TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

 

Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale [1] - Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale monocratico del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il Tribunale monocratico in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del Codice di procedura civile [2].  Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell' articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

 

Note:

1 A norma dell' art. 1, L. 8 novembre 1977, n. 847, nelle controversie previste dal presente articolo, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente l'art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha disposto la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni.

2 A norma dell' art. 4, L. 8 novembre 1977, n. 847, l'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla L.11 agosto 1973, n. 533.

 

Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali - Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all' articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall' articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell' articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali - I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all' articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali - I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato . La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero [4] [5] [6]. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa [7] [8] [9].

 

Note:

1 L' art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, ha interpretato la normativa prevista dal presente articolo nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.

2 Vedi l' art. 11, comma 1, L. 10 aprile 1951, n. 287.

3 Comma sostituito dall'art. 2, L. 13 agosto 1979, n. 384.

4 Per gli assegni familiari, vedi l' art. 16 ter, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

5 Per la determinazione della retribuzione da riconoscere ai fini del calcolo della pensione, vedi l' art. 8, L. 23 aprile 1981, n. 155.

6 Per i contributi pensionistici vedi ora quanto disposto dall' art. 38, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

7 L' articolo unico della L. 9 maggio 1977, n. 210, ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che le limitazioni ivi previste si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.

8 In merito all'applicazione del presente articolo ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro eletti consiglieri circoscrizionali, vedi l' art. 18, L. 8 aprile 1976, n. 278. In merito all'applicazione ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane, vedi l'art. 6, L. 23 marzo 1981, n. 93. In merito all'applicazione ai dipendenti pubblici, vedi l' art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

9 In merito alla contribuzione figurativa dei periodi di aspettativa, vedi l' art. 3, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.

Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive [1] - I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili. [2] [3]

 

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono state sostituite da quelle contenute nella L. 27 dicembre 1985, n. 816, a norma dell' art. 28 di quest'ultima, limitatamente "a quanto espressamente disciplinato" nella legge stessa. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all' art. 274, comma 1, lett. o), prevede l'abrogazione della L. 816/1985.

2 In merito all'applicazione del presente articolo ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro eletti consiglieri circoscrizionali, vedi l' art. 18, L. 8 aprile 1976, n. 278. In merito all'applicazione ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane, vedi l'art. 6, L. 23 marzo 1981, n. 93. In merito all'applicazione ai dipendenti pubblici, vedi l' art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

3 In merito alla mancata applicazione del presente articolo agli amministratori locali, vedi l' art. 28, L. 27 dicembre 1985, n. 816.

 

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