CONTO CORRENTE E CONTRATTI DI BANCA E BORSA Conto corrente bancario In forza dell'art. 1852 c.c., qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolati con il sistema del conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso, che, si badi, spetta soltanto se sia stato espressamente pattuito e che di solito è convenuto solo per prelevamenti di notevole importo, anche tenuto presente il volume di affari del cliente. Per l'art. 1855 c.c., se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con il preavviso di quindici giorni o con quello diversamente previsto nel contratto, il che di regola avviene. Sul sistema del conto corrente possono innestarsi, per accordo fra le parti, numerose e svariate previsioni di incarichi, della esecuzione dei quali la banca risponde come ogni mandatario. Il Tribunale di Napoli, 26 settembre 1972, in Foro i'ad., 1973, I, 74, nota che in questo contratto gli interessi devono essere pattuiti per iscritto, ma è anche valida la formula predisposta dagli istituti bancari secondo cui gli interessi sono reciprocamente dovuti alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito della piazza. La Cassazione, 23 giugno 1972, n. 2089, in Rep. Gen. Giur. it., 1972, I, 839, l, precisa che con questo contratto la banca, a condizione della esistenza presso di sé di una disponibilità attuale a favore del cliente (il che può avvenire per effetto di un deposito, come di una apertura di credito, di una anticipazione o di altro dei numerosi contratti praticamente esistenti nel sistema bancario), si obbliga a prestare il servizio consistente nel provvedere, per conto e ordine del correntista, anche a pagamenti e riscossioni del più svariato genere, in nome delle esigenze di rapidità e praticità specifiche di simili operazioni. Le parti si tengono aggiornate del dare e dell'avere, per capitali e interessi sia attivi che passivi, mediante estratti conto periodici e a fine anno, la natura dei quali, come osserva la Cassazione, 24 marzo 1972, n. 909, in Mass. Giur. it., 1972, 334, è impostata sulla regola che deve trattarsi di un documento che, rispettando le esigenze contabili interne dell'istituto, in ogni modo rispecchi fedelmente la storia della situazione economica esistente fra le parti, segnando i vari passaggi e i singoli atti economici perfezionati. L'approvazione del conto impegna rispettivamente le parti. Cassette di sicurezza Con il contratto di cassette la banca assume l'obbligo di destinare al cliente, detto "cassettista", uno o più contenitori metallici, posti in ambiente corazzato, affinché vi deponga e faccia custodire quanto desidera preservare e conservare, sia in denaro, che titoli, gioielli o documenti. L'istituto, come precisa l'art. 1839 c.c., risponde verso l'utente per la idoneità, la sicurezza e la custodia dei locali e per la integrità della cassetta, con la sola esclusione del caso fortuito. Il cassettista corrisponde alla banca il compenso pattuito nei modi e termini di contratto. Di regola il contratto si intende a tempo determinato, salvo rinnovo. Quando il contratto è scaduto, se il cliente, adeguatamente preavvisato, non provvede o al rinnovo o all'apertura della cassetta, dopo sei mesi dall'avvertimento la banca può chiedere al pretore di essere autorizzata all'apertura, in presenza di un notaio designato dal magistrato e con le cautele dal medesimo stabilite. II pretore può anche dare le disposizioni per la custodia degli oggetti rinvenuti, scrupolosamente elencati e descritti nel verbale di apertura, e anche consentire la vendita degli stessi nei limiti necessari a soddisfare i crediti della banca per il compenso di canone e per le spese. II Tribunale di Milano, sez. VIII civile, Pres. dr. Quatraro, ha precisato che la banca, in caso di furto, se non aveva adottato le opportune misure preventive, deve l'integrale risarcimento del contenuto della cassetta . Apertura di credito bancario L'art. 1842 c.c. definisce l'apertura di un credito bancario come il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo, o anche a tempo indeterminato. Di regola ciò avviene con garanzie reali o personali; se esse cessano 0 diventano insufficienti, la banca può chiedere, a seconda dei casi, la sostituzione del garante, la ricostituzione o la integrazione delle garanzie. Se il cliente non ottempera, la banca può ridurre il credito o recedere dal contratto. A parte questa eventualità, l'art. 1845 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario o naturalmente salvo giusta causa, la banca non può recedere prima della scadenza del termine pattuito. La giu sta causa, in pratica, può consistere anche in mutamenti gravi nel modo di vivere del cliente. Il regolamento di quanto il cliente deve versare nel momento del recesso avviene entro quindici giorni, ma il cliente perde immediatamente la disponibilità dell'apertura di credito: dunque il termine è solo per il pagamento. Se il contratto è a tempo indeterminato, il preavviso di recesso è obbligatorio nello stesso termine dei quindici giorni, salvo quanto pattuito o, in difetto, di quanto stabilito dagli usi bancari in piazza. La Cassazione, 1 ° marzo 1973, n. 565, in Mass. Giur. it., 1973, 194, stabilisce che questa norma contiene un esplicito rinvio alla volontà delle parti a proposito della durata del preavviso e, proprio per questa possibilità lasciata all'autonomia privata, non trova alcun ostacolo, né logico né giuridico, la previsione dispositiva dell'esonero del recedente anche dalla concessione di qualsiasi termine e dall'efficacia immediata del recesso comunicata