ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE (O.N.L.U.S.)

Le O.N.L.U.S. sono enti non commerciali particolari, che operano in determinati settori d’interesse collettivo:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria,

  • assistenza sanitaria,

  • beneficenza,

  • istruzione,

  • formazione,

  • sport dilettantistico,

  • tutela,

  • promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico,

  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,

  • promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta interamente da fondazioni ovvero da essi affidate a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente.

Sono esclusi gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di datori di lavoro e di categoria. Sono invece considerate in ogni caso O.N.L.U.S. gli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali o provinciali, le organizzazioni non governative non riconosciute e le cooperative sociali.

Le O.N.L.U.S. possono assumere solo una delle seguenti forme giuridiche:

  • associazioni,

  • comitati,

  • fondazioni,

  • società cooperative,

  • organizzazioni di volontariato,

  • enti ecclesiastici delle confessioni religiose,

  • altri enti di diritto privato con o senza personalità giuridica.

Le O.N.L.U.S. possono costruirsi per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. Il loro atto costitutivo o il loro statuto deve prevedere espressamente: 

  • il settore di attività e il divieto di svolgere attività in settori diversi e non direttamente connessi a quelli costituzionali;

  • l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (per cui le attività statutarie potranno essere effettuate a beneficio esclusivo di soggetti che si trovino in condizioni svantaggiate sotto l’aspetto fisico, psichico, economico, sociale o famigliare oppure di componenti di collettività estera limitatamente agli aiuti umanitari);

  • il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S.;

  • l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse;

  • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità;

  • la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto;

  • l’uso nelle denominazioni, in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” oppure della sigla O.N.L.U.S..

 

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