HamWeb - Estratto del Codice Postale

Verifiche, controlli ed apparati

Art. 193 - Controlli

Allo scopo di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dal concessionario, l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli e verifiche sull'esercizio della concessione.
L'Amministrazione ha altresì la facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi del concessionario; a tal fine il concessionario è obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso ai funzionari dell'Amministrazione, muniti di apposita autorizzazione.

 

Art. 319 - Norme tecniche per gli impianti

Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

 

Art. 398 - Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle trasmissioni ed alle radioricezioni

E' vietato costruire od importare, a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici, o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Nelle norme di cui al primo comma verrà determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonché, eventualmente, per la apposizione di un contrassegno che la certifichi.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Art. 399 - Sanzioni

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000.Qualora il contravventore appartenga alla categoria costruttori od importatori di apparati elettrici o radioelettrici, si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000.
Per le contravvenzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 13.

 

Art. 400 - Vigilanza

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art.396.

 

Art. 401 - Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di concessione quando questa sia richiesta ai sensi del presente decreto, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

 

Art. 402 - Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili

Le norme di cui ai precedenti articoli 398, 399, 400 si applicano anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione.

 (però vedi anche il successivo importante Provvedimento interpretativo DGCA/1/6/99)