alla controparte. In considerazione di questa caratteristica, l'operazione di apertura di un credito richiede, da parte del cliente, l'attenta valutazione delle concrete possibilità di disporre delle somme accreditate, onde evitare il pericolo di una improvvisa chiusura dell'affidamento. Anticipazione bancaria II concetto di questa operazione, regolata dalle banche con disposizioni minuziosissime, è offerto dall'art. 1846 c.c., in forza del quale l'anticipazione può avvenire su pegno di titoli o di merci, con l'avvertimento che obbligatoriamente la banca non può disporre per altre operazioni delle cose ricevute in pegno quando abbia rilasciato, come di solito avviene, un documento descrittivo di tutto quanto costituisce la garanzia della operazione. Il patto contrario deve essere provato per iscritto. La banca ha diritto, oltre al corrispettivo convenuto (la cui misura è stabilita dagli accordi interbancari, detti "cartelli"), al rimborso delle spese di custodia delle merci e dei titoli, se non vi è riservata la disponibilità delle cose stesse. 7. Sconto bancario Lo sconto bancario, a mente dell'art. 1858 c.c., è il contratto con il quale la banca, previa deduzione degli interessi, anticipa al cliente l'importo di un suo credito verso terzi, naturalmente non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'art. 1858 c.c. stabilisce che, se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, l'istituto, nel caso di mancato pagamento, oltre i diritti derivanti dal titolo ha anche diritto alla restituzione della somma.
GARANZIE PERSONALI E REALI 1. La fideiussione La fideiussione è il contratto con il quale il fideiussore, manifestando la volontà in forma esplicita, come vuole 1' art. 1937 c.c., si obbliga pèrsonalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di. una obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza, e può essere prestata anche per una obbligazione futura o condizionale. La Cassazione, 15 febbraio 1972, n. 408, in Mass. Giur. it., 1972, 146, nota ché la volontà di prestare fideiussione è espressa sufficientemente anche senza l'uso formale o addirittura senza la forma scritta, purché la volontà stessa risulti manifestata in modo non equivocabile o possa desumersi attraverso presunzioni gravi e certe, cioè concordanti. La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura ma, in quest'ultimo caso, deve essere previsto l'importo massimo garantito. Il Tribunale di Piacenza, 13 luglio 1971, in Foro Pad., 1971, I, 1033, osserva che il fideiussore per debiti futuri è liberato se il creditore abbia continuato a far credito all'obbligato, nonostante che le condizioni economiche di costui fossero peggiorate: nella specie, per avere il debitore alienato i suoi beni immobili. A mente dell'art. 1941 c.c., la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né essere prestata a condizioni più onerose rispetto all'obbligazione principale. In forza dell'art. 1944 c.c., il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima della escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore che sia citato dal creditore e intenda avvalersi di tale beneficio deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione. II fideiussore che ha pagato il debito subentra nei diritti che il creditore aveva contro il debitore principale. Nello stesso tempo, per l'art. 1950 c.c., gli è riconosciuto il diritto di regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Per l'art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. II termine è ridotto a due mesi se il fideius sore aveva espressamente pattuito che la sua garanzia personale doveva essere circoscritta entro lo stesso preciso termine dell'obbligazione principale. Importante è che l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del suo garante. La disposizione è commentata dalla Cassazione, 27 ottobre 1972, n. 3315, in Rep. Gen. Giur. it., 1972, I, 1462, 18, nel senso che la dichiarazione espressa di voler limitare la propria garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale, dichiarazione cui la legge ricollega l'effetto di ridurre i termini di decadenza da sei a due mesi, va riferita non già alla durata del rapporto cui la fideiussione accede, ma alla scadenza della obbligazione garantita. 2. L'anticresi L'anticresi è il contratto con il quale il debitore, o un terzo, si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore stesso ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale che costituisce il suo credito. È richiesta la forma scritta, per atto pubblico e trascrizione. II creditore, salvo patto contrario, ha i seguenti obblighi. l. Deve pagare le imposte e le tasse dell'immobile ricevuto. 2. Deve conservare, amministrare e, nel caso di fondo agricolo, coltivare lo stesso con la diligenza del buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti. Come può il creditore liberarsi da tali obblighi? Restituendo l'immobile al debitore, purché non abbia rinunziato preventivamente a tale facoltà. In ogni caso 1' anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni. A norma dell'art. 1963 c.c., è nullo qualunque patto, detto commissorio, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito. La ragione di questo divieto è soprattutto di moralità commerciale, per impedire che, stretto dal bisogno, il debitore finisca con il rassegnarsi alla perdita di un bene di valore superiore all'importo del credito. 