Associazione INSIEME 2001
Via Cav. A. MARRONE 27
80017 Melito di Napoli
e-mail :
insieme.2001@libero.it

SPECIALE
BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Molte persone con ridotte
capacità motorie, visive o uditive, si trovano, purtroppo, ad essere ancora in
parte discriminati poichè uno scalino o la larghezza
di una porta sono loro di impedimento nelle varie
occasioni di vita sociale.
Quali sono e come si possono
superare quegli ostacoli che non permettono ad una persona di compiere
autonomamente qualsiasi attività (studio, lavoro, tempo libero, accesso ad
edifici pubblici, etc.)?
Le barriere architettoniche
possono essere rappresentate da elementi architettonici (parcheggi, porte,
scale, corridoi), da oggetti ed arredi (lavandini, armadi, tazze WC), da
mancanza di taluni accorgimenti (scorrimano,
segnaletica opportuna) o da elementi che possono essere causa di infortuni (materiali sdrucciolevoli, porte in vetro non
evidenziate, spigoli vivi...).
Nelle nostre città italiane
sono ancora presenti tante barriere architettoniche, malgrado
le leggi che ne impongono l'eliminazione.
E' necessario, perciò,
insistere contemporaneamente nell'opera d'informazione e in quella di
sensibilizzazione, allo scopo di ridurre le vere barriere, quelle psicologiche,
che mantengono lo stato di emarginazione sociale,
civile e lavorativa dei soggetti disabili.
Tener conto del problema in
fase di progettazione non comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di strutture con barriere.
L'intervento successivo,
quello per la loro eliminazione, implica, invece, costi aggiuntivi e i
risultati spesso risultano insoddisfacenti.
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
IN ITALIA
L'eliminazione delle barriere
architettoniche è un diritto del cittadino sancito dalla Costituzione.
Con la legge del 1989,
finalmente, sono state introdotte tre condizioni, che dovrebbero essere
rispettate anche in qualsiasi edificio privato:
l'accessibilità
l'adattabilità
la visitabilità
Ancora, però, le cose da
portare a termine sono tante.
Poiché risulta
impossibile eliminare tutti gli oggetti di arredo che costituiscono una
barriera o risolvere il problema con accorgimenti adeguati, si è sempre fatto
ricorso a soluzioni o strumenti che hanno garantito alla persona disabile una
certa autonomia.
Le soluzioni - gli ausili -
possono essere lo scivolo di pendenza non superiore all'8%,
l'ascensore, il montascala, i bastoni, la carrozzina
e molti altri accorgimenti personalizzati.
AUSILI
LEGGE 13/89 - BARRIERE
ARCHITETTONICHE
PROCEDURE PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI
SPAZI INTERNI
SERVIZI IGIENICI
COME MUOVERSI PIÙ FACILMENTE
IN CASA E ALL'ESTERNO
ACCESSORI E COMPONENTI FONDAMENTALI DELL'ABITAZIONE
MODIFICHE DA APPORTARE AGLI
ACCESSI DELL'ABITAZIONE
ADATTAMENTI PREVISTI PER LE
PRINCIPALI STRUTTURE ESTERNE
SERVIZI URBANI
ATTIVITA' COMMERCIALI
TRASPORTI URBANI ED
EXTRAURBANI
CONSIGLI E PROGETTI DI UN
PROGETTISTA
COSÌ
Per migliaia di persone
svantaggiate la tecnologia sta sfornando prodotti sempre più sofisticati
ed efficienti.
Negli ultimi venti anni,
grazie ad un'attività continua di sperimentazione e ricerca nel campo
dell'informatica e delle telecomunicazioni, sono stati raggiunti ottimi
risultati per risolvere alcuni dei problemi che i portatori di handicap
affrontano quotidianamente. Vediamo quali.
1. QUANDO
GLI OCCHI NON VEDONO
Se la vista manca, gli
strumenti di aiuto sfruttano un diverso canale come il
tatto o l'udito per trasmettere l'informazione.
Per aiutare i non vedenti
sono in commercio degli occhiali ad ultrasuoni che parlano; ai non vedenti
privi anche dell'udito un guanto parlante permette di comunicare.
Come si vede
la moderna tecnologia porta un notevole contributo nel complesso
processo della riabilitazione.
Diversi sono gli strumenti a
disposizione:
BARRA BRAILLE
La barra Braille è una
struttura che si applica al computer (di solito viene
messa sotto la tastiera e sporge nel lato vicino all'utilizzatore) e che
trasforma una riga del testo sullo schermo in un testo Braille a rilievo. In
questo modo, la persona non vedente può scrivere e comunicare nel suo linguaggio
SINTESI VOCALE
Con un apparecchio esterno o
interno si fa "parlare" il computer, cioè il
contenuto dello schermo viene trasformato in suono.
Un testo può così essere
letto in vari modi, lettera per lettera, parola per parola, o riga per riga
STAMPANTI
BRAILLE
Funzionano come delle normali
stampanti ma stampano a rilievo, su carta, qualsiasi testo del computer. Cioè, nel linguaggio Braille leggibile dai non vedenti
STRUMENTO OPTACON
E' uno strumento composto da una minuscola telecamera e da una superficie con punti a
rilievo.
In questo caso, la parola non
viene riprodotta secondo il linguaggio Braille ma
nella stessa forma del testo.
Non è un dispositivo
direttamente legato al computer, e quindi si può utilizzare anche da solo per
leggere qualsiasi testo su carta, ad esempio libri, giornali, etichette di
prodotti alimentari o medicinali
VISTA RIDOTTA
Le persone con ridotta
capacità visiva hanno bisogno di computer flessibili, che possano
ingrandire le parole, variare i colori etc.
Ecco quali tecnologie sono
disponibili:
VIDEO INGRANDITORI
Sono apparecchi che,
attraverso un sistema di telecamera a circuito chiuso, riprendono l'immagine di
un testo e la proiettano ingrandita su un video.
Si usano essenzialmente per leggere, diminuendo lo sforzo e la difficoltà
dell'operazione
INGRANDITORI PER COMPUTER
Aumentano le dimensioni delle
parole sullo schermo del computer.
Si tratta di programmi
installabili facilmente su qualsiasi computer.
2. PROBLEMI MOTORI
Le persone che hanno problemi
motori, soprattutto agli arti superiori, necessitano
di aiuti per usare più facilmente il computer.
Ad esempio, tasti azionabili
da un solo dito e che facciano più operazioni, oppure manovrabili con una leva
applicata a un casco, se i movimenti sono totalmente
bloccati.
Quando trema la mano, il mouse si sposta con difficoltà e in
modo impreciso generando errori.
Ma ci sono soluzioni anche pe
questi problemi:
COPRITASTIERA
Alla tastiera si applica una
"mascherina", cioè un copritastiera
fisso, con dei fori in corrispondenza dei vari tasti.
In questo modo è possibile
appoggiare la mano sulla tastiera ed infilare nei fori le dita per premere solo
i tasti che interessano.
I copritastiera
sono strumenti semplici che si possono costruire anche da soli.
TASTIERE ESPANSE O RIDOTTE
Le tastiere espanse
differiscono da quelle normali per la maggior dimensione dei tasti e la
distanza tra loro.
Servono per le persone che
non riescono ad eseguire movimenti precisi.
Per chi ha un raggio di
movimento ridotto, invece, esistono le tastiere con i tasti ravvicinati.
Possono esserci, poi tasti concavi e non sporgenti per facilitare il tocco.
Se invece la persona non è in
grado di azionare la tastiera in modo diretto, si
usano degli strumenti "alternativi" per dare il comando.
Tra questi, sono disponibili:
SISTEMI COMANDATI A VOCE
Al computer viene applicato un microfono e un programma per il
riconoscimento vocale.
Un certo numero di parole
dettate a voce vengono riconosciute dal computer e
trasformate in comandi per eseguire l'operazione.
