HamWeb - Direttiva XI/7532/122 del 10/6/72
Istituzione di una patente speciale per operatori di stazioni di radioamatore

Vedi anche: D.P.R. 5 Agosto 1966 n. 1214

In questa pagina viene presentato un estratto della direttiva con la quale sono state istituite la patente e la licenza speciali di radioamatore; sono state riportate tutte le parti di interesse per il radioamatore, mentre sono state omesse per brevità alcune parti riguardanti aspetti burocratici dell'iter dei documenti all'interno del Ministero.

 

Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni

Direzione generale

Ispettorato generale delle telecomunicazioni

Direzione Centrale dei Servizi Radioelettrici

Divisione 1a - Sezione 2a

Prot. XI/7532/122 del 10 giugno 1972

Oggetto: Istituzione di una patente speciale per operatori di stazioni di radioamatore.

Questo Ministero è venuto nella determinazione in armonia con quanto previsto dall'art. 41 n. 1563 del Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni, di procedere all'istituzione di una speciale licenza per stazioni di radioamatore che utilizzino frequenze. superiori ai 144 MHz per le quali il Regolamento medesimo dà facoltà alle Amministrazioni di prescindere dall'accertamento della capacità a trasmettere e ricevere in codice Morse.

La necessaria patente per l'esercizio di stazioni del genere può pertanto essere rilasciata senza l'effettuazione della prova di telegrafia.

I Circoli in indirizzo sono pertanto invitati a procedere al rilascio delle patenti di cui trattasi, previa effettuazione della sola prova teorica prevista dal programma allegato al D.P.R. 5.8.1966 n. 1214.

(...omissis...)

La documentazione da presentarsi dai candidati alla patente speciale è, ovviamente, la medesima richiesta ai candidati al conseguimento della patente ordinaria, così come rimangono invariati i criteri per il rilascio della patente senza esami, stabiliti nelle Istruzioni per l'applicazione degli artt. 2 e 3 del succitato D.P.R. per la parte riferibile, logicamente, alla sola prova di teoria.

Deve, cioè procedersi al rilascio della patente speciale senza esami quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera A) e dalla lettera B) dell'allegato 4 alle Istruzioni medesime.

Agli interessati che abbiano superato gli esami di teoria o che abbiano titolo alla concessione della patente senza esami, deve essere rilasciato il titolo avvalendosi dei moduli usuali, sul frontespizio dei quali deve essere apposta, con apposito timbro, l'annotazione "valida solo per l'esercizio di stazioni che utilizzano frequenze superiori ai 144 MHz".

(...omissis...)

Rimangono invariate e devono essere applicate, anche alle patenti speciali tutte le altre nome relative alle patenti ordinarie, (omissis).

A coloro che avranno conseguito la patente speciale questa Direzione Centrale rilascerà la conseguente licenza speciale, relativamente alla quale saranno osservate le procedure e le norme in vigore per la licenza ordinaria.

(...omissis...) si riassumono qui appresso le principali norme relative alle licenze medesime:

  1. la potenza massima di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore, tenuto conto delle caratteristiche delle frequenze da utilizzarsi, è fissata in 10 (dieci) watt;
  2. le relative stazioni sono liberamente trasferibili, quando trattisi non di cambio di domicilio, ma di occasionali spostamenti, senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero;
  3. gli autorizzati sono obbligati a detenere soltanto stazioni operanti sulle bande dei 144-146 MHz, o superiori, escluso il possesso di apparecchiature operanti su frequenze inferiori, a meno che non siano muniti anche della licenza ordinaria;
  4. nei confronti delle licenze speciali sono valide tutte le restanti norme in vigore;
  5. la licenza speciale, al fine della misura del canone di esercizio, è equiparata alla licenza ordinaria di 1a classe.

(...omissis...)

IL MINISTRO