o Corte, operante come un giudice, formato da persone preparate, scelte per tale funzione, per lo più elette dal Parlamento o dal tre supreme istituzioni statali, non revocabili fino alla fine del loro mandato e indipendenti dai poteri politici.

Nasce così la giurisdizione costituzionale

A questa funzione delle Corti costituzionali quali “giudici delle leggi” se ne sono aggiunte altre, tutte accomunate dallo scopo di meglio assicurare l’osservanza delle nome costituzionali.

 

Diversa è la dottrina costituzionale americana, che non prevede la superiorità del potere legislativo, percepito come un “delegato” dei cittadini e, come tale, non può agire contro i diritti dei cittadini stessi, dai quali trae il proprio potere. Di conseguenza le Corti giudiziarie si ritennero, fin all’inizio dell’Ottocento, investite del potere di controllare le leggi, dei singoli Stati e della Federazione, negando loro applicazione se in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione federale.

 

Competenze

 

L’Assemblea costituente, quando fece la scelta di attribuire alla nuova Costituzione un forza che andava al di sopra delle leggi, in modo che le leggi ordinarie non potessero modificarla né derogare ad essa, fece seguire a tale scelta la previsione di una Corte Costituzionale con le funzioni indicate nell’art. 134 Cost.

In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:

1.     sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni

I vizi sindacabili dalla Corte costituzionale  possono consistere tanto in una violazione diretta di una norma della Costituzione, quanto nella violazione di una norma implicita, dedotta da un combinato disposto, o  nella violazione dello spirito complessivo della carta costituzionale. Quest' ultima violazione è quella che, nella giurisprudenza della Consulta, viene indicata con il termine di irragionevolezza

2.     sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni

3.     sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

4.     sul giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo.

5.     sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo, introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953.

Composizione

 

L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che «la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative» (il soggetto che fa parte delle supreme magistrature deve possedere sia requisiti formali, cioè l’essere magistrato, sia sostanziali (cioè esercitare effettivamente le funzioni).

Questa struttura "mista" è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.

Il giudice così nominato resta in carica nove anni (decorrenti dal giuramento), alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Non è, quindi, possibile la prorogatio del giudice con mandato scaduto, in attesa della nomina e dell'entrata nelle funzioni del nuovo giudice. Ciò potrebbe comportare qualche problema, per il fatto che il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice non sempre viene rispettato.

Il mandato non può essere rinnovato.

I membri della Corte costituzionale godono dell'immunità politica e penale simile a quella prevista dall'articolo 68. Cost.

 Essi attualmente sono:

Nome Ruolo Elezione Giuramento Eletto da
Francesco Amirante Presidente 23 novembre 2001 7 dicembre 2001 Supreme magistrature
Ugo De Siervo VicePresidente 24 aprile 2002 29 aprile 2002 Parlamento in seduta comune
Paolo Maddalena Componente 17 luglio 2002 30 luglio 2002 Supreme magistrature
Alfio Finocchiaro Componente 7 novembre 2002 5 dicembre 2002 Supreme magistrature
Alfonso Quaranta Componente 16 dicembre 2003 27 gennaio 2004 Supreme magistrature
Franco Gallo Componente 14 settembre 2004 16 settembre 2004 Presidente della repubblica
Luigi Mazzella Componente 15 giugno 2005 28 giugno 2005 Parlamento in seduta comune
Gaetano Silvestri Componente 22 giugno 2005 28 giugno 2005 Parlamento in seduta comune
Sabino Cassese Componente 4 novembre 2005 9 novembre 2005 Presidente della repubblica
Maria Rita Saulle Componente 4 novembre 2005 9 novembre 2005 Presidente della repubblica
Giuseppe Tesauro Componente 4 novembre 2005 9 novembre 2005 Presidente della repubblica
Paolo Napolitano Componente 5 luglio 2006 10 luglio 2006 Parlamento in seduta comune
Giuseppe Frigo Componente 21 ottobre 2008 23 ottobre 2008 Parlamento in seduta comune
Alessandro Criscuolo Componente 28 ottobre 2008 11 novembre 2008 Supreme magistrature
Paolo Grossi Componente 17 febbraio 2009 23 febbraio 2009 Presidente della repubblica

Accanto alla composizione ordinaria la Corte conosce una composizione integrata, che si ha ogni volta che la Corte è chiamata a giudicare dei reati presidenziali di alto tradimento e di attentato alla costituzione, previa messa in stato di accusa del Capo dello Stato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In tal caso la Corte è integrata con 16 membri tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini eleggibili a senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante l’elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. In tal caso la Corte deve essere composta da almeno 31 giudici e quelli aggregati devono essere la maggioranza.[1]


Palazzo della Consulta, opera di Ferdinando Fuga, sede della Corte costituzionale

 

Le decisioni della Corte

Le decisioni della Corte costituzionale assumono la forma delle decisioni giurisdizionali tipiche:

 

sentenze (decisioni di merito),

 

ordinanze (decisioni processuali),

 

decreti (decisioni procedurali).

 

Posta la modesta rilevanza esterna dei decreti, si può quindi affermare che le pronunce della Corte si possano distinguere in due categorie: le sentenze di accoglimento e le decisioni di rigetto (siano esse di merito o processuali).

 

Le sentenze di accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità di una legge (con tale sentenza la legge è ritenuta incostituzionale dalla Corte) sono efficaci per tutti, con la conseguenza che tale legge ritenuta incostituzionale sarà eliminata dall’ordinamento giuridico per sempre.

 

Le decisioni di rigetto dell’eccezione di incostituzionalità di una legge (con tale sentenza la legge è ritenuta costituzionale dalla Corte) sono efficaci solo per i soggetti che hanno sollevato l’eccezione, con la conseguenza che l’ eccezione di incostituzionalità di quella legge può essere ripresentata in futuro davanti alla Corte Costituzionale e, in tale occasione, la Corte Costituzionale potrebbe cambiare idea e considerare incostituzionale la legge che in precedenza aveva ritenuto costituzionale. Se non fosse così (cioè se la sentenza della Corte fosse efficace per tutti, con la conseguenza che l’eccezione di incostituzionalità non può più essere presentata), nel nostro ordinamento si formerebbero delle superleggi, di cui nessuno potrebbe mai più dubitare della loro costituzionalità, il che sarebbe in contrasto con lo spirito democratico della Costituzione, sensibile ai cambiamenti che intervengono nella società, dei quali ne prende doverosamente atto

 

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 33 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 7 ottobre 2008)


Il presidente della Corte costituzionale 


La Corte elegge tra i suoi componenti il presidente, una delle più alte cariche dello stato, che rimane in carica tre anni ed è rieleggibile (salvo i termini di scadenza novennali dall'ufficio di giudice). E' prassi invalsa che il presidente venga scelto fra i giudici che stanno concludendo il mandato, in modo da garantire una certa mobilità della carica. L'attuale presidente della Corte costituzionale è, dal 25 febbraio 2009, Francesco Amirante.