visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 dicembre 1998,
(1) considerando che il settore delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione costituisce una componente fondamentale del mercato delle telecomunicazioni, il quale è, a sua volta, un elemento chiave dell'economia comunitaria; che le direttive applicabili al settore delle apparecchiature terminali di telecomunicazione non sono più in grado di adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore a seguito dell'avvento di nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato e della legislazione in materia di reti;
(2) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della creazione di un mercato unico, aperto e concorrenziale delle apparecchiature di telecomunicazione non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere meglio conseguito dalla Comunità; che le disposizioni della presente direttiva non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo;
(3) considerando che gli Stati membri possono invocare l'articolo 36 del trattato per escludere dalla presente direttiva alcune categorie di apparecchiature;
(4) considerando che la direttiva 98/13/CE(4) ha consolidato le disposizioni relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluse le misure per il reciproco riconoscimento della loro conformità;
(5) considerando che detta direttiva non contempla una sostanziale fascia del mercato delle apparecchiature radio;
(6) considerando che i beni di duplice uso sono soggetti al regime comunitario di controllo delle esportazioni istituito dal regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio(5);
(7) considerando che il vasto ambito di applicazione della presente direttiva richiede nuove definizioni delle espressioni "apparecchiature radio" e "apparecchiature terminali di telecomunicazione"; che un quadro normativo idoneo a promuovere il mercato unico delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe consentire uno sviluppo degli investimenti, della fabbricazione e della vendita al passo con l'evoluzione tecnologica e del mercato;
(8) considerando che, data la crescente importanza delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e delle reti che fanno uso di trasmissione via radio, oltre che delle apparecchiature collegate attraverso collegamenti cablati, qualsiasi regolamento relativo alla produzione, al commercio e all'uso delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe coprire entrambe le classi di tali apparecchiature;
(9) considerando che la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale(6), prevede che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la pubblicazione dettagliata delle specifiche relative alle interfacce tecniche di accesso alla rete, al fine di garantire un mercato concorrenziale della fornitura di apparecchiature terminali;
(10) considerando che gli obiettivi della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione(7), sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, ma senza applicazione dei limiti di tensione;
(11) considerando che i requisiti in materia di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica, prescritti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica(8), sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione;
(12) considerando che il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità derivanti da divergenze delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti possono giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti a livello nazionale siano necessari e proporzionati; che, pertanto, l'armonizzazione delle legislazioni deve limitarsi alle disposizioni necessarie a determinare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione;
(13) considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di apparecchiature radio o apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero dipendere dalla natura e dalle esigenze della categoria stessa; che tali requisiti debbono essere applicati con discernimento, per non frenare l'innovazione tecnologica o la risposta alle esigenze di una libera economia di mercato;
(14) considerando che si dovrebbe vigilare attentamente a che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione non costituiscano un inutile rischio per la salute;
(15) considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il benessere e l'occupazione delle persone disabili, che rappresentano una quota rilevante e crescente della popolazione in Europa; che, pertanto, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero essere concepite, se del caso, in modo che i disabili possano utilizzarle con un adattamento nullo o minimo;
(16) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione possono offrire talune funzioni necessarie per i servizi di emergenza;
(17) considerando che potrebbe essere necessario introdurre nelle apparecchiature radio e nelle apparecchiature terminali di telecomunicazione alcune funzioni per impedire che siano violati i dati personali e la vita privata dell'utente e dell'abbonato e/o per evitare le frodi;
(18) considerando che in alcuni casi potrebbero essere necessari un'interazione via rete con altri apparati ai sensi della presente direttiva e collegamenti con interfacce del tipo appropriato in tutta la Comunità;
(19) considerando che, di conseguenza, dovrebbe essere possibile individuare ed aggiungere i requisiti specifici essenziali sulla vita privata dell'utente, funzioni per utenti disabili, funzioni per servizi di emergenza e/o funzioni per evitare le frodi;
(20) considerando il consenso esistente sul fatto che in un mercato concorrenziale la certificazione volontaria e i sistemi di marcatura elaborati dalle organizzazioni dei consumatori, dai fabbricanti, dai gestori o dagli altri operatori dell'industria contribuiscono alla qualità e sono validi strumenti per accrescere la fiducia dei consumatori nei prodotti e nei servizi di telecomunicazione; che gli Stati membri potrebbero sostenere tali sistemi; che siffatti sistemi dovrebbero essere compatibili con le norme del trattato in materia di concorrenza;