SENSORI
Sono di vario tipo e servono
per eseguire il comando.
Per attivarli, basta una
semplice pressione, uno spostamento, a volte un tocco o addirittura un soffio.
3. PROBLEMI DI UDITO
Il computer si è rivelato
particolarmente efficace per la riabilitazione delle persone nate senza udito o
che l'hanno successivamente perso in modo totale.
Questi individui hanno
problemi nell'imparare a parlare o nel regolare i loro suoni perché non hanno
la possibilità di ascoltarsi quando parlano.
Strumenti specifici sono:
PROGRAMMI EDUCATIVI
Facilitano l'apprendimento
della scrittura letta, permettono di comporre frasi elementari con l'aiuto di immagini, d'interagire col computer per mezzo di un
microfono e avere una risposta visiva dei segnali emessi
PROGRAMMI PER RICONOSCERE IL
PARLATO
Strumenti
informatici in grado di ascoltare e trascrivere le parole pronunciate al
microfono.
4. DOMOTICA
Infine, esistono aiuti
tecnologici che permettono a disabili motori gravi di gestire autonomamente e
in modo intelligente, la propria casa.
Può essere controllato un
intero appartamento: luci, televisione, porte, finestre o altro.
In questi ultimi anni,
infatti, l'elettronica, la bio ingegneria, la
robotica sono venuti in aiuto ai disabili.
Sono stati costruiti negli
Stati Uniti, col concorso di tecnici italiani, personal computer utilizzando
movimenti residui di parti integre del corpo, quali un dito, il capo, il
soffio, la pressione del piede, il palmo della mano.
Il prototipo si chiama APRITI SESAMO.
Consta di un Computer che
attraverso il riconoscimento di comandi veloci permette il controllo di tutta
una serie di apparecchiature esistenti nell'ambiente
domestico.
Questi dispositivi possono
essere usati nel seguente modo:
l'utente disabile ordina al Computer, parlando dentro un
microfono, un comando in precedenza codificato
grazie a questo comando possono essere utilizzati gli ausili
robotici che consentono di far eseguire molte azioni:
effettuare o rispondere ad una chiamata al telefono, al citofono, aprire la
porta di casa, controllare il funzionamento del televisore, accendere il
ventilatore, azionare il voltapagina per leggere un
libro, accendere o spegnere la luce desiderata, azionare un braccio-robot per
porgere il cibo ed aiutare a bere, lanciare un allarme.
Come scegliere fra tutti
questi strumenti?
Innanzitutto non è detto che gli apparecchi più costosi siano
sempre i migliori: in genere offrono più funzioni ma spesso sono anche più
complessi e ci vuole più tempo per imparare ad usarli.
I disabili non annullano il
loro handicap attraverso la tecnologia ma usare in
completa autonomia un computer vuol dire poter svolgere una vita normale sia a
livello scolastico che lavorativo.
LEGGE 13/89 - BARRIERE
ARCHITETTONICHE
DESCRIZIONE
I contributi possono essere
concessi per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono in
forma effettiva, stabile ed abituale disabili con
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
I contributi vengono concessi anche per l'acquisto di attrezzature
finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità su immobili adibiti a
centri o istituti residenziali per l'assistenza.
L'entità del contributo viene determinata:
sulla base delle spese sostenute e comprovate, per un
massimo di € 7.101,28
sulla base delle somme trasferite al Comune dallo Stato
tramite
La richiesta di contributo va
fatta su apposito modulo.
CHI PUO'
BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
I disabili con menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità
permanente
i condomini ove risiedano le suddette categorie di
beneficiari
i centri o istituti residenziali per i loro immobili
destinati all'assistenza di persone con disabilità
Da tenere a mente che i
lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda.
CHI PUO'
PRESENTARE
il portatore di handicap
l'esercente, la potestà o la tutela sul soggetto
portatore di handicap
CHE COSA BISOGNA PRESENTARE
Domanda al
Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile,
in carta bollata da €10,33 il 1° marzo
descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista
certificato medico, rilasciato da qualsiasi medico (o dall'U.L.S.S competente in caso di invalidità totale) e
richiesta di precedenza per l'assegnazione di contributi
ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il contributo è erogato in
rapporto alla spesa sostenuta:
spesa fino a 2.582,28 euro: contributo fino alla copertura
della spesa
spesa da
spesa dai 12.911,42 ai 51.645,68 euro: contributo di
5.164,56 euro più il 5% della spesa che eccede i primi 12.911,42 euro (esempio:
spesa sostenuta € 28.405,12; contributo € 5.164,56 + € 774,68 = 5% dei
rimanenti 15.493,70 euro)
TEMPI DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
Assegnazione del contributo
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione della somma
disponibile per il Comune
l'erogazione del contributo avviene dopo l'assegnazione,
previa esecuzione dei lavori ed entro 60 giorni dalla presentazione della
fattura dopo la conclusione dei lavori
Le domande non soddisfatte
nell'anno in corso per insufficienza di fondi, restano comunque
valide per gli anni successivi.
L. 9 gennaio 1989, n. 13, pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1989, n.
21.
Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 1
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici
fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici
idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso
ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei
accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno
un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un
ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4. E' fatto obbligo di
allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità
degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi
della presente legge.
Art. 2
1. Le deliberazioni che hanno
per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché
la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di
segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo
comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio
rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al
titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonché strutture mobili e
facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte
d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages. 3. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121,
terzo comma, del codice civile.
Art. 3
1. Le opere di cui
all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine
interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati (2).
2. E' fatto salvo l'obbligo
di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di
uso comune.
Art. 4
1. Per gli interventi di cui
all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge,
provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel
termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
5. Il diniego deve essere
motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio,
della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con
riferimento a tutte le alternative eventualmente
prospettate dall'interessato.
Art. 5
1. Nel caso in cui per
l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente
soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
2, 4 e 5.
Art. 6
2. Resta fermo l'obbligo del
preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma
dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 7
2. Qualora le opere di cui al
comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero
in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni
relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
1. Alle domande ovvero alle
comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione
di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in
carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale
risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di
accesso.
Art. 9
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione
di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri
o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono
concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali
contributi sono cumulabili con quelli concessi a
qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap
(3).
2. Il contributo è concesso
in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque
milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente
sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e
altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da
lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai
contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità,
coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i
condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. ......(4)
Art. 10
1. E' istituito presso il
Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati.
2. Il Fondo è annualmente
ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con i Ministri per gli affari
sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del
fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le
regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta
giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano
i contributi agli interessati che ne abbiano fatto
tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le
somme attribuite al comune non siano sufficienti a
coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le
domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in
subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide
per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere
erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori,
debitamente quietanzate.
Art. 11
1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è
sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa
prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda
deve essere presentata entro il 31 luglio (5).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di
trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle
domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il
proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori
pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 2.
Art. 12
1. Il Fondo
di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli
edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non
utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(1) Con D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Gazz.
Uff. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono state approvate
le suddette prescrizioni tecniche.
(2) Comma cosí sostituito
dall'art.
(3) Comma cosí sostituito
dall'art.
(4) Si veda in proposito il comma 1 lett. e) punto 1. c) dell'articolo 3 del d.l. 5 maggio 1994 n. 330 convertito in
legge 27 luglio 1994, n. 473 (Gazz. Uff. 30 luglio 1994, n. 177)
(5) Comma cosí sostituito
dall'art.
PROCEDURE PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI
Ai sensi della legge 13/1989,
gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli
edifici privati possono essere compiuti in deroga a quanto previsto nei
Regolamenti edilizi comunali.
Vanno comunque
rispettate le norme antisismiche, quelle di prevenzione degli incendi e degli
infortuni, e quelle relative ai beni storico-culturali.
