HamWeb -

Il Regolamento internazionale delle Radiocomunicazioni

 Art. 20 -

Controllo internazionale delle emissioni

L'articolo 20 pone le basi per la cooperazione internazionale in materia di eliminazione dei disturbi ed a questo fine stabilisce i principi secondo i quali deve essere realizzata un'organizzazione di controllo internazionale. Le strutture basilari di questa organizzazione sono le stazioni del sistema di controllo, un insieme di stazioni radio costituite e gestite secondo criteri di elevata qualità, con il rispetto di rigorosi standard internazionali, alle quali viene demandata la funzione di controllo e verifica delle stazioni e di esecuzione delle misure tecniche sulle emissioni. In generale, questa funzione può essere assolta sia da organismi pubblici che privati; in Italia, il Ministero delle comunicazioni gestisce a questi fini i Centri fissi e mobili di controllo delle emissioni radio, che fanno capo agli Ispettorati territoriali del Ministero stesso.

 

ARTICLE 20 - Contrôle international des émissions

ARTICOLO 20 - Controllo internazionale delle emissioni

1872 § 1. Pour faciliter dans la mesure pratiquement possible l'application des dispositions du présent Règlement, notamment pour tendre à une utilisation efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques et contribuer à l'élimination rapide des brouillages préjudiciables, les administrations conviennent de continuer à étendre les moyens de contrôle des émissions et de coopérer, dans la mesure pratiquement possible, au perfectionnement progressif d'un système de contrôle international des émissions.

1872 § 1. Per facilitare nella misura praticamente possibile l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, e particolarmente per tendere ad una utilizzazione efficace ed economica dello spettro delle frequenze radioelettriche e contribuire all'eliminazione rapida dei disturbi pregiudizievoli, le amministrazioni convengono di continuare ad estendere i mezzi di controllo delle emissioni e di cooperare, nella misura praticamente possibile, al perfezionamento progressivo d'un sistema di controllo internazionale delle emissioni.

In questo comma si stabilisce l'importante principio che la forma di collaborazione tra le varie amministrazioni nazionali non sia stabilita una volta e per tutte, ma sia soggetta ad una continua evoluzione nella direzione di un costante miglioramento del sistema globale di controllo.

 

1873 § 2. Le système de contrôle international des émissions ne comprend que les stations de contrôle des émissions qui ont été désignées comme telles par les administrations dans les renseignements envoyés au Secrétaire général conformément au numéro 1879. Ces stations peuvent être exploitées par une administration, ou, en vertu d'une autorisation accordée par l'administration concernée, par une entreprise publique ou privée, par un service de contrôle établi en commun par plusieurs pays, ou par une organisation internationale.

1873 § 2. Il sistema di controllo internazionale delle emissioni comprende solo le stazioni di controllo delle emissioni che sono state designate come tali dalle amministrazioni nelle comunicazioni inviate al Segretario generale in conformità al numero 1879. Queste stazioni possono essere gestite da una amministrazione, o, in virtù d'una autorizzazione accordata dall'amministrazione interessata, da una impresa pubblica o privata, da un servizio di controllo stabilito in comune da più paesi, o da una organizzazione internazionale.

Le stazioni del servizio internazionale, pubbliche o private che siano, non sono dunque 'improvvisate', ma al contrario fanno parte di una ben precisa pianificazione e regolamentazione, che può anche travalicare i confini dello stato entro il quale operano.

 

1874 § 3. Les administrations effectuent, dans la mesure où elles l'estiment possible, les contrôles de caractère général ou particulier qui peuvent leur être demandés par le Comité international d'enregistrement des fréquences ou par d'autres administrations. En demandant des observations de contrôle, il convient que le Comité et les administrations tiennent compte des installations de contrôle mentionnées dans la Nomenclature des stations de contrôle international des émissions (Liste VIII, voir l'article 26), et indiquent clairement, d'une part à quelle fin les observations sont demandées, d'autre part quels sont les paramétres (y compris les programmes appropriés) du contrôle désiré. Les résultats des contrôles de cette nature transmis à d'autres administrations peuvent également être communiqués au Comité, si une telle communication paraît indiquée.

1874 § 3. Le amministrazioni effettuano, nella misura in cui lo ritengono possibile, i controlli di carattere generale o particolare che possono essere loro richiesti dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze o da altre amministrazioni. Nel richiedere osservazioni di controllo, è opportuno che il Comitato e le amministrazioni tengano conto delle installazioni di controllo menzionate nella Nomenclatura delle stazioni di controllo internazionale delle emissioni (Lista VIII, vedere l'articolo 26), e indichino chiaramente, sia a quale fine le osservazioni siano richieste, sia quali sono i parametri del controllo desiderato (ivi compresi gli appropriati programmi). I risultati dei controlli di questa natura trasmessi ad altre amministrazioni possono egualmente essere comunicati al Comitato, se tale comunicazione sembra indicata.