(21) considerando che sarebbe necessario impedire il verificarsi di un inaccettabile deterioramento del servizio per le persone diverse dall'utente dell'apparecchiatura radio o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione; che i fabbricanti di terminali dovrebbero costruire le apparecchiature in modo da impedire che le reti subiscano danni che rechino un siffatto deterioramento in condizioni di impiego normali; che occorrerebbe che i gestori di reti le costruiscano in modo da non obbligare i fabbricanti di apparecchiature terminali ad adottare provvedimenti sproporzionati per prevenire danni alle reti; che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) dovrebbe tenere debitamente conto di questo obiettivo all'atto dell'elaborazione di norme relative all'accesso alle reti pubbliche;
(22) considerando che dovrebbe essere garantito l'utilizzo efficace dello spettro delle radiofrequenze in modo da evitare interferenze dannose; che andrebbe promosso, nella misura del possibile, un uso efficace, conforme agli sviluppi più recenti, di risorse limitate quali, ad esempio, lo spettro delle radiofrequenze;
(23) considerando che le interfacce armonizzate fra apparecchiature terminali e reti di telecomunicazione contribuiscono a promuovere mercati competitivi sia per le apparecchiature terminali sia per i servizi di rete;
(24) considerando, tuttavia, che i gestori di reti di telecomunicazioni pubbliche dovrebbero avere la possibilità di definire le caratteristiche tecniche delle loro interfacce, fatte salve le norme del trattato in materia di concorrenza; che, di conseguenza, essi dovrebbero pubblicare specifiche tecniche di tali interfacce accurate e adeguate per consentire ai produttori di progettare apparecchiature terminali di telecomunicazione che soddisfino i requisiti della presente direttiva;
(25) considerando, tuttavia, che le norme in materia di concorrenza contenute nel trattato e la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione(9), stabiliscono il principio di trattamento equo, trasparente e non discriminatorio di tutte le specifiche tecniche che hanno implicazioni normative; che, di conseguenza, spetta alla Comunità e agli Stati membri, sentiti gli operatori economici, garantire l'equità del quadro normativo creato dalla presente direttiva;
(26) considerando che spetta agli organismi di normalizzazione europei, in particolare all'ETSI, garantire che le norme armonizzate siano adeguatamente aggiornate e redatte in modo tale da offrire un'interpretazione inequivocabile; che il mantenimento, l'interpretazione e l'attuazione delle norme armonizzate costituiscono ambiti altamente specializzati e di crescente complessità tecnica; che detti compiti esigono la partecipazione attiva di esperti scelti fra gli operatori economici; che in alcune circostanze potrebbe essere necessario fornire interpretazioni o correzioni di norme armonizzate più urgenti di quanto non sia possibile attraverso le normali procedure degli organismi di normalizzazione europei che operano ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione(10);
(27) considerando che è nel pubblico interesse disporre di norme armonizzate a livello europeo, in relazione alla progettazione ed alla produzione di apparecchiature radio e di apparecchiature terminali di telecomunicazione; che il rispetto delle suddette norme pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti essenziali; che sono consentiti altri mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali;
(28) considerando che l'assegnazione degli identificatori di categoria delle apparecchiature dovrebbe scaturire dalle competenze della CEPT/ERC e degli organismi europei di normalizzazione competenti in materia di radiocomunicazioni; che altre forme di cooperazione con detti organismi devono essere incoraggiate nei limiti del possibile;
(29) considerando che, per consentire alla Commissione di seguire efficacemente il controllo del mercato, gli Stati membri dovrebbero fornire le pertinenti informazioni relative ai tipi di interfaccia, alle norme armonizzate inadeguate o applicate non correttamente, agli organismi notificati e alle autorità di sorveglianza;
(30) considerando che gli organismi notificati e le autorità di sorveglianza dovrebbero scambiare informazioni sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione per una sorveglianza efficace del mercato; che tale cooperazione dovrebbe avvalersi quanto più possibile di mezzi elettronici; che, in particolare, tale cooperazione dovrebbe consentire alle autorità nazionali di essere informate in merito alle apparecchiature radio immesse sul loro mercato, che operano su bande di frequenza non armonizzate nella Comunità;
(31) considerando che i fabbricanti dovrebbero notificare agli Stati membri l'intenzione di immettere sul mercato un'apparecchiatura radio che utilizza bande di frequenze la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità; che gli Stati membri devono pertanto istituire procedure per tale notifica; che tali procedure dovrebbero essere adeguate e non dovrebbero costituire procedure di valutazione della conformità aggiuntive a quelle di cui agli allegati IV o V; che è auspicabile che dette procedure di notifica siano armonizzate ed applicate di preferenza con mezzi elettronici e mediante uno sportello unico;
(32) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione conformi ai requisiti essenziali corrispondenti dovrebbero poter circolare liberamente; che tali apparecchiature dovrebbero poter essere messe in servizio agli scopi previsti; che la messa in servizio può essere subordinata ad autorizzazioni per l'uso dello spettro delle radiofrequenze e la fornitura del servizio interessato;