Nel caso di
edifici composti da più abitazioni è richiesta una delibera da parte
dell'assemblea comunale: in caso di assenso è il condominio che si fa carico
delle spese per gli interventi nelle parti comuni; in caso di rifiuto, il
disabile (o chi per esso) può in ogni caso intervenire per l'abbattimento delle
barriere esistenti, però a spese proprie.
L'esecuzione di opere interne non è soggetta a concessione edilizia o
autorizzazione: è sufficiente che l'interessato presenti indirizzata al
sindaco, indicando l'inizio dei lavori, e una relazione a firma di un
professionista abilitato.
Qualora, invece, vi sia una alterazione dell'aspetto esteriore o della sagoma
dell'edificio è richiesta un'autorizzazione del sindaco all'esecuzione dei
lavori.
A tali domande devono essere
allegati un certificato medico in carta libera attestante l'handicap e una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti
l'ubicazione dell'abitazione e gli ostacoli presenti su cui si
intende intervenire.
Per l'abbattimento di tali
barriere è prevista anche una forma di contribuzione: la domanda va presentata
entro il primo marzo di ogni anno, indirizzata al
sindaco e corredata di tutta la documentazione vista in precedenza (certificato
medico, dichiarazione sostitutiva, relazione di un tecnico abilitato).
Naturalmente, se un'opera è
realizzata in contrasto con la legislazione sulle barriere architettoniche non può essere considerata abitabile od agibile, ai sensi
dell'articolo 24 della legge 104/1992.
LOCALI
DELLA CASA DA ADATTARE PER FAVORIRE UNA SUFFICIENTE AUTONOMIA: ORGANIZZAZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI
SOGGIORNO - SALA DA PRANZO
E' preferibile optare per soluzioni apere, e
disporre gli arredi in modo semplice.
Bisogna garantire spazi
adeguati tra i mobili e le componenti edilizie (porte,
finestre, ecc.), per consentire il passaggio alle persone che si servono di
ausili:
lo spazio minimo consigliato per il passaggio fra gli arredi è di 70 -
90cm
lo spazio necessario per la rotazione della carrozzina è
150x150cm - 170x170
I mobili con bordi
arrotondati garantiscono maggior sicurezza.
CAMERA DA LETTO
La camera da letto può venire organizzata in diversi modi, in rapporto alla
tipologia della lesione e alle esigenze famigliari del paziente.
Bisogna garantire un adeguato
spazio di manovra tra i mobili e la possibilità di rotazione vicino al letto,
come anche la possibilità di accostamento a lato del
letto degli altri familiari:
lo spazio a lato del letto deve misurare 150cm per
assicurare la rotazione, 90cm per il percorso
il passaggio tra mobile/mobile o mobile/muro deve essere
di 70 - 95cm, e deve essere lasciato uno spazio libero di almeno
per lo spazio di rotazione lo spazio minimo deve essere
di 150x150cm, quello massimo di 170x170cm
La superficie minima può
variare da 350x300cm nel caso di stanze con letto
singolo, fino a 550x400cm per camere con due letti
Il letto dovrebbe avere
un'altezza di circa 40-
I sollevatori possono essere
fissi o mobili: i primi vengono fissati al soffitto o
al pavimento e rendono il paziente completamente autonomo. I sollevatori
mobili, invece, costituiti da una base su ruote su cui è
montato il sistema di sollevamento, richiedono necessariamente la presenza di
un assistente che effettui le manovre di sollevamento e traslazione.
L'utilizzazione
di un materasso antidecubito andrà valutata caso per caso.
Non sono da trascurare gli
ingombri mobili costituiti da porte, ante delle finestre o portefinestre, ante
degli armadi.
Per persone che possono aver
bisogno di passare lunghi momenti sdraiati a letto, è importante dare loro la
possibilità di guardare fuori dalla finestra.
CUCINA
In questo spazio della casa è
preferibile optare per disposizioni centrali piuttosto
che lineari, allo scopo di garantire adeguati spazi di mobilità.
I diversi elementi della
cucina (piani di lavoro, elettrodomestici, contenitori) dovrebbero essere
situati ad altezze tali da essere raggiungibili, utilizzabili e sicuri non solo
per persone in carrozzina, ma anche per persone di bassa statura o che abbiano difficoltà ad estendere le braccia.
Uno dei principali requisiti
e adattamenti della cucina è quello relativo alle
dimensioni minime, e si deve mantenere sempre uno spazio libero fra i vari
componenti dell'arredamento.
Le misure da seguire sono:
lo spazio libero al di sotto dei ripiani deve essere di
70cm
l'altezza del piano deve misurare 75 - 80cm da terra,
ricordando di mantenere sempre liberi gli spazi sottostanti per il passaggio
delle gambe
lo spazio per garantire una buona rotazione deve
misurare 150x150cm
le altezze minime raggiungibili dovrebbero misurare
40cm, quelle massime 140cm
è necessaria una superficie minima di circa 250 x 300cm
per la cucina del mieloleso
Bisogna garantire una
continuità tra i piani di lavoro, specialmente tra il piano
di cottura e il lavello, così da favorire lo spostamento di pentole bollenti,
evitando situazioni di rischio.
È meglio usare un tipo di arredamento con i bordi arrotondati, cestelli estraibili
o elementi che si muovono in senso verticale per permettere una più facile
individuazione e presa degli oggetti.
Per trasportare gli oggetti
più pesanti, ci si può servire di un carrello mobile.
Il lavandino della cucina
dovrà avere le stesse caratteristiche descritte per il lavabo del bagno, sia
per quanto riguarda l'altezza, sia per le tubature calorifughe
e i rubinetti a leva lunga forniti di miscelatore.
Gli armadietti vanno posizionati ad una altezza di 40-
Sono oggi disponibili anche
modelli di pensili scorrevoli in verticale su guide apposite
di grande praticità, anche perché amplificano notevolmente gli spazi da
utilizzare.
Le prese di corrente e gli
interruttori vanno posizionati ad una altezza tra i 90
e i 110cm: se azionabili con una leggera pressione del gomito, possono essere
utilizzati anche dai tetraplegici.
BAGNO
I sanitari e gli accessori da
bagno vanno collocati in modo tale da garantire uno
giusto spazio di manovra e di accostamento:
lo spazio per la rotazione deve essere di 150x150cm
Disporre in posizione
centrale i sanitari e gli accessori permette di
avvicinare gli spazi di manovra.
Per assicurare una solida
presa nei trasferimenti (carrozzina-wc, carrozzina-doccia)
è necessario installare dei maniglioni solidi.
E' meglio usare un pavimento
antisdrucciolo e degli armadietti privi di spigoli o profili ad angoli vivi.
Per le persone che abbiano perso del tutto o in parte la sensibilità termica, è
consigliabile isolare adeguatamente le tubature dell'acqua, e dotare il bagno
di dispositivi che ne assicurino la giusta
temperatura.
Le porte del bagno devono
aprirsi verso l'esterno (e questo vale non solo per i disabili), per evitare
che in caso di malore non sia possibile aprire la porta all'interno, perchè
ostacolata dalla persona caduta o dalla carrozzina.
CORRIDOI
I corridoi devono avere delle
misure adeguate per consentire un facile passaggio alle persone che utilizzano
ausili, che si trovano su una carrozzina, o che anche solo trasportino pacchi.
È necessario garantire gli
spazi adeguati per le manovre:
per la rotazione le misure devono essere di 150x150cm
la larghezza del passaggio deve misurare non meno di
90cm (la misura ottimale è di 150cm)
Comunque, i corridoi devono avere una larghezza di almeno
Si faccia
attenzione che l'ingombro della carrozzina non ostacoli il movimento di
apertura di una eventuale porta affacciata sul corridoio.
È importante anche proteggere
pareti o spigoli dagli urti accidentali della carrozzina.
