HamWeb - Estratto del Codice Postale

Tutela del servizio d'amatore

 Art. 23 - Danneggiamento

Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ad esso inerenti, è punito ai sensi dell'art. 635, n.3, del codice penale.

 

Art. 240 - Turbative ai servizi di telecomunicazioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti per territorio.

 

Art. 397 - Installazioni di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.
Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.