Norma di attuazione DLgs 174/2001 sul passaggio alla Provincia delle competenze in materia di servizi ferroviari regionali
 
  Testo   Illustrazione  
 

Art. 1

     
 

Inserimento dell’articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Re-pubblica 19 novembre 1987, n. 527

     
 

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è inserito il seguente:

     
  «Art. 1-bis - 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.   La Provincia assume nel suo territorio la competenza per la programmazione e la gestione di tutti i servizi ferroviari regionali nonché per tutti i compiti connessi.  
  2. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di medialunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.   I treni Eurostar, Intercity, Eurocity ed Espressi rimangono di competenza statale. Per tutti i treni regionali ed interregionali è competente la Provincia, inclusi i servizi regionali transfrontalieri.  
  3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le Province di Trento e di Bolzano.   Il gestore dell’infrastruttura (RFI) deve dare priorità ai servizi regionali introdotti dalla Provincia mediante contratto di servizio con Trenitalia. È quindi obbligata a mettere a disposizione le tracce-orario necessarie per un servizio regionale adeguato.  
  4. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla Provincia territorialmente interessata.   Le imprese ferroviarie che gestiscono servizi ferroviari per conto della Provincia possono ottenere diritti speciali, in osservanza della normativa sulla concorrenza.  
  5. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle Province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.   La Provincia può investire nel miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria mediante convenzione con RFI. Questi investimenti vanno considerati nel calcolo del „pedaggio“ che RFI chiede per i treni regionali commissionati dalla Provincia.  
  6. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia Spa, espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresì recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di più Regioni o Province autonome, le intese di cui al comma 7.   Le competenze riguardano anche i treni regionali ed interregionali gestiti da Trenitalia al momento dell’entrata in vigore di questa norma.  
  7. Ai fini dell’accordo di programma di cui al comma 6, le Province autonome, attraverso intese con le Regioni interessate, individuano:
a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse Provin-ce autonome e altre Regioni viciniori;
b) la Provincia autonoma o Regione che provvede, anche per conto degli altri enti o Regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a);
c) i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferro-viari.
  I servizi regionali che riguardano più province/regioni (per es. treni interregionali Brennero-Verona-Bologna) vanno definiti e finanziati in collaborazione tra le province/regioni interessate.  
  8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le Province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia Spa, e stipulano con la stessa società il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia Spa, si impegnerà ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato SpA nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.   La Provincia subentra allo Stato nei servizi regionali attuali, applicando il contratto di servizio statale fino al 31/12/2003.  
  9. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le Province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello Statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.   Dal 1/1/2004 va stipulato un nuovo contratto di servizio tra la Provincia e Trenitalia o altre imprese ferroviarie incaricate dalla Provincia.  
  10. Le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le Regioni a Statuto ordinario».   Il precedente fondo per il trasporto ferroviario locale viene suddiviso tra le singole regioni / province autonome.