IMPRENDITORIA FEMMINILE – legge 215/92

Promuove l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.

Favorisce la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile anche in forma cooperativa.

Contribuisce:

  • alle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologia organizzativa;

  • all’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, alla ricerca di nuovi mercati, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché, per lo sviluppo di sistemi di qualità.

Possono presentare progetti:

  • Società cooperative e di persona, costituite in misura non inferiore al 60% delle donne;

  • Società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne;

  • Imprese individuali gestite da donne;

  • Imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitali misto pubblico e privato;

  • Centri di Formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore a 70% a donne.

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