DISIMPEGNI
I disimpegni
di dimensioni ridotte presentano piccoli spazi di spostamento, non solo per chi
è in carrozzina ma anche per chi trasporta valigie o pacchi, per le persone
grasse, per le donne in gravidanza.
Più agibili sono le porte
scorrevoli, in quanto non hanno ingombro.
Le misure necessarie sono:
lo spazio a lato della porta per aprirla verso di sè deve avere una misura minima di 45cm
la profondità del corridoio per aprire la porta deve
avere una misura minima di 100cm
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
IGIENICI
L'attuale normativa non
impone più, per i servizi igienici, una forma con dimensioni minime prefissate
(si pensi al "vecchio" bagno pubblico di 180 x
Da ciò deriva una completa
libertà per la scelta delle soluzioni da adottare.
Nella progettazione dei
servizi igienici, però, è molto importante posizionare
correttamente gli apparecchi sanitari e le attrezzature di supporto: si deve
tenere conto dello spazio per il passaggio della carrozzina tra i sanitari che,
se collocati in posizione sospesa, sono di minor ingombro e permettono maggior
facilità nelle pulizie.
È meglio inoltre posizionarli distanziati dal muro, per l'ingombro delle
ruote della carrozzina o per garantire lo spazio necessario al passaggio di
altre persone.
Le caratteristiche, le
dimensioni minime e gli spazi di accostamento dei
sanitari devono avere le seguenti caratteristiche:
WC E BIDET
E' consigliato l'uso di
modelli sospesi per quanto riguarda il wc, con sedile
non aperto davanti (è preferibile anche la cassetta di scarico posizionata
dietro la schiena con funzione di appoggio: meglio se
il pulsante di scarico è di grandi dimensioni e di facile azionamento).
L'altezza da terra deve
essere compresa tra i 38 e i
Per rendere più facili gli
spostamenti, è meglio lasciare uno spazio di circa 80cm
tra il wc e il muro (o un altro sanitario).
Il sistema di scarico
dell'acqua deve essere facilmente azionabile e semplice da usare, tipo quelli
che prevedono la pressione su una leva o il tiraggio verso il basso.
Il bidè deve essere corredato
di impugnature d'appoggio ai lati (estraibili o fisse)
per facilitare i trasferimenti.
Anche in questo caso è
consigliato un modello sospeso, e l'altezza del bordo superiore da terra deve
essere pari a 50cm.
Le caratteristiche della
rubinetteria devono essere le stesse di quelle previste per il lavabo.
E' meglio dotare il bagno di
un campanello di emergenza, del tipo con cordicella
fino a terra, meglio se posto vicino al wc.
Se si opta
per un modello di wc adeguato, si può eliminare il
bidet.
A questo proposito, per
ridurre al minimo i trasferimenti sui sanitari, è sempre meglio adeguare la funzione
del bidet nel wc, dotandolo di doccetta
flessibile a parete e optando per uno scarico a pavimento, per la raccolta di
acque.
LAVABO
Si consiglia l'uso di un
lavabo a mensola, senza colonna, o a semi incasso, con il bordo superiore a un'altezza di circa 80cm dal pavimento, per consentire il
passaggio delle gambe.
Un lavabo non troppo profondo
e uno specchio inclinato garantiscono maggiore comodità e facilità d'uso.
Deve essere, inoltre, dotato
di tubature calorifughe, e il rubinetto,
preferibilmente con manovra a leva, deve essere munito di un miscelatore con doccetta estraibile e di un miscelatore con blocco
termostatico, per evitare che l'acqua possa venire
erogata a temperature eccessive.
E' meglio se il sifone viene accostato o incassato alla parete, soprattutto nel
caso di persone con scarsa sensibilità termica e tattile, perchè il passaggio
di acqua calda nel tubo di scarico potrebbe provocare delle bruciature (per
questo è da evitare il contatto diretto delle gambe).
Per far sì che la carrozzina
possa essere accostata frontalmente al lavabo, ci deve essere uno spazio libero
minimo di 80cm dal bordo anteriore del sanitario.
Le mensole per gli oggetti da
toilette vanno posizionate ad una misura di circa 15cm
sopra il lavabo.
VASCA DA BAGNO
Per far sì che si possa
accostare la carrozzina lateralmente alla vasca, ci deve essere uno spazio
libero di 140 x 80cm.
In prossimità della vasca, ci
devono essere almeno un corrimano a parete ed un campanello di
emergenza, meglio se del tipo con cordicella.
I rubinetti devono essere
manovrati a leva, e l'erogatore dellacqua deve essere
di tipo a telefono;
E' importante che ci siano maniglioni di appoggio fissati a
circa 20cm di altezza dal bordo della vasca. Inoltre, anche in bagno può essere
necessario prevedere l'installazione di un sollevatore.
Le vasche devono essere
dotate, al loro interno, di uno zoccolo o di un sedile, fisso o mobile.
Il bordo della vasca non deve
essere più alto della carrozzina (cuscino compreso).
La vasca può anche essere
sostituita con una doccia a pavimento.
DOCCIA
Ci deve essere lo spazio
necessario per accostarsi lateralmente alla doccia.
La doccia deve essere del
tipo a pavimento: sono esclusi, perciò, i piatti doccia
con i bordi rialzati.
Deve essere dotata di sedile
ribaltabile e regolabile in altezza, facilmente raggiungibile per il
trasferimento carrozzina-seggiolino, di tubo flessibile, e deve avere il fondo inclinato e
senza bordo rialzato. Ci devono essere dei maniglioni
di sostegno.
I rubinetti devono essere posizionati a lato del seggiolino, per essere raggiungibili
anche da un assistente.
La dimensione del piatto doccia deve essere di 90x90cm, con
un'inclinazione del 3% per far defluire l'acqua. Per motivi di sicurezza i materiali
da usare devono essere antiscivolo.
Per chi è privo di ogni autonomia funzionale si usa una barella doccia o
l'apposita carrozzina per doccia.
LAVATRICE
Se nel bagno è prevista
l'installazione della lavatrice, si deve avere la possibilità di accostarsi lateralmente e di
fronte all'elettrodomestico.
COME MUOVERSI PIÙ FACILMENTE
IN CASA E ALL'ESTERNO
Una volta abituatasi a
muovere in casa in maniera autonoma, la persona disabile riuscirà a trovare le
soluzioni che più le si adattano.
Alcuni accorgimenti utili per
agevolare gli spostamenti in casa possono essere:
rimuovere i tappeti, perché possono avvolgersi alle ruote della
carrozzina
usare solo tappeti a pelo corto, perché sono i più semplici
su cui manovrare
se possible, rivestire la
superficie dei pavimenti in legno o in linoleum
tenere gli oggetti di uso comune sempre in luoghi facilmente
accessibili.
Per muoversi facilmente anche
fuori della propria abitazione, in luoghi pubblici o comunque
in locali non conosciuti, dovranno essere adottati alcuni accorgimenti.
Se si ha intenzione di
recarsi in un nuovo ambiente, è utile informarsi prima sulle possibilità di accesso all'interno:
ubicazione delle rampe d'ingresso
quanti gradini eventualmente ci sono
di che tipo è la porta d'ingresso
se ci sono ascensori
Prima di recarsi, ad esempio,
a teatro, ad un concerto o ad una manifestazione sportiva, sarà meglio
accertarsi dell'eventuale disponibilità di spazi per le carrozzine: se non
dovessero esserci, il disabile sarà costretto a sedersi sulle normali
poltroncine od optare per restare nel corridoio.
Nel caso si voglia fare
shopping, recarsi al supermercato o ai grandi magazzini, è altrettanto
consigliabile informarsi sull'eventuale presenza di rampe o di
ascensori per raggiungere i vari piani.
