HamWeb - Estratto del Codice Postale

Sanzioni e divieti

Art. 191 - Decadenza

La decadenza della concessione è pronunciata nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario.
Essa non può essere pronunciata se il concessionario non sia stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni.
Nessun risarcimento o indennizzo di sorta è in ogni caso dovuto al concessionario.
Il provvedimento di decadenza è adottato dalla stessa Autorità che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto dal giorno in cui sia stato notificato al concessionario.

 

L. 223/90, Art. 30 comma 7: L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

Art. 195 - Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni

1) Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione od autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2) Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi (* pena sostituita da pena pecuniaria dalla L.561/93; vedi nota sotto riportata)
3) Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4) Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5) Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.
Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
6) Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

Nota: il comma 2 è stato parzialmente aggiornato dalla seguente:

Legge 28/12/1993, n. 561 - Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi

Art. 195, comma 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;
Sanzioni
in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1973, n.156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

 

Art. 218 - Violazione degli obblighi

Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalità o modalità diverse da quelle indicate negli atti di concessione, è punito con ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
I contravventori che, per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potrà essere inferiore a lire 20.000.
Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, l'Amministrazione può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione.
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione.

 

Art. 403 - Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti

Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 .
L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.

 

Art. 404 - Uso di nominativi falsi o alterati - Sanzioni

Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il fatto non costituisca reato più grave. Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

 

Art. 405 - Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

 

Art. 406 - Uso indebito di segnale di soccorso

Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 200.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.