LAVORI ATIPICI E AUTONOMI

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

 

E’ una sorta di sotto tipo del lavoro autonomo, costituito dalla collaborazione personale e continuativa altrimenti indicata come lavoro para subordinato. Riguarda quelle persone che prestano anche per periodi brevissimi la loro professionalità in maniera autonoma, per conto di un committente. I contenuti del contratto sono determinati dalle parti. L’attività che viene svolta è coordinata con quella del committente, mal lavoro è prevalentemente personale e non c’è vincolo di subordinazione nei confronti del committente. E’ disciplinata nel nostro ordinamento soltanto dal punto di vista fiscale. Esso non dà diritto alla pensione, alle indennità per malattia, maternità, infortunio, alle ferie, alla tredicesima e alla liquidazione.

 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE

E’ per molti versi simile alla collaborazione del tipo precedente, ma se ne differenzia poiché manca del carattere di continuità e non implica, per chi lo presta, il versamento dei contributi a fini previdenziali, ma comporta in ogni caso il versamento della ritenuta d’acconto del 19% e della tassa della salute sul lordo annuo.

 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

E’ una forma di collaborazione non vincolata dal punto di vista temporale, ma effettuabile da quanti hanno aperto, per motivi di lavoro professionale o autonomo (ingegnere, medico, architetto, avvocato, psicologo, ecc…), anche non regolato da un ordine professionale, la partita IVA. La parcella che viene pertanto corrisposta è gravata anche dall’IVA relativa alla prestazione e dal versamento, da parte del committente (e in alcuni casi anche da parte dello stesso professionista), di un contributo previdenziale variabile a seconda dell’appartenenza a questa o a quella categoria professionale.

COOPERATIVE

La Regione Lombardia agevola con contributi tutte le cooperative che offrono impiego a giovani non occupati, disoccupati e cassaintegrati o che abbiano nel loro scopo sociale produzione di beni e/o erogazione di servizi socialmente utili o servizi alle imprese. Ci si può informare nei Punti Impresa o in Regione.

 

COOPERATIVE SOCIALI (di tipo B – art.51 Legge 448)

Questa legge nazionale sostiene la creazione o lo sviluppo di cooperative   sociali di tipo B    (ovvero che si caratterizzano per la presenza al loro interno di una quota pari almeno al 30% di soggetti svantaggiati).

Sono forniti assistenza, orientamenti e finanziamenti a patto che la componente non svantaggiata della cooperativa sia composta, per le coop. di nuova creazione, della maggioranza assoluta di giovani di età tra i 18 e i 30 o della totalità (della coop.) di giovani tra i 18 e i 36 anni, residenti nelle zone di applicazione della legge; per le coop. già avviate è sufficiente che i soci siano residenti nelle zone di applicazione della legge almeno dal 1° gennaio 1999.

 

orientamento al lavoro lavoro