HamWeb - Determinazione del 29/12/98
Impiego delle bande di frequenza 50-51 MHz

DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI
DIV 1a   SEZ. 6a

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con DPR del 29 Marzo 1973, n° 156;

Visto il Decreto Legislativo del 3 Febbraio 1993, n° 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota dell'Associazione Radioamatori Italiani in data 2 novembre 1998;

Viste le disposizioni impartite con circolari del 19 febbraio 1985 e del 16 ottobre 1996 concernenti rispettivamente le autorizzazioni:

  1. all'esercizio sul mezzo mobile, escluso mezzo aereo, delle stazioni radioamatoriali di potenza massima di 10 Watt operante sulle frequenze 144-146 MHz e superiori;
  2. all'uso delle bande di frequenze 50-51 MHz, con statuto di servizio secondario, per esperimenti di propagazione alle seguenti condizioni:
  • potenza d'uscita della stazione di radioamatore 10 Watt;
  • impiego della banda di frequenza su base di non interferenza, con sospensione del servizio radioamatoriale, in caso si interferenza a circuiti militari;

Visto che il prolungato esercizio delle stazioni di radioamatore nelle suddette bande di frequenze 50-51 MHz non ha dato luogo ad inconvenienti e che, pertanto, sono venute meno le esigenze di subordinare tale esercizio a preventiva autorizzazione;

Visto che l'esercizio delle stazioni di radioamatore nelle bande di frequenze 50-51 MHz non osta la vigente e la prevedibile normativa concernente il piano nazionale di riparazione delle radiofrequenze;

Al fine di corrispondere alle esigenze dei radioamatori e nell'interesse dello sviluppo dell'attività radiantistica;

DETERMINA

ART. 1

L'impiego delle bande di frequenza 50-51, per scopi di cui in premessa, e' consentito senza previa autorizzazione; permane l'obbligo di sospensione dell'impiego delle frequenze nell'eventualità di interferenze a servizi pubblici e privati di telecomunicazione;

ART. 2

Sono consentiti il trasferimento in altra sede e l'utilizzo su mezzo mobile degli apparati operanti sulle bande di frequenza di cui all'art. 1, anche da parte dei titolari di licenza speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Antonio Micciarelli)

Con riferimento alla nota sopra distinta, si comunica che il possesso da parte dei radioamatori di apparecchiature predisposte per il funzionamento su bande di frequenze non consentite non integra, di per sé, violazione alle norme recate dagli art. 218 e 402 del Codice P.T.

Una interpretazione più restrittiva del portato normativo sopra richiamato, avulso dall'accertamento della effettiva avvenuta ricezione e trasmissione nelle bande non consentite, non sembra conforme a legittimità.

Si aggiunge che di tale orientamento sono stati resi edotti gli Organi Periferici di questo Ministero cui è stata, peraltro, rappresentata l'opportunità di estenderlo ai coesistenti organi della specialità di polizia interessata alla tutela delle telecomunicazioni.

Il Direttore della Divisione
Dott. Fausto Gambacciani