elaborati
occorrenti: Tipo Mappale (e DOCFA dopo il ritiro dell’attestato del TM)
a)
estratto di mappa con l’indicazione del fabbricato e dichiarazione di
corrispondenza;
b) mod.
3SPC
c)
libretto delle misure compilato come segue: (scegliere l’opzione "Pregeo
- circ.2/88")
- riga O e
9 con i consueti dati statistici;
- riga 6
con la scritta "redatto secondo vecchia normativa"
- riga
6 con la scritta "fabbricato già inserito in mappa"
-
modello 31 integrato, indicando la qualità "282" al lotto
edificato;
-
dischetto col file in formato Pregeo.
d)
documentazione DOCFA allegando l’apposita copia del Tipo Mappale
rilasciata dal Catasto Terreni
2)
Fabbricati già censiti al Catasto Terreni con la qualità "279
fabbricato rurale" che mantengono i requisiti di ruralità
previsti dalla Legge 133194 e seguenti:a) rimangono provvisoriamente
censiti al Catasto Terreni (non occorre far nulla)
b) le
eventuali variazioni nelle intestatazioni (Domande di Voltura)
devono essere presentate al Catasto Terreni, (art.27 del D.M.F.
n.28/1998), fino alla data di completamento dell’iscrizione
"d’Ufficio" dei fabbricati medesimi al Catasto dei
Fabbricati, che sarà fissata con decreto dell’Agenzia del Territorio.
3)
Fabbricati rurali mai censiti al Catasto, che hanno i requisiti di
ruralità:
E’
scaduta il 1 luglio 2001 la deroga
concessa per i fabbricati costruiti prima dell’entrata in vigore del
D.M.F. n.28/1998 (cioè 11/03/1998), che prevedeva il censimento al
Catasto Terreni con TM in deroga e qualità 279 con annotazione PR (Pende
Ruralità).
Pertanto
anche questi ultimi devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati (DOCFA)
con le procedure previste dalla circ. n.2/1988 (T. Mappale con appoggio a
Punti Fiduciali). N.B.: al Mod. 3SPC dev’essere allegata anche la
solita documentazione per i fabbricati rurali (atto notorio attestante i
requisiti, modello con l’indicazione delle superfici dei fabbricati
suddivise per destinazione: stalla, magazzino, fienile, ecc,).
Deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998:
Sulla
proposta dei Ministro delle finanze;
Emana
il
seguente regolamento:
Art. 1. - Norme
per l’accatastamento
1. Per
l’accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di
costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti
dall’articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei
terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della
ruralità, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto
del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. [1] 2. [2]
3. Ai fini
inventariali, le unità imùmobiliari già censite al catasto edilizio
urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali,
ai sensi dell’articolo 2.
4. Le
costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e
loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l’attribuzione di
classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna
zona censuaria.
5. Le
costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse
dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche,
vengono censite nella categoria speciale "D/10" fabbricati per
funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui
le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non
consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da
quella per la quale furono originariamente costruite.
6. Fino al
31 dicembre 2000 [3], in deroga a quanto previsto al comma 1, per le
costruzioni rurali. ai sensi dei criteri previsti dall’articolo 2, non
denunciate al catasto terreni alla data dell’i i marzo 1998, ma
preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle
denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall’articolo 114
del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1938. n. 2153, e dal paragrafo 184
della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, emanata con decreto ministeriale 1° marzo 1949. [4]
Note:
1 Comma
sostituito dall'art. 1, comma 1. lett. a). D.P.R. 30 dicembre 1999. n. 536.
a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.
2 Comma
soppresso dall’art. 1, comma 1. lett. b), D.P.R. 30 dicembre 1999. n. 536.
a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U
3 Termine
prorogato al 1° luglio 2001 dall’art. 64, comma 5, L. 23 dicembre 2000.
n. 388.
4 Comma
sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c). D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536.
a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.
Art. 2. - Criteri
di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali
1.
L’articolo 9. comma 3, del decreto-legge 30dicembre 1993, n. 557.
convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994. n. 133. é
cosi sostituito:
3. Ai finì
del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i
fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) il
fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario
del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui
l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico
risultanti dalle certificazioni anagraflche o da soggetti titolari di
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b)
l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui
alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti
esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a
tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a
cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento
ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di
montagna;
c) il
terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione
di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture
specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero
il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene
ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il
volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il
fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno èubicato
in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il
volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il
fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo,
determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume
d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero
dall’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633; ‘
e) i
fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità
immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai
fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
alle attività agricole di cui all’articolo 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, a. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle
costruzioni strumentali all’attività agricola destinate alla protezione
delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle
macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione,
nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo".