CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E' contratto a termine, con scadenza fissata per iscritto, ammesso per sostituire lavoratori o lavoratrici assenti con diritto di conservazione del posto (ad esempio: gravidanza, malattia e infortunio, tirocini e periodi di studio autorizzati), per eseguire lavori stagionali (ad esempio nel settore agricolo) oppure servizi o opere di carattere straordinario o occasionale, per far fronte ad  una limitata intensificazione dell'attività lavorativa (ad esempio nei settori trasporto aereo, turismo e pubblici servizi), per usufruire di personale tecnico diplomato o laureato con mansioni di tipo professionale, che dipende da società di servizi o da studi professionali. Può prevedere un orario a tempo pieno o part-time. Consente la proroga del termine di scadenza ma non più di una volta e per un periodo non superiore a quello fissato nel contratto iniziale. In base alle modifiche introdotte dalla recente legge del Giugno 1997, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o in seguito prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore o alla lavoratrice una retribuzione maggiorata. Se il rapporto di lavoro si protrae per un periodo superiore (variabile dai 20 ai 30 gg) a quello stabilito, allora il contratto viene convertito automaticamente a tempo indeterminato, così come nel caso di riassunzione del lavoratore o della lavoratrice dopo 10 giorni dalla scadenza. Chi viene assunto a tempo determinato ha diritto ai trattamenti economici e previdenziali, dovuti a tutte le altre categorie di lavoratori, secondo il contratto collettivo nazionale. Se il contratto ha una durata inferiore ai 4 mesi nell'anno solare, permette di mantenere l'iscrizione al collocamento.

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