Caratteri
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Essa dialoga con la politica, ma non è una istituzione “politica” in senso stretto perché non ha il compito di rappresentare i cittadini.
Dialoga con gli organi giurisdizionali, ma non è una istituzione giudiziaria
Entrata in funzione nel 1956, con
un ritardo di 8 anni, ma ormai divenuta un elemento essenziale del nostro
sistema di poteri,
Rinvia poi a
leggi costituzionali la determinazione dei modi in cui si instaurano e si
svolgono i suoi giudizi e le garanzie di indipendenza dei giudici (sono le leggi
cost. n° 1 del 1948 e n° 1 del 1953) e rimanda ad altre disposizioni
integrative, al regolamento generale di cui
La “Consulta”
Questa collocazione esprime simbolicamente la posizione della Corte Costituzionale, che è solo quella di garanzia, al pari di quella del Presidente della Repubblica, a sua volta titolare prevalentemente di questa funzione di garanzia (oltre a quella di massima istituzione rappresentativa).
Nel 1870, quando Roma fu annessa
al Regno d’Italia e il Quirinale divenne la residenza ufficiale del Re, il
palazzo della Consulta fu per un certo periodo la dimora del Principe
ereditario Umberto di Savoia, il futuro re Umberto I, con la moglie Margherita.
Successivamente esso divenne la sede del Ministero degli Affari esteri e, dopo
il trasferimento di questo a Palazzo Chigi, la sede del Ministero delle
Colonie, poi dell’Africa italiana. Alla fine della seconda guerra mondiale, il
ministero venne soppresso, finchè nel 1955, concretamente istituita
Perché nascono le Corti Costituzionali?
Prima del 1948 non c’era nulla di simile, se non in alcune Costituzioni europee in cui erano stati previsti organismi analoghi. Dopo la seconda guerra mondiale, Corti Costituzionali sono state previste nelle Costituzione tedesco-occidentale, poi nella Costituzione francese, in quella del Portogallo, in quella della Spagna, nella Costituzione jugoslava e, di recente, negli Stati dell’Europa orientale e di quelli sorti dallo scioglimento dell’Unione Sovietica e in altri Stati extraeuropei.
Il motivo per cui nascono le Corti Costituzionali va ricercato nella tradizione costituzionale europea, formatasi in Gran Bretagna nel Sei-Settecento e nella Francia post-rivoluzionaria.
In tale tradizione vige l’idea della superiorità della legge emanata da organi investiti del potere legislativo (Parlamenti). La legge è, pertanto, espressione della sovranità dello Stato o del popolo rappresentato dal Parlamento per cui i giudici la devono solo applicare, non possono controllare l’operato del Parlamento.
Tutto ciò ha reso difficile per molto tempo accettare il controllo sulle leggi da parte di qualcuno fuori dal Parlamento.
Il Novecento, con le sue guerre e le esperienze autoritarie, ha modificato questo orientamento e ha preso forza la consapevolezza che la salvaguardia dei diritti fondamentali proclamati dalle Costituzioni e la salvaguardia degli equilibri costituzionali fra i poteri esige un controllo anche sui Parlamenti e quindi anche sulle leggi
In generale, si è ritenuto che, ad effettuare questo controllo non siano adatti i normali giudici giudiziari, perché formati da magistrati di carriera, non rappresentativi e privi della necessaria sensibilità politica.
Di qui, la soluzione di creare un apposito Tribunale o Corte, operante come un giudice, formato da persone preparate, scelte per tale funzione, per lo più elette dal Parlamento o dal tre supreme istituzioni statali, non revocabili fino alla fine del loro mandato e indipendenti dai poteri politici.
Nasce così la giurisdizione costituzionale
A questa funzione delle Corti costituzionali quali “giudici delle leggi” se ne sono aggiunte altre, tutte accomunate dallo scopo di meglio assicurare l’osservanza delle nome costituzionali.
Diversa è la dottrina costituzionale americana, che non prevede la superiorità del potere legislativo, percepito come un “delegato” dei cittadini e, come tale, non può agire contro i diritti dei cittadini stessi, dai quali trae il proprio potere. Di conseguenza le Corti giudiziarie si ritennero, fin all’inizio dell’Ottocento, investite del potere di controllare le leggi, dei singoli Stati e della Federazione, negando loro applicazione se in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione federale.
Competenze
L’Assemblea costituente, quando fece la scelta di attribuire alla nuova Costituzione un forza che andava al di sopra delle leggi, in modo che le leggi ordinarie non potessero modificarla né derogare ad essa, fece seguire a tale scelta la previsione di una Corte Costituzionale con le funzioni indicate nell’art. 134 Cost.
In base all'art.