ACCESSORI E COMPONENTI FONDAMENTALI DELL'ABITAZIONE
PAVIMENTI
I disabili che utilizzano un
mezzo a ruote (ma lo stesso vale anche per il
trasporto di bambini in passeggino) si muovono meglio su una pavimentazione
liscia, compatta, priva di fessure profonde o troppo larghe:
- i giunti non devono essere
superiori ai 5mm;
- i risalti di spessore
devono essere inferiori ai 2mm.
- E' meglio evitare la
moquette a pelo lungo e una pavimentazione non compatta.
- Sulle rampe, nei locali
umidi e all'esterno, è meglio utilizzare un tipo di pavimentazione antiscivolo.
FINESTRE
Deve essere garantita una
buona visibilità sia a chi è costretto in posizione sdraiata, sia a chi,
trovandosi su una carrozzella, osserva le cose da una posizione più bassa.
Per soddisfare tali esigenze,
è necessario che:
- le finestre siano dotate di
sottofinestratura fissa o a filo pavimento;
- i sistemi di apertura siano raggiungibili da posizione seduta e siano
di facile azionamento, cioè con la maniglia a 100-130cm;
- siano predisposti dei
comandi a distanza per le finestre più alte e, se necessario, che ci siano dei sistemi di apertura automatica;
- non ci siano, nei balconi o
nelle terrazze, parapetti opachi che ostacolano la vista o spazi vuoti tra
pavimento e davanzale, in cui possano incastrarsi le ruote della carrozzina.
PORTE INTERNE
Le porte scorrevoli sono di
più facile manovrabilità, non costituiscono intralcio e non richiedono grossi
sforzi di apertura.
Le porte girevoli, le porte a
ventola e i passaggi tipo i cancelli girevoli non sono invece agevoli per il
passaggio di mezzi a ruote.
Da evitare sono
i meccanismi a molla di ritorno automatico, nel caso non prevedano
sistemi di fermo a fine corsa.
Le porte vetrate dovrebbero
avere una protezione nella parte inferiore, fino a 40cm.
- La larghezza minima del
passaggio dovrebbe essere di 70cm, ammessa di 75-80cm,
meglio se di 80-90cm;
- La maniglia deve essere
posta ad un'altezza di 90cm.
RAMPE
I requisiti fondamentali
delle rampe devono avere:
- una pendenza - ottimale -
del 5%;
- una pendenza trasversale al
massimo dell'1%;
- una larghezza di 90cm, per permettere il passaggio di una carrozzina), di
150cm, invece, per il passaggio di due carrozzine;
- i ripiani di sosta
dovrebbero avere dimensioni tali da consentire l'inversione di marcia: una
almeno ogni 10m, con uno spazio di rotazione di
150x150cm.
- il dislivello massimo
superabile con rampa è di 150-200cm.
Per motivi di sicurezza, la
pavimentazione deve essere antiscivolo.
Ci deve essere, inoltre, un cordolo
di protezione e devono essere adottati degli opportuni parapetti.
E' meglio non costruire rampe
troppo lunghe, in quanto diventerebbero esse stesse una barriera.
SCIVOLI
Gli scivoli sono adottati per
superare dislivelli contenuti, di 15-20cm al massimo.
Deve essere perfettamente
collegato dall'inizio alla fine, e non ci devono essere oggetti di ingombro.
Deve rispondere ai seguenti
requisiti:
- la pendenza non deve
superare il 12%;
- la larghezza deve essere di
100-150cm;
- la somma di pendenza e contropendenza deve essere al massimo del 22%.
MONTASCALE
Il montascale
o gli elevatori risultano utili non solo ai disabili
in carrozzella, ma anche agli anziani o a chi ha problemi di affaticamento, per
esempio chi soffre di cardiopatie.
Ad ogni tipo di scala
corrisponde un modello di montascale adattabile:
a) se la rampa è unica e
lineare, si adotta un montascale rettilineo;
b) se la rampa presenta dei
tratti curvi, anche il montascale seguirà questi
tratti curvi;
c) se la scala è a più rampe,
il montascale va montato sul lato interno, per
evitare interruzioni in corrispondenza del pianerottolo.
I requisiti necessari sono i
seguenti:
- la larghezza della scala
(per montascale montato su guida laterale) deve
misurare almeno 100-110cm;
- le dimensioni della
piattaforma sufficienti per contenere una carrozzinadevono
essere almeno di 70x75cm;
- si devono prevedere degli
spazi adeguati all'imbarco-sbarco dalla piattaforma;
- un dislivello che si può
superare di norma misura non più di 4m.
Per garantire, inoltre, la
sicurezza del trasportato e delle persone presenti sulla scala, bisogna
predisporre sistemi di sicurezza ed una visuale ad almeno 2m
dal montascale in movimento.
ELEVATORE
Per installare un elevatore
all'esterno è necessario predisporre delle protezioni dagli agenti atmosferici.
Bisogna valutare l'apertura
delle porte o degli eventuali cancelletti (che sia
meccanica o manuale, deve essere comunque di agevole
azionamento) ed appurare che ci siano i
dispositivi di sicurezza previsti per legge.
L'elevatore deve avere le
seguenti caratteristiche:
- la cabina deve misurare
almeno 80x120cm;
- davanti all'accesso lo
spazio per eventuali manovre deve essere almeno di 150x150cm;
- il dislivello da superare,
di norma, deve misurare non più di 4m.
MANIGLIE
Sulla porta a battente, per
facilitare la chiusura alla persona in carrozzina, è meglio installare un maniglione ausiliario.
Le misure da rispettare sono:
- in posizione orizzontale,
ad un'altezza di 90cm;
- se il maniglione
è inclinato, la misura deve andare dai 60 ai 100cm.
INTERRUTTORI E REGOLATORI
Gli impianti e i contatori
generali devono poter essere controllati e raggiungibili nonostante l'ingombro
della carrozzina. Ad esempio, le manopole dei caloriferi vanno collocate lontane
dagli angoli.
Le altezze raggiungibili cui
i dispositivi di controllo devono essere posizionati
sono:
- la fascia
ottimale a 60-120cm;
- una fascia più estesa a 40-140cm.
DISPOSITIVI DI CONTROLLO
AMBIENTALE
Soprattutto nel caso di
persone con una grave disabilità, si può pensare di installare un sistema di
controllo ambientale.
Si possono automatizzare i
seguenti elementi:
- elettrodomestici;
- porte, finestre,
tapparelle;
- illuminazione;
- telefono, citofono,
campanello;
- impianto di riscaldamento,
termostato.
C'è la possibilità di
scegliere tra diversi sistemi di automazione, dal
semplice telecomando al sistema completo di "Home automation"
(che si può collegare, anche telefonicamente, ad un Centro Servizi).
SOLLEVATORI
Il sollevatore è disponibile
nella versione da terra e in quella da soffitto.
La versione
da terra è più brutto e ingombrante, ma per fortuna ne esiste un modello
ripiegabile, che si può riporre sotto al letto.
Funziona tramite un attuatore elettrico che può essere alimentato a batteria; dal momento che è montato su ruote, permette di spostare la
persona da una camera all'altra e di poter, se necessario, essere usato da più
persone (in ospedali per esempio).
La versione a soffitto è più
costosa.
Contiene un motore alimentato
a batteria ricaricabile. Questo fa funzionare un avvolgitore a cui è connessa
una cinghia, munita di attacco di sicurezza, per il
sollevamento della persona. Questo sistema, anche il più economico, consente di
portare l'individuo in tutte le stanze in cui è prevista l'istallazione di un
binario.
Per chi è in grado di usare
le mani, c'è sul mercato una versione che permette di spostarsi autonomamente,
azionabile con un comando a filo o con un telecomando.
MODIFICHE DA APPORTARE AGLI
ACCESSI DELL'ABITAZIONE
Per accedere
agli edifici è necessario che l'ingresso si trovi sullo stesso piano dei
percorsi pedonali, oppure che ci siano rampe di accesso, di larghezza minima
pari a 150cm e con una pendenza non superiore all'8%.
