Le vittorie "pericolose" della Regione Emilia – Romagna in materia scolastica.

L’UNITA’ di domenica scorsa ha pubblicato un articolo a firma di Marina Boscaini in cui si dava notizia di un importante "vittoria" della Regione Emilia Romagna; la Corte Costituzionale ha difatti respinto il ricorso con cui il Governo aveva impugnato la legge regionale dell’Emilia Romagna ( L.R. n. 12 del 30 giugno 2203) in qualche modo applicativa del Titolo V della Costituzione.

Il Governo aveva impugnato detta legge regionale, sostenendo che con tale legge la Regione Emilia Romagna avrebbe "invaso" materie di competenza dello Stato; la Corte Costituzionale con la sentenza n. 34 del 2005 ha respinto le censure sollevate dal Governo, affermando che la legge Emilia Romagna non solo non aveva "invaso" le competenze statali in materia di norme generali sull’istruzione, ma con detta legge ne dava una "coerente" applicazione.

La Corte Costituzionale ha difatti precisato:

a) "L’alternanza scuola-lavoro" "secondo l’opinione della legge di delegazione n. 3 del 2003" costituisce "uno degli elementi centrali del sistema integrato istruzione/formazione professionale". "In questo quadro più generale la norma denunciata (cioè la legge regionale) lungi dal contrastare con quanto stabilito dalla legge statale, si limita a ripeterne sinteticamente il contenuto definitorio senza porre principi o regole ulteriori".

b) Le norme della legge regionale relative alle finalità della scuola dell’infanzia non contrastano con le leggi nazionali (legge Moratti); difatti le stesse definizioni e finalità "si ritrovano ... anche nell’art. 1 del successivo d.lgs 19 febbraio 2004 n. 59; nel contesto descritto" afferma la Corte, "la disposizione denunciata non fa altro che modularsi in quanto già disciplinata dalla legge statale"

c) In merito alla disciplina regionale sull’ "educazione degli adulti", la Corte ha osservato che " la legge delega del 2003 (legge Moratti) prevede genericamente, all’art. 2 comma 1 che è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita....."; in tale ambito si innesta la legge regionale; difatti tale normativa "si pone in linea con le finalità individuate dalla legge delega del 2003".

d) Le norme della legge regionale in materia di integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione professionale ad avviso della Corte non contrastano con la legislazione nazionale (legge Moratti); difatti "l’integrazione tra istruzione e formazione professionale è oggetto della disciplina recata dalla legge n. 53 del 2003.

In conclusione la Corte ha respinto il ricorso del Governo perchè la legge regionale dell’Emilia Romagna non solo non invade materie di competenza dello Stato, ma anzi si colloca nell’ambito delle leggi statali ed in primo luogo della recente legge Moratti.

La Regione Emilia Romagna ha "vinto" il contenzioso giuridico, la Moratti nel contempo ha però potuto contare anche sulla "leale collaborazione" della Regione Emilia Romagna per realizzare il suo disegno disgregatore dell’istruzione scolastica statale.

La realtà è quindi ben diversa dalla descrizione che della vicenda ne ha dato l’articolo dell’Unità ed in vista delle prossime elezioni regionali deve far riflettere sulle politiche scolastiche delle Regioni; oggi, per effetto dell’ ambigua riforma del titolo V della Costituzione, le Regioni hanno un ruolo molto delicato; difatti con la scelta della competenza legislativa "concorrente" rischiano di essere coinvolti nell’ambito delle scelte di politica scolastica nazionale e di diventare strumenti subalterni di tali politiche; di conseguenza se la politica nazionale è, come nel caso della legge della Moratti, una politica eversiva, le Regioni non possono avvallarla, ma al contrario devono contrastarla con tutti i mezzi.

Corrado Mauceri ( coordinamento naz. dell’ Ass. "Per la scuola della Repubblica" )

 

 

 

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