(33) considerando che in occasione di fiere, esposizioni, ecc., deve essere possibile esporre apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione non conformi alla presente direttiva; che le parti interessate dovrebbero tuttavia essere correttamente informate del fatto che tali apparecchiature non sono conformi e non possono essere acquistate nelle condizioni in cui si trovano; che gli Stati membri hanno facoltà di limitare la messa in servizio, inclusa l'accensione, delle apparecchiature radio esposte per ragioni legate a un'utilizzazione efficace e appropriata dello spettro delle radiofrequenze, alla prevenzione di interferenze nocive o a questioni inerenti la salute pubblica;
(34) considerando che le radiofrequenze sono assegnate a livello nazionale e che, nella misura in cui non sono state armonizzate, esse restano di competenza esclusiva degli Stati membri; che è necessario prevedere una disposizione di salvaguardia che consenta agli Stati membri, a norma dell'articolo 36 del trattato, di vietare, limitare o chiedere il ritiro dal rispettivo mercato di apparecchiature radio che hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose; che le interferenze con le radiofrequenze assegnate a livello nazionale costituiscono un valido motivo per cui gli Stati membri possono decidere di adottare misure di salvaguardia;
(35) considerando che i fabbricanti sono responsabili in caso di danni causati da apparecchi difettosi a norma delle disposizioni della direttiva 85/374/CEE del Consiglio(11); che, a prescindere da ogni responsabilità in capo al fabbricante, qualsiasi persona che importi nella Comunità un apparecchio e che lo metta in vendita nell'ambito della propria attività economica è responsabile ai sensi della medesima direttiva; che il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato comunitario sono responsabili in virtù delle norme sulla responsabilità contrattuale e non vigenti negli Stati membri;
(36) considerando che le misure che è opportuno che gli Stati membri o la Commissione adottino allorquando un'apparecchiatura dichiarata conforme alle disposizioni della presente direttiva provoca seri danni ad una rete o interferenze radio dannose verranno determinate a norma dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi di obiettività, di proporzionalità e di non discriminazione;
(37) considerando che il 22 luglio 1993 il Consiglio ha adottato la decisione 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica(12); che le procedure di valutazione di conformità applicabili andrebbero scelte preferibilmente tra quelle di cui ai moduli previsti dalla suddetta decisione;
(38) considerando che gli Stati membri possono esigere che gli organismi notificati da essi designati e le loro autorità di sorveglianza siano accreditati secondo appropriate norme europee;
(39) considerando che è opportuno che la conformità dell'apparecchiatura radio o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione ai requisiti delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE possa essere dimostrata mediante le procedure definite in tali direttive, qualora gli apparecchi rientrino nell'ambito di applicazione delle medesime; che, quindi, si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 89/336/CEE, se l'applicazione delle norme armonizzate pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti in materia di protezione; che si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, se il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o se queste norme non esistono;
(40) considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e paragonabile e godervi di un trattamento simile a quello riservato nella Comunità alle imprese appartenenti interamente o in maggioranza ovvero effettivamente controllate da cittadini del paese terzo interessato;
(41) considerando che è opportuno istituire un comitato che riunisca le parti direttamente coinvolte nell'applicazione della regolamentazione delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, in particolare gli organismi nazionali preposti alla valutazione di conformità e quelli responsabili della sorveglianza del mercato, per aiutare la Commissione ad ottenere un'applicazione armonizzata e proporzionata delle disposizioni che soddisfi le esigenze del mercato e del grande pubblico; che, nei casi appropriati, sarebbe necessario consultare i rappresentanti dei gestori nel settore della telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi;
(42) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concernente le misure di attuazione di atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato(13);
(43) considerando che la Commissione dovrebbe sorvegliare l'attuazione e l'applicazione pratica di questa e di altre direttive pertinenti e prendere le iniziative atte a garantire che l'applicazione di tutte le direttive pertinenti sia coordinata, al fine di evitare perturbazioni delle apparecchiature di telecomunicazione, che possano pregiudicare la salute umana o i beni;
(44) considerando che il funzionamento della presente direttiva andrebbe esaminato a tempo debito, in base agli sviluppi del settore delle telecomunicazioni ed all'esperienza acquisita nell'applicazione dei requisiti essenziali e delle procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva;
(45) considerando che è necessario garantire che, a seguito delle modifiche della regolamentazione, la transizione dal regime precedente sia graduale, per evitare una destabilizzazione del mercato e l'incertezza del diritto;
(46) considerando che la presente direttiva sostituisce la direttiva 98/13/CE, che andrebbe pertanto abrogata; che le direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE non saranno più applicabili agli apparecchi contemplati dalla presente direttiva, con l'eccezione dei requisiti in materia di protezione e di sicurezza e di talune procedure di valutazione della conformità,
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