134 della Costituzione,
1. sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni
I vizi sindacabili dalla Corte costituzionale possono consistere tanto in una violazione diretta di una norma della Costituzione, quanto nella violazione di una norma implicita, dedotta da un combinato disposto, o nella violazione dello spirito complessivo della carta costituzionale. Quest' ultima violazione è quella che, nella giurisprudenza della Consulta, viene indicata con il termine di irragionevolezza
2. sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni
3. sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
4. sul giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo.
5. sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo, introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953.
Composizione
L'art. 135 comma 1 della
Costituzione afferma che «
Questa struttura "mista" è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.
Il giudice così nominato resta in carica nove anni (decorrenti dal giuramento), alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Non è, quindi, possibile la prorogatio del giudice con mandato scaduto, in attesa della nomina e dell'entrata nelle funzioni del nuovo giudice. Ciò potrebbe comportare qualche problema, per il fatto che il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice non sempre viene rispettato.
Il mandato non può essere rinnovato.
I membri della Corte costituzionale godono dell'immunità politica e penale simile a quella prevista dall'articolo 68. Cost.
Essi attualmente sono:
Nome | Ruolo | Elezione | Giuramento | Eletto da |
---|---|---|---|---|
Francesco Amirante | Presidente | 23 novembre 2001 | 7 dicembre 2001 | Supreme magistrature |
Ugo De Siervo | VicePresidente | 24 aprile 2002 | 29 aprile 2002 | Parlamento in seduta comune |
Paolo Maddalena | Componente | 17 luglio 2002 | 30 luglio 2002 | Supreme magistrature |
Alfio Finocchiaro | Componente | 7 novembre 2002 | 5 dicembre 2002 | Supreme magistrature |
Alfonso Quaranta | Componente | 16 dicembre 2003 | 27 gennaio 2004 | Supreme magistrature |
Franco Gallo | Componente | 14 settembre 2004 | 16 settembre 2004 | Presidente della repubblica |
Luigi Mazzella | Componente | 15 giugno 2005 | 28 giugno 2005 | Parlamento in seduta comune |
Gaetano Silvestri | Componente | 22 giugno 2005 | 28 giugno 2005 | Parlamento in seduta comune |
Sabino Cassese | Componente | 4 novembre 2005 | 9 novembre 2005 | Presidente della repubblica |
Maria Rita Saulle | Componente | 4 novembre 2005 | 9 novembre 2005 | Presidente della repubblica |
Giuseppe Tesauro | Componente | 4 novembre 2005 | 9 novembre 2005 | Presidente della repubblica |
Paolo Napolitano | Componente | 5 luglio 2006 | 10 luglio 2006 | Parlamento in seduta comune |
Giuseppe Frigo | Componente | 21 ottobre 2008 | 23 ottobre 2008 | Parlamento in seduta comune |
Alessandro Criscuolo | Componente | 28 ottobre 2008 | 11 novembre 2008 | Supreme magistrature |
Paolo Grossi | Componente | 17 febbraio 2009 | 23 febbraio 2009 | Presidente della repubblica |
Accanto alla composizione ordinaria la Corte conosce una composizione integrata, che si ha ogni volta che la Corte è chiamata a giudicare dei reati presidenziali di alto tradimento e di attentato alla costituzione, previa messa in stato di accusa del Capo dello Stato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.
In tal caso la Corte è integrata con 16 membri tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini eleggibili a senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante l’elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. In tal caso la Corte deve essere composta da almeno 31 giudici e quelli aggregati devono essere la maggioranza.[1]
Le decisioni della Corte costituzionale assumono la forma delle decisioni giurisdizionali tipiche:
sentenze (decisioni di merito),
ordinanze (decisioni processuali),
decreti (decisioni procedurali).
Posta la modesta rilevanza esterna dei decreti, si può quindi affermare che le pronunce della Corte si possano distinguere in due categorie: le sentenze di accoglimento e le decisioni di rigetto (siano esse di merito o processuali).
Le sentenze di accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità di una legge (con tale sentenza la legge è ritenuta incostituzionale dalla Corte) sono efficaci per tutti, con la conseguenza che tale legge ritenuta incostituzionale sarà eliminata dall’ordinamento giuridico per sempre.
Le decisioni di rigetto dell’eccezione di
incostituzionalità di una legge (con tale sentenza la legge è ritenuta
costituzionale dalla Corte) sono efficaci
solo per i soggetti che hanno sollevato l’eccezione, con la conseguenza
che l’ eccezione di incostituzionalità di quella legge può essere ripresentata
in futuro davanti alla Corte Costituzionale e, in tale occasione,
Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 33 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 7 ottobre 2008)
La Corte elegge tra i suoi componenti il presidente, una delle più alte cariche dello stato, che rimane in carica tre anni ed è rieleggibile (salvo i termini di scadenza novennali dall'ufficio di giudice). E' prassi invalsa che il presidente venga scelto fra i giudici che stanno concludendo il mandato, in modo da garantire una certa mobilità della carica. L'attuale presidente della Corte costituzionale è, dal 25 febbraio 2009, Francesco Amirante.