"a cura di Sergio Morozzi" Un gruppo di genitori di Firenze, capitanati da Antonella Lamberti, della zona di Coverciano, hanno preso la lodevole iniziativa di fare un pò di chiarezza riguardo alla legge Moratti di riforma del sistema scolastico del nostro
paese, ed hanno iniziato a contattare altri genitori, tra i quali anche quelli del vicino comune di Bagno a Ripoli, e tutti insieme hanno partecipato all'assemblea che si è tenuta Lunedì 15 Dicembre presso il Circolo Andreoni. Gli organizzatori avevano invitato a questo incontro due sindacalisti e la referente del coordinamento fiorentino per la difesa del tempo pieno, affichè potessero fare un pò di chiarezza sull'iter e lo stato attuale della legge. Il Coordinamento ha un suo riferimento principale nel CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica) di Bologna e Retescuole di Milano
Per Firenze la referente è Sonia Bortolotti. Abbiamo deciso di attivare questo sito per meglio adempiere ad una funzione formativa ed informativa che porti i genitori ad una partecipazione cosciente alle azioni di pressione che si intendono intraprendere, quanto meno per mantenere lo status attuale del tempo pieno in termini qualitativi e quantitivi.
Grazie a questo sito http://digilander.libero.it/infoscuolabaripoli sarà quindi possibile dare diffusione in tenpo reale a tutte le informazioni riguardanti le iniziative e l'iter della riforma ospitando sul sito gli articoli che ogni genitore, docente o altri accetteranno di far pubblicare. Dal sito sarà possibile scaricare i documenti o gli stampati per la raccolta firme adesioni ecc.
Da questo sito è inoltre attiva una particolare casella postale MAIL che risponde a mailto:infoscuola.fi@libero.it nella quale "imbucare le proprie lettere" ed allo stesso tempo leggere la posta di tutti gli scriventi così da innescare un Forum di domande, risposte e contributi vari che arricchiranno la conoscenza e l'interesse di tutti stimolando la partecipazione.
Riguardo all'assemblea in questione, devo dire che è la prima volta che sono riuscito a capire qualcosa di come funzionerebbe questa "riforma". Intanto la riforma prende corpo da una legge delega e quindi consta di un dispositivo generale, che per grandi linee definisce la strada da seguire, ma che per percorrerla ha poi bisogno dei decreti attuativi che appunto sono quelli che via via dovranno essere emessi, prodotti da un'apposita commissione del Ministero. Purtroppo questi decreti emessi in itinere rischiano di stravolgere tutta la scuola inferiore in ogni ordine e grado senza fornire certezze già difficili da trovare normalmente, sul futuro dell'impegno scolastico degli allievi e delle aspettative dei genitori. Per questo il primo decreto attuativo della legge viene contestato in più parti ed in particolare da parte dei genitori in quanto si evince,tra le molte altre cose didattiche ed educative, la chiara volontà di abolire il tempo pieno o comunque di trasformarlo in tempo di attesa, o semplice dopo scuola. Da qui il coordinamento genitori/insegnanti e la necessità di fare sentire il proprio peso per una radicale modifica di questo decreto che dovrebbe concludere il proprio iter istituzionale entro la seconda metà di Gennaio 2004, inviando fax ecc. (Scaricate gli stampati da questo sito.)
Ma vediamo nei dettagli cosa dice la legge seguendola anche nell'attuale e futuro Iter che questa farà. Il 28 marzo 2003 è stata approvata dal parlamento questa legge n°53, con 141 voti a favore e 101 contrari. Si tratta di una legge delega: Art.1 “Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno….il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,….uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei LIVELLI ESSENZIALI delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.” Art.2. comma c) “è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età.” Art.3. la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti..,e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti….
”ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di Istruzione e di formazione, l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, effettua delle verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative” Il PRIMO DECRETO ATTUATIVO è stato approvato in prima lettura il 12 settembre dal Consiglio dei Ministri In precedenza è stato emesso un mini decreto "estivo" che da il via alla sperimentazione della lingua inglese e informatica già dalla prima classe elementare di quest'anno.
Questo DECRETO, che come vedremo sancirebbe la fine del tempo pieno "didattico" che conosciamo, per essere definitivo deve seguire il seguente iter:
1) Parere dell’ANCI e delle Regioni Il 20 dicembre “hanno presentato due documenti distinti, ma simili nel contenuto, che contengono osservazioni critiche e emendamenti. I rappresentanti del MINISTERO, al massimo livello legislativo, hanno dichiarato la loro condivisione di molte delle questioni poste, preannunciando l’accoglimento dei relativi emendamenti. Per quanto riguarda invece il punto più controverso e più importante per i cittadini e per gli enti locali: la durata dell’impegno statale nel caso in cui i genitori chiedano in modo prevalente il tempo pieno, i RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO si sono riservati l’espressione di un parere, e quindi di accogliere o meno gli emendamenti, solo dopo il diretto consenso del Ministro.” Per questo motivo è stato chiesto lo spostamento della discussione del decreto in Conferenza ad una data successiva a quella prevista per il 26 novembre, in modo che si potesse disporre delle determinazioni del Ministro su tutta la problematica. Art.2 accesso alla scuola dell’infanzia 1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
L’ingresso di bambini/e di due anni e mezzo che non hanno autonomia per essere inseriti in classi con 25/28 alunni (senza personale aggiunto come previsto dalla Legge Moratti),sarà causa di disagio per loro e di degrado per la scuola il cui ruolo educativo viene declassato a ruolo assistenziale. Interessante, a questo proposito, la “bocciatura” da parte dell’ANCI. Art.3 attività educative (scuola dell’infanzia) 1. L’orario annuale delle attività educative per la scuola dell’infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica…si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie. Ne deriva un impegno da 25 ore a circa 50 ore settimanali con lo stesso numero di docenti. Art.4 articolazione dei cicli e periodi 1. Il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali. 3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale. 5. Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale. Art.6 iscrizioni alla scuola primaria 2. Possono essere scritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Non tiene in alcun conto la necessità di crescita armonica della personalità dei bambini/e, dei loro bisogni cognitivi, affettivi e sociali.
