Art. 340 - Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione
Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente , e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Il titolo di cui al comma precedente non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate ad uso militare delle Forze Armate e di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'Interno e di quello della Difesa;
b) di stazione di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliare della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al precedente comma ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o od impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.
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Art. 341 - Classi e tipi dei titoli di abilitazione
I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni sono i seguenti:
a) certificato di 1ª Classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili
b) certificato di 2ª Classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili
c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili
c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi
d) certificato generale di radiotelefonista per navi o per aeromobili
d1) certificato generale di radiotelegrafista per navi
e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili
e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi
e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili
f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri
f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri
g) patente di operatore di stazione di radioamatore
Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), b) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali è prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g) senza sostenere esami.
Il titolare di uno dei certificati di cui alle lettere da c1) a e1), è abilitato anche all'esercizio degli altri servizi, come segue :
1. il titolare del certificato alla lettera c1) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1) e può ottenere la patente di cui alla lettera g) senza sostenere gli esami
2. il titolare del certificato di cui alla lettera d) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e2) ed f1)
3. il titolare del certificato di cui alla lettera d1) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1) ed f1)
4. il titolare del certificato di cui alla lettera e) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e2), f1)
5. il titolare del certificato di cui alla lettera e1) è abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1)
Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di età previsto dall'art.119 del codice della navigazione.
Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
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Ai titoli elencati dall'art. 341 del Codice Postale, il D.M. 584/95 sotto riportato ha aggiunto due nuovi titoli operatore, anch'essi validi per l'esenzione dall'esame di radioamatore.
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D.M. 28 dicembre 1995 n.584 (G.U. n.42/96)
Regolamento recante la revisione della normativa attinente ai titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo.
Certificato generale di operatore (G.O.C.) G.M.D.S.S.
Certificato limitato di operatore (R.O.C.) G.M.D.S.S. |
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visti gli articoli 55 e 56 e il capitolo NIX del regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi. il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n.149;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.327 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la risoluzione n. I della Conferenza IMO dei governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) 1974 del 9 novembre 1988, riguardante l'entrata in vigore di emendamenti per le radiocomunicazioni del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, nel seguito denominato GMDSS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1992 - supplemento ordinario - parte prima;
Considerato che l'art. 55 del regolamento delle radiocomunicazioni prevede l'istituzione dei certificati di operatore per le stazioni di nave e per le stazioni terrene di nave che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS;
Vista la raccomandazione CEPT TIR 31-03 riguardante l'adeguamento delle prove di esame per il rilascio del certificato generale e limitato di operatore per stazioni di navi e per stazioni terrene di nave, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS;
Vista la necessità di adeguare i programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore per stazioni di nave e per stazioni terrene di nave a quelli vigenti in ambito CEPT;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 9 novembre 1995;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
adotta il seguente regolamento:
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Art. 1.
Ai sensi dell'art. 341, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono istituiti i sottoelencati nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di navi e di stazioni terrene di nave, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS:
certificato generale di operatore;
certificato limitato di operatore.
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Art. 2.
il certificato generale e limitato di operatore, di cui al precedente art. 1, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato generale di operatore, di cui al precedente art.1, i candidati debbono dimostrare di essere in possesso del certificato di radiotelegrafista di prima o seconda classe o del diploma di licenza di istituto secondario di secondo grado o di un diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato per le attività marinare.
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Art. 3.
1. Fino al l° febbraio 1997 i candidati al conseguimento del certificato generale di operatore sostengono le prove pratiche ed orali, i cui programmi sono illustrati nell'allegato 3 al presente decreto, del quale fa parte integrante, se in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156:
a) certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;
b) certificato di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;
c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;
d) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;
e) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;
f) certificato generale di radiotelefonista per navi.
2. Fino al l° febbraio 1997 i candidati al conseguimento del certificato limitato di operatore sostengono le prove pratiche e orali i cui programmi sono illustrati nell'allegato 4 al presente decreto, del quale fa parte integrante, se in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche, di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo1973, n. 156:
a) certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;
b) certificato di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;
c) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;
d) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;
e) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;
f) certificato generale di radiotelefonista per navi;
g) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;
h) certificato limitato di radiotelefonista per navi.
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Art. 4.
1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati generale e limitato di operatore è quella prevista dall'art.347 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 dicembre 1995
Il Ministro: GAMBINO
Visto, il Guardasigilli: Dini
Registrato alla Corte dei Conti il 13 febbraio 1996
Registro n. I Poste, foglio n. 256 |