Le
O.N.L.U.S. sono enti non commerciali particolari, che operano in
determinati settori d’interesse collettivo:
-
assistenza
sociale e socio-sanitaria,
-
assistenza
sanitaria,
-
beneficenza,
-
istruzione,
-
formazione,
-
sport
dilettantistico,
-
tutela,
-
promozione
e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico,
-
tutela
e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
-
promozione
della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolta interamente da
fondazioni ovvero da essi affidate a università, enti di ricerca e
altre fondazioni che la svolgono direttamente.
Sono
esclusi gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle
cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali e le associazioni di datori di lavoro e di
categoria. Sono invece considerate in ogni caso O.N.L.U.S. gli organismi
di volontariato iscritti nei registri regionali o provinciali, le
organizzazioni non governative non riconosciute e le cooperative
sociali.
Le
O.N.L.U.S. possono assumere solo una delle seguenti forme giuridiche:
-
associazioni,
-
comitati,
-
fondazioni,
-
società
cooperative,
-
organizzazioni
di volontariato,
-
enti
ecclesiastici delle confessioni religiose,
-
altri
enti di diritto privato con o senza personalità giuridica.
Le
O.N.L.U.S. possono costruirsi per atto pubblico, scrittura privata
autenticata o registrata. Il loro atto costitutivo o il loro statuto
deve prevedere espressamente:
-
il
settore di attività e il divieto di svolgere attività in settori
diversi e non direttamente connessi a quelli costituzionali;
-
l’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale (per cui le attività
statutarie potranno essere effettuate a beneficio esclusivo di soggetti
che si trovino in condizioni svantaggiate sotto l’aspetto fisico,
psichico, economico, sociale o famigliare oppure di componenti di
collettività estera limitatamente agli aiuti umanitari);
-
il
divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S.;
-
l’obbligo
di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per le attività
istituzionali o direttamente connesse;
-
l’obbligo
di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre O.N.L.U.S. o a fini di
pubblica utilità;
-
la
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di
voto;
-
l’uso
nelle denominazioni, in qualsiasi segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazioni Non Lucrative di
Utilità Sociale” oppure della sigla O.N.L.U.S..
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