Ministero dell'ambiente - Decreto 10 settembre 1998, n. 381.
Regolamento recante norme per la determinazione
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
(G.U.R.I, Serie generale, n. 257 del 3 novembre 1998)
(vedi anche le Linee Guida)
Il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro della sanità e il Ministro delle comunicazioni
adotta il seguente regolamento:
Art. 1. - Campo di applicazione
Art. 2. - Definizioni ed unità di misura
Art. 3. - Limiti di esposizione
Tabella 1 - Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici
Frequenza f (MHz) |
Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m) |
Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m) |
Densità di potenza dell'onda piana equivalente W/m2 |
0,1 - 3 |
60 |
0,2 |
----- |
3 - 3000 |
20 |
0.05 |
1 |
3000 - 300000 |
40 |
0.1 |
4 |
Art. 4. - Misure di cautela ed obiettivi di qualità
Art. 5. - Risanamenti
Art. 6. - Entrata in vigore
Roma, 10 settembre 1998
p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO
p. Il Ministro della sanità
BETTONI BRANDINI
p. Il Ministro delle comunicazioni
VITA
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 250
ALLEGATO A
DEFINIZIONI ED UNITÀ DI MISURA
Campo elettrico E: si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il Volt/metro (V/m)
Campo magnetico H: si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'Ampere/metro (A/m)
Densità di potenza elettromagnetica S: è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano S è legata al valore efficace del campo elettrico Eeff ed al valore efficace del campo magnetico Heff dalle relazioni
essendo h =377 W l'impedenza dello spazio libero. L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m2).
Frequenza f: numero di cicli o periodi nell'unità di tempo. L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz); sono di uso frequente i multipli kilohertz (1 kHz = 103 Hz); megahertz (1 MHz = 106 Hz); gigahertz (1 GHz = 109 Hz)
Media sull'intervallo temporale (t1, t2): per una grandezza p(t) variabile nel tempo è data dalla espressione:
Valore efficace: di una grandezza periodica a(t) si definisce valore efficace l'espressione
Onda piana: è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.
Regione di campo lontano: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dell'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda l del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità r eguale alla maggiore fra le quantità l e D2/l .
Obiettivi di qualità: sono valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.
ALLEGATO B
MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti.
In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme CEI ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza.
Valori normalizzati delle misure.
In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'Allegato C.
ALLEGATO C
RIDUZIONE A CONFORMITÀ
La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui allo art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto dalla Tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:
(1) |
oppure, per frequenze f > 3 MHz, |
Se la somma
(2) |
supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali Ei vanno pertanto ridotti in modo che risulti C £ 0,8 ai fini di maggior tutela della popolazione.
In via preliminare si individuano con Ri quei contributi Ci che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali Ei deve essere applicato un coefficiente di riduzione bi che soddisfa la relazione biRi = 0,8
Se la somma
supera il valore 0,8 i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C £ 0,8.
Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:
Quindi la (2) può essere riscritta:
(3) |
|||
Ponendo nella (3) |
si ottiene: |
||
(4) |
essendo a il coefficiente di riduzione ed E'j, E'n i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici.
NOTE
Avvertenza
:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
"6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1)-14) (omissis);
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie".
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".