APPRENDISTATO |
L'apprendistato è un contratto di lavoratore a causa mista ovvero prevede che, in aggiunta al rapporto di lavoro vero e proprio, l'azienda si impegni a fornire al giovane apprendista la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell'imprenditore, l'apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all' azienda. Questo tipo di contratto riguarda i giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano svolto l'obbligo scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all'attività da svolgere. Il limite massimo d'età è elevabile a 26 anni nelle aree del Mezzogiorno e con difficoltà strutturali e fino a 29 per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto professionale. Questi limiti d'età sono innalzabili di due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale. La durata minima del contratto è di 18 mesi e massima di 4 anni o 5 nel settore artigiano. Sono abilitate le aziende di tutti i settori, compresa l'agricoltura. Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di pari livello. Nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese industriali la formazione professionale del lavoratore è affidata all'imprenditore o ad un tutore designato dall'imprenditore. La formazione esterna non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Va svolta durante l'orario di lavoro in strutture esterne all'azienda individuate dalle regioni/province competenti e deve essere certificata. Con l'innalzamento a 18 anni dell'obbligo formativo i minorenni possono scegliere di adempire a questo obbligo facendosi assumere come apprendista. In questo caso, la formazione esterna è di 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un credito formativo utile se dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle 240 ore previste in più, almeno 8 ore devono essere dedicate all'orientamento professionale e alla conoscenza dei diritti di cittadinanza. Il salario dell’apprendista è pari ad una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di pari livello. Nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese industriali la formazione professionale del lavoratore è affidata all’imprenditore o ad un tutore designato dall’imprenditore. La formazione esterna non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Va svolta durante l’orario di lavoro in strutture esterne all’azienda individuate dalle regioni/province competenti e deve essere certificata. Con l’innalzamento a 18 anni dell’obbligo formativo i minorenni possono scegliere di adempiere quest’obbligo facendosi assumere come apprendista. In questo caso, la formazione esterna è di 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un credito formativo utile se dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle 120 ore previste in più, almeno otto ore devono essere dedicate all’orientamento professionale e dalla conoscenza dei diritti di cittadinanza. |