HamWeb - Estratto del Codice Postale

Servizio d'amatore

 Art. 314 - Servizi radioelettrici

Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni, nonché le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche, escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico.

 

Art. 315 - Stazione radioelettrica

Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto.

 

Art. 318 - Licenza d'esercizio

Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

 

Art. 330 - Stazioni di radioamatore

L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformità delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento.
L'attività di radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

 

Art. 331 - Cittadinanza

Oltre che agli altri: requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso della cittadinanza italiana. Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:

a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunità economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmata a Parigi il 13 dicembre 1955;

b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.

 

Art. 332 - Validità delle concessioni - canoni

La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori è valida cinque anni, salva la facoltà di rinnovo, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il titolare della concessione è tenuto al versamento di un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.

 

Art. 340 - Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione

Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Il titolo di cui al comma precedente non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate ad uso militare delle Forze Armate e di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'Interno e di quello della Difesa;
b) di stazione di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliare della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.

Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al precedente comma ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o od impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.