Si rende più difficile la vita dei singoli bambini/e e delle classi aumentando il disagio scolastico (nati dal 1 gennaio al 30 aprile anno successivo)
Si evita così di realizzare l’obiettivo di rendere generalizzato e obbligatorio l’ultimo anno della scuola dell’infanzia.
I finanziamenti per questo intervento sono garantiti dai risparmi conseguenti alla riduzione dell’organico Art.7. attività educative e didattiche 1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.
891 ore annue per 33 settimane scolastiche. Cioè 27 ore settimanali di attività didattica. Non si sa! Di certo sappiamo che ci saranno le ore di inglese, di informatica, di religione cattolica. E arriviamo a 6 ore, ma non sappiamo nulla sulle quote orarie di competenza regionale, né sul resto. Art.7. attività educative e didattiche 2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie,attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione.
Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. 99 ore annue per 33 settimane scolastiche fanno 3 ore settimanali facoltative a scelta delle famiglie. Da valutare se questa scelta, concessa alle famiglie, possa essere considerata una libertà oppure un isolamento di fronte ad una decisione che nella maggior parte dei casi non li troverà impreparati. Questa scelta, per giunta in anticipo delle ore opzionali e del loro contenuto, rischia infatti di mettere in secondo piano il progetto culturale/educativo/didattico delle scuole, riducendo queste ultime a una sorta di nuovo servizio a domanda individuale perseguito solo per enfatizzare la presunta concessione di responsabilità ai genitori. il concetto che ne ricaviamo è quello di rispondere alle richieste e non alle esigenze o ai bisogni. 3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 NON comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
La mensa non è più considerata “tempo scuola”, i bambini/e non si sa bene per 10 ore la settimana a chi verranno affidati! (cooperative esterne…personale ATA?) Probabilmente il problema verrà demandato agli Enti Locali che però hanno sempre meno soldi.
Il tempo mensa viene considerato “tempo perso”: è invece un momento essenziale che va integrato nel percorso educativo. 27 ore obbligatorie + 3 ore facoltative = 30 ore di didattica Aggiungendo la mensa, in termini quantitativi avremmo ancora il tempo pieno!! Purtroppo qualitativamente le cose non stanno così e lo si evince dalla lettura del comma 4 dell'articolo 7 Comma 4: "Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l’organico di istituto.
Il numero dei docenti che costituirà l’organico di istituto sarà conteggiato sulla base delle 27 ore + eventualmente le 3 opzionali, e non più sulle 40 come è attualmente." NON CI SARANNO PIU' DUE INSEGNANTI PER CLASSE e non solo … Il Comma 4 continua.... Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, (le 3 ore facoltative) ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L’aver separato le 3 ore significa favorire in futuro il distacco completo di questo tempo dal tempo scuola sostituendolo con personale esterno, e comunque impedire la congiunzione con le ore della mattina. Significa dunque eliminazione del tempo pieno come modello educativo che prevede tempi di apprendimento più distesi e il ritorno ad una scuola “corta”, intensiva e con il resto del tempo trasformato in “parcheggio” in attesa dell’arrivo dei genitori. Per questo pensiamo che con l’approvazione di questo decreto,
IL TEMPO PIENO NON CI SARA’ PIU’!! Il Comma 4 continua....e qui arriva il bello!! Il TUTOR "L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di TUTORATO DEGLI ALLIEVI, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti." Comma 6 ..Il docente (Tutor) al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali. Spariscono le ore di compresenza fondamentali per una scuola che voglia garantire pari opportunità a tutti i bambini/e che possono imparare attraverso una personalizzazione dell'apprendimento possibile solo attraverso le compresenze. Per la Riforma invece la personalizzazione della programmazione, ha un altro significato: sancire le differenze di ognuno e dividere il gruppo classe in base ad esse. Questo processo non sarà graduale! Il decreto in itinere, all'Articolo 13 prescrive, per la Scuola primaria, l’attuazione delle disposizioni dall’anno scolastico 2003- 2004, la prima e la seconda classe della primaria e, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe. Dulcis in fundo l'articolo 16 "norme finali e abrogazioni" prevede che siano "abrogate a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello del completo esaurimento delle sezioni e classi funzionanti secondo il precedente ordinamento:
Art.130 comma 2 Dlg 297/94:
“le attività di tempo pieno… potranno proseguire …alle seguenti condizioni: Nonostante la Conferenza Stato, regioni, città NON abbia ancora discusso il decreto, in questi giorni è stato già presentato alle Commissioni parlamentari. (prossima discussione dall’8 al 13/14 gennaio-audizione associazioni e sindacati)
L’iter parlamentare quindi si concluderà il 19 gennaio !
Il Consiglio dei Ministri da quella data, darà il via alla approvazione!
Tutti i genitori interessati al tempo pieno da ora e comunque in futuro si mobilitino insieme al coordinamento affinchè non venga cancellata un'esperienza pedagogica e didattica come quella del tempo pieno e prolungato che ha qualificato la scuola primaria italiana a livello mondiale!
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Il Tutor ripropone la figura sorpassata della maestra unica anni ’50 che ha l’esclusiva dei rapporti con i genitori e cura la stesura dei documenti di valutazione e si interessa dell’aspetto didattico curricolare da sola!
In questo modo si cancella la collegialità del lavoro e viene introdotta una gerarchia che pone in competizione i docenti tra loro.