Nelle zone di
ingresso, ogni rampa deve essere dotata di aree di disimpegno, e la
superficie non deve essere inferiore a 130x130 cm.
Nel caso la lunghezza della
rampa sia superiore ai
Lungo un lato della rampa va
posto un corrimano, a circa
Le scale rappresentano
l'ostacolo maggiore per le persone in carrozzina.
La situazione va risolta con
la costruzione di rampe, di ascensori o di pedane montacarrozzine.
Le cabine degli ascensori
devono avere una superficie minima pari a 130x150cm,
la porta deve avere una larghezza superiore a 90cm, il quadro dei pulsanti deve
essere collocato ad un'altezza compresa tra i 100 e i 130cm.
L'arresto deve
essere al piano, e di fronte all'uscita occorre lasciare uno spazio
libero di almeno due metri.
In alternativa
all'ascensore, si può collocare una pedana monta-carrozzina: il suo impiego,
però, è garantito dall'ingombro al vano scale durante l'uso.
Le soglie devono avere un
dislivello massimo di
Le porte devono essere
facilmente manovrabili, e la larghezza deve essere compresa tra 80 e 100cm.
La soluzione ideale consiste
in porte scorrevoli munite di meccanismo automatico, altrimenti è meglio posizionare la maniglia (che deve essere di facile uso) ad
un'altezza da terra che non deve superare i
ADATTAMENTI PREVISTI PER LE
PRINCIPALI STRUTTURE ESTERNE
Gli adattamenti in questione
riguardano in particolare marciapiedi, passaggi pedonali
e parcheggi: per non costituire barriera architettonica essi devono permettere
ad un disabile in carrozzina (ma anche alle mamme con passeggino) di passare e
muoversi agevolmente.
MARCIAPIEDI
Una giusta dimensione per un
percorso pedonale è di
Nei tratti inclinati, la
pendenza non deve superare il 5%.
La pavimentazione deve essere
costruita in materiale antisdrucciolevole, e la superficie deve essere ben
livellata.
Bisogna prestare attenzione,
inoltre, al fatto che eventuali griglie poste lungo il percorso non facilitino
l'incastro delle ruote della carrozzina.
PASSAGGI PEDONALI
Qualora non sia possibile adottare dei sovra sottopassi, si
consiglia di facilitare l'individuazione visiva dell'attraversamento mediante
segnaletica stradale, strisce pedonali, e illuminazioni di richiamo.
Se gli attraversamenti sono lunghi, è necessario
predisporre delle aiuole salvagente e degli apparecchi semaforici con tempi di
via libera tali da permettere l'attraversamento anche a persone disabili.
E' necessario, infine,
predisporre un raccordo tra marciapiede e attraversamento o tramite l'utilizzo
di scivoli, o realizzando l'attraversamento allo stesso livello del
marciapiede.
PARCHEGGI
È fondamentale che la
larghezza della zona di sosta sia tale da permettere l'apertura completa della
portiera, l'affiancamento dell'auto con la carrozzina
e i trasferimenti automobile/carrozzina.
Per questo la larghezza
minima indicata è pari a 3m.
I parcheggi, inoltre, devono
essere segnalati e facilmente raggiungibili tramite percorsi pedonali.
Questi requisiti vanno
ovviamente rispettati anche nella costruzione o nelle eventuali modifiche
apportate ad un garage.
Così come si è già fatto (o
si sta cercando di fare) per marciapiedi e passaggi pedonali, in molte città si
sta provvedendo o si è già provveduto ad adeguare
strutture di pubblica utilità, come i servizi igienici pubblici o come le
cabine telefoniche.
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
Devono essere facilmente
raggiungibili e utilizzabili da persone in carrozzina, perciò avere dimensioni
tali da permettere manovre di rotazione e di accostamento
ai sanitari.
E' necessario disporli
inoltre di specifici ausili, come quelli già descritti per i locali delle
abitazioni.
Può risultare
utile, qualora ci sia disponibilità di spazio, costrure
un antibagno per un eventuale accompagnatore.
CABINE TELEFONICHE
Per renderle facilmente
agibili anche da parte di utenti in carrozzina, devono
avere le seguenti caratteristiche:
- la superficie interna deve
misurare almeno 110x130cm
- l'apertura deve essere
facilmente manovrabile
- il telefono deve essere
posto ad un'altezza massima da terra pari a 120cm
- il piano interno deve
trovarsi sullo stesso piano di quello esterno
CASSETTE PER LETTERE
Lo spazio antistante deve
essere libero e largo almeno 150cm, mentre l'altezza
dell'apertura non deve superare i 110cm.
SERVIZI URBANI E STRUTTURE
SOCIALI
Oltre all'abitare, molte
altre sono le attività che qualificano la vita sociale e di relazione delle
persone.
Proprio in questo campo, in
quello dei cosiddetti servizi urbani, le barriere architettoniche creano i
disagi più grandi alla qualità della vita della persona disabile.
Eppure le disposizioni
legislative in questo campo sono semplici ed inequivocabili, in quanto tutta
una serie di obbligazioni è fatta discendere alle
autorità competenti alla gestione del servizio.
Per strutture sociali si intendono gli ambienti destinati ad attività sanitarie e
assistenziali, quindi gli ospedali, le case di cura, i centri di
riabilitazione, le case di riposo etc.; ed ancora gli
ambienti destinati ad attività culturali, e cioè biblioteche,
musei, sale per mostre temporanee;
gli ambienti destinati ad ogni altro tipo di attività
rivolta al sociale; infine, tutti gli altri edifici pubblici, compresi quelli a
carattere giudiziario, come tribunali, preture, questure, e a carattere
amministrativo, come le sedi di enti previdenziali, assistenziali etc.).
SCUOLA
L'articolo
28 della legge 118/1971 pone
l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter così
garantire la frequenza scolastica a tutti.
Tale principio è ribadito anche dall'articolo 18 del DPR 384/1978, che in
maniera esplicita impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni
prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre
istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne
ed esterne a degli standards indicati dal D.P.R.
stesso.
Gli edifici pubblici e
privati degli istituti scolastici d’ogni grado per essere accessibili devono
prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica
all'accesso dell'edificio, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o
impedite capacita motorie, ed almeno un servizio igienico accessibile.
Nello specifico, per quanto
riguarda gli edifici pubblici, gli arredi e le attrezzature didattiche (banchi,
sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale
Braille ecc.) devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di
invalidità.
Nel caso l'edificio
scolastico sia disposto su più piani, e non ci sia l'ascensore, è consigliabile collocare la classe
frequentata dagli alunni con impedite capacità motorie al piano terra.
Per quanto riguarda gli
edifici privati, ci deve essere almeno un servizio igienico accessibile per ogni
piano utile dell'edificio (qualora nell'edificio siano
previsti piu nuclei di servizi igienici, anche quelli
accessibili dovranno essere incrementati in proporzione).
Nel caso di
interventi in edifici privati aperti al pubblico, qualora ci sia
un'effettiva impossibilità a superare gli elementi di ostacolo, ad esempio per
mancanza di spazio, deve essere garantito il requisito di VISITABILITA’
CONDIZIONATA predisponendo in prossimità dell'ingresso un pulsante di chiamata
con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità.
IMPIANTI SPORTIVI
I locali privati in cui si
svolgono attività fisiche, come le palestre private, i centri per il fitness,
per il body building etc.,
dato il loro carattere prevalentemente commerciale, sono riconducibili ai
luoghi aperti al pubblico, e quindi soltanto VISITABILI.
Tuttavia si ritiene che il
servizio igienico debba comunque essere accessibile, indipendentemente dalla
superficie del locale.