Date le finalità del sistema di controllo, è fin dall'inizio plausibile che esso possa essere sovraccarico di lavoro; perciò, il Comitato e le amministrazioni, che richiedono ed effettuano i controlli, devono farlo bene, in maniera che le osservazioni e le misure siano massimamente efficaci. Per questo, nella richiesta di misure devono essere indicati lo scopo e le modalità delle stesse.

 

1875 § 4. Chaque administration, chaque service de contrôle établi en commun par plusieurs pays et chaque organisation internationale qui participe au système de contrôle international des émissions désigne un bureau centralisateur auquel doivent être adressées toutes les demandes de contrôle et par l'intermédiaire duquel les résultats de contrôle sont transmis au Comité ou aux bureaux centralisateurs des autres administrations.

1875 § 4. Ciascuna amministrazione, ciascun servizio di controllo stabilito in comune da più paesi e ciascuna organizzazione internazionale che participi al sistema di controllo internazionale delle emissioni designa un ufficio centralizzatore al quale dovranno essere indirizzate tutte le domande di controllo e mediante il quale i risultati dei controlli sono trasmessi al Comitato o all'ufficio centralizzatore delle altre amministrazioni.

In sostanza, ciascun membro del sistema deve avere un ufficio che si occupa in esclusiva del tenere i rapporti con gli uffici omologhi di tutti gli altri membri, rendendo così la comunicazione rapida ed efficiente.

 

1876 § 5. Les administrations conviennent que les demandes de contrôle émanant d'organisations internationales ne participant pas au système de contrôle international des émissions doivent être coordonnées par le Comité et transmises par lui aux administrations, s'il y a lieu.

1876 § 5. Le amministrazioni convengono che le richieste di controllo emanate da organizzazioni internazionali non partecipanti al sistema di controllo internazionale delle emissioni dovranno essere coordinate dal Comitato e da questo trasmesse alle amministrazioni, se del caso.

1877 § 6. Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords de contrôle privés, conclus à des fins déterminées par des administrations, des organisations internationales ou des entreprises publiques ou privées.

1877 § 6. Le disposizioni del presente articolo non riguardano gli accordi di controllo privati, conclusi a fini determinati da amministrazioni, organizzazioni internazionali o imprese pubbliche o private.

Si noti che il Comitato si fa carico di mantenere i contatti con le organizzazioni esterne internazionali, ma non con quelle nazionali, che sono invece di competenza delle singole amministrazioni. Inoltre, ogni amministrazione può, per motivi che non siano propri del sistema internazionale di controllo, stipulare localmente accordi, ai quali non si applicano le disposizioni qui esposte. Ad esempio, un'amministrazione può accordarsi con emittenti nazionali ed eseguire controlli di qualità per loro conto, senza che ciò debba in alcun modo investire il Comitato od il sistema internazionale di controllo.

  

1878 § 7. Les normes techniques dont le CCIR recommande l'observation par les stations de contrôle sont reconnues par le Comité comme normes pratiques optimales pour les stations de contrôle international des émissions. Toutefois, pour répondre au besoin de certaines données, les stations qui observent des normes techniques moins élevées peuvent, si leur administration le désire, participer au système de contrôle international des émissions.

1878 § 7. Le norme tecniche di cui il CCIR raccomanda l'osservanza da parte delle stazioni di controllo sono riconosciute dal Comitato come norme pratiche ottimali per le stazioni di controllo internazionale delle emissioni. Tuttavia, per soddisfare l'esigenza di certi dati, le stazioni che osservano delle norme tecniche meno elevate possono partecipare al sistema di controllo internazionale delle emissioni, se la loro amministrazione lo desidera.

1879 § 8. Aprés avoir déterminée si les normes techniques observées par les stations de contrôle sont suffisantes, les administrations notifient au Secrétaire général les renseignements utiles concernant les bureaux centralisateurs et les stations qu'elles souhaitent faire inclure dans la Liste VIII, en identifiant clairement les stations susceptibles de participer au système de contrôle international des émissions (voir l'article 26 et l'appendice 9).

1879 § 8. Dopo aver determinato se le norme tecniche osservate dalle stazioni di controllo sono sufficienti, le amministrazioni notificano al Segretario generale le informazioni utili riguardanti l'ufficio centralizzatore e le stazioni che desiderano far includere nella Lista VIII, identificando chiaramente le stazioni suscettibili di far parte del sistema di controllo internazionale delle emissioni (vedere l'articolo 26 e l'appendice 9).

