HamWeb - Estratto del Codice Postale Sanzioni e divieti |
Art. 191 - Decadenza La decadenza della concessione è pronunciata nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario. Essa non può essere pronunciata se il concessionario non sia stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni. Nessun risarcimento o indennizzo di sorta è in ogni caso dovuto al concessionario. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla stessa Autorità che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto dal giorno in cui sia stato notificato al concessionario.
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L. 223/90, Art. 30 comma 7 : L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente: |
Art. 195 - Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni 1) Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione od autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. |
Nota : il comma 2 è stato parzialmente aggiornato dalla seguente:Legge 28/12/1993, n. 561 - Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi
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Art. 218 - Violazione degli obblighi Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalità o modalità diverse da quelle indicate negli atti di concessione, è punito con ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
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Art. 403 - Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 .
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Art. 404 - Uso di nominativi falsi o alterati - Sanzioni Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati , è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il fatto non costituisca reato più grave. Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
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Art. 405 - Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni Le sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
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Art. 406 - Uso indebito di segnale di soccorso Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 200.000 , salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
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