Gli impianti sportivi, dove
si svolgono attività sportive e manifestazioni atletiche, come stadi di calcio
o di atletica, palazzetti dello sport, piscine etc., devono essere accessibili.
Tale requisito è soddisfatto
se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci sia
almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica all'accesso
dell'edificio; se ci sono dei posti auto riservati, e se sono accessibili tutte
le parti dell'edificio.
Per i servizi igienici, il
D.M. 236/89 afferma la necessità di un servizio igienico accessibile per ogni
piano utile dell'edificio, bene posizionato e facilmente raggiungibile, anche
in considerazione di quanto indicato nel D.P.R. 503/96 all'art. 8.
In
relazione all'utilizzazione del
settore per il pubblico (tribune, gradinate, spalti, sedute fisse ecc.) si
possono prendere a esempio le prescrizioni previste per le sale e i luoghi di
spettacolo, e cioè:
- in prossimità di una via di uscita o di un luogo sicuro statico devono essere
previsti spazi liberi riservati per persone su carrozzina, nella misura di
almeno 2 spazi liberi ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due,
predisposti su pavimento orizzontale o con dimensioni tali da garantirne la
manovra e lo stazionamento;
- la collocazione
di questi spazi liberi varia in funzione del sistema di percorsi del settore
del pubblico, che può essere del tipo ad accesso/uscita dall'alto o dal basso
della gradinata.
Inoltre, per tutti quegli
impianti che, per la loro realizzazione o adeguamento, accedono
ai finanziamenti concessi dall'Istituto del Credito Sportivo, il C.O.N.I.
richiede che il requisito della ACCESSIBILITA’ risulti garantito nei seguenti
settori funzionali:
- spazi per attività sportiva
(campi, piste, vasche e relativi percorsi);
- servizi di supporto
(spogliatoi a annessi, pronto soccorso, uffici
amministrativi, parcheggi);
- spazi per il pubblico
(posto spettatori, servizi igienici, infermeria, parcheggi);
- eventuali spazi per
attività complementari (bar, settore stampe, attività
commerciali).
Per questo tipo di
prescrizioni tecniche, è necessario consultare le Norme C.O.N.l. per l'impiantistica sportiva approvate
dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. con Deliberazione n. 1492 del 19/12/1997.
EDIFICI DI CULTO
Gli edifici di culto (chiese,
moschee, sinagoghe o qualsiasi altro ambiente destinato al culto di ogni confessione e rito) devono essere visitabili o
perlomeno prevedere una zona riservata facilmente accessibile per assistere
alle funzioni religiose (art. 3 D.M.LL.PP. 236/1989).
La normativa vigente
prescrive, infatti, per i luoghi di culto il requisito della VISITABILITA’.
Tuttavia, proprio per le
numerose affluenze di fedeli, sarebbe bene che il requisito fosse applicato in
maniera più ampia possibile, così da garantire a tutti la
partecipazione alla funzione religiosa. Tale requisito è soddisfatto se
sono previsti dei posti auto riservati, di pertinenza dell'edificio, almeno un
percorso accessibile che colleghi la viabilità pubblica all'accesso
dell'edificio, ed almeno una zona accessibile, riservata ai fedeli per
assistere alla funzione.
Tale zona deve essere
raggiungibile mediante un percorso continuo, eventualmente collegato con rampe.
E' necessario ricordare che,
all'interno di questa tipologia di edifici, la maggior
parte di essi è soggetta a vincolo di tutela monumentale ai sensi della Legge
1089/39.
SALE PER RIUNIONI E
SPETTACOLI
In questa definizione
rientrano strutture edilizie ben definite come teatri, cinema, auditori, ma
anche ambienti meno caratterizzati, destinati più in generale ad attività
ricreative sia all'aperto che al chiuso, temporanei o
permanenti, compresi i circoli privati.
Gli spazi per riunioni e
spettacoli devono essere VISITABILI.
Tale requisito è valido se
sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci deve
essere almeno un percorso che colleghi la viabilità pubblica all'ingresso
dell'edificio, dei posti auto riservati,
almeno una zona riservata al pubblico, come specificato ai
successivi punti 1 e 2, almeno un servizio igienico, e, dove previsti, il
palco, palcoscenico e almeno un camerino/spogliatoio con relativo servizio
igienico.
Nel caso si debba intervenire
su edifici esistenti, e ci sia un'effettiva impossibilità per il superamento
degli elementi di ostacolo, deve essere garantito il
requisito di VISITABILITA’ CONDIZIONATA
predisponendo, in prossimità dell'ingresso, un pulsante di chiamata con
l'apposito simbolo internazionale di accessibilità.
1. SALE CON POSTI A SEDERE
Nel caso di sale con posti a
sedere, si devono prevedere, in prossimità delle vie di esodo
o di un luogo sicuro statico due posti riservati ogni 400 o frazione di 400 posti,
con un minimo di due, per persone con ridotte capacità motorie; due spazi
liberi su pavimento orizzontale, ogni 400 o frazione di 400 posti, con un
minimo di due, riservati a persone su sedia a ruote, con dimensioni tali da
consentirne la manovra e lo stazionamento.
2. ALTRI LUOGHI PRIVI DI
POSTI FISSI
Nel caso di
ambienti di spettacolo che non sono propriamente identificabili come
sale con posti a sedere e che non possono essere compresi nei casi individuati
al punto precedente, occorre prevedere più in generale una zona agevolmente
raggiungibile dalla persona disabile, in prossimità delle vie di uscita o di un
"luogo sicuro statico"
Ricapitolando, le sale ed i
luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 per persone
disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R. 384/1978).
Tali disposizioni vengono ulteriormente chiarite dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989: le unità immobiliari sedi di riunioni
o spettacoli, circoli privati, ristorazioni devono essere visitabili,
prevedendo nella fattispecie una zona riservata, un servizio igienico
opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili.
Ogni 400 posti se ne devono
riservare due per le persone a ridotta capacità motoria, e altrettanti per
persone su sedia a ruote.
Più in generale, la
legislazione vigente afferma che tutti i locali destinati ad attività
collettive (ed in particolare i luoghi pubblici) devono essere accessibili
L'accessibilità delle
strutture sociali risulta garantita se sono
accessibili:
gli spazi esterni, ovvero ci deve essere almeno un
percorso che funga da collegamento tra la
viabilità pubblica e l'accesso
dell'edificio;
ove previsti, i posti auto, in parcheggio o in
un'autorimessa di pertinenza dell'edificio;
tutte le parti dell'edificio.
Per quanto riguarda i servizi
igienici, secondo quanto espresso dal D.M. 236/89, ci deve essere un servizio
igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio.
Naturalmente, i servizi
accessibili devono anche avere una buona ubicazione e
devono essere facilmente raggiungibili, anche per quanto indica il D.P.R.
503/96 all'art. 8, che prevede un servizio igienico accessibile per ogni nucleo
installato, indipendentemente dalla collocazione per piano.
In particolare, per quanto
riguarda gli edifici pubblici, deve essere garantita l'accessibilità anche agli
ambienti riservati al personale in servizio (impiegati, operatori etc.).
Riassumendo, questa
legislazione va applicata nel seguente modo:
gli edifici (pubblici e privati) di nuova costruzione
devono essere realizzati in conformità agli standards
previsti dalla legge
gli edifici (pubblici e privati) in ristrutturazione
devono anch'essi rispettare gli standards normativi
gli edifici pubblici esistenti, anche se non
ristrutturati, dovranno essere oggetto di tutte le varianti possibili e
conformi alla normativa vigente
ATTIVITA' COMMERCIALI
A garantire l'accessibilità
dei servizi commerciali non vi è stata che una tarda e limitata azione
legislativa in questo importante settore.
Ad affrontare il problema in
modo specifico è il D.M.LL.PP. 236/1989.
