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Interdizione anticipata dal lavoro per “ gravi complicanze della gravidanza

Procedura da attuare all'ASL di competenza e da presentare alla scuola di servizio.

Premessa

Alla ASL è devoluta, in via esclusiva , tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per “ gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose ”, compresa l'adozione del provvedimento finale di astensione. La durata dell'autorizzazione è legata esclusivamente alla condizione di salute della gestante o al decorso della gestazione in quanto il presupposto del provvedimento consiste in uno stato di salute che non può consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività lavorativa. Pertanto, qualora il certificato medico attestante le complicanze della gestazione non indichi come data finale dell'interdizione dal lavoro direttamente l'inizio del congedo di maternità (già astensione obbligatoria), la lavoratrice ad ogni eventuale conferma dell'interdizione dovrà rifare sempre lo stesso iter che di seguito si riporta.

Procedura

La dipendente della scuola per ottenere l'interdizione per complicanze della gestazione deve produrre istanza alla ASL competente, che ne rilascia ricevuta. All'istanza, redatta in carta semplice, deve allegare: a)      il certificato medico previsto per l'accertamento della condizione di gravidanza; b)     altro certificato medico attestante le complicanze della gestazione; c)      ogni altra utile documentazione. Il certificato medico deve essere rilasciato da un ginecologo di un ente pubblico (Ospedale, ASL ecc.). Nel caso in cui sia rilasciato da un ginecologo privato la lavoratrice dovrà essere sottoposta ad “accertamento sanitario”  presso una struttura pubblica. In ogni caso, la ertificazione prodotta deve contenere:

  • data ultima mestruazione; data attuale di gestazione; data presunta del parto; diagnosi attestante le gravi complicanze della gestazione e/o le pregresse patologie che si ritiene possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; termine della prognosi.

La ASL, ricevuta l'istanza documentata della lavoratrice (la quale può delegare una persona di sua fiducia per la presentazione o inviarla con raccomandata A/R), ne rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali deve essere prodotta a scuola a cura della lavoratrice . La lavoratrice, quindi, produrrà domanda di interdizione da consegnare a scuola con allegata la ricevuta rilasciata dall'ASL . La semplice presentazione dell'istanza a scuola, unitamente alla ricevuta che ne rilascia la ASL, dà diritto alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro fino al termine fissato nel certificato medico, anche prima del provved imento finale di astensione ASL . L'accertamento da parte dell'ASL deve avvenire entro sette giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione della domanda completamente documentata, ma decorre dall'inizio delle gravi complicanze. Se tale termine trascorre inutilmente, la domanda si intende accolta , ma ciò non dispensa la ASL dall'effettuare il controllo anche oltre il settimo giorno per accertare la durata dell'astensione dal lavoro ed emanare il provvedimento: esso è definitivo, quindi non impugnabile in via gerarchica. Nel caso di accertamento non favorevole, che comporti riduzione del periodo di interdizione dal lavoro o il mancato riconoscimento, l'assenza già goduta dall'interessata non potrà essere considerata ingiustificata” . Le visite di controllo sono gratuite. La regolamentazione del congedo di maternità (già astensione obbligatoria) e relativa indennità è contenuta nel Capo III del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente nell'art. 16. La durata complessiva del congedo di maternità è fissata in cinque mesi. La legge prevede due possibilità: a) Astenersi dal lavoro 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto; b) Lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza e prolungare, per il tempo restante, l'astensione post-parto (art. 20 c.d. flessibilità del congedo: 1 mese ante-parto e 4 post- parto). Per ciò che riguarda l'iter di richiesta, ti indico quanto segue: Prima del parto

Ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni: “Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.” Pertanto, dovrai presentare in segreteria il certificato medico, con l'indicazione della data presunta del parto, prima dell'inizio del congedo di maternità (già astensione obbligatoria). Ai sensi della C.M. 321/89 la mancata tempestività della lavoratrice madre nel documentare con certificato medico l'inizio del periodo di congedo maternità (già astensione obbligatoria), comporta la perdita dell'indennità per maternità per il periodo anteriore alla presentazione della documentazione. Il certificato deve essere rilasciato in due copie, una delle quali dev'essere presentata dalla lavoratrice in segreteria.

Il certificato deve contenere:

  • le generalità della lavoratrice; l'indicazione dell'Amministrazione di servizio e la qualifica; il mese di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto (indicata in giorno, mese ed anno). Qualora il certificato non risulti redatto in conformità alle disposizioni sopra descritte, la scuola può chiederne la regolarizzazione. La egolarizzazione deve essere obbligatoriamente richiesta quando nel certificato manchi la data presunta del parto. La scuola è tenuta a conservare tutta la certificazione prodotta dalla lavoratrice a disposizione dell'Ispettorato del lavoro per tutto il periodo nel quale quest'ultima è soggetta alla tutela del T.U.  151/2001.

Dopo il parto Entro 30 giorni dal parto (compreso quello prematuro) la lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di assistenza al parto o lo stato di famiglia oppure una ichiarazione sostitutiva in cui siano indicate le generalità del nascituro e quelle del genitore. Sia prima che dopo il parto il tuo riferimento è solo la scuola di servizio. Non si dovrà pertanto comunicare nulla all'INPS/