LAVORI
ATIPICI E AUTONOMI |
COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
E’ una sorta di
sotto tipo del lavoro autonomo, costituito dalla collaborazione
personale e continuativa altrimenti indicata come lavoro para
subordinato. Riguarda quelle persone che prestano anche per periodi
brevissimi la loro professionalità in maniera autonoma, per conto di un
committente. I contenuti del contratto sono determinati dalle parti.
L’attività che viene svolta è coordinata con quella del committente,
mal lavoro è prevalentemente personale e non c’è vincolo di
subordinazione nei confronti del committente. E’ disciplinata nel
nostro ordinamento soltanto dal punto di vista fiscale. Esso non dà
diritto alla pensione, alle indennità per malattia, maternità,
infortunio, alle ferie, alla tredicesima e alla liquidazione.
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COLLABORAZIONE
OCCASIONALE
E’ per molti versi simile alla collaborazione del
tipo precedente, ma se ne differenzia poiché manca del carattere di
continuità e non implica, per chi lo presta, il versamento dei
contributi a fini previdenziali, ma comporta in ogni caso il versamento
della ritenuta d’acconto del 19%
e della tassa della salute sul lordo annuo.
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COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE
E’ una forma di collaborazione non vincolata dal
punto di vista temporale, ma effettuabile da quanti hanno aperto, per
motivi di lavoro professionale o autonomo (ingegnere, medico,
architetto, avvocato, psicologo, ecc…), anche non regolato da un
ordine professionale, la partita IVA. La parcella che viene pertanto
corrisposta è gravata anche dall’IVA relativa alla prestazione e dal
versamento, da parte del committente (e in alcuni casi anche da parte
dello stesso professionista), di un contributo previdenziale variabile a
seconda dell’appartenenza a questa o a quella categoria professionale.
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COOPERATIVE
La Regione Lombardia agevola
con contributi tutte le cooperative che offrono impiego a giovani non
occupati, disoccupati e cassaintegrati o che abbiano nel loro scopo
sociale produzione di beni e/o erogazione di servizi socialmente utili o
servizi alle imprese. Ci si può informare nei Punti Impresa o in
Regione.
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COOPERATIVE
SOCIALI (di tipo B – art.51 Legge 448)
Questa legge nazionale sostiene la creazione o lo
sviluppo di cooperative sociali
di tipo B (ovvero
che si caratterizzano per la presenza al loro interno di una quota pari
almeno al 30%
di soggetti svantaggiati).
Sono forniti assistenza, orientamenti e finanziamenti
a patto che la componente non svantaggiata della cooperativa sia
composta, per le coop. di nuova creazione, della maggioranza assoluta di
giovani di età tra i 18 e i 30 o della totalità (della coop.) di
giovani tra i 18 e i 36 anni, residenti nelle zone di applicazione della
legge; per le coop. già avviate è sufficiente che i soci siano
residenti nelle zone di applicazione della legge almeno dal 1° gennaio
1999.
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