Esso sancisce il principio
generale che "ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione,
deve essere adattabile per tutte le parti e componenti
per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità",
dove per "adattabilità" si intende la possibilità di adattare
facilmente e rapidamente l'immobile alle esigenze dell'utente disabile.
Al di là
del principio generale sancito,
ciò che più interessa è che le sedi e gli impianti produttivi delle aziende o
delle imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio devono
essere accessibili.
Naturalmente, tale norma si
applica agli edifici di nuova costruzione e a quelli preesistenti alla legge,
nel caso in cui siano oggetto di interventi di
ristrutturazione.
Per raggiungere tale scopo,
l'articolo 11 prevede che, al momento della domanda per il rilascio della
licenza di abitabilità o agibilità dell'opera
costruita, sia presentata una perizia redatta da un tecnico abilitato, al fine
di accertare se quanto realizzato corrisponde alle disposizioni di legge
relative alle barriere architettoniche.
Lo stesso decreto,
all'articolo 3, dispone che le sedi e gli impianti produttivi delle aziende o delle
imprese non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio devono
soddisfare comunque al requisito dell'adattabilità.
Più articolato si presenta il
caso delle unità immobiliari, sedi di attività aperte
al pubblico (quale è il caso, ad esempio, delle attività commerciali): esse
devono soddisfare al requisito della "visitabilità",
cioè deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione e agli spazi
nei quali il cittadino entra in contatto con la funzione svolta dall'attività
che ha sede in quel determinato luogo. Inoltre, per le attività che presentano
una superficie netta pari o superiore ai
Anche tali disposizioni si
applicano alle nuove edificazioni o quelle che sono oggetto di
ristrutturazione: se non vengono soddisfatte le
disposizioni richieste viene negata l'agibilità dei locali.
TRASPORTI URBANI, EXTRAURBANI
ED AEROPORTI
TRASPORTI URBANI ED
EXTRAURBANI
L'articolo 27 della legge
118/1971 esprime il principio generale che i servizi di trasporto pubblico siano resi accessibili ai non deambulanti, tuttavia poco o
nulla è stato fatto in questo settore per abbattere tutte quelle barriere
architettoniche che costituiscono difficoltà e pericolo anche per tutti gli
altri utenti.
Nessun mezzo di trasporto
urbano collettivo è attualmente del tutto accessibile,
per cui è completamente non rispettato quanto peraltro ancora genericamente
indicato dall'articolo 19 del DPR 384/78.
La necessità di spostamento
della persona disabile in città è generalmente soddisfatta da mezzi
opportunamente modificati con speciali piattaforme elevatrici, previa
comunicazione delle proprie esigenze.
Ciò pone dei grossi limiti
alla vita di relazione, dal momento che tali mezzi non
soddisfano del tutto la domanda e sono limitati da una serie di vincoli (ad
esempio, la necessità che il percorso avvenga all'interno del territorio
comunale).
Tale servizio viene gestito in modo differente all'interno delle diverse
città.
La domanda di trasporto
urbano può venire soddisfatta anche con il proprio
mezzo privato, al quale può essere concesso di circolare anche in caso di
limitazioni (art. 5 DPR 384/1978).
Inoltre, al mezzo privato
sono dedicati appositi spazi di sosta riservati con
specifica segnaletica, che dovrebbero rispettare le esigenze della persona
disabile, sia in termini di ubicazione che per dimensioni e raccordo con gli
spazi pedonali (art. 4 DPR 384/1978).
Nei parcheggi custoditi, ogni
cento posti auto disponibili devono esserne riservati
gratuitamente almeno due posti.
L'auto privata è favorita
anche negli spostamenti extraurbani: le concessioni autostradali ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli
impianti (art.
In genere, comunque,
risulta più facile utilizzare i mezzi di trasporto extraurbani, nei quali sono
stati avviati dei processi di
trasformazione delle strutture e di ampliamento dei servizi connesso con gli adempimenti
legislativi derivanti dal DPR 384/1978.
Negli articoli che vanno dal
20 al 24, infatti, sono disposte una serie di attenzioni
per rendere accessibili al disabile con limitata capacità motoria treni,
stazioni ferroviarie, servizi di navigazione marittima nazionale, servizi di
navigazione interna, aerostazioni.
Le indicazioni sono sempre le
stesse: servizi accessibili, corridoi di dimensione adeguata (1,50m), porte comode (larghezza di 90cm), pendenze dolci (al
massimo 8%), assenza di gradini (misura massima di 2,5cm), oppure la presenza
di idonei ausili per un loro superamento (ascensori, montascale,
rampe, etc).
Le maggiori stazioni
ferroviarie ed aeroporti dispongono di un numero
riservato per informazioni, prenotazioni, acquisto del biglietto, accesso al
servizio di trasporto, etc.
AEROPORTI
Tutti i servizi esterni
connessi all'aeroporto, come i parcheggi, i mezzi di collegamento, etc., devono essere accessibili.
All'interno dell'aeroporto
tutti i servizi accessori (ristoranti, bar etc.) devono poter essere
accessibili completamente anche ai portatori d'handicap.
Per quanto riguarda i servizi
igienici, ci deve essere almeno un servizio accessibile (dotato perlomeno di un
wc e di un lavabo) per ogni nucleo di bagni
esistente.
Il percorso fino all'imbarco
sull'aereo deve essere continuo e senza ostacoli.
All'interno dell'aereo,
infine, deve essere prevista la dotazione di sedia a rotelle, per garantire,
per quanto possibile, un'autonoma circolazione al passeggero disabile.
L'attenzione di progettisti
ed architetti si concentra sul problema delle barriere architettoniche e sulla
creazione di prodotti "particolari" per casi "speciali", ma
anche sulla ricerca di componenti ed oggetti, che
possano rispondere alle necessità di una sfera più ampia di utenti.
Questi ultimi possono così
scegliere, all'interno di una gamma di prodotti di
serie, quello che più si avvicina alle proprie esigenze specifiche.
Dal momento
che la battaglia contro le
barriere architettoniche deve essere affrontata soprattutto coinvolgendo i
progettisti, Insieme 200 1 e Disabili.com,
grazie all'apporto dell'ingegnere Saverio Crisci,
mettono a disposizione di tutti, disegni, particolari costruttivi, schemi, etc.
- suddivisi per argomenti -, che possano indicare dimensioni da rispettare di
bagni piuttosto che di camere, di parcheggi piuttosto che di biblioteche, di
rampe piuttosto che di ascensori, e links a siti che
offrano la possibilità di trovare materiale del genere...
Certo ci sono le leggi che
obbligano... i testi specializzati, con le dovute figure, da acquistare... per questo ci è
sembrato giusto aumentare la conoscenza del problema soprattutto tra chi quelle
barriere le progetta, coinvolgendo intanto un progettista in prima persona.
BAGNI
MANIGLIONI
PARCHEGGI
RAMPE
SALA CONVEGNI
SEDIA A ROTELLE
UFFICIO
CONSIGLI E PROGETTI DI UN PROGETTISTA - BAGNI

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

CONSIGLI E PROGETTI DI UN
PROGETTISTA - MANIGLIONI
![]()
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
![]()
Fig. 11
CONSIGLI
E PROGETTI DI UN PROGETTISTA - PARCHEGGI

Fig. 1

Fig. 2
CONSIGLI E PROGETTI DI UN PROGETTISTA - RAMPE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig.
5
CONSIGLI
E PROGETTI DI UN PROGETTISTA - SALA CONVEGNI

Fig. 1

Fig. 2
CONSIGLI E PROGETTI DI UN PROGETTISTA - SEDIA A ROTELLE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
CONSIGLI E PROGETTI DI UN
PROGETTISTA - UFFICIO

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
INFO
Ing. Saverio Crisci
Studio Tecnico Crisci
Vico Lauro n.1
83013 Mercogliano (Avellino)
Tel./ (39) 0825 787975
A cura di Vera Zappalà