Il livello tecnico per le stazioni di controllo è quello fissato dal CCIR (ed è alto). Le amministrazioni devono in sostanza accertare la qualità delle stazioni di controllo prima di poterle iscrivere al registro apposito; però se vogliono, possono far partecipare al sistema anche stazioni a livello tecnico inferiore (ad esempio, se non ci sono stazioni con standard sufficienti).

  

1880 § 9. (1) Les résultats de mesure transmis au Comité ou à d'autres administrations doivent comporter l'estimation de la précision obtenue au moment de la mesure.

1880 § 9. (1) I risultati delle misure trasmessi al Comitato o ad altre amministrazioni dovranno importare la stima della precisione ottenuta all'atto della misura .

1881 (2) Lorsque le Comité estime douteux ou insuffisants pour ses besoins les résultats fournis par une station de contrôle, il en avise l'administration ou l'organisation internationale intéressée en donnant les détails utiles.

1881 (2) Qualora il Comitato ritenga dubbi od insufficienti per le sue esigenze i risultati forniti da una stazione di controllo, ne avvisa l'amministra-zione o l'organizzazione internazionale interessata, fornendo i dettagli utili.

1882 § 10. Lorsque des mesures urgentes sont requises, les communications entre le Comité et les bureaux centralisateurs, ainsi qu'entre les bureaux centralisateurs eux-mêmes, doivent être acheminées par les moyens de transmission les plus rapides.

1882 § 10. Qualora siano richieste delle misure urgenti, le comunicazioni tra il Comitato e l'ufficio centralizzatore, come pure tra gli uffici centralizzatori stessi, dovranno essere inoltrate con i più veloci mezzi di trasmissione.

1883 § 11. Les administrations font tout leur possible pour que les observations de contrôle (voir l'appendice 21) soient communiquées au Comité dans les moindres délais.

1883 § 11. Le amministrazioni fanno tutto il possibile perché le osservazioni di controllo (vedere l'appendice 21) siano comunicate al Comitato nel più breve termine.

Nei risultati delle misure, che debbono pervenire senza ritardi, la precisione è essenziale, in quanto le misure effettuate spesso avranno importanti conseguenze economiche o giuridiche; perciò il Comitato si riserva un margine di dubbio e la possibilità di richiedere chiarimenti.

 

1884 § 12. Les bureaux centralisateurs peuvent demander l'aide d'autres bureaux centralisateurs pour appliquer les dispositions du présent article et celles de l'article 22.

1884 § 12. Gli uffici centralizzatori possono richiedere l'aiuto di altri uffici centralizzatori per applicare le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 22.

In questo comma si stabilisce un altro importante principio di collaborazione internazionale, dando agli uffici centralizzatori la possibilità di stringere con i loro omologhi accordi diretti in tema di controllo delle emissioni e di procedure contro i disturbi.

 

1885 § 13. Le Comité tient un relevé des résultats qui lui sont transmis par les stations de contrôle qui participent au système de contrôle international des émissions et établit périodiquement, aux fins de publication par le Secrétaire général, des résumés des résultats de contrôle utiles reçus par lui, auxquels il joint une liste des stations qui ont fourni ces résultats.

1885 § 13. Il Comitato conserva un estratti dei risultati che gli vengono trasmessi dalle stazioni di controllo partecipanti al sistema di controllo internazionale delle emissioni e prepara periodicamente, per la pubblicazione da parte del Segretario generale, i sunti dei risultati di controllo utili ricevuti, ai quali allega una lista delle stazioni che hanno fornito questi risultati.

1886 § 14. Lorsqu'une administration, en fournissant des observations établies par une de ses stations de contrôle participant au système de contrôle international des émissions, déclare au Comité qu'une émission identifiée sans ambiguïté n'est pas conforme aux dispositions du présent Règlement, le Comité attire l'attention de l'administration concernée sur ces observations.

1886 § 14. Qualora un'amministrazione, nel fornire le osservazioni compilate da una delle proprie stazioni di controllo partecipanti al sistema di controllo internazionale delle emissioni, dichiari al Comitato che una emissione identificata senza ambiguità non è conforme alle disposizioni del presente Regolamento, il Comitato attira l'attenzione dell'amministrazione interessata su dette osservazioni.

E finalmente arriviamo a quella che è l'attività principale del Comitato, cioè ricevere informazioni da ciascuna singola organizzazione, amministrazione, stazione di controllo e riassumere il tutto in un'informazione periodica distribuita a tutti i membri del sistema di controllo, sottolineando le irregolarità ed inadempienze così che la competente amministrazione possa prendere le contromisure del caso.