3. La cessione dei beni si creditori La cessione dei beni ai creditori è il contratto con il quale il debitore incarica gli stessi o alcuni di loro di liquidare tutte oppure parte delle sue attività e di ripartirne il ricavato in soddisfazione dei loro crediti. La cessione deve farsi per iscritto sotto pena di nullità. II debitore non può disporre dei beni ceduti ma, ai sensi dell'art. 1983 c.c., ha il diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine di ogni anno, oltre che a chiusura dell'operazione. I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese per la liquidazione, prelevandone l'importo sul ricavo ottenuto da questa, e ripartendo fra loro le somme ricavate in proporzione dei loro crediti. La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, in realtà ne ha dissimulato una parte notevole, oppure ha occultato delle passività o ne ha esposte delle inesistenti. Questo istituto non opera alcun trasferimento della proprietà dei beni, ma costituisce s emplicemente un mandato a vendere nell'interesse dei creditori. 4. Il pegno Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione sia dal debitore personalmente o da altri per lui. Può essere costituito sui beni mobili e sulla universalità di tali beni, come per esempio sugli elementi componenti di una azienda; sui crediti e su altri diritti sempre aventi per oggetto beni mobili. II pegno si costituisce mediante la consegna al creditore della cosa o del documento che ne conferisce l'esclusiva disponibilità. Tl creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno, rispondendo della perdita e del deterioramento secondo le regole generali di chi detiene cose altrui. Non può però usarne, salvo che l'uso stesso sia necessario per la conservazione; non può darla in pegno né concederne ad altri il godimento. In forza dell'art. 2794 c.c., chi ha costituito il pegno non può ottenerne la restituzione se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e rimborsate le spese. A parte l'eventualità dell'alienazione anticipata della cosa, per evitarne il deterioramento, la vendita stessa di norma avviene a mente degli artt. 2796 e 2797 c.c., allo scopo di far conseguire al creditore quanto gli è dovuto. Prima di procedere alla vendita egli deve, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, intimare al debitore il pagamento della somma dovuta, avvertendolo che in mancanza si procederà alla vendita e notificando l'intimazione anche al terzo che per il debitore abbia costituito eventualmente il pegno. Anche per il pegno è vietato il patto commissorio. 5. Le ipoteche L'ipoteca è una forma di garanzia reale, che può essere legale, giudiziale o volontaria, ed è costituita su beni immobili, e inoltre sui seguenti cespiti: a) sull'usufrutto dei beni immobili; b) sul diritto di superficie; c) sul diritto dell'enfiteuta e su quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci di ipoteca le rendite dello Stato, con determinate formalità, le navi, gli aerei e gli autoveicoli. L'ipoteca attribuisce al creditore che l'ha accesa il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito, soddisfacendolo con diritto di preferenza rispetto agli altri eventuali creditori. Il diritto del creditore alla espropriazione si esercita anche nei confronti di chi abbia acquistato il bene ipotecato, e si costituisce necessariamente mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca legale spetta ai seguenti soggetti, elencati nell'art. 2817 c.c. 1. A1 venditore sui beni immobili venduti, a garanzia degli obblighi che derivano dalla vendita. 2. Ai coeredi, ai soci e ad altri aventi diritto sugli immobili assegnati. 3. Alla moglie sui beni del marito per la dote. 4. Allo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile. L'ipoteca giudiziale è costituita in forza di ogni sentenza che comporti obbligo di pagamento, o dell'adempimento di altra obbligazione od obbligo di risarcimento dei danni. Lo stesso ha luogo negli altri provvedimenti parificati dalla legge alla sentenza. Nel caso di ipoteca volontaria, essa può essere concessa anche mediante una dichiarazione, purché redatta per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità. La ragione per cui la legge richiede l'iscrizione nei registri immobiliari consiste nella tutela degli interessi dei terzi i quali, se acquistano l'immobile gravato dall'ipoteca stessa, subiscono quel gravame che, colpendo direttamente la cosa, la segue nelle mani di chiunque. Tutti gli sviluppi della vita dell'ipoteca devono ugualmente essere resi pubblici mediante annotazione sui registri immobiliari, compresa naturalmente la cancellazione. Come può liberarsi il terzo acquirente? Egli ha facoltà di abbandonare l'immobile ai creditori, di pagare la somma dovuta o di offrire il prezzo pagato per l'immobile, secondo il procedimento particolare che si chiama di "purgazione". L'efficacia della ipoteca dura per vent'anni, cosicché il credito re non ancora soddisfatto deve rinnovarla prima della scadenza di tale termine per evitare che la garanzia reale ipotecaria perda qualsiasi utile effetto. Interessante la fattispecie giudicata dalla Cassazione, 17 febbraio 1979, n. 1062, in Mass. Dec. Ciu, 1979, 753. Un comproprietario di beni indivisi, dopo la domanda di divisione, ipoteca la propria quota di comproprietà, con riferimento a un certo immobile. Questo viene poi assegnato ad altro comproprietario, per vendita all'incanto: ebbene, il Supremo Collegio ha stabilito che il relativo decreto di trasferimento doveva anche far cancellare l'ipoteca, perché la divisione ha effetto retroattivo, e quindi il concedente l'ipoteca non aveva alcun titolo di proprietà. |
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