Norma di attuazione DLgs 174/2001 sul passaggio alla Provincia delle competenze in materia di servizi ferroviari regionali |
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Testo | Illustrazione | |||
Art. 1 |
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Inserimento dell’articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Re-pubblica 19 novembre 1987, n. 527 |
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1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è inserito il seguente: |
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«Art. 1-bis - 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale. | La Provincia assume nel suo territorio la competenza per la programmazione e la gestione di tutti i servizi ferroviari regionali nonché per tutti i compiti connessi. | |||
2. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di medialunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte. | I treni Eurostar, Intercity, Eurocity ed Espressi rimangono di competenza statale. Per tutti i treni regionali ed interregionali è competente la Provincia, inclusi i servizi regionali transfrontalieri. | |||
3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le Province di Trento e di Bolzano. | Il gestore dell’infrastruttura (RFI) deve dare priorità ai servizi regionali introdotti dalla Provincia mediante contratto di servizio con Trenitalia. È quindi obbligata a mettere a disposizione le tracce-orario necessarie per un servizio regionale adeguato. | |||
4. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla Provincia territorialmente interessata. | Le imprese ferroviarie che gestiscono servizi ferroviari per conto della Provincia possono ottenere diritti speciali, in osservanza della normativa sulla concorrenza. | |||
5. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle Province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione. | La Provincia può investire nel miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria mediante convenzione con RFI. Questi investimenti vanno considerati nel calcolo del „pedaggio“ che RFI chiede per i treni regionali commissionati dalla Provincia. | |||
6. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia Spa, espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresì recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di più Regioni o Province autonome, le intese di cui al comma 7. | Le competenze riguardano anche i treni regionali ed interregionali gestiti da Trenitalia al momento dell’entrata in vigore di questa norma. | |||
7. Ai fini dell’accordo di programma di cui al comma 6, le Province autonome, attraverso intese con le Regioni interessate, individuano: a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse Provin-ce autonome e altre Regioni viciniori; b) la Provincia autonoma o Regione che provvede, anche per conto degli altri enti o Regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a); c) i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferro-viari. |
I servizi regionali che riguardano più province/regioni (per es. treni interregionali Brennero-Verona-Bologna) vanno definiti e finanziati in collaborazione tra le province/regioni interessate. | |||
8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le Province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia Spa, e stipulano con la stessa società il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia Spa, si impegnerà ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato SpA nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti. | La Provincia subentra allo Stato nei servizi regionali attuali, applicando il contratto di servizio statale fino al 31/12/2003. | |||
9. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le Province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello Statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima. | Dal 1/1/2004 va stipulato un nuovo contratto di servizio tra la Provincia e Trenitalia o altre imprese ferroviarie incaricate dalla Provincia. | |||
10. Le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le Regioni a Statuto ordinario». | Il precedente fondo per il trasporto ferroviario locale viene suddiviso tra le singole regioni / province autonome. | |||
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