IL MINISTERO NON PUÒ IMPORRE ALLE SCUOLE IL TUTOR; OGNI
INTIMIDAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEVE ESSERE RESPINTA E DENUNCIATA.
Il Ministero minaccia sanzioni per imporre il tutor
Nei giorni scorsi la stampa ha dato la notizia di una nota riservata del
Ministero del 30/06 con cui si attribuisce ai
direttori generali degli uffici scolastici regionali il compito di vigilare per
l’integrale applicazione dei provvedimenti attuativi della Legge Moratti e, se nel caso, di adottare "interventi
adeguati anche di carattere disciplinare".
Tale nota si riferisce ovviamente anche alla designazione del tutor.
Perché il Ministero non
può imporre il tutor
La Costituzione all’art. 117 ha espressamente
"costituzionalizzato" l’autonomia delle
istituzioni scolastiche; quindi le "norme generali" dello Stato
possono e devono definire l’ambito dell’autonomia scolastica così come è stato fatto con l’art. 21 della L.
n. 59/97 e con gli artt. del
DPR n. 275/99; definito tale ambito, le modalità di esercizio dell’autonomia
didattica ed organizzativa rientrano, per dettato costituzionale, nel potere
esclusivo degli organi collegiali della scuola e specificatamente per quanto
riguarda l’attività didattica al collegio dei docenti.
Nè
il legislatore statale o regionale, nè la
contrattazione possono legittimamente intervenire per disciplinare le modalità di esercizio dell’autonomia didattica e/o organizzativa.
Spetta quindi al collegio dei docenti decidere, in
piena autonomia, come organizzare l’attività didattica con il solo limite del
rispetto delle prerogative di ciascun docente; difatti a sua volta anche il
collegio dei docenti, nell’esercizio sul suo potere deliberante in materia
didattica, deve rispettare la professionalità di ciascun docente e quindi
tenere conto che la cd "funzione tutoriale" è implicita nella stessa funzione docente.
Nè
peraltro il collegio dei docenti ha il potere di organizzare l’attività
didattica prevedendo forme interne di gerarchizzazione
che sarebbero lesive del principio fondamentale della libertà di insegnamento e della conseguente posizione paritaria di
tutti i docenti.
Con il D.Lgs.
n. 59/04 agli art. 7 e 10 è stato invece previsto che
nell’ambito dell’attività didattica sia affidata "ad un docente in
possesso di specifica formazione" la cd funzione tutoriale.
A parte il fatto non irrilevante che il Parlamento
non aveva conferito alcuna delega al Governo di
istituire tale figura professionale (e quindi il Governo ha arbitrariamente
disciplinato una materia che non era stata delegata), la normativa che prevede
che nell’ambito dell’attività didattica si debba affidare tale attività ad uno
specifico docente, contrasta in modo palese con la norma
costituzionale dell’art. 117,prima richiamata, che salvaguarda l’autonomia
delle istituzioni scolastiche.
Tutte le leggi si devono
osservare, ma in primo luogo la Costituzione
Il Ministero ricorda che le leggi si devono
osservare, ma si devono osservare tutte le leggi ed in
primo luogo la legge fondamentale dello Stato che è la Costituzione.
Le scuole che hanno deliberato di non designare un tutor non hanno quindi violato la
legge, ma hanno correttamente interpretato ed applicato una legge di dubbia
legittimità costituzionale, riconducendola nell’ambito della Costituzione.
Più precisamente la disposizione del decreto n.
59/04 che prevede la designazione del tutor
non può avere efficacia vincolante perchè, in tal
caso, sarebbe lesiva dell’autonomia scolastica prevista dalla Costituzione; non
può quindi imporre un obbligo, ma soltanto prospettare una possibile (secondo
il Governo) organizzazione didattica; spetta però al collegio dei docenti
decidere in piena autonomia e senza alcun condizionamento esterno, come
organizzare l’attività didattica, rispettando in ogni caso le prerogative di
ciascun docente.
Le delibere che hanno deliberato, nell’esercizio
dell’autonomia didattica, di non designare il tutor sono quindi legittime.
Le minacce del Ministero
sono prive di fondamento oltre che lesive della libertà di insegnamento
perchè intimidatorie.
In primo luogo si deve rilevare che la nota
riservata, che tende a condizionare il comportamento dei docenti, rappresenta
una forma di intimidazione lesiva del diritto
costituzionale della libertà di insegnamento.
Se quindi il Ministero intende dare seguito alla
nota riservata, si impone anzitutto una risposta ferma
e decisa da parte di tutto il mondo della scuola, anche a livello legale.
In secondo luogo si deve
ricordare al Ministero che le delibere degli organi collegiali della scuola
sono atti definitivi ed immediatamente esecutivi; il dirigente scolastico è
quindi tenuto ad osservarle e non può nè annullarle nè eluderle, nè ricorrere alle
nomine d’ufficio; nè dette delibere possono essere
legittimamente annullate dai direttori generali degli Uffici scolastici
Regionali.
Come rispondere ad eventuali
atti repressivi o autoritari
a) eventuali nomine d’ufficio del tutor
Possono essere contestate con ricorsi d’urgenza al
Giudice del Lavoro da parte dei nominati, ma anche da parte
dei docenti che sarebbero "espropriati" di un compito che rientra nella
funzione docente.
b) Eventuale annullamento della delibera del
collegio dei docenti
Il provvedimento può essere contestato sia con
ricorso al TAR che al Giudice del Lavoro.
Considerato che le eventuali azioni legali
richiedono adempimenti specifici e l’osservanza di eventuali
termini di decadenza, è opportuno che, almeno in ambito provinciale, in
risposta alle minacce del Ministero sia costituito un gruppo di intervento al
quale le scuole (genitori e/o insegnanti) possano rivolgersi per tutti gli
opportuni suggerimenti.
Il Comitato per la Scuola della Repubblica è comunque
a disposizione per tutta l’opportuna collaborazione.
A tale fine i gruppi locali possono contattare direttamente il Comitato
di Firenze (FAX 055/588820 E-mail: comfirenze@inwind.it).
p.
il Comitato
"Per la Scuola
della Repubblica"
